COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 59 del 25 Marzo 2009 Delibera della Commissione Disciplinare 5.2.1. RICORSO U.S.VALPANTENA Avverso delibera Giudice Sportivo Territoriale Regionale di cui al Comunicato Ufficiale n. 58 del 18/3/2009 – Squalifica sino all’8/5/2009 giocatore Benizi Giuseppe – Campionato di 2^ Categoria
COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 59 del 25 Marzo 2009
Delibera della Commissione Disciplinare
5.2.1. RICORSO U.S.VALPANTENA
Avverso delibera Giudice Sportivo Territoriale Regionale di cui al Comunicato Ufficiale n. 58 del
18/3/2009 – Squalifica sino all’8/5/2009 giocatore Benizi Giuseppe – Campionato di 2^ Categoria
La Società U.S. Valpantena ha presentato ricorso avverso la delibera del Giudice Sportivo Territoriale Regionale,
pubblicata con il Comunicato n. 58 del 18/3/2009 con la quale é stata assunta la squalifica sino all’8/5/2009 a carico del
giocatore Benizi Giuseppe : “perché al termine della gara, al rientro negli spogliatoi, cercava di colpire l’arbitro con una
borraccia d’acqua, non riuscendovi solo per l’interposizione di un dirigente della propria società”.
La Commissione Disciplinare Territoriale
letto il reclamo presentato dall’U.S. Valpatena;
esaminata la documentazione ufficiale agli atti;
sentito per le vie brevi l’arbitro, il quale pur confermando di non aver potuto identificare il giocatore che ha lanciato la
borraccia piena d’acqua, atleta indicato dalla Società, ha precisato che la borraccia medesima era stata scagliata con le
mani, alla distanza di pochi metri, e che il lancio era diretto inequivocabilmente verso la sua persona;
valutata la decisione del Giudice Sportivo di primo grado che appare congrua sia per la descrizione del fatto, che per
l’entità della sanzione
P.Q.M.
la Commissione Disciplinare Territoriale
delibera
• di rigettare il ricorso proposto dall’U.S. Valpantena;
• di confermare la squalifica sino all’8/5/2009 a carico del giocatore Benizi Giuseppe;
• di disporre l’addebito della tassa reclamo non versata.
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