CONI – Camera di Conciliazione ed Arbitrato per lo Sport – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it Lodo Arbitrale del 13 ottobre 2008 S.S. Calcio Napoli SpA – Federazione Italiana Giuoco Calcio

CONI – Camera di Conciliazione ed Arbitrato per lo Sport – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it Lodo Arbitrale del 13 ottobre 2008 S.S. Calcio Napoli SpA - Federazione Italiana Giuoco Calcio IL COLLEGIO ARBITRALE Avv. Dario Buzzelli (Presidente) Prof. Avv. Angelo Piazza (Arbitro) Avv. Marcello de Luca Tamajo (Arbitro) nominato ai sensi del Regolamento della Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport (“Regolamento”), riunito in Roma in data 13 ottobre 2008, ha deliberato a maggioranza dei voti il seguente L O D O nel procedimento di Arbitrato (prot. n. 2011 del 18.09.2008) promosso da: S.S. Calcio Napoli SpA, in persona del legale rappresentante p.t. il Direttore Generale con delega di firma Dott. Pierpaolo Marino, rappresentato e difeso dall’Avv. Mattia Grassani ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Bologna alla Via De’ Marchi n. 4/2 (tel. 051271927 / fax 051271927) parte attrice contro Federazione Italiana Giuoco Calcio, con sede in Roma alla Via G. Allegri, in persona del Presidente, Dott. Giancarlo Abete, rappresentata e difesa – unitamente e disgiuntamente tra loro – dagli Avv.ti Luigi Medugno, Letizia Mazzarelli e Mario Gallavotti ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest’ultimo in Roma, alla Via Po n. 9 (tel. 06858231 / fax 0685823200 / e.mail ghp@ghplex.it) parte convenuta FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO ARBITRALE 1.— In data 31 agosto 2008 veniva disputato, presso lo Stadio Olimpico di Roma l’incontro di calcio Roma-Napoli, valido per il campionato nazionale di serie A T.I.M. A causa dei gravi fatti e dei comportamenti tenuti da alcuni sostenitori della squadra partenopea al loro arrivo allo Stadio Olimpico della Capitale e durante tutto il resto della gara, che causavano feriti tra le forze dell’ordine e i sostenitori della squadra di casa, il Giudice Sportivo Nazionale presso la L.N.P., con decisione pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 54 dell’8 settembre 2008, chiamava a rispondere, a titolo di responsabilità oggettiva (artt. 4, comma 3, e 14, comma 1, CGS), la S.S.C. Napoli S.p.A. e le infliggeva, previo riconoscimento della attenuanti di cui all’articolo 13, lettere b) ed e) del CGS, la sanzione dell’ammenda di Euro 10.000,00 e l’obbligo fino al 31 ottobre 2008 di disputare tutte le gare con i settori denominati “Curva A e Curva B” inibiti agli spettatori. 2.— Avverso tale decisione la S.S.C. Napoli proponeva reclamo alla Corte di Giustizia Federale, chiedendo in via principale l’annullamento e/o la revoca del provvedimento adottato dal Giudice Sportivo, in via subordinata la commutazione della sanzione irrogata nelle misura dell’ammenda, anche aggravando l’entità già determinata, con lettera di diffida e, in estremo subordine, la riduzione della sanzione irrogata nella misura meno afflittiva che riterrà di giustizia, limitando, in ogni caso, la chiusura, al solo settore denominato “Curva A Superiore”. La Corte di Giustizia Federale, con decisione adottata l’11 settembre 2008 e pubblicata in data 2 ottobre 2008 con comunicato ufficiale n. 31/CGF, accoglieva in parte il reclamo, riducendo al 20.10.2008 l’obbligo di disputare le gare interne con i settori “Curva A” e “Curva B” inibiti agli spettatori e confermando per il resto. 3.