CONI – Camera di Conciliazione ed Arbitrato per lo Sport – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it Lodo Arbitrale del 15 gennaio 2009 – A.S.D. CLUB SCACCHI NORD BARESE – FEDERAZIONE SCACCHISTICA ITALIANA – ACCADEMIA SCACCHISTICA FOGGIANA
CONI – Camera di Conciliazione ed Arbitrato per lo Sport – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it
Lodo Arbitrale del 15 gennaio 2009 – A.S.D. CLUB SCACCHI NORD BARESE - FEDERAZIONE SCACCHISTICA ITALIANA - ACCADEMIA SCACCHISTICA FOGGIANA
Il Collegio Arbitrale composto da:
Avv. Marcello de Luca Tamajo Presidente
Prof. Fulco Lanchester Arbitro
Cons. Gaetano Caputi Arbitro
riunito in conferenza personale in Roma in data 29 dicembre 2008 ha deliberato
all’unanimità il seguente
LODO
nel procedimento arbitrale promosso da:
A.S.D. CLUB SCACCHI NORD BARESE, in persona del suo Presidente,
avv. Giuseppe Falcone, rapp.to e difeso dall’avv. Angelo Mascolo ed
elettivamente dom.to in Roma, via della Mercede, 11, presso lo studio dell’avv.
Alessandro Masciocchi
-ricorrentecontro
FEDERAZIONE SCACCHISTICA ITALIANA, in persona del Presidente
Federale, sig. Gianpietro Pagnoncelli, rapp.ta e difesa dall’avv. Giorgio de
Gaetano ed elettivamente dom.ta presso il suo studio in Milano alla via San
Senatore, 10 -resistentenonché
contro
ACCADEMIA SCACCHISTICA FOGGIANA, in persona del legale
rappresentante pro tempore, con sede in Foggia alla via Monte Sabotino n. 1/D
- resistente non presente -
FATTO E SVOLGIMENTO DELL’ARBITRATO
Con istanza di arbitrato del 9.4.2008, prot. n. 0650, il Club Scacchi Nord Barese
A.S.D. ha dedotto che:
- nell’anno 2007 ha partecipato al Campionato Italiano a Squadre di serie B,
girone 14, con i seguenti giocatori: Capuano Ruggiero, Crudele Michele,
Capuano Francesca, De Fazio Paolo, Altini Nicola, Campese Andrea, De Palma
Michele, Palmitessa Irene e Di Trani Sabino;
- nello stesso girone di tale Campionato erano iscritte la A.S. Foggia, Gallipoli,
Lupiae Gold, Taranto B e Bari B;
- il 4.3.2007 ha incontrato la A.S. Foggia ed ha sostenuto le canoniche 4 partite
con i giocatori Capuano Ruggiero, Crudele Michele, Capuano Francesca e De
Fazio Paolo;
- l’incontro si è concluso con il risultato di parità;
- in data 21.4.2007 è stato avvisato che, stante l’ex aequo determinatosi nel
girone, l’indomani si sarebbe disputato lo spareggio con l’A.S. Foggia;
- tale incontro è terminato con la vittoria di quest’ultima squadra;
- con una e-mail del 9.5.2007 gli è stato comunicato che, in accoglimento di un
reclamo proposto dall’A.S. Foggia, ne era stata stabilita la sconfitta per 4-0 in
tutte le partite giocate;
- di conseguenza la A.S. Foggia è stata ammessa in serie A2;
- l’impugnativa proposta in ambito federale avverso la decisione assunta
all’esito del detto reclamo è stata rigettata.
Tutto ciò premesso, l’istante, esperito inutilmente il tentativo di conciliazione,
ha attivato la procedura arbitrale chiedendo l’“annullamento di tutte le decisioni
contrarie agli interessi del CSNB e con emanazione dei provvedimenti
necessari per consentire al ricorrente di occupare la posizione nella categoria
che avrebbe occupato laddove dette decisioni non fossero state emesse” con
riserva di esperire un’azione risarcitoria per l’ipotesi che, a seguito
dell’annullamento della decisione, “non fosse possibile ripristinare lo status
quo ante”.
Con comparsa di risposta del 17.4.2008, prot. n. 0703, la Federazione
Scacchistica Italiana, dopo aver effettuato una esauriente ricostruzione dei fatti,
precisando che della squadra del Club Scacchi Nord Barese ha fatto parte il sig.
Michele Crudeli senza essere tesserato, ha chiesto il rigetto del ricorso in
considerazione dell’assoluta infondatezza della domanda.
L’A.S. Foggia non si è costituita.
Tenuta in data 13.10.2008 la prima udienza, il Collegio Arbitrale, su accordo
delle parti, ha concesso di depositare al ricorrente, fino al 30.10.2008, memoria
ed eventuali documenti ed alla resistente, fino al 15.11.2008, eventuale
memoria di replica e documentazione, riservandosi ogni ulteriore decisione sia
in ordine alle richieste istruttorie, ivi comprese quelle formulate in udienza, sia
in ordine alla fissazione di apposita udienza di discussione.
