CONI – Camera di Conciliazione ed Arbitrato per lo Sport – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it Lodo Arbitrale del 07 marzo 2008 – U.S. Victoria Libertas Pesaro S.s.r.l. contro Federazione Italiana Pallacanestro

CONI – Camera di Conciliazione ed Arbitrato per lo Sport – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it Lodo Arbitrale del 07 marzo 2008 – U.S. Victoria Libertas Pesaro S.s.r.l. contro Federazione Italiana Pallacanestro IL COLLEGIO ARBITRALE PROF. AVV. MAURIZIO BENINCASA – PRESIDENTE PROF. AVV. FERRUCCIO AULETTA – ARBITRO AVV. CIRO PELLEGRINO – ARBITRO nominato ai sensi del Regolamento della Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport (Regolamento), nel procedimento di arbitrato (prot. N. 0096 del 21 gennaio 2008) promosso da: U.S. Victoria Libertas Pesaro S.s.r.l., in persona del Presidente Dott. Stefano Vellucci, rappresentata e difesa dall’Avv. Enrico Cassì ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Ragusa, alla Via Archimede n. 18 (fax 0932.684507 / e.mail ecassi@tiscali.it); istante CONTRO Federazione Italiana Pallacanestro, con sede in Roma alla Via Vitorchiano n. 113, in persona del Presidente Federale Prof. Fausto Maifredi, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Guido Valori e Paola M.A. Vaccaro ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Roma, al Viale delle Milizie n. 106 (tel. 06.37513621-3/fax 06.37218699/e.mail g.valori@studiovalori.com p.vaccaro@studiovalori.com ) resistente FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO In data 11 ottobre 2007, in occasione del turno infrasettimanale del Campionato di Serie A Maschile tra Snaidero Cucine Udine e Victoria Libertas Pesaro svoltosi sul campo da giuoco della Snaidero Udine, U.S. Victoria iscriveva a referto solo undici atleti, dei dodici inizialmente previsti, a causa di un impedimento di un proprio atleta. Gli atleti iscritti a referto erano: Pasco, Zukauskas, Slay, Brokemborough, Clark, Hicks, Laudoni, Podestà, Fultz, Myers e Gay. Dei suddetti atleti, gli ultimi cinque sono italiani con contratti depositati; di questi, i primi quattro “di formazione italiana”, mentre l’ultimo, Sig. Gay, italiano solo di cittadinanza. A seguito dell’incontro regolarmente disputato il Giudice Sportivo Nazionale, con decisione n. 57 di cui al C.U. n. 204 del 12 ottobre 2007, deliberava: «Ammenda di Euro 50.000,00 per non aver rispettato il numero minimo di 6 atleti di formazione italiana iscritti a referto, come disposto dal C.U. n. 1106 del 24.06.2007 Consiglio Federale n. 9 – delibera n. 371». Contro tale decisione, in data 14 ottobre 2007 la Società proponeva reclamo impugnando il provvedimento innanzi alla Commissione Giudicante Nazionale. La Commissione, al termine del procedimento disciplinare concluso in data 19 ottobre 2007, rigettava il reclamo confermando la sanzione irrogata dal Giudice Sportivo Nazionale (C.U. n. 249 del 25 ottobre 2007 – Commissione Giudicante Nazionale n. 13). Contro tale decisione, U.S. Victoria Libertas Pesaro s.r.l. proponeva istanza di conciliazione innanzi alla Camera di Conciliazione ed Arbitrato per lo Sport, prima dell’instaurazione del procedimento arbitrale dinanzi al medesimo organo. All’udienza del 21 dicembre 2007 il Conciliatore, Avv. Marcello de Luca Tamajo, preso atto del mancato accordo tra le parti, dichiarava chiusa la procedura conciliativa. Con atto depositato in data 21 gennaio 2008 (Prot. n. 0096), U.S. Victoria Libertas Pesaro s.r.l. proponeva istanza di arbitrato dinanzi alla Camera di Conciliazione ed Arbitrato per lo Sport. Con atto del 5 febbraio 2008 il Presidente della Camera, visti gli artt. 12 dello Statuto del CONI e 23 comma 1 del Regolamento, nominava il Collegio arbitrale così composto: Prof. Avv. Maurizio Benincasa (Presidente del Collegio Arbitrale), Avv. Ferruccio Auletta (Arbitro) e Avv. Ciro Pellegrino (Arbitro). Gli arbitri nominati formulavano l’accettazione di cui all’art. 14 del Regolamento e, successivamente, veniva fissata l’ udienza per il giorno 7 marzo 2008 presso la sede della Camera arbitrale. U.S. Victoria Libertas Pesaro S.s.r.l. formulava, nella propria istanza di arbitrato, le seguenti conclusioni: «In via preliminare, accertati gli eccepiti duplici aspetti dei vizi di incompetenza per materia e funzioni del doppio grado di giudizio con cui gli Organi di Giustizia della FIP hanno svolto il procedimento disciplinare contestato, dichiari illegittimo e irrituale o comunque radicalmente nullo il procedimento medesimo, in esso compresa la sanzione finale che ne è conseguita. In subordine nel merito dichiari in primis che in occasione dei fatti in premessa la Società US Victoria Pallacanestro Pesaro non ha violato il precetto normativo contenuto nelle disposizioni federali indicate in narrativa, revocando o dicendo nulla la sanzione della ammenda di € 50.000,00 irrogata dalla FIP. In via gradata e comunque, piaccia alla adita Camera Arbitrale ritenere e dichiarare l’illegittimità, illegalità e indeterminatezza della Delibera n. 371 del Consiglio Federale della FIP – C.U. n. 1106 del 24.6.07 (e degli atti derivati o relativi), revocando, disapplicando e/o dicendo nulla e/o in ogni caso inefficace la stessa. Per l’effetto, in accoglimento della impugnazione promossa dalla U.S. Victoria Libertas Pallacanestro s.s.r.l. di Pesaro, piaccia revocare e/o dire nullo il provvedimento disciplinare della ammenda di € 50.000,00 ingiustamente irrogata in danno di quest’ultima dalla federazione resistente. Nell’un caso come nell’altro, qualora la FIP nelle more avesse già indebitamente percetto le somme in questione dalla scheda contabile del Club sia dato ordine alla prima di provvedere al suo immediato riaccredito, con gli interessi dal dì dell’eventuale addebito. Con il rimborso della tassa di ricorso della fase conciliativa e di quella arbitrale. Con vittoria di spese e compensi legali, nonché delle spese e compensi degli Arbitri». Con atto del 4 febbraio 2008 la Federazione Italiana Pallacanestro si costituiva nel procedimento arbitrale, rassegnando le seguenti conclusioni: «Piaccia all’Organo Arbitrale adito, contrariis reiectis, dichiarare inammissibile e comunque respingere l’avverso ricorso siccome infondato in fatto e in diritto per tutti i motivi esposti. Si chiede la condanna della ricorrente al pagamento delle spese, diritti e onorari di difesa nonché alla refusione a FIP di tutte le somme da questa versate a titolo di diritto, e di quelle versande anche a titolo di acconto sugli onorari e le spese di funzionamento del Collegio, nonché la condanna al pagamento integrale delle spese ed onorari per il funzionamento del Collegio e di procedura». All’udienza del 7 marzo 2008, dopo l’esperimento infruttuoso del tentativo di conciliazione e l’ acquisizione agli atti di copia della convenzione tra la Lega Società di Pallacanestro e la Federazione Italiana Pallacanestro, si svolgeva la discussione. All’esito dell’udienza, il Collegio, che si era riservato di decidere, deliberava il lodo in conferenza personale degli arbitri. MOTIVI 1. U.S. Victoria Libertas Pesaro S.s.r.l. deduce, innanzitutto, che «[…] il provvedimento disciplinare è viziato per la irritualità e conseguente nullità del procedimento che lo ha determinato (la sanzione è nulla per nullità derivata) […]». In particolare, la difesa della parte istante osserva che «[…] Poiché è documentalmente provato che nella fattispecie la violazione sanzionata non atteneva alla violazione di una norma del Regolamento di Giustizia bensì alla (presunta) violazione di