— Con atto depositato in data 18.9.2008, la S.S.C. Napoli S.p.A., all’esito infruttuoso della procedura di conciliazione preventivamente attivata, ha proposto istanza di arbitrato chiedendo alla Camera arbitrale «in via preliminare cautelare e urgente di emettere, ai sensi dell’articolo 1, comma 7, lett.i) del proprio regolamento, provvedimento cautelare di sospensione della sanzione disciplinare reclamata sino alla data della decisione definitiva, nonché di disporre l’abbreviazione dei termini per il deposito di memoria di risposta e per la fissazione di riunione di discussione e decisione; in via principale…annullare e/o revocare la sanzione di cui al C.U. n. 21/C.G.F., emesso dalla Corte di Giustizia Federale in data 11 settembre 2008; in via subordinata…ridurre la sanzione nei limiti del presofferto, ovvero nella misura meno afflittiva che riterrà di giustizia, limitando, in ogni caso, la chiusura dell’impianto al solo settore denominato “Curva A superiore”» (pagg. 39 e 40 domanda di arbitrato). Chiedeva, infine, la nomina dell’Arbitro Unico ex art. 12, Reg. C.C.A. del C.O.N.I. e proponeva per tale incarico il Prof. Avv. Angelo Piazza, l’indicazione del quale doveva valere anche quale nomina dell’arbitro di parte. A sostegno di tali richieste, la società istante, premessa la compromettibilità in arbitrato della controversia «ai sensi dell’art. 30, comma 3, dello Statuto Federale» (pag. 3 della domanda di arbitrato), deduce innanzitutto il mancato riconoscimento dell’esimente di cui all’art. 13, comma 1, C.G.S.. La S.S.C. Napoli avrebbe, infatti, spontaneamente individuato «straordinarie e rigorosissime modalità di gestione della vendita dei biglietti che, mediante l’impiego di adeguate (ed ingenti) risorse economiche ed umane, sono risultate indubbiamente “idonee a prevenire comportamenti della specie di quelli verificatesi”», e tali da integrare «la terza circostanza che, unitamente alle due già riconosciute dal Giudice Sportivo e dalla Corte di Giustizia Federale, di cui all’art. 13, comma 1, C.G.S., dà luogo all’esimente» (pag. 10 domanda di arbitrato). Osserva, poi, la S.S.C. Napoli che nell’ipotesi di gare in trasferta l’apporto che la società c.d. ospitata può fornire sul controllo dei propri tifosi è fortemente ridotto e che la dinamica dei fatti così come occorsi dimostra che essa «fosse assolutamente privata di qualsivoglia potere di controllo, ulteriore rispetto a quelli effettivamente esercitati, sui comportamenti dei propri tifosi» (pag. 12 domanda di arbitrato). Sicchè nella fattispecie avrebbe dovuto trovare senz’altro applicazione, secondo un principio consolidato nella giurisprudenza sportiva, l’attenuante della disputa della gara in campo avverso (pagg. 15 e segg., domanda di arbitrato). Secondo la prospettazione dell’istante, inoltre, la scarsa efficacia lesiva delle condotte dei tifosi del Napoli, unita all’insussistenza di intenti offensivi nei confronti di ufficiali di gara, addetti alla sicurezza, forze dell’ordine ed avversari, non avrebbe potuto condurre all’irrogazione di un provvedimento così afflittivo (pag. 26, domanda di arbitrato). Anche in considerazione delle altre statuizioni degli organi di giustizia sportiva in fattispecie analoghe — osserva infine l’istante — la sanzione irrogata appare comunque sproporzionata e sperequata (pagg. 31 e segg., domanda di arbitrato). 4.— Con memoria depositata in data 24.9.2008 si costituiva la F.I.G.C. eccependo in via pregiudiziale la non devolubilità in arbitrato della questione oggetto del contendere perché al di sotto della soglia di rilevanza prevista per l’accesso alla procedura arbitrale. Nel merito, la F.I.G.C., evidenziata l’impossibilità di dare corso ad un serio confronto dialettico sugli assunti della società istante prim’ancora di conoscere le motivazioni della decisione della Corte di Giustizia Federale (in quel momento nota solo nel dispositivo), rilevava comunque l’erroneità della ricostruzione del sistema effettuato dalla società istante. In primo luogo perché, nel caso in questione, trattandosi di partita giocata dalla società istante in trasferta, opererebbe soltanto la previsione di cui all’art. 4.3 C.G.S. e non anche quella di cui all’art. 14.1. Inoltre perché la previsione contenuta nel predetto art. 4.3 «lungi dall’evocare l’ipotesi dell’esclusione della responsabilità oggettiva in capo alla squadra i cui sostenitori si sono resi colpevoli di fatti violenti, aggiunge a quest’ultima, laddove ne ricorrano i presupposti, la responsabilità