In data 30.10.2008 l’istante ha depositato (prot. n. 2247) memoria difensiva.
Allo stesso modo, il 14.11.2008 la resistente ha depositato (prot. n. 2285)
memoria difensiva nonché la richiesta di tesseramento relativa al sig. Crudele
Michele.
Le parti hanno acconsentito alla proroga del termine di pronunzia del lodo fino
all’11.1.2009.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
1. Innanzi tutto è opportuno delineare il quadro normativo di riferimento per
inquadrare correttamente la fattispecie in esame.
L’art. 7.3.1. del Regolamento del Campionato Italiano a Squadre recita:
“Possono far parte delle squadre di una società soltanto i giocatori
regolarmente tesserati alla F.S.I. per tale società”. Il successivo art. 7.3.5.
precisa poi che “In caso di violazione degli art. . . . da 7.3.1. a 7.3.4. la
squadra perderà 1-0 a forfait su tutte le scacchiere . . . Per queste sanzioni
valgono i principi e le modalità indicati negli artt. 7.7.2.3., 7.7.2.4., 7.7.2.5.,
7.7.2.6., 7.7.2.7. del presente regolamento”. In particolare, l’art. 7.7.2.3.
stabilisce che “Tutte le penalizzazioni previste nel presente regolamento sono
da considerarsi semplici sanzioni tecniche e sono previste indipendentemente
dalla volontarietà o meno dell’evento”, l’art. 7.7.2.4. individua gli organi
competenti ad irrogare la penalizzazione (“In tutte le serie tali penalizzazioni
sono comminate dal Direttore di Girone, il quale nei gironi o serie in cui è
previsto un unico raggruppamento può, di concerto con il Direttore Nazionale
nominare per la decisione in relazione alla comminazione delle penalizzazioni,
per esigenze legate all’immediatezza decisionale, una Commissione formata da
2 o più membri, presente all’evento”) e l’art. 7.7.2.7 - richiamando l’art. 11 del
Regolamento di Giustizia e Disciplina, nel cui 2° comma è detto che “Non sono
considerate violazioni disciplinari le violazioni di norme di carattere tecnico
organizzativo in relazione alle quali sono direttamente previste dal
regolamento del campionato italiano a squadre le conseguenze di un
determinato comportamento” - ribadisce che le decisioni vertenti in tale materia
riguardano “violazioni di carattere tecnico/organizzativo”.
2. Delineate le norme che vengono in rilievo nel caso de quo, occorre subito
sottolineare che è incontroversa la circostanza che il sig. Crudeli abbia fatto
parte della squadra del Club Scacchi Nord Barese senza essere tesserato per tale
società.
Pertanto, nella fattispecie in questione, si configura una violazione dell’art.
7.3.1.; tale violazione avrebbe dovuto essere sanzionata con l’irrogazione della
relativa penalizzazione da parte dell’organo competente e con le modalità di cui
all’art. 7.7.2.4.
Chiarito ciò, è di tutta evidenza che l’eccezione formulata dall’istante, secondo
cui il reclamo dell’A.S. Foggia sarebbe stato proposto senza il rispetto delle
previsioni di cui agli artt. 54 e 57 del Regolamento di Giustizia e Disciplina,
non può trovare accoglimento. I suddetti articoli, infatti, stabiliscono le
modalità procedurali (forme e termini) e di inoltro dei ricorsi riguardanti
questioni e violazioni di norme di carattere esclusivamente disciplinare, mentre,
nella fattispecie in esame, alla luce della normativa sopra richiamata (artt.
7.7.2.3. e 7.7.2.7. del Regolamento del Campionato Italiano a Squadre nonché
art. 11, 2° comma , del Regolamento di Giustizia e Disciplina), si è in presenza
di una violazione avente natura tecnico-organizzativa, con la conseguenza che i
citati artt. 54 e 57 non possono trovare applicazione nel caso di specie.
3. E’ fondata, però, la censura mossa dal Club Scacchi Nord Barese circa
l’incompetenza dell’organo che ha adottato il provvedimento con cui gli è stata
inflitta la sanzione: infatti, come visto, ai sensi dell’art. 7.7.2.4., la
penalizzazione avrebbe dovuto essere comminata dal Direttore di Girone e non
dal Direttore Nazionale al quale sono attribuite dalla stessa norma altre
competenze e funzioni.
Le argomentazioni svolte sul punto dalla Federazione Scacchistica Italiana per
neutralizzare la predetta censura non appaiono convincenti e comunque non
sono condivisibili.
