CONI – Camera di Conciliazione ed Arbitrato per lo Sport – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it Lodo Arbitrale del 10 novembre 2008 Sig. Tullio Tinti – Taranto Sport Srl
CONI – Camera di Conciliazione ed Arbitrato per lo Sport – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it
Lodo Arbitrale del 10 novembre 2008 Sig. Tullio Tinti - Taranto Sport Srl
L’arbitro unico avv. Marcello de Luca Tamajo in Roma in data 10 novembre 2008
ha emesso il seguente
LODO
nel procedimento arbitrale promosso da:
sig. Tinti Tullio, in proprio e nella qualità di legale rappresentante della società
unipersonale T.L.T. s.r.l., con sede in Brescia alla Via XX Settembre n. 2/E, rapp.to e
difeso dall’avv. Sergio Puglisi Maraja ed selettivamente dom.to presso lo studio di
questi in Verona alla Via Prato Santo n. 4
- ricorrente -
contro
SOCIETA’ SPEZIA CALCIO 1906 s.r.l., in persona del legale rappresentante pro
tempore, con sede in La Spezia, via Chiodo n. 13
- resistente -
FATTO E SVOLGIMENTO DELL’ARBITRATO
Con istanza di arbitrato del 5.6.2008, prot. N. 1062, il sig. Tinti ha dedotto che:
- ha ricevuto dalla Società Spezia Calcio 1906 mandato per la cura degli interessi di
quest’ultima relativi al tesseramento o alla cessione del contratto del calciatore Ivan
Dazzi;
- l’attività oggetto del mandato è stata regolarmente espletata in quanto la società ha
sottoscritto un contratto di prestazione sportiva con il suddetto calciatore;
- il compenso per tale attività era quantificato in €. 24.000,00 oltre IVA da
corrispondersi in tre rate di cui la prima di €. 6.000,00 più IVA entro il 31.03.2008;
- pertanto, nel marzo del 2008, ha chiesto il pagamento della complessiva somma di
€. 7.200,00 (€. 6.000,00 + €. 1.200,00 di IVA);
- la società non ha provveduto a tale pagamento.
Tutto ciò premesso l’istante ha chiesto la condanna della Società Spezia Calcio 1906
al pagamento della somma di €. 7.200,00 oltre interessi legali.
La Società Spezia Calcio 1906 non si è costituita.
All’udienza del 24.9.2008, l’Arbitro unico, constatata la regolarità della
convocazione e l’assenza ingiustificata della parte resistente, ha chiesto al ricorrente
di esibire, entro la data dell’8 ottobre 2008, la copia leggibile del mandato tra Società
ed agente e la documentazione attestante l’effettiva permanenza del calciatore Ivan
Dazzi presso la Società Spezia Calcio 1906 per la stagione sportiva 2007/2008.
Nel rispetto del detto termine l’istante ha depositato una copia leggibile del mandato
ed ha fatto presente, con apposita nota, che solo la Lega Nazionale Professionisti, su
espresso invito dell’Arbitro, avrebbe potuto rilasciare la documentazione richiesta.
Con nota del 15.10.2008, la Lega Nazionale Professionisti, facendo seguito all’invito
rivoltole dell’Arbitro Unico, ha comunicato che il calciatore Ivan Dazzi è stato
tesserato a favore della Società Spezia Calcio 1906 continuativamente per la stagione
sportiva 2007/2008 a far data dal 1/7/07
MOTIVI DELLA DECISIONE
Occorre preliminarmente rilevare che l’art. 23 del Nuovo Regolarmente Agenti
Calciatori stabilisce che tutte le controversie derivanti dall’incarico avente ad oggetto
la cura degli interessi di un calciatore o di una società di calcio sono decise con
arbitrato rituale e di diritto amministrato dalla Camera di Conciliazione e Arbitrato
per lo Sport presso il CONI. La medesima norma, poi, al 3° comma, precisa che le
controversie di valore non superiore ad €. 15.000,00 sono attribuite alla competenza
dell’Arbitro Unico.
Orbene, nel caso di specie, è pacifico che l’incarico è stato redatto per iscritto e con
le formalità previste dall’art. 10 del suddetto Regolamento.
Allo stesso modo non vi sono dubbi che l’incarico sia stato regolarmente portato a
compimento in quanto tra la Società Spezia Calcio 1906 ed il calciatore Ivan Dazzi è
stato stipulato un contratto di prestazione sportiva, in virtù del quale quest’ultimo è
stato tesserato per la detta società per la stagione sportiva 2007/2008.
Di conseguenza è sorto in capo al sig. Tinti il diritto al pagamento del compenso
pattuito in relazione alla stagione sportiva 2007/2008 pari alla somma di €. 6.000,00,
maggiorata di IVA, così come espressamente previsto al punto 2. del mandato tra
società ed agente.
Ciò detto, poiché risulta che il pagamento, nonostante i reiterati solleciti, non è stato
effettuato da parte della Società Spezia Calcio 1906, che non ha fornito alcuna prova
in tal senso, il ricorso deve essere accolto.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
L’Arbitro Unico, definitivamente pronunciando, così decide:
1) accoglie il ricorso e, per l’effetto, condanna la Società Spezia Calcio 1906, in
persona del legale rappresentante pro tempore, a corrispondere al sig. Tullio Tinti, in
proprio e nella qualità di legale rappresentante della Società T.L.T. s.r.l., la
complessiva somma di €. 7.200,00, oltre interessi legali dal 31.03.2008 fino
all’effettivo soddisfo;
2) condanna inoltre la Società Spezia Calcio 1906 al pagamento delle spese di lite che
liquida in €. 1.000,00 oltre accessori di legge;
3) condanna infine la Società Spezia Calcio 1906 al pagamento delle spese e dei
diritti dell’Arbitro Unico così come separatamente liquidate dalla Camera di
Conciliazione e Arbitrato per lo Sport.
L’Arbitro Unico
F.to Marcello de Luca Tamajo