anche del club ospitante». Infine, a giudizio della F.I.G.C., sarebbe «fuori luogo» la pretesa sproporzionatezza della sanzione irrogata avuto riguardo alla gravità delle lesioni comunque riportate dagli addetti alla sicurezza e dai tifosi della Roma (pag. 10, memoria di costituzione del 24.9.2008). La F.I.G.C. rassegnava pertanto le seguenti conclusioni: «voglia [il costituendo collegio] dichiarare la controversia promossa dalla S.S. Calcio Napoli non soggetta ad arbitrato, fatta comunque salva la presentazione in via tuzioristica delle difese di merito, che saranno svolte una volta conosciuti i motivi di doglianza dedotti al riguardo dalla parte istante». Nominava quale arbitro l’avv. Marcello De Luca Tamajo. 5.— Il Collegio arbitrale veniva quindi integrato con la designazione, per opera del Presidente della Camera, dell’Avv. Dario Buzzelli. Costituito il Collegio e fissata la sede in Roma presso la medesima Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport del C.O.N.I., in data 3 ottobre 2008 si teneva la riunione con le parti costituite, nel corso della quale, dopo il vano esperimento del tentativo di conciliazione e la produzione del Comunicato Ufficiale n. 31/C.G.F. (contenente la motivazione del provvedimento impugnato), le parti medesime si riportavano agli atti depositati. Il Collegio assegnava all’8 ottobre 2008 fino alle ore 19.00 termine per la parte attrice per il deposito di memorie illustrative e conclusive ed eventuali documenti e al 13 ottobre 2008 fino alle ore 10.00 termine per la parte convenuta per il deposito di memorie illustrative e di replica, limitatamente al merito della controversia. Le parti, ai sensi dell’art. 19.4 del Regolamento della Camera, autorizzavano congiuntamente l’organo arbitrale a rendere anticipatamente noto il solo dispositivo, comunicando successivamente il testo integrale del lodo contenente l’esposizione dei motivi della decisione. La società istante, nel termine assegnato, depositava la propria memoria difensiva con allegata produzione documentale. La F.I.G.C. ha effettuato il deposito delle proprie note autorizzate con allegata documentazione il giorno 13 ottobre 2008 alle ore 15.30 e dunque oltre il termine (13 ottobre 2008 fino alle ore 10.00) ad essa assegnato. Tali ultime note, pertanto, in conformità alle disposizioni stabilite dal Collegio nella riunione del 3 ottobre 2008 per il deposito delle memorie e dei documenti, devono considerarsi tardive e dunque inammissibili. Il 13 ottobre 2008 perveniva altresì alla Camera “nota di accompagnamento al deposito di documento” datata 11 ottobre 2008 ed a firma del difensore della società istante, con la quale veniva rimessa «per ogni opportuna valutazione del Collegio» la missiva in data 10 ottobre 2008 della Procura della Repubblica di Napoli – Direzione Distrettuale Antimafia, contenente informazioni relative al procedimento penale afferente i medesimi fatti verificatisi in occasione dell’incontro di Calcio Roma-Napoli del 31.8.2008. Nella stessa giornata del 13 ottobre 2008, alle ore 17.30, il Collegio si è riunito in camera di consiglio ed ha deliberato, a maggioranza dei voti espressi dai componenti, il presente lodo MOTIVI DELLA DECISIONE 1. — Occorre preliminarmente esaminare la questione, sollevata dalla F.I.G.C. nella memoria di costituzione, relativa alla non devolubilità in arbitrato della controversia. La Federazione convenuta, a sostegno del proprio assunto, richiama la disposizione contenuta nello Statuto della F.I.G.C., che stabilisce che: «Non sono soggette ad arbitrato .. le controversie decise in vai definitiva dagli Organi della giustizia sportiva federale relative ad omologazioni di risultati sportivi o che abbiano dato luogo a sanzioni soltanto pecuniarie di importo inferiore a 50.000 Euro ovvero a sanzioni comportanti: a) la squalifica o inibizione di tesserati anche se in aggiunta a sanzioni pecuniarie, inferiori a 20 giornate di gara o 120 giorni; b) la perdita della gara; c) l’obbligo di disputare partite