COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 68 del 6 Maggio 2009 Delibera della Commissione Disciplinare 4.2.2. RICORSO U.S.D. PONTECREPALDO Avverso delibera Giudice Sportivo Delegazione Distrettuale di S.Donà di cui al Comunicato Ufficiale n. 42 del 29/4/2009 – Squalifica per cinque giornate giocatore Ferrazzo Mattia – Campionato di 3^ Categoria

COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 68 del 6 Maggio 2009 Delibera della Commissione Disciplinare 4.2.2. RICORSO U.S.D. PONTECREPALDO Avverso delibera Giudice Sportivo Delegazione Distrettuale di S.Donà di cui al Comunicato Ufficiale n. 42 del 29/4/2009 – Squalifica per cinque giornate giocatore Ferrazzo Mattia – Campionato di 3^ Categoria La Società U.S.D. Pontecrepaldo ha presentato ricorso avverso la delibera del Giudice Sportivo della Delegazione Distrettuale di S.Donà, pubblicata con il Comunicato n. 42 del 29/4/2009, con la quale é stata assunta la squalifica per cinque giornate di gara a carico del calciatore Ferrazzo Mattia : “espulso per condotta violenta in azione di gioco, alla notifica del provvedimento contestava ed insultava il direttore di gara (sentito l’arbitro – a scioglimento della riserva di cui al C.U. n. 41 del 22/4/2009)”. La Commissione Disciplinare Territoriale letto il ricorso proposto dalla Società U.S.D. Pontecrepaldo; esaminata la documentazione ufficiale agli atti; visto il supplemento di rapporto redatto dall’arbitro; ritenuto che la sanzione irrogata non appare congrua, in relazione ai fatti come meglio precisati dall’arbitro nel suo supplemento di rapporto, infatti secondo il direttore di gara il comportamento del giocatore Ferrazzo Mattia é stato connotato da una condotta scomposta piuttosto che violenta; rilevato, pertanto, che é mancata la volontà di arrecare danno fisico all’avversario P.Q.M. la Commissione Disciplinare Territoriale delibera • di parzialmente accogliere il ricorso proposto dall’U.S.D. Pontecrepaldo; • di ridurre a tre giornate di gara la squalifica a carico del calciatore Ferrazzo Mattia. La tassa reclamo non é stata versata. La Commissione Disciplinare Territoriale dispone inoltre di inviare gli atti del procedimento alla Procura Federale affinché rilevi il comportamento della società ricorrente, sia in relazione alle affermazioni contenute nel ricorso, sia in relazione a quanto esposto dal Sig. Delegato della Delegazione Distrettuale di S.Donà nella lettera di trasmissione del 2/5/2009.
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