COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 52 del 11 Febbraio 2009 Delibera della Commissione Disciplinare 4.2.5. RICORSO A.S.D. GREGORENSE TRINITAS Avverso delibera Giudice Sportivo Delegazione Provinciale di Padova di cui al Comunicato Ufficiale n. 37 del 4/2/2009 – Squalifica per tre giornate calciatore Giunta William – Campionato di 3^ Categoria
COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 52 del 11 Febbraio 2009
Delibera della Commissione Disciplinare
4.2.5. RICORSO A.S.D. GREGORENSE TRINITAS
Avverso delibera Giudice Sportivo Delegazione Provinciale di Padova di cui al Comunicato Ufficiale n.
37 del 4/2/2009 – Squalifica per tre giornate calciatore Giunta William – Campionato di 3^ Categoria
La Società A.S.D. Gregorense Trinitas ha presentato ricorso avverso la delibera del Giudice Sportivo della Delegazione
Provinciale di Padova, pubblicata con il Comunicato n. 37 del 4/2/2009, con la quale é stata assunta la squalifica per tre
giornate a carico del calciatore Giunta William : “perché, dopo essere stato espulso per doppia ammonizione, prima di
abbandonare il campo approntava un’animata discussione con un giocatore della squadra avversaria, colpendolo con
una lieve testata al volto”.
La Commissione Disciplinare Territoriale
letto il ricorso proposto dalla Società Gregorense Trinitas;
esaminata la documentazione ufficiale agli atti;
sentito altresì l’arbitro per le vie brevi, il quale ha integralmente confermato il rapporto di gara;
ritenuta congrua la sanzione comminata dal Giudice Sportivo di primo grado;
considerato il principio secondo cui nel giudizio sportivo il rapporto di gara dell’arbitro ha valore di prova piena e
privilegiata (v. art. 35, comma 1, sub 1.1. del C.G.S.)
P.Q.M.
la Commissione Disciplinare Territoriale
delibera
• di respingere il ricorso presentato dall’ASD Gregorense Trinitas;
• di confermare la squalifica per tre giornate a carico del calciatore Giunta William;
• di disporre l’addebito della tassa reclamo non versata.
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