a porte chiuse; d) la squalifica del campo» (pag. 3 memoria di costituzione F.I.G.C. del 24.9.2008). Osserva al riguardo la F.I.G.C. che la ratio della norma risiede nell’esigenza di sottrarre alla cognizione della Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport le controversie di più modesto impatto afflittivo per il destinatario della sanzione, ovvero ingenerate dall’applicazione di misure punitive di indole squisitamente tecnicosportiva conseguenti all’inosservanza delle regole di comportamento cui sono tenuti calciatori, dirigenti e società. Il fatto che nella norma non venga contemplata, expressis verbis, la sanzione prevista dall’art. 18.1, lett. e) del Codice di Giustizia Sportiva, vale a dire l’«obbligo di disputare uno o più gare con uno o più settori privi di spettatori», non sarebbe rilevante, in quanto tale misura è stata introdotta nell’ordinamento federale in epoca successiva all’approvazione dello Statuto vigente come misura di rigore più attenuato ma di identica natura rispetto all’obbligo di disputare una o più gare a porte chiuse (pag. 4 memoria di costituzione F.I.G.C. del 24.9.2008). Sarebbe, pertanto, azzardato — secondo la F.I.G.C. — ritenere la preclusione della non arbitrabilità della controversia, valevole per le più gravi sanzioni della chiusura integrale al pubblico dell’impianto e della squalifica del campo, ed inoperante invece allorquando si controverta del provvedimento che inibisca l’accesso del pubblico soltanto ad alcuni settori dello stadio. Nella memoria depositata in data 8.10.2008, la S.S.C. Napoli, in replica all’eccezione sollevata dalla F.I.G.C., osserva che nella fattispecie trova applicazione la clausola compromissoria contenuta nell’art. 30, comma 3, dello Statuto della F.I.G.C., a tenore del quale «le controversie tra i soggetti di cui al comma 1 [tesserati, società affiliate e tutti i soggetti, organismi e loro componenti] o tra gli stessi e la F.I.G.C. per le quali non siano previsti o siano esauriti i gradi interni di giustizia federale, sono devolute, su istanza della parte interessata, unicamente alla cognizione arbitrale della Camera di conciliazione e arbitrato per lo sport presso il CONI, secondo quanto disposto dai relativi regolamenti e dalle norme federali, e sono risolte in via definitiva da un lodo arbitrale pronunciato secondo diritto da un organo arbitrale nominato ai sensi dei regolamenti della Camera», e che la controversia oggetto del presente arbitrato non rientra tra quelle espressamente indicate nella stessa norma statutaria come non assoggettabili ad arbitrato. Il dato letterale sarebbe più che esauriente con conseguente applicabilità del noto brocardo in claris non fit interpretatio (pagg. 2 e 3 memoria S.S.C. Napoli del 8.10.2008). Secondo la società istante ci si troverebbe in presenza di una clausola compromissoria con oggetto «ampio e generalissimo» accompagnata dalla previsione di «alcune tipologie in deroga ... determinate nelle singole specie». Più precisamente «…si ha una norma generale, riguardante “tutte le controversie”, e una speciale, formulata in deroga, secondo cui “non sono soggette ad arbitrato le controversie a) b) c) d)”. Pertanto, nel caso in esame, trova applicazione il criterio di specialità: in ipotesi di antinomia tra due norme giuridiche prevale quella più specifica, ossia quella la cui fattispecie è contenuta nella fattispecie dell’altra. Quest’ultima, però, non cessa di produrre i suoi effetti (ossia, non viene abrogata), ma vede il suo ambito di applicazione ristretto ai casi in cui non trova applicazione la norma più specifica, che si pone con essa in un rapporto di regola ed eccezione: nell’ambito di questi ultimi casi, specificamente individuati proprio in quanto eccezioni (concordate dalle parti) di regole generali, inclusio unius est exclusio alterius. Infatti, al di fuori dei casi esplicitamente descritti come derogatori, la regola generale ed astratta torna ad “espandersi”, costituendo parametro applicativo inderogabile (perché