COMUNICAZIONE DELLA DIVISIONE CALCIO A CINQUE REGIONALE COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA – 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 68 del 30/04/2003 – pubbl. su www.figc-cru.it Decisioni della Commissione Disciplinare NEL RECLAMO PROPOSTO DA S.S. SAN PIETRO CALCIO A 5 IN RIFERIMENTO ALLA GARA S.PIETRO CALCIO A 5 – SAN ROCCO DISPUTATA A GUBBIO IL 5.04.2003 (avverso la decisione del Giudice Sportivo riportata nel C.U. n. 61 del Comitato Regionale Umbria, del giorno 9.04.2003 pubblicato in data 9.04.2003 – Campionato Provinciale Calcio a 5 – girone “B” – 10^ di ritorno) Ø E precisamente per: squalifica inflitta al calciatore Olivieri Andrea per quattro gare effettive.

COMUNICAZIONE DELLA DIVISIONE CALCIO A CINQUE REGIONALE COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA - 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 68 del 30/04/2003 - pubbl. su www.figc-cru.it Decisioni della Commissione Disciplinare NEL RECLAMO PROPOSTO DA S.S. SAN PIETRO CALCIO A 5 IN RIFERIMENTO ALLA GARA S.PIETRO CALCIO A 5 - SAN ROCCO DISPUTATA A GUBBIO IL 5.04.2003 (avverso la decisione del Giudice Sportivo riportata nel C.U. n. 61 del Comitato Regionale Umbria, del giorno 9.04.2003 pubblicato in data 9.04.2003 – Campionato Provinciale Calcio a 5 – girone “B” – 10^ di ritorno) Ø E precisamente per: squalifica inflitta al calciatore Olivieri Andrea per quattro gare effettive. HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 2.05.2003, la seguente decisione : F A T T O SULLA scorta del rapporto arbitrale della gara suddetta, il Giudice Sportivo del Comitato Regionale Umbria comminava la sanzione sopra riportata. NEI TERMINI proponeva reclamo la Società, adducendo i seguenti motivi: M O T I V I Eccessività della sanzione. · E pertanto chiedeva : Una riduzione della sanzione stessa. ALLA FISSATA riunione avanti questa Commissione compariva l’arbitro e la Società, che aveva fatto espressa richiesta. MOTIVI DELLA DECISIONE SULLA SCORTA degli elementi di cui sopra la Commissione osserva: · Dal rapporto arbitrale e da quanto confermato dall’arbitro in sede di audizione dinanzi questa Commissione Disciplinare è emerso che nell’ambito di un unico contesto il calciatore Olivieri Andrea , nel protestare avverso una decisione dell’arbitro, finiva con urtare lo stesso ad una spalla. · Ciò comporta allora una diversa valutazione del fatto nel senso che lo stesso non può considerarsi effetto di una precisa volontà di colpire l’arbitro, ma effetto di un puro e semplice gesto di nervosismo, circostanza che consente una più benevola valutazione del fatto rispetto a quanto emerge dalla pura e semplice lettura del rapporto dell’arbitro. · La sanzione della squalifica da infliggere al calciatore può pertanto essere ridotta a due giornate effettive di gara. P.Q.M. LA C.D. In accoglimento del reclamo proposto dalla S.S. San Pietro Calcio a Cinque, di ridurre la squalifica come inflitta dal G.S. al calciatore Olivieri Andrea a due giornate effettive di gara. · ORDINA RESTITUIRSI LA TASSA RECLAMO.
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