Secondo la resistente il rilievo dell’istante sarebbe infondato per i seguenti
motivi:
- in primo luogo perché il Direttore di Girone è nominato dal Direttore
Nazionale;
- in secondo luogo perché, una volta espletati i propri compiti, si deve ritenere
che il Direttore di Girone abbia esaurito il suo incarico, con il conseguente
passaggio di ogni potere in capo al Direttore Nazionale;
- in terzo luogo perché, per tutte le questioni non di competenza arbitrale, ogni
decisione è rimessa al Direttore Nazionale;
- infine perché l’istante non ha eccepito l’incompetenza del Direttore Nazionale
in ambito endofederale, così mostrando acquiescenza al provvedimento ora
impugnato.
Nessuno di tali argomenti, a ben guardare, è idoneo a superare la censura di cui
trattasi.
Dal fatto che il Direttore Nazionale nomini il Direttore di Girone non può
arguirsi alcunché ai fini che qui interessano anche perché, in mancanza di una
precisa ed espressa previsione sull’avocazione, da parte dell’organo
gerarchicamente sovraordinato al Direttore di Girone, di determinate decisioni
che competono a quest’ultimo, non è possibile affermare la “concorrente”
competenza del Direttore Nazionale, a meno di non voler ingenerare confusione
e creare una sovrapposizione di ruoli.
Nessuna norma del Regolamento del Campionato Italiano a Squadre stabilisce
che l’incarico del Direttore di Girone cessi al momento della conclusione del
girone e che, per effetto del venir meno di tale incarico, si realizzi una
trasmigrazione dei suoi poteri al Direttore Nazionale; sicché, in assenza di
un’esplicita previsione normativa in tal senso, non si può far dire al suddetto
Regolamento ciò che esso non dice. D’altra parte, è ben possibile che, anche al
termine del campionato, insorgano questioni – relative a vicende verificatesi
durante lo svolgimento del girone - rientranti nella competenza decisionale del
Direttore di Girone.
L’argomento secondo il quale tutte le decisioni non demandate alla competenza
arbitrale sono adottate dal Direttore Nazionale è privo di pregio ove si consideri
che è la stessa norma invocata dalla resistente (art. 7.7.4.2.) a far salvi gli
articoli da 7.7.2. a 7.7.3., laddove è codificata la specifica competenza del
Direttore di Girone.
Per quanto riguarda poi il rilievo che il Club Scacchi Nord Barese non abbia
eccepito l’incompetenza del Direttore Nazionale nell’ambito del procedimento
endofederale, va detto che esso è privo di fondamento, dato che questo Collegio
ha un potere di piena cognizione sulla controversia in ragione del carattere
devolutivo del giudizio arbitrale. Infatti il Regolamento della Camera di
Conciliazione e Arbitrato per lo Sport conferisce all’organo arbitrale un potere
di integrale riesame del merito della controversia, senza subire limitazioni, se
non quelle derivanti dal principio della domanda e dai quesiti ad esso sottoposti
dalle parti, sicché innanzi al Collegio sono deducibili questioni attinenti non
solo alla legittimità, ma anche al merito della decisione impugnata.
L’arbitrato presso la Camera, in sostanza, non costituisce il terzo grado del
procedimento endofederale ma un meccanismo di risoluzione delle controversie
in materia sportiva esterno ai procedimenti interni alle federazioni interessate ed
alternativo rispetto alla giurisdizione ordinaria (art. 3.1 del D.L. 18 agosto 2003,
n. 220, convertito in L. 17 ottobre 2003, n. 280). Pertanto, l’attività dei collegi
operanti presso la Camera, per quanto riferibile anche all’ordinamento sportivo
in generale, non può essere ricondotta al sistema della federazione sportiva di
volta in volta interessata.
Alla luce di tutte le considerazioni fin qui svolte, il provvedimento con il quale
è stata comminata all’istante la penalizzazione per la violazione dell’art. 7.3.1.
del Regolamento del Campionato Italiano a Squadre deve essere annullato,
perché emesso da organo incompetente, con il conseguente annullamento di
tutti gli atti successivi ad esso collegati.
Le spese sostenute dalle parti per la difesa vanno integralmente compensate in
considerazione della peculiarità della vicenda che, per altro, ha comportato
anche il rigetto dell’eccezione sollevata dal Club Scacchi Nord Barese con il
primo motivo di ricorso.
P.Q.M.
Il Collegio all’unanimità, definitivamente pronunciando, così decide:
1) accoglie il ricorso e, per l’effetto, annulla il provvedimento con il quale è
stata comminata all’istante la penalizzazione per la violazione dell’art. 7.3.1.
del Regolamento del Campionato Italiano a Squadre nonché ogni altro atto ad
esso collegato ed adottato successivamente;
2) compensa interamente le spese di difesa;
3) pone le spese e gli onorari del presente arbitrato, nella misura liquidata dalla
Camera ai sensi dell’art. 22 del Regolamento, a carico della Federazione
Scacchistica Italiana
Il Presidente
F.to Marcello de Luca Tamajo
Arbitro
F.to Fulco Lanchester
Arbitro
F.to Gaetano Caputi