CONI – Camera di Conciliazione ed Arbitrato per lo Sport – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it Lodo Arbitrale del 10 novembre 2008 Sig. Tullio Tinti – Taranto Sport Srl
CONI – Camera di Conciliazione ed Arbitrato per lo Sport – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it
Lodo Arbitrale del 10 novembre 2008 Sig. Tullio Tinti - Taranto Sport Srl
L’arbitro unico avv. Marcello de Luca Tamajo in Roma in data 10 novembre 2008
ha emesso il seguente
LODO
nel procedimento arbitrale promosso da:
sig. Tinti Tullio, in proprio e nella qualità di legale rappresentante della società
unipersonale T.L.T. s.r.l., con sede in Brescia alla Via XX Settembre n. 2/E, rapp.to e
difeso dall’avv. Sergio Puglisi Maraja ed selettivamente dom.to presso lo studio di
questi in Verona alla Via Prato Santo n. 4
- ricorrente -
contro
SOCIETA’ TARANTO SPORT s.r.l., in persona del legale rappresentante pro
tempore, con sede in Taranto, via Umbria n. 4
- resistente -
FATTO E SVOLGIMENTO DELL’ARBITRATO
Con istanza di arbitrato del 3.6.2008, prot. N. 1044, il sig. Tinti ha dedotto che:
- ha ricevuto dalla Società Taranto Sport s.r.l. mandato per la cura degli interessi di
quest’ultima relativi al tesseramento o alla cessione del contratto del calciatore
Federico Zaccanti;
- l’attività oggetto del mandato è stata regolarmente espletata in quanto la società ha
sottoscritto un contratto di prestazione sportiva con il suddetto calciatore;
- il compenso per tale attività era quantificato in €. 17.750,00 oltre IVA da
corrispondersi in tre rate di cui la prima di €. 8.400,00 più IVA entro il 31.10.2007;
- pertanto, nell’ottobre del 2007, ha chiesto il pagamento della complessiva somma di
€. 10.080,00 (€. 8.400,00 + €. 1.680,00 di IVA);
- la società non ha provveduto a tale pagamento.
Tutto ciò premesso l’istante ha chiesto la condanna della Società Taranto Sport s.r.l.
al pagamento della somma di €. 10.080,00 oltre interessi legali.
La Società Taranto Sport s.r.l. non si è costituita.
All’udienza del 24.9.2008, l’Arbitro unico, ha constatato la regolarità della
convocazione e l’assenza ingiustificata della parte resistente e si è riservato per la
decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Occorre preliminarmente rilevare che l’art. 23 del Nuovo Regolarmente Agenti
Calciatori stabilisce che tutte le controversie derivanti dall’incarico avente ad oggetto
la cura degli interessi di un calciatore o di una società di calcio sono decise con
arbitrato rituale e di diritto amministrato dalla Camera di Conciliazione e Arbitrato
per lo Sport presso il CONI. La medesima norma, poi, al 3° comma, precisa che le
controversie di valore non superiore ad €. 15.000,00 sono attribuite alla competenza
dell’Arbitro Unico.
Orbene, nel caso di specie, è pacifico che l’incarico è stato redatto per iscritto e con
le formalità previste dall’art. 10 del suddetto Regolamento.
Allo stesso modo non vi sono dubbi che l’incarico sia stato regolarmente portato a
compimento in quanto tra la Società Taranto Sport s.r.l. ed il calciatore Federico
Zaccanti è stato stipulato un contratto di prestazione sportiva, in virtù del quale
quest’ultimo è stato tesserato per la detta società per la stagione sportiva 2007/2008.
Di conseguenza è sorto in capo al sig. Tinti il diritto al pagamento del compenso
pattuito in relazione alla stagione sportiva 2007/2008 pari alla somma di €. 8.400,00,
maggiorata di IVA, così come espressamente previsto al punto 2. del mandato tra
società ed agente.
Ciò detto, poiché risulta che il pagamento, nonostante i reiterati solleciti, non è stato
effettuato da parte della Società Taranto Sport s.r.l., che non ha fornito alcuna prova
in tal senso, il ricorso deve essere accolto.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
L’Arbitro Unico, definitivamente pronunciando, così decide:
1) accoglie il ricorso e, per l’effetto, condanna la Società Taranto Sport s.r.l., in
persona del legale rappresentante pro tempore, a corrispondere al sig. Tullio Tinti, in
proprio e nella qualità di legale rappresentante della Società T.L.T. s.r.l., la
complessiva somma di €. 10.080,00, oltre interessi legali dal 31.10.2007 fino
all’effettivo soddisfo;
2) condanna inoltre la Società Taranto Sport s.r.l. al pagamento delle spese di lite che
liquida in €. 1.000,00 oltre accessori di legge;
3) condanna infine la Società Taranto Sport s.r.l. al pagamento delle spese e dei diritti
dell’Arbitro Unico così come separatamente liquidate dalla Camera di Conciliazione
e Arbitrato per lo Sport.
L’Arbitro Unico
F.to Marcello de Luca Tamajo