una semplice circolare (delibera) federale, non prevista né in qualche modo richiamata dal regolamento di Giustizia, va da sé che il Giudice Sportivo Nazionale era per tabulas incompetente a decidere […]». Prosegue la parte istante individuando il giudice competente nella Commissione Giudicante Nazionale «[…] a norma dell’art. 66 n. 3 del regolamento di Giustizia della FIP, nella parte che demanda expressis verbis a tale Organo Giudicante collegiale il potere di adottar quale giudice di I° grado tutti “… i provvedimenti disciplinari per fatti il cui esame non sia espressamente riservato alla competenza di altro Organo federale” […]» [grassetto originale]. La tesi di U.S. Victoria Libertas Pesaro S.s.r.l. non può essere condivisa dal Collegio. Diversi argomenti si oppongono alla sua fondatezza. In via generale, occorre osservare che l’art. 1 del Regolamento di Giustizia FIP – rubricato Obbligatorietà delle disposizioni federali e che apre il Titolo I, a sua volta rubricato Norme generali – dispone, espressamente, che « [...] Tutti i tesserati e le società affiliate hanno l’obbligo di osservare lo Statuto ed i Regolamenti della Federazione Italiana Pallacanestro, nonché i provvedimenti e le decisioni federali. [2] Alle violazioni delle disposizioni statutarie e regolamentari commesse con dolo o colpa si applicano le sanzioni previste dal presente Regolamento. […]». [s.d.r.]. La norma, da un lato, individua le fonti normative degli obblighi che i tesserati e le società affiliate debbono osservare e, tra questi, menziona, espressamente i provvedimenti e le decisioni federali. Dall’altro, dispone che per la violazione delle norme contenute in tali fonti normative trovino comunque applicazione il Regolamento di Giustizia e le relative sanzioni, con la naturale sequela di competenza e procedimento ivi previsti. A tali considerazioni occorre aggiungere, e l’argomento appare dirimente, che l’art. 40 bis del Regolamento di Giustizia dispone: «[…] Violazioni relative agli obblighi inerenti la partecipazione a gare (delibera n.347 C.F. 24/06/2007). […] [3] Per il settore professionistico le violazioni relative agli obblighi inerenti la partecipazione alla gara sono punite con le sanzioni previste dalle convenzioni stipulate con le Leghe […]». [s.d.r.]. Pertanto, la decisione in ordine alla violazione contestata alla parte istante era di competenza del Giudice Sportivo Nazionale, trattandosi dell’ organo competente -in base al Regolamento di Giustizia- ad applicare un provvedimento disciplinare nei confronti di una Società previsto nel medesimo Regolamento di Giustizia. 2. Nel merito la domanda formulata da U.S. Victoria Libertas Pesaro S.s.r.l. è infondata. Giova prendere le mosse dalla Delibera Federale n. 51 del 19 maggio 2006 nella quale si stabilisce, per la stagione 2006/2007 di «[…] a) iscrivere a referto, per le società partecipanti al massimo Campionato professionistico, […] minimo numero 4 (quattro) giocatori di formazione italiana; per raggiungere il numero minimo di 6 atleti formati in Italia, iscrivere a referto, in via transitoria, numero 2 (due) giocatori di cittadinanza italiana, anche se non formati in Italia […]». Per la stagione 2007/2008 – a cui si riferisce la gara oggetto della presente controversia - la medesima delibera dispone di « […] b) iscrivere a referto, per società partecipanti al massimo campionato professionistico […] minimo numero 4 (quattro) giocatori di formazione italiana; per raggiungere il numero minimo di 6 atleti formati in Italia, iscrivere a referto, in via transitoria, numero 2 (due) giocatori di cittadinanza italiana, anche non formati in Italia […]». (grassetto e sottolineatura d.r.) La delibera precisa, poi, che l’iscrizione è indipendente dal numero totale degli atleti