COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 68 del 6 Maggio 2009 Delibera della Commissione Disciplinare 4.2.1. RICORSO A.S.D. CALCIO POZZO Avverso delibera Giudice Sportivo Delegazione Provinciale di Verona di cui al Comunicato Ufficiale n. 48 del 22/4/2009 – Squalifica per tre giornate giocatore Insito Francesco – Campionato di 3^ Categoria
COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 68 del 6 Maggio 2009
Delibera della Commissione Disciplinare
4.2.1. RICORSO A.S.D. CALCIO POZZO
Avverso delibera Giudice Sportivo Delegazione Provinciale di Verona di cui al Comunicato Ufficiale n.
48 del 22/4/2009 – Squalifica per tre giornate giocatore Insito Francesco – Campionato di 3^ Categoria
La Società A.S.D. Calcio Pozzo ha presentato ricorso avverso la delibera del Giudice Sportivo della Delegazione
Provinciale di Verona, pubblicata con il Comunicato n. 48 del 22/4/2009, con la quale é stata assunta la squalifica per tre
giornate di gara a carico del calciatore Insito Francesco : “espulso per fallo di gioco scagliava il pallone contro l’avversario
e minacciava la panchina avversaria”.
La Commissione Disciplinare Territoriale
letto il ricorso proposto dalla Società A.S.D. Calcio Pozzo;
esaminata la documentazione ufficiale agli atti;
sentito l’arbitro per le vie brevi, il quale ha confermato integralmente il contenuto del referto di gara;
rilevato che la stessa società ricorrente, pur nel tentativo di minimizzare il gesto del proprio tesserato, ha ammesso che
questi ha colpito il portiere avversario e poco importa che il colpo sia stato un pugno od uno schiaffo;
ritenuto inoltre che nel giudizio sportivo il rapporto di gara redatto dall’arbitro é fonte di prova privilegiata (ex art.
35.comma 1., sub 1.1. del C.G.S.)
P.Q.M.
la Commissione Disciplinare Territoriale
delibera
• di respingere il ricorso proposto dall’A.S.D. Calcio Pozzo;
• di confermare la squalifica per tre giornate a carico del calciatore Insito Francesco;
• di disporre l’addebito della tassa reclamo non versata.
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