COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 52 del 11 Febbraio 2009 Delibera della Commissione Disciplinare 4.2.4. RICORSO A.C. POZZO A.S.D. Avverso delibere Giudice Sportivo Delegazione Provinciale di Verona di cui al Comunicato Ufficiale del C.R. Veneto n. 30 del 14/1/2009 – Sanzione sportiva della perdita della gara Pozzo-Spinimbecco dell’11/1/2009 per 0-3; 1 punto di penalizzazione; ammenda di € 150,00 – Campionato di 3^ Categoria

COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 52 del 11 Febbraio 2009 Delibera della Commissione Disciplinare 4.2.4. RICORSO A.C. POZZO A.S.D. Avverso delibere Giudice Sportivo Delegazione Provinciale di Verona di cui al Comunicato Ufficiale del C.R. Veneto n. 30 del 14/1/2009 – Sanzione sportiva della perdita della gara Pozzo-Spinimbecco dell’11/1/2009 per 0-3; 1 punto di penalizzazione; ammenda di € 150,00 – Campionato di 3^ Categoria La Società A.C. Pozzo A.S.D. ha presentato ricorso avverso le delibere del Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale di Verona, pubblicate con il Comunicato n. 30 del 14/1/2009, con le quali sono state assunte le seguenti sanzioni disciplinari : - sanzione sportiva della perdita della gara Pozzo-Spinimbecco dell’11/1/2009 per 0-3; - 1 punto di penalizzazione in classifica; - ammenda di € 150,00. La Commissione Disciplinare Territoriale rilevato che risulta specificatamente dagli atti del giudizio che la gara Pozzo-Spinimbecco dell’11/1/2009 del Campionato di 3^ Categoria, non ha potuto essere disputata per la mancata presenza della Società A.C. Pozzo; ritenuto che era onere della squadra ospitante richiedere alla Delegazione Provinciale di Verona, di modificare la comunicazione pubblicata sul proprio C.U. n. 26 del 18/12/2008, con il quale l’incontro, oggetto del presente reclamo, era stato programmato con inizio alle ore 12.30 dell’11/1/2009 P.Q.M. la Commissione Disciplinare Territoriale delibera • di respingere il ricorso presentato dall’A.C. Pozzo ASD; • di confermare la sanzione sportiva della perdita della gara Pozzo-Spinimbecco dell’11/1/2009 per 0-3; • di confermare l’applicazione di 1 punto di penalizzazione in classifica; • di confermare l’ammenda di € 150,00; • di disporre l’addebito della tassa reclamo non versata.
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