iscritti. Tale delibera si coniuga con la Convenzione 11 luglio 2006 stipulata tra la Federazione Italiana Pallacanestro e la Lega Società di Pallacanestro – Serie A. In tale atto, sub art. 5 “Eleggibilità Giocatori”, le parti hanno fissato la regola d’uso del sintagma «giocatore di formazione italiana» e, precisamente, hanno stipulativamente definito tale espressione con questo contenuto di significato: giocatore – di cittadinanza italiana o straniera – formato nei vivai italiani che abbia partecipato a campionati giovanili della federazione per almeno 4 stagioni sportive. L’interpretazione della Delibera n. 51 e della Convenzione 11 luglio 2006, condotta, facendo applicazione dei criteri ermeneutici testuale e funzionale, conduce il Collegio a reputare l’esistenza di una regola che prevede l’obbligo per le società di schierare, in ciascuna gara, almeno n. 6 giocatori di formazione italiana (id est giocatori che, indipendentemente dalla loro cittadinanza, siano stati formati nei vivai italiani e che abbiano partecipato a campionati giovanili della Federazione per almeno 4 stagioni sportive). In considerazione della gravosità di tale previsione, e al fine di realizzare una sua progressiva applicazione, la delibera n. 51 e la Convenzione hanno previsto (limitatamente alle stagioni 2006/2007 e 2007/2008) che – fermo il n. di 6 giocatori a cui riferire l’obbligo di iscrizione – due di essi potessero non essere di formazione italiana, ma dovessero, comunque, avere la cittadinanza italiana. In sintesi, l’obbligo di iscrizione poteva reputarsi alternativamente soddisfatto dalle seguenti condizioni: n. 6 giocatori di formazione italiana; n. 4 giocatori di formazione italiana + n. 2 giocatori di cittadinanza italiana; n. 5 giocatori di formazione italiana + n. 1 giocatore di cittadinanza italiana. È incontestato in fatto che U.S. Victoria Libertas Pesaro S.s.r.l. non abbia, in occasione della gara de qua, soddisfatto alcuna delle ipotesi sopra indicate. In particolare, come si legge nel testo del ricorso, la società istante ha schierato n. 4 giocatori di formazione italiana (Laudoni, Podestà, Fultz e Myers) e n. 1 giocatore di cittadinanza italiana (Gay). È, pertanto, configurabile una violazione della delibera n. 51 e della Convenzione con riferimento a n. 1 giocatore. Conseguentemente, come previsto dalla delibera n. 371 del 24 giungo 2007, a U.S. Victoria Libertas Pesaro S.s.r.l. doveva essere irrogata la sanzione dell’ammenda pari a € 50.000,00. La decisone federale, pertanto, deve essere confermata. Le spese di lite e di funzionamento del Collegio arbitrale seguono il principio della soccombenza. P.Q.M. Il Collegio, definitivamente pronunciando nella controversia e disattesa ogni altra richiesta o eccezione, così provvede: respinge la domanda proposta da U.S. Victoria Libertas Pesaro S.s.r.l.; condanna U.S. Victoria Libertas Pesaro S.s.r.l. al pagamento delle spese per assistenza difensiva in favore della parte resistente, liquidate in € 1.000,00 (euro mille/00), oltre spese generali, IVA e CPA; fermo il vincolo di solidarietà, condanna U.S. Victoria Libertas Pesaro S.s.r.l. al pagamento delle spese e degli onorari del Collegio Arbitrale, liquidati dalla Camera come da Regolamento; dispone che i diritti amministrativi versati dalle parti siano incamerati dalla Camera; manda alla Segreteria di comunicare alle parti il presente lodo. Così deliberato, all’unanimità dei voti in conferenza personale degli arbitri riuniti in Roma, presso la sede della Camera di conciliazione e arbitrato per lo sport, in data 7 marzo 2008, e sottoscritto in numero di tre originali nei luoghi e nelle date di seguito indicati: F.to Maurizio Benincasa F.to Ferruccio Auletta F.to Ciro Pellegrino
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