COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 52 del 11 Febbraio 2009 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO DA PARTE DEL PROCURATORE FEDERALE nei confronti : del calciatore : SOW Sadou (attualmente tesserato ACD Aurora Treviso Due) dei Dirigenti : MION Maurizio, BOTTER Walter (Dirigenti Accompagnatori) DELLA PORTA Giuseppe, MUFATO Narciso ZANETTE Stefano (Dirigenti Accompagnatori all’epoca dei fatti); della Società : ASD Calcio MIGNAGOLA
COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 52 del 11 Febbraio 2009
Delibera della Commissione Disciplinare
DEFERIMENTO DA PARTE DEL PROCURATORE FEDERALE
nei confronti :
del calciatore : SOW Sadou (attualmente tesserato ACD Aurora Treviso Due)
dei Dirigenti : MION Maurizio, BOTTER Walter (Dirigenti Accompagnatori)
DELLA PORTA Giuseppe, MUFATO Narciso ZANETTE Stefano (Dirigenti
Accompagnatori all’epoca dei fatti);
della Società : ASD Calcio MIGNAGOLA
La Procura Federale con atto del 5/1/2009, pervenuto il 14/1/2009, ha deferito al giudizio della Commissione Disciplinare
Territoriale i seguenti soggetti :
• il calciatore SOW Sadou (attualmente tesserato ACD Aurora Treviso Due)
per rispondere della violazione di cui all’art. 1, comma 1 e art. 10, commi 2 e 4 del C.G.S., con riferimento all’art. 40
comma 11 e art. 61, delle Norme Organizzative Interne della FIGC per avere partecipato alle gare indicate nella
sottosegnata parte motiva senza averne titolo;
• i Signori MION Maurizio e BOTTER Walter (Dirigenti Accompagnatori)
per rispondere della violazione di cui all’art. 1, comma 1 del C.G.S., con riferimento all’art. 40, comma 11 delle Norme
Organizzative Interne della FIGC e all’art. 10, commi 2 e 4 del C.G.S. perché sottoscrivevano la distinta di gara
affermando erroneamente che tutti i calciatori ivi indicati erano regolarmente tesserati presso la Società;
• i Signori DELLA PORTA Giuseppe, MUFATO Narciso e ZANETTE Stefano (Dirigenti Accompagnatori all’epoca dei
fatti))
per rispondere della violazione di cui all’art. 1, comma 1 del C.G.S., e in ogni caso dell’art. 1, comma 5 del C.G.S., con
riferimento all’art. 40, comma 11 e art. 61 delle Norme Organizzative Interne della FIGC e all’art. 10, commi 2 e 4 del
C.G.S. perché sottoscrivevano la distinta di gara affermando erroneamente che tutti i calciatori ivi indicati erano
regolarmente tesserati presso la Società;
• la Società ASD Calcio MIGNAGOLA
per rispondere a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 4. comma 4 del C.G.S. per le condotte ascritte per
l’operato dei propri tesserati e dei soggetti di cui all’art. 1, comma 5 del C.G.S. come sopra indicate.
Il deferimento é fondato sui seguenti motivi :
“Il Vice Procuratore Federale,
vista la comunicazione recante protocollo 3033 del 25 febbraio 2008 (cfr. documento allegato n. 1 al presente atto),
mediante la quale il Comitato Regionale Veneto della Lega Nazionale Dilettanti ha comunicato alla Procura Federale,
per le opportune sue determinazioni, che il calciatore Sow Sadou e la società A.S.D. Mignagola non presentavano al
competente Ufficio Tesseramenti la documentazione idonea al fine della regolarizzazione del tesseramento con la
medesima società, così come previsto dall'art. 40 delle N.O.I.F.;
considerati gli accertamenti compiuti dallo stesso Comitato Regionale Veneto;
esaminata la documentazione prodotta dal Comitato Regionale del Lazio e acquisita dall'Ufficio che, allegata al presente
provvedimento ne forma parte integrante, e dalla quale emerge come:
considerati gli accertamenti effettuati presso il competente Ufficio Tesseramenti (documento allegato n.2) e dalla
documentazione acquisita, risulta come il calciatore Sow Sadou e la società AS.D. Mignagola non ottemperavano agli
adempimenti previsti dall'art. 40 delle N.O.I.F. al fine della regolarizzazione del tesseramento nel termine perentorio
previsto, così come richiesto con nota dell'08.11.2007 dell'Ufficio Tesseramenti;
rilevato che il menzionato calciatore prendeva parte alle sotto elencate partite inerenti al campionato di 3^ Categoria e
Juniores Provinciale con la società ASD Mignagola senza averne titolo a partecipare.
