COMUNICATO UFFICIALE N°36 DEL 25 FEBBRAIO 2004 COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2003/2004 COMUNICATO UFFICIALE N° 36 DEL 25 FEBBRAIO 2004 – Pubbl. su www.figcvenetocalcio.it Delibere della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO DA PARTE DELLA COMMISSIONE TESSERAMENTI nei confronti : della Società U.S. Malo di Giorgio Fochesato – Presidente U.S. Malo del giocatore Gatto Rudy – U.S. Alto Vicentino (già tesserato U.S. Malo) e DEFERIMENTO DA PARTE DEL PROCURATORE FEDERALE nei confronti di : Giorgio Massignan – Dirigente U.S. Malo Della Società U.S. Malo

COMUNICATO UFFICIALE N°36 DEL 25 FEBBRAIO 2004 COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2003/2004 COMUNICATO UFFICIALE N° 36 DEL 25 FEBBRAIO 2004 - Pubbl. su www.figcvenetocalcio.it Delibere della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO DA PARTE DELLA COMMISSIONE TESSERAMENTI nei confronti : della Società U.S. Malo di Giorgio Fochesato – Presidente U.S. Malo del giocatore Gatto Rudy – U.S. Alto Vicentino (già tesserato U.S. Malo) e DEFERIMENTO DA PARTE DEL PROCURATORE FEDERALE nei confronti di : Giorgio Massignan – Dirigente U.S. Malo Della Società U.S. Malo Riuniti preliminarmente i due procedimenti in epigrafe, attesa la loro connessione, la Commissione Disciplinare scioglie la riserva pubblicata sul Com. n. 55 dell’11/6/2003 punto 4.2.3., con la quale, dopo aver sentito le parti personalmente aveva sospeso il giudizio a carico delle sottonotate parti deferite dalla Commissione Tesseramenti : •la Società U.S. Malo •il Presidente dell’U.S. Malo Sig. Giorgio Fochesato per aver contravvenuto alle norme previste dall’art. 8 del C.G.S. e precisamente per aver falsificato o fatto falsificare la firma del padre del giocatore Gatto Rudy sul modulo di tesseramento n. 241658, relativo alla stagione sportiva 2000/2001, presentato al C.R. Veneto il 30/9/2000 al fine di procurare a sé un vantaggio e recare danno ad altri; il giocatore Gatto Rudy (attualmente tesserato U.S. Alto Vicentino – già tesserato per l’U.S. Malo) per essere stato consenziente alla predetta falsificazione e per aver lasciato, fino a che lo ha ritenuto utile, che altri facessero uso di questo falso tesseramento e aveva trasmesso gli atti all’Ufficio Indagine della F.I.G.C. in quanto, a seguito delle dichiarazioni rilasciate dal Presidente della Società U.S. Malo e del giocatore Gatto erano emerse circostanze che richiedevano accertamenti al fine di verificare l’esistenza di ulteriori eventuali responsabilità a carico delle parti deferite e di terzi. A seguito della conseguente inchiesta, l’Ufficio Indagine accertava che il Sig. Eugenio Massignan (Direttore Sportivo dell’U.S. Malo) aveva condotto e gestito nell’interesse dell’U.S. Malo trattative economiche riguardanti il giocatore Gatto - tesserato all’epoca per l’U.S. Malo - , con lo zio dello stesso Sig. Tisocco Giampietro – non facente parte dei ruoli F.I.G.C. - al fine di consentire al calciatore lo svincolo dalla Società . Dette trattative avevano portato al pagamento da parte del Sig. Tisocco di una somma complessiva di Lire cinque milioni a mezzo assegni bancari accreditati in un conto corrente bancario intestato all’U.S. Malo. Il Procuratore Federale. ritenuto che i fatti descritti integrassero gli estremi della violazione di cui agli artt. n. 1,1° comma e n.7,6° comma del C.G.S. in relazione all’art. n. 94,1° comma, lettera a) delle NOIF, visto l’art. n. 28,4° comma del C.G.S., con atto del 15/12/2003 estendeva il deferimento davanti a questa Commissione Disciplinare anche nei confronti di : •Sig. Eugenio Massignan (Dirigente U.S.Malo) per violazione degli artt.n. 1,1° comma e n.7,6° comma del C.G.S. •La Società U.S. Malo per violazione dell’art.. 2,4° comma del C.G.S. per responsabilità oggettiva, nella violazione ascritta al proprio Dirigente Al dibattimento sono intervenuti : •Il Sig. Eugenio Massignan ed il Sig. Giorgio Fochesato, rispettivamente Dirigente e Presidente