COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 59 del 25 Marzo 2009 Delibera della Commissione Disciplinare 5.2.3. RICORSO U.S.JUVENILIA BUON PASTORE Avverso delibere Giudice Sportivo Territoriale Delegazione Provinciale di Padova di cui al Comunicato Ufficiale n. 43 del 18/3/2009 – Squalifica sino al 15/5/2009 allenatore Albarengo Alessandro; Squalifica sino al 15/4/2009 assistente arbitrale Beria Stefano – Campionato Giovanissimi Provinciale S.G.S.
COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 59 del 25 Marzo 2009
Delibera della Commissione Disciplinare
5.2.3. RICORSO U.S.JUVENILIA BUON PASTORE
Avverso delibere Giudice Sportivo Territoriale Delegazione Provinciale di Padova di cui al Comunicato
Ufficiale n. 43 del 18/3/2009 – Squalifica sino al 15/5/2009 allenatore Albarengo Alessandro; Squalifica
sino al 15/4/2009 assistente arbitrale Beria Stefano – Campionato Giovanissimi Provinciale S.G.S.
La Società U.S. Juvenilia Buon Pastore ha presentato ricorso avverso le delibere del Giudice Sportivo Territoriale della
Delegazione Provinciale di Padova, pubblicate con il Comunicato n. 43 del 18/3/2009 con le quali sono state assunte le
sanzioni :
Squalifica sino al 15/5/2009 : a carico dell’allenatore Albarengo Alessandro : “perché, dopo essere stato espulso per aver
proferito espressioni lesive del prestigio del direttore di gara, perdurava nel suo atteggiamento offensivo e protestatario
rifiutandosi di uscire dal campo e tentando anche di scagliarsi contro l’arbitro dopo che questi gli aveva intimato di
abbandonare il terreno di gioco, non riuscendovi solo perché trattenuto a forza da alcuni dirigenti i quali lo portavano di
peso fuori dal campo; per avere rinnovato tale atteggiamento offensivo nei confronti del direttore di gara al termine della
partita, stazionando nei pressi dello spogliatoio dell’arbitro e proferendo frasi ingiuriose al suo indirizzo, fomentando i
giocatori e il pubblico della propria squadra con tono di scherno e di sfida”;
Squalifica sino al 15/4/2009 : a carico dell’assistente arbitrale Beria Stefano : “perché, in occasione dell’espulsione
dell’allenatore della Juvenilia B.P. per proteste, proferiva a sua volta espressioni lesive del prestigio dell’arbitro e, dopo
che gli era stato intimato di abbandonare il campo, per reazione scagliava la bandierina con forza per terra, perseverando
nel suo atteggiamento ingiurioso e protestatario sia durante il tragitto compiuto per uscire dal terreno di gioco, sia al
termine della partita”.
La Commissione Disciplinare Territoriale
preliminarmente, dichiara inammissibile la parte del ricorso riguardante la sanzione della squalifica sino al 15/4/2009 a
carico dell’assistente arbitrale Beria Stefano, in base al disposto di cui all’art. 45, 3° comma del C.G.S.;
letto il ricorso proposto dalla Società Juvenilia Buon Pastore nella parte attinente alla squalifica nei confronti
dell’allenatore Albarengo Alessandro;
esaminata la documentazione ufficiale agli atti;
sentito per le vie brevi l’arbitro, il quale ha confermato integralmente il suo referto di gara, precisando nel dettaglio le
molte parole ingiuriose rivoltegli dal Sig. Albarengo;
ritenuto che la decisione del Giudice Sportivo di primo grado appare congrua sia in relazione ai fatti oggetto di decisione,
sia alla misura della sanzione, considerato anche che si tratta di una gara della categoria Giovanissimi, nella quale il
comportamento degli adulti dovrebbe essere improntato a criteri di esempio educativo di correttezza e sportività
P.Q.M.
la Commissione Disciplinare Territoriale
delibera
• di respingere il ricorso proposto dall’U.S. Juvenilia Buon Pastore;
• di dichiarare inammissibile la parte del reclamo riguardante la squalifica a carico di Beria Stefano (assistente
arbitrale);
• di confermare la sanzione della squalifica a carico dell’allenatore Albarengo Alessandro sino al 15/5/2009;
• di disporre l’addebito della tassa reclamo non versata.
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