non derogato) per la fattispecie concreta» (pagg. 4 e 5 memoria S.S.C. Napoli dell’8.10.2008). La S.S.C. Napoli invoca inoltre l’applicazione della disposizione contenuta nell’art. 808 quater c.p.c. a tenore del quale «nel dubbio la convenzione di arbitrato si interpreta nel senso che la competenza arbitrale si estende a tutte le controversie che derivano dal contratto o dal rapporto cui la convenzione si riferisce». E ne inferisce che «le parti, con la stipula della clausola compromissoria, hanno espresso una decisa opzione verso lo strumento arbitrale e, pertanto, ogni dubbio sui limiti oggettivi della convenzione arbitrale deve essere risolto in senso più favorevole possibile alla via arbitrale (…) peraltro, l’esclusione si tradurrebbe nell’impossibilità di esercitare il diritto di difesa avanti alla CCA del CONI da parte della società, ciò imponendo massima cautela nell’interpretazione estensiva, in via analogica, che controparte chiede a questo Collegio, delle fattispecie non arbitrabili secondo lo Statuto F.I.G.C.» (pag. 6 memoria S.S.C. Napoli dell’8.10.2008). Osserva ancora la S.S.C. Napoli che l’obbligo di disputare partite a porte chiuse e l’obbligo di disputare una o più gare con uno o più settori privi di spettatori non avrebbero la medesima natura in quanto colpirebbero due diversi centri di interessi: «nel primo caso, le frange facinorose, specificamente individuate, nel secondo la stessa fruibilità del sostegno del pubblico da parte della società» (pagg. 7 e 8 memoria S.S.C. Napoli dell’8.10.2008). La S.S.C. Napoli rileva anche che nessuna delle parti tenute all’applicazione e all’osservanza dello Statuto può pretendere di modificare il contenuto della clausola compromissoria, includendovi una nuova eccezione alla regola dell’arbitrabilità mediante l’introduzione unilaterale di una nuova figura sanzionatoria (pagg. 8 e segg. memoria S.S.C. Napoli dell’8.10.2008). Infine, secondo la S.S.C. Napoli, i criteri ermeneutici richiamati dalla Federazione (per i quali la sanzione minore dovrebbe essere ricompresa nella maggiore) non potrebbero essere applicati, in quanto nel novero delle sanzioni irrogabili nei confronti dei tesserati è disciplinato anche il divieto di accedere agli impianti sportivi. Tale sanzione dovrebbe essere considerata minore rispetto alla squalifica o inibizione di tesserati inferiore a 20 giornate di gara o a 120 giorni, sanzione esplicitamente esclusa dall’arbitrato (pagg. 9 e 10 memoria S.S.C. Napoli dell’8.10.2008). 2. — Tanto rilevato, il Collegio — a maggioranza dei suoi componenti — ritiene che l’eccezione sollevata dalla F.I.G.C. sia fondata e meriti accoglimento. Occorre premettere che in materia di arbitrabilità delle controversie sportive, come già questa Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport ha avuto modo di rilevare, per i tesserati e affiliati alle federazioni sportive «la partecipazione alla procedura arbitrale, in caso di controversia, non costituisce solo esercizio di un diritto, bensì si sostanzia anche in un onere, conseguente alla rinuncia alla generale competenza dell’A.G.O., realizzata una volta per tutte con la domanda di affiliazione o associazione, ovvero di volta in volta, con la redazione di apposito accordo arbitrale…. Le norme che prevedono l’accesso all’arbitrato sportivo sono di stretta interpretazione, proprio perché realizzano una limitazione al diritto dei soggetti affiliati o tesserati al giudice naturale stabilito per legge» (cfr. lodo Roma Softball Club ASD/ Federazione Italiana Baseball Softball del 20.4.2007). Osserva ancora preliminarmente il Collegio che l’arbitrato innanzi alla Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport, è espressamente qualificato come arbitrato irrituale (art. 8, comma 7, del Regolamento della Camera). Ad esso, pertanto, contrariamente a quanto sostenuto dalla S.S.C. Napoli, non è applicabile il criterio ermeneutico che la norma dell’art. 808 quater c.p.c. prevede per l’arbitrato rituale (arg. ex art. 808 ter