COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 58 del 18 Marzo 2009 Delibera della Commissione Disciplinare 4.2.1. RICORSO A.C. LEGNAGO SALUS Avverso delibera Giudice Sportivo Territoriale Regionale di cui al Comunicato Ufficiale del C.R. Veneto n. 54 del 25/2/2009 – Squalifica sino al 23/3/2009 calciatore Lodi Rizzini Paolo – Finale Coppa Italia Dilettanti – Fase Regionale
COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 58 del 18 Marzo 2009
Delibera della Commissione Disciplinare
4.2.1. RICORSO A.C. LEGNAGO SALUS
Avverso delibera Giudice Sportivo Territoriale Regionale di cui al Comunicato Ufficiale del C.R. Veneto
n. 54 del 25/2/2009 – Squalifica sino al 23/3/2009 calciatore Lodi Rizzini Paolo – Finale Coppa Italia
Dilettanti – Fase Regionale
La Società A.C. Legnago Salus ha preannunciato ricorso avverso la delibera del Giudice Sportivo Territoriale Regionale,
in epigrafe, di cui al Comunicato Ufficiale n. 54 pubblicato il 25/2/2009, chiedendo copia degli atti ufficiali.
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile in quanto la reclamante non ha provveduto all’invio dei motivi, come
prescritto dall’art. 36 del C.G.S.
P.Q.M.
la Commissione Disciplinare Territoriale
delibera
• di dichiarare inammissibile il ricorso proposto dalla Soc. Legnago Salus per omesso invio dei motivi dopo la ricezione
della richiesta copia degli atti ufficiali;
• di confermare la squalifica sino al 23/3/2009 a carico del calciatore Lodi Rizzini Paolo;
• di disporre l’addebito della tassa non versata.
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