COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 66 del 29 Aprile 2009 Delibera della Commissione Disciplinare 4.2.1. RICORSO U.S.ANGARANO AZZURRA Avverso delibera Giudice Sportivo Territoriale Regionale di cui al Comunicato Ufficiale n. 63 del 22/4/2009 – Squalifica per tre giornate giocatore Sabadin Michele – Campionato di 1^ Categoria
COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 66 del 29 Aprile 2009
Delibera della Commissione Disciplinare
4.2.1. RICORSO U.S.ANGARANO AZZURRA
Avverso delibera Giudice Sportivo Territoriale Regionale di cui al Comunicato Ufficiale n. 63 del
22/4/2009 – Squalifica per tre giornate giocatore Sabadin Michele – Campionato di 1^ Categoria
La Società U.S. Angarano Azzurra ha presentato ricorso avverso la delibera del Giudice Sportivo Territoriale Regionale,
pubblicata con il Comunicato n. 63 del 22/4/2009 con la quale é stata assunta la squalifica per tre giornate a carico del
calciatore Sabadin Michele : “una giornata per l’espulsione e due giornate perché, dopo la notifica del provvedimento, ha
insultato l’arbitro”.
La Commissione Disciplinare Territoriale
letto il reclamo presentato dall’U.S. Angarano Azzurra;
esaminata la documentazione ufficiale agli atti;
considerato che il rapporto dell’arbitro ha piena prova privilegiata circa il comportamento tenuto dai tesserati (ex art. 35,
comma 1., sub 1.1. C.G.S.);
valutato il provvedimento irrogato dal Giudice Sportivo di primo grado, che appare congruo in relazione agli addebiti
emersi dagli accadimenti, così come risulta dalla documentazione in atti
P.Q.M.
la Commissione Disciplinare Territoriale
delibera
• di respingere il ricorso proposto dall’U.S.Angarano Azzurra;
• di confermare la squalifica per tre giornate a carico del calciatore Sabadin Michele;
• di disporre l’addebito della tassa reclamo non versata.
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