Comunicato Ufficiale N° 37 del 08/01/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RICORSO S.S. LAGO DI CEI AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA DEI CALCIATORI CATTOI MATTEO E PEROTTONI ARMANDO DI CUI AL C.U. N. 34 DI DATA 18.12.2008 (GARA HDIASSICURAZIONI – LAGO DI CEI DEL CAMPIONATO CALCIO A 5 SERIE “C” DEL 12.12.2008)
Comunicato Ufficiale N° 37 del 08/01/2009
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
RICORSO S.S. LAGO DI CEI AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA DEI CALCIATORI CATTOI MATTEO E PEROTTONI ARMANDO DI CUI AL C.U. N. 34 DI DATA 18.12.2008 (GARA HDIASSICURAZIONI – LAGO DI CEI DEL CAMPIONATO CALCIO A 5 SERIE “C” DEL 12.12.2008)
In esito alle risultanze degli atti ufficiali relativi alla gara di campionato di calcio a 5 di serie “C” del
12.12.2008, il Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Trentino Alto Adige ha inflitto al calciatore
Perottoni Armando (S.S. Lago di Cei) la squalifica per sei gare con la seguente motivazione: “scagliava
volontariamente il pallone contro un avversario colpendolo alla nuca, provocandogli un danno tale da
costringerlo ad abbandonare definitivamente il campo. A seguito dell’espulsione, preso posto tra il
pubblico, tentava ancora, in disaccordo con una decisione arbitrale, di rientrare in campo con fare
minaccioso, trattenuto comunque da alcune persone del pubblico”.
Ha inoltre inflitto al calciatore Cattoi Matteo (S.S. Lago di Cei) la squalifica per tre gare con la seguente
motivazione: “espulso per bestemmie ed insulti al direttore di gara, accomodatosi poi in tribuna,
persisteva nel suo atteggiamento offensivo”.
Avverso detti provvedimenti ha proposto rituale e tempestivo ricorso la società S.S. Lago di Cei, non
contestando i fatti per i quali erano state comminate le espulsioni, ma negando gli episodi successivi
assertamente accaduti sugli spalti.
In esito a rituale convocazione, si è proceduto all’audizione diretta del Vice Presidente della società
reclamante e a quella telefonica del direttore di gara che aveva stilato il rapporto.
La Commissione ritiene incompatibile con le dinamiche della direzione di gara di un incontro di calcio a
5, la possibilità per il direttore di gara di poter osservare con la dovuta attenzione gli spalti al fine di
individuare con assoluta certezza in un coacervo di persone urlanti un singolo calciatore che, dismessa
la divisa da gioco, sia salito in tribuna. Soprattutto in considerazione della particolare tipologia della
tribuna della palestra comunale di Besenello (ove si è svolta la gara), sovrastante a mo’ di tettoia la zona
ove il primo direttore di gara segue l’incontro lungo tutto il lato lungo del campo di gioco.
Per tale motivo non ritiene compiutamente provati gli episodi che hanno aggravato le sanzioni
correttamente inflitte ai due calciatori per i fatti per i quali erano stati legittimamente espulsi.
Ciò premesso, la Commissione Disciplinare, in parziale accoglimento del ricorso della società S.S. Lago
di Cei
- riduce a quattro gare di squalifica la sanzione inflitta al calciatore Perottoni Armando (S.S. Lago
di Cei);
- riduce a due gare di squalifica la sanzione inflitta al calciatore Cattoi Matteo (S.S. Lago di Cei);
Poiché il ricorso è stato ancorchè parzialmente accolto si autorizza il non addebito della relativa tassa.
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