dell’U.S. Malo. Il Sig. Massignan ha anche depositato rituale memoria difensiva; •Il rappresentante della Procura Federale Avv. Vito Maffei; il quale ha chiesto l’adozione delle seguenti sanzioni nei confronti dei deferiti : - ammenda di € 5.000,00 a carico della Società U.S. Malo; - 3 punti di penalizzazione nella classifica del Campionato di Promozione 2003/2004; - inibizione di anni 2 nei confronti del Dirigente Sig. Eugenio Massignan. Dal quadro di riferimento sopra delineato risulta dunque che la Commissione Disciplinare é chiamata a decidere riguardo ad un duplice ordine di pretese violazioni : quelle relative al profilo della falsificazione della firma del padre del giocatore Gatto Rudy e quelle relative allo “svincolo” ed alle relative implicazioni economiche riguardanti il medesimo calciatore. Per quanto concerne il primo profilo, i fatti oggetto del deferimento sono assolutamente pacifici nel loro aspetto oggettivo risultando provati dalla documentazione in atti. Dal punto di vista soggettivo, tuttavia, ne può seguire soltanto la responsabilità del giocatore Gatto Rudy, ai sensi dell’art.1, 1° comma del GCS e della Società U.S. Malo, ai sensi dell’art.2, 4° comma del CGS : non invece quella dell’attuale Presidente della Società Sig. Fochesato Giorgio che, pur deferito, all’epoca dei fatti non rivestiva la carica. Passando ad esaminare il secondo profilo (quello relativo allo “svincolo” e alle relative implicazioni economiche), anche relativamente ad esso i fatti sono del tutto provati, e ciò sulla base degli accertamenti svolti dall’Ufficio Indagine e delle stesse dichiarazione delle parti. Ritiene tuttavia questa Commissione che, dal punto di vista giuridico, essi non possono essere ricondotti agli schemi, delineati nel deferimento del Procuratore Federale, dell’art. 94 1° comma, lett. a) delle NOIF. e, conseguentemente, che ad essi non possano applicarsi le gravissime sanzioni di cui all’art. 7, 6° comma, C.G.S. La posizione topografica della norma, le locuzioni in essa utilizzate (“compensi, premi ed indennità”) e la lettura sistematica della disposizione con quella della lettera b) del medesimo articolo, indirizzano l’interprete verso la soluzione che l’art. 94 delle NOIF abbia riferimento esclusivamente agli accordi economici illeciti che prevedano l’erogazione di somme dalla Società in favore del calciatore. Nel caso di specie, invece, si tratta del pagamento di una somma corrisposta a titolo di indennizzo alla Società, per di più da un soggetto estraneo alla F.I.G.C. – lo zio del calciatore – per consentire allo stesso di liberarsi dal tesseramento che lo vincolava all’U.S. Malo e conseguentemente di trasferirsi ad altra Società. L’operazione risulta sostanzialmente elusiva delle disposizioni regolamentari che disciplinano il trasferimento e lo svincolo dei calciatori e le correlate indennità spettanti alle Società. Un tale comportamento sembra riconducibile alla violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità di cui all’art. 1 ed alle previsioni dell’art., 8, 2° comma del C.G.S. Della violazione rispondono, in via diretta, il Massignan, e per responsabilità oggettiva, l’U.S. Malo. Non essendo, invece , stati deferiti per detta violazione il calciatore Gatto ed il Presidente della Società Sig. Fochesato – nei confronti dei quali si potrebbero parimenti configurare, pur se a titoli e con gradazioni diverse, profili di responsabilità – essi non possono per questo aspetto venir sanzionatiLa Commissione Disciplinare visti gli articoli n. 1,1° comma, 2, 4° comma ed 8,2°, 3° e 4° comma del C.G.S. delibera a) di infliggere a carico della Società U.S. Malo l’ammenda di €. 500,00; b) di infliggere a carico del Sig. Massignan Eugenio - Dirigente dell’U.S. Malo - la sanzione della inibizione sino al 31 Luglio 2004; c) di infliggere al giocatore Gatto Rudy (attualmente tesserato U.S. Alto Vicentino) la sanzione della squalifica sino al 31 Maggio 2004.
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