c.p.c.). Fatte queste premesse, ritiene il Collegio che l’interpretazione della pattuizione compromissoria contenuta nello Statuto della F.I.G.C. vada condotta in base ai canoni ermeneutici contrattuali forniti dagli artt. 1362 e segg. cod. civ., dovendo invece restare estranei all’indagine concetti propri dell’interpretazione delle norme giuridiche, quali il principio di specialità e l’applicazione analogica. Al riguardo il Collegio condivide il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui «In tema di interpretazione del contratto, l'art. 1362 c.c. pone il principio non dell'interpretazione letterale bensì della ricostruzione della volontà delle parti, in ordine alla quale il tradizionale e non codificato principio "in claris non fit interpretatio" postula che la formulazione testuale sia talmente chiara da precludere la ricerca di una volontà diversa, ciò che costituisce, in materia di interpretazione del contratto, proprio il "thema demonstrandum", e non già premessa argomentativa di fatto» (Cass. civ. Sez. I, 13/07/2004, n. 12957). Nella specie, il Collegio ritiene che dal mero riferimento letterale, operato nella clausola compromissoria prevista nell’art. 30, comma 3, dello Statuto della F.I.G.C., all’obbligo di disputare una o più partite a “porte chiuse”, e non anche all’obbligo di disputare una o più gare “con uno o più settori privi di spettatori”, non consegue che le controversie che danno luogo a questa seconda sanzione debbano considerarsi escluse da quelle che la previsione statutaria sottrae alla congizione di questa Camera. Non vi sono infatti, nello Statuto, elementi tali da far ritenere che l’obbligo di disputare una partita a porte chiuse si riferisca alla sola chiusura di tutto lo stadio e non anche alla chiusura di uno o più settori soltanto di esso. Dalla definizione che l’art. 24 del regolamento disciplinare FIFA dà dell’obbligo di disputare partite “a porte chiuse” (“behind closed doors”) si ricava che tale provvedimento è diretto a sanzionare una squadra obbligandola a giocare senza spettatori. E tale è, ancorché in misura quantitativamente diversa, anche l’effetto della chiusura di parte dei settori dello stadio. 3.— L’attività interpretativa deve allora, ad avviso del Collegio, indirizzarsi ad individuare la volontà delle parti per come risultante dall’intero contesto contrattuale di riferimento, considerando le singole previsioni in correlazione tra loro e procedendo al relativo coordinamento. Deve a tal fine osservarsi che dalla disposizione contenuta nel più volte richiamato art. 30 dello Statuto federale risulta che la clausola compromissoria delimita l’ambito delle controversie arbitrabili facendo riferimento ad un elenco in cui le questioni non arbitrali vengono individuate secondo un criterio progressivo di rilevanza, partendo da quelle più lievi e proseguendo con le più gravi: «Non sono soggette ad arbitrato…le controversie decise in via definitiva dagli Organi della giustizia sportiva federale relative ad omologazioni di risultati sportivi o che abbiano dato luogo a sanzioni soltanto pecuniarie di importo inferiore a 50.000 Euro ovvero a sanzioni comportanti: a) la squalifica o inibizione di tesserati anche se in aggiunta a sanzioni pecuniarie, inferiori a 20 giornate di gara o 120 giorni; b) la perdita della gara; c) l’obbligo di disputare una o più partite a porte chiuse; d) la squalifica del campo». La ratio della previsione è evidentemente quella di sottrarre alla cognizione della Camera le controversie di minore rilievo e impatto afflittivo. Ora, è certamente vero che l’elencazione delle controversie non arbitrabili contenute nella norma statutaria contempla solo l’obbligo di disputare una o più partite a porte chiuse e non fa invece riferimento espressis verbis all’obbligo di disputare una o più gare con uno o più settori privi di spettatori, ma occorre considerare che tale sanzione è stata introdotta nell’ordinamento federale in epoca sicuramente successiva all’approvazione del vigente statuto