COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 68 del 6 Maggio 2009 Delibera della Commissione Disciplinare 4.2.1. RICORSO A.S.D. CALCIO POZZO Avverso delibera Giudice Sportivo Delegazione Provinciale di Verona di cui al Comunicato Ufficiale n. 48 del 22/4/2009 – Squalifica per tre giornate giocatore Insito Francesco – Campionato di 3^ Categoria

COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 68 del 6 Maggio 2009 Delibera della Commissione Disciplinare 4.2.1. RICORSO A.S.D. CALCIO POZZO Avverso delibera Giudice Sportivo Delegazione Provinciale di Verona di cui al Comunicato Ufficiale n. 48 del 22/4/2009 – Squalifica per tre giornate giocatore Insito Francesco – Campionato di 3^ Categoria La Società A.S.D. Calcio Pozzo ha presentato ricorso avverso la delibera del Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale di Verona, pubblicata con il Comunicato n. 48 del 22/4/2009, con la quale é stata assunta la squalifica per tre giornate di gara a carico del calciatore Insito Francesco : “espulso per fallo di gioco scagliava il pallone contro l’avversario e minacciava la panchina avversaria”. La Commissione Disciplinare Territoriale letto il ricorso proposto dalla Società A.S.D. Calcio Pozzo; esaminata la documentazione ufficiale agli atti; sentito l’arbitro per le vie brevi, il quale ha confermato integralmente il contenuto del referto di gara; rilevato che la stessa società ricorrente, pur nel tentativo di minimizzare il gesto del proprio tesserato, ha ammesso che questi ha colpito il portiere avversario e poco importa che il colpo sia stato un pugno od uno schiaffo; ritenuto inoltre che nel giudizio sportivo il rapporto di gara redatto dall’arbitro é fonte di prova privilegiata (ex art. 35.comma 1., sub 1.1. del C.G.S.) P.Q.M. la Commissione Disciplinare Territoriale delibera • di respingere il ricorso proposto dall’A.S.D. Calcio Pozzo; • di confermare la squalifica per tre giornate a carico del calciatore Insito Francesco; • di disporre l’addebito della tassa reclamo non versata.
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