Campionato 3^categoria:
gara deIl'11.11.07 ASD Mignagola - Tarzo Revine Lago (iscritto in lista al 15, ma non impiegato); gara del 13.01.08 A.D
Mignagola- AC. Vallata 1999 (iscritto in lista al n. 18, ma non impiegato); gara del 03.02.08 A.S.D. Mignagola - Us Itlas
S. Giustina (preso parte alla gara);
Campionato Juniores Provinciale (preso parte agli incontri sotto elencati):
gara del 29.09.07 ASD Mignagola - Milanguarda
gara del 06.10.07 AS.D. Mignagola - Dal Santo Fossalunga
gara del 13.10.07 AS.D. Mignagola - S. Antonino
gara del 20.10.07 AS.D. Mignagola - Gorghense;
gara del 27.10.07 AS.D. Mignagola - Casale;
gara del 03.11.07 A.S.D. Mignagola - Silea;
gara del 1 0.11.07 A.S.D. Mignagola - Cimapiave;
gara del 17.11.07 A.S.D. Mignagola - Salgareda;
ara del 24.11.07 A.S.D. Mignagola - Promogliano;
gara del 01.12.07 A.S.D. Mignagola - Aurora Treviso;
gara del 15.12.07 A.S.D. Mignagola - Seregnano;
gara del 22.12.07A.S.D. Mignagola - Pro Roncade;
gara del 19.01.08 A.S.D. Mignagola - Padernello;
considerato che nelle gare menzionate i Signori Mion Maurizio (due partite), Botter Valter (cinque partite), nella qualità di
dirigenti accompagnatori della società, e i Signori Zanette Stefano (sei partite), Mufato Narciso e Della Porta Giuseppe
(una partita ciascuno), all'epoca dei fatti dirigenti accompagnatori della società, sottoscrivevano la distinta di gara
affermando erroneamente che tutti i calciatori ivi indicati erano regolarmente tesserati presso la società, incorrendo nelle
violazioni di cui all'art. 1, comma1 CGS e 61 delle NOIF;
visto l'art. 40, comma 11, delle Norme Organizzative interne della FIGC;
visto l'art. 10, commi 2, 3 e 4 del Codice di Giustizia Sportiva, a norma del quale:
- comma 2: le attività attinenti al trasferimento, alla cessione di contratto e al tesseramento di calciatori devono
essere svolte conformemente alle disposizioni federali ed ai regolamenti delle leghe;
- comma 3: alle società responsabili della violazione dei divieti di cui ai commi 1 e 2 si applica una sanzione non
inferiore all'ammenda (.. .);
- comma 4: ai dirigenti, soci di associazioni e tesserati che contravvengono ai divieti di cui ai commi 1 e 2 si
applica la sanzione della inibizione temporanea;
ritenuto che i fatti, come succintamente descritti, integrino gli estremi della violazione di cui all'art. 1, comma 1, CGS (e in
ogni caso dell'art. 1 comma 5), con riferimento all'articolo 40, comma 11, delle Norme Organizzative Interne della FIGC e
all'articolo 10, co ma 2, del Codice di Giustizia Sportiva;
che consegue la responsabilità oggettiva della Società di appartenenza del tesserato denominato”.
La Commissione Disciplinare, preliminarmente, ha rilevato la ritualità del deferimento e della fissazione dell'odierna
udienza.
AI dibattimento del 10/2/2009 sono risultati presenti :
i Signori : Mion Maurizio, Botter Walter (Dirigenti Accompagnatori)
il Signor : Della Porta Giuseppe (Dirigente Accompagnatore all’epoca dei fatti);
la Società : ASD Calcio Mignagola, rappresentata dal Sig. Vendrame Franco;
il Dott. Salvatore Sciuto in rappresentanza della Procura Federale della F.I.G.C.
Preliminarmente, le parti oggi presenti al dibattimento dichiarano di avvalersi dell'applicazione dell'art. 23 del Codice di
Giustizia Sportiva e quindi di accettare le seguenti sanzioni disciplinari concordate con il Rappresentante della Procura
Federale :
a carico dei Signori : Mion Maurizio, Botter Walter (Dirigenti Accompagnatori) : n. 20 giorni di inibizione;
a carico del Signor : Della Porta Giuseppe (Dirigente Accompagnatore all’epoca dei fatti) : n. 20 giorni di inibizione;
a carico della Società : ASD Calcio Mignagola : n. 1 punto di penalizzazione nella classifica del Campionato di 2^
Categoria da scontarsi nella presente stagione sportiva 2008/2009.
La Commissione Disciplinare Territoriale,
visto l'art. 23 del C.G.S. e ritenuta la sussistenza delle condizioni di cui al comma 2 del predetto articolo
dispone
l’applicazione delle sanzioni di cui sopra a far data dalla pubblicazione del presente Comunicato Ufficiale deI C.R.
Veneto.
Quanto ai deferiti oggi assenti, la Procura Federale richiede l’applicazione delle seguenti sanzioni :
a carico del Signor : Sow Sadou (calciatore attualmente tesserato ACD Aurora Treviso Due): n. 2 mesi di squalifica
a carico del Signor : Mufato Narciso (Dirigente Accompagnatore all’epoca dei fatti) : n. 20 giorni di inibizione;
a carico del Signor : Zanette Stefano (Dirigente Accompagnatore all’epoca dei fatti) : n. 40 giorni di inibizione;
La Commissione Disciplinare Territoriale
- vista la dichiarazione delle parti oggi assenti di volersi avvalere dell’applicazione dell’art. 23 C.G.S.;
- ritenuti acclarati i fatti oggetto del presente deferimento;
- considerata la natura prevalentemente formale della violazione constatata;
- reputata congrua la misura delle sanzioni richieste dalla Procura Federale
P.Q.M.
la Commissione Disciplinare Territoriale,
delibera
di applicare le seguenti sanzioni :
a carico del Sig. : Sow Sadou (attualmente calciatore tesserato ACD Aurora Treviso Due) : n. 2 mesi di squalifica;
a carico del Sig. : Mion Maurizio (Dirigente Accompagnatore) : n. 20 giorni di inibizione;
a carico del Sig. : Botter Walter (Dirigente Accompagnatore) : n. 20 giorni di inibizione;
a carico del Sig. : Mufato Narciso (Dirigente Accompagnatore all’epoca dei fatti) : n. 20 giorni di inibizione;
a carico del Sig. : Zanette Stefano (Dirigente Accompagnatore all’epoca dei fatti) : n. 40 giorni di inibizione;
a carico del Sig. : Della Porta Giuseppe (Dirigente Accompagnatore all’epoca dei fatti) : n. 20 giorni di inibizione;
a carico della Società ASD Calcio Mignagola : n. 1 punto di penalizzazione nella classifica del Campionato di 2^
Categoria da scontarsi nella presente stagione sportiva 2008/2009.
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