della F.I.G.C. Essa costituisce una misura sanzionatoria diversamente graduata dell’«obbligo di disputare una o più gare a porte chiuse» e, come tale, è stata inserita nell’elenco delle sanzioni a carico delle società, contemplate dall’art. 18, comma 1, lett. e) del Codice di Giustizia Sportiva, e collocata tra la sanzione dell’obbligo di disputare una o più gare a porte chiuse (lett. d) e la misura della squalifica del campo (lett. f). Considerato, pertanto, che la sanzione dell’obbligo di disputare una o più gare con uno o più settori privi di spettatori non era stata ancora introdotta nell’ordinamento sportivo (e non poteva quindi essere espressamente contemplata) allorquando fu adottata la clausola compromissoria, e ritenuto altresì che la controversia relativa a tale obbligo certamente va ricompresa nel novero delle questioni che, secondo il criterio seguito dalle parti nella clausola compromissoria, non rientrano in quelle rimesse alla decisione arbitrale, non v’è ragione alcuna per non ritenere che essa vada assoggettata allo stesso regime di sindacabilità. Sarebbe infatti del tutto illogico e irragionevole ritenere che le parti, nel contesto di una previsione chiaramente rispondente ad esigenze di deflazione del contenzioso innanzi alla Camera arbitrale ed ancorata ad un criterio di progressiva gravità delle questioni escluse dal campo di arbitrabilità, abbiano escluso dal novero delle controversie arbitrali fattispecie sicuramente più gravi come quelle relative alla chiusura totale dell’impianto al pubblico e alla squalifica del campo, ed incluso invece una obiettivamente meno grave come quella afferente la chiusura di alcuni settori soltanto dello stadio. Non giova alla difesa di parte attrice neppure la deduzione basata sul confronto tra il divieto di accedere agli impianti di cui all’art. 19, lett. g) C.G.S. e la squalifica o inibizione di tesserati per periodi inferiori a 120 giorni o per meno di 20 giornate di gara. Si tratta, infatti, in quest’ultimo caso, di sanzioni ontologicamente diverse: l’una che non consente neppure di accedere ad un determinato impianto sportivo, l’altra che non consente la partecipazione a una o più gare. Conclusivamente deve ritenersi che, sulla base dell’interpretazione della clausola compromissoria contenuta nello Statuto Federale della F.I.G.C. — effettuata tenendo conto del dato testuale e sistematico, nonché della volontà delle parti per come risultante dall’intero contesto contrattuale di riferimento — la controversia relativa all’obbligo di disputare una o più gare con uno o più settori privi di spettatori rientra tra quelle che la previsione statutaria sottrae alla cognizione di questa Camera. 4.— I superiori rilievi assorbono le questioni integranti il merito della domanda. 5.— La natura non di merito della statuizione e la novità delle questioni trattate costituiscono circostanze atte a giustificare l’integrale compensazione delle spese del procedimento e per assistenza difensiva. P.Q.M. Il Collegio Arbitrale, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, disattesa ogni altra domanda ed eccezione, così provvede: a) dichiara la incompetenza del Collegio Arbitrale; b) dichiara le parti costituite tenute in egual misura, con vincolo di solidarietà, al pagamento dei diritti degli arbitri, come separatamente liquidati, nonché dei diritti amministrativi della Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport; c) compensa tra le parti le spese di lite; d) manda alla Segreteria di comunicare alle parti il presente lodo. Così deliberato a maggioranza dei voti, con il dissenso del Prof. Avv. Angelo Piazza, in conferenza personale degli arbitri, riuniti in Roma, Via Pasubio 15, presso lo studio del Presidente del Collegio Arbitrale Avv. Dario Buzzelli, in data 13 ottobre 2008, e sottoscritto in numero di tre originali nei luoghi e nelle date indicate di seguito. F.to Dario Buzzelli F.to Angelo Piazza F.to Marcello de Luca Tamajo
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