COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 52 del 11 Febbraio 2009 Delibera della Commissione Disciplinare 4.2.3. RICORSO A.C.D. CASTELBALDO MASI Avverso delibere Giudice Sportivo Territoriale Regionale di cui al Comunicato Ufficiale del C.R. Veneto n.51 del 4/2/2009 – Squalifica sino al 16/2/2009 allenatore Sartori Giuseppe; Squalifica per due giornate calciatore Cestaro Kriss – Campionato di 2^ Categoria
COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 52 del 11 Febbraio 2009
Delibera della Commissione Disciplinare
4.2.3. RICORSO A.C.D. CASTELBALDO MASI
Avverso delibere Giudice Sportivo Territoriale Regionale di cui al Comunicato Ufficiale del C.R. Veneto
n.51 del 4/2/2009 – Squalifica sino al 16/2/2009 allenatore Sartori Giuseppe; Squalifica per due giornate
calciatore Cestaro Kriss – Campionato di 2^ Categoria
La Società Castelbaldo Masi ha presentato ricorso avverso le delibere del Giudice Sportivo Territoriale Regionale,
pubblicate con il Comunicato n. 51 del 4/2/2009 del C.R. Veneto, con le quali sono state assunte le seguenti sanzioni
disciplinari :
- squalifica sino al 16/2/2009 a carico dell’allenatore Sartori Giuseppe;
- squalifica per due giornate a carico del calciatore Cestaro Kriss.
La Commissione Disciplinare Territoriale
visto il ricorso in oggetto, proposto dalla Società A.C. Castelbaldo Masi, ne dichiara l’inammissibilità perché vertente su
provvedimenti disciplinari inoppugnabili, come disposto dall’art. 45, comma 3, lettere a e b) del Codice di Giustizia
Sportiva.
P.Q.M.
la Commissione Disciplinare Territoriale
delibera
• di dichiarare inammissibile il ricorso proposto dall’A.C. Castelbaldo Masi;
• di disporre l’addebito della tassa non versata.
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