COMUNICAZIONE DELLA DIVISIONE CALCIO A CINQUE REGIONALE COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA – 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 75 del 17/05/2003 – pubbl. su www.figc-cru.it Decisioni della Commissione Disciplinare NEL RECLAMO PROPOSTO DALL’A.S. NURSIA CALCIO A 5 IN RIFERIMENTO ALLA GARA NURSIA – POL. PENITENZIARIA DISPUTATA A NORCIA IL 13.5.2003 (PLAY-OFF Campionato Regionale di Calcio a 5 – Serie C1 – 2^ di ritorno) < Avverso la decisione di omologazione della gara stessa da parte del Giudice Sportivo riportata nel C.U. n. 74 del Comitato Regionale Umbria del giorno 16.5.2003 pubblicato in data 16.5.2003 -

COMUNICAZIONE DELLA DIVISIONE CALCIO A CINQUE REGIONALE COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA - 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 75 del 17/05/2003 - pubbl. su www.figc-cru.it Decisioni della Commissione Disciplinare NEL RECLAMO PROPOSTO DALL’A.S. NURSIA CALCIO A 5 IN RIFERIMENTO ALLA GARA NURSIA – POL. PENITENZIARIA DISPUTATA A NORCIA IL 13.5.2003 (PLAY-OFF Campionato Regionale di Calcio a 5 – Serie C1 – 2^ di ritorno) < Avverso la decisione di omologazione della gara stessa da parte del Giudice Sportivo riportata nel C.U. n. 74 del Comitato Regionale Umbria del giorno 16.5.2003 pubblicato in data 16.5.2003 - HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 17.5.2003, la seguente decisione: FATTO SULLA scorta del rapporto arbitrale della gara suddetta, il Giudice Sportivo del Comitato Regionale Umbria omologava la gara sopra indicata. NEI TERMINI proponeva reclamo L’A.S. NURSIA CALCIO A 5, adducendo i seguenti: M O T I V I Partecipazione, in posizione irregolare alla gara suddetta del calciatore Martelli Emiliano per non avere scontato la squalifica determinata automaticamente dalla sua espulsione decretata dall’arbitro in riferimento alla partita Pol. Penitenziaria - Nursia disputata il 10.5.2003 a Spoleto. E pertanto chiedeva: ”di assegnare la vittoria dell’incontro alla Società disputato a Norcia in data 13.5.2003 alla Società A.S. Nursia Calcio a 5”. ALLA FISSATA riunione avanti questa Commissione non era presente il Legale rappresentante dell’A.S. reclamante per non averne, questa, fatta espressa richiesta. MOTIVI DELLA DECISIONE SULLA SCORTA degli elementi di cui sopra la Commissione osserva: La richiesta avanzata dalla Società reclamante risulta espressamente giustificata dalla circostanza che nella gara Nursia - Pol.Penitenziaria del 13.5.2003 ha partecipato, nelle fila della Soc. Pol. Penitenziaria, il calciatore Martelli Emiliano, il quale, ad avviso della stessa reclamante, non aveva titolo a parteciparvi, perché avrebbe dovuto scontare, proprio in detta giornata, la squalifica automaticamente determinata dal provvedimento dell’arbitro preso nei confronti del predetto Martelli in occasione della gara Pol. Penitenziaria - Nursia, disputata il 10.5.2003. Fissato in tal guisa il thema decidendum, appare evidente che lo stesso debba essere esaminato alla luca del disposto dell’art. 12 del C.di G.S. il quale prevede, in modo esplicito, quali effetti conseguono alla partecipazione irregolare di un calciatore alla gara (v.punto 5 stesso articolo). Orbene, così stando le cose, ad avviso di questa Commissione, il reclamo deve essere dichiarato inammissibile. E ciò perché non risulta in atti che la Società reclamante abbia fornito la prova di aver inviato contestualmente alla controparte, copia del reclamo con i motivi posti a sostegno dello stesso. Una tale circostanza integra la inosservanza del disposto dell’art. 29 punto 5 del C.di G.S., inosservanza che costituisce motivi di inammissibilità con preclusione dell’esame nel merito del reclamo, come dispone il punto 9 dello stesso articolo. P.Q.M. Di dichiarare inammissibile il reclamo proposto dall’A.S. Nursia Calcio a 5 avverso la omologazione della gara riportata in epigrafe. · ORDINA INCAMERARSI LA TASSA RECLAMO
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it