CONI – Camera di Conciliazione ed Arbitrato per lo Sport – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it Lodo Arbitrale del 15 settembre 2008 – Ternana Calcio SpA – Federazione Italiana Giuoco Calcio

CONI – Camera di Conciliazione ed Arbitrato per lo Sport – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it Lodo Arbitrale del 15 settembre 2008 – Ternana Calcio SpA - Federazione Italiana Giuoco Calcio IL COLLEGIO ARBITRALE Prof. avv. Ferruccio Auletta Presidente Prof. avv. Angelo Piazza Arbitro Avv. Dario Buzzelli Arbitro nominato in data 6 agosto 2008 ai sensi del Regolamento della Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport (“Regolamento”), riunito in conferenza personale in data 15 settembre 2008 presso la sede dell’arbitrato, ha deliberato all’unanimità il seguente L O D O nel procedimento di arbitrato (prot. n. 1387 del 21.7.2008) promosso da: TERNANA Calcio s.p.a., in persona dell’amm.re unico Stefano De Dominicis, con sede in Terni (05100), via Alerai n. 10, rappresentata e difesa dall’avv. Fabio Giotti presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Colle Val d’Elsa (SI), via Mazzini n.4 ricorrente contro Federazione Italiana Giuoco Calcio, in persona del Presidente dr Giancarlo Abete, con sede in Roma (00198), via Allegri n. 14, rappresentata e difesa unitamente e disgiuntamente dagli avv.ti Luigi Medugno e Mario Gallavotti, ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest’ultimo in Roma, Via Po n.9 resistente FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO La Ternana calcio s.p.a., in conseguenza di asseriti danni patrimoniali determinati dalla dichiarata nullità del lodo arbitrale reso in data 20 ottobre 2006 dal collegio arbitrale costituito presso la Lega Professionisti Serie C nel procedimento promosso nei confronti della stessa Società dal calciatore Kharja Houssine, ha richiesto in data 21 marzo 2008 alla Federazione Italiana Giuoco calcio di poter adire l’A.G. per domandare il relativo risarcimento nei confronti dei componenti il suddetto collegio di arbitri. Invero, ai sensi dell’art. 30 dello Statuto della F.I.G.C., “il Consiglio federale, per gravi ragioni di opportunità, può autorizzare il ricorso alla giurisdizione statale in deroga al vincolo di giustizia”; autorizzazione senza della quale l’azione in giudizio “comporta l’irrogazione delle sanzioni disciplinari stabilite dalle norme federali”. In data 15 maggio 2008, la F.I.G.C. ha comunicato all’istante che “non è stata concessa l’autorizzazione ad adire le vie legali” e, in particolare, che “non [erano] state ravvisate le gravi ragioni di opportunità per la concessione dell’autorizzazione ai sensi dell’art. 30, comma 4 dello Statuto Federale”. La Ternana calcio s.p.a. nella “istanza di arbitrato” ha precisato che “la richiesta di risarcimento danni sarebbe stata formulata in conformità a quanto previsto dall’art. 813 ter c.p.c. che disciplina la responsabilità degli arbitri”; perciò si duole dell’assenza di una “adeguata motivazione” nel provvedimento di diniego dell’autorizzazione ad agire, di cui domanda l’annullamento “per difetto di motivazione e/o per tutti gli altri motivi che venissero accertati”. La F.I.G.C. ha eccepito “l’inammissibilità dell’istanza di arbitrato proposta dalla società Ternana per l’assenza di un accordo compromissorio tra le parti che attribuisca alla Camera il potere di conoscere della domanda avversaria”, in particolare sostenendo che “il diniego di esonero dal vincolo di giustizia non può dare luogo all’instaurazione di una controversia con la Federazione secondo la comune accezione del termine” siccome “l’istante non può vantare una posizione giuridica che assurga a dignità di pretesa azionabile in sede arbitrale e/o giudiziaria”, tanto più considerando l’inattitudine lesiva del provvedimento “impugnato”. Invero, l’azione in giudizio non sarebbe comunque preclusa nonostante il “rischio di un’azione disciplinare”. In ogni caso, conclude la difesa della F.I.G.C., questo Collegio non potrebbe “accordare l’autorizzazione richiesta” per difetto di ogni potere “sostitutivo”. La F.I.G.C. ritiene, inoltre, che la “valutazione di inopportunità” di cui si discuta sia incensurabile di per sé, e comunque si sottrae in concreto al vizio denunciato. Alla udienza del 3.9.2008 le parti hanno svolto le proprie difese oralmente e il Collegio arbitrale, ritenuta la causa matura per la decisione senza altre acquisizioni istruttorie, si riservava di deliberare il lodo, ciò che avveniva in conferenza personale tenuta dagli arbitri in data 15 settembre 2008. MOTIVI 1. La controversia “non [ha] per oggetto dritti indisponibili” (art. 806 c.p.c.); essa concerne, in particolare, “diritti […] degli associati” (art. 16 c.c.) così riuscendo prospettata dalla parte attrice anche la pretesa di accertamento della violazione, da parte della F.I.G.C., dell’obbligo (almeno) di motivazione del provvedimento reiettivo dell’ istanza di autorizzazione ad agire presso l’A.G.. Né è revocabile in dubbio che la parte attrice abbia interesse concreto e attuale alla presente domanda giudiziale, atta com’è a rimuovere preventivamente il paventato “rischio di un’azione disciplinare” (secondo le espressioni impiegate dalla difesa della stessa F.I.G.C.). Dunque, non sussistono ragioni impedienti all’esame di merito della suddetta pretesa, la quale è sostanzialmente intesa ad accertare la non conformità alle norme statutarie applicabili della condotta tenuta dalla F.I.G.C., in occasione dell’adozione dell’atto “illegittimo” (anche “per tutti gli altri motivi che venissero accertati”, con formula additiva del petitum che -se non vale a escludere di per sé la fondatezza della sollevata eccezione sulla limitazione del titolo della domanda- naturalmente non osta all’estensione dell’esame anche officioso verso le questioni che rappresentano un antecedente logico necessario del petitum principale, qual è la questione dell’esistenza stessa del potere rispetto alle modalità del cui esercizio si tratta). 2. La norma che contiene il c.d. “vincolo di giustizia” - art. 30 Statuto F.I.G.C.- determina per i “tesserati, le società affiliate e tutti i soggetti, organismi e loro componenti, che svolgono attività di carattere agonistico, tecnico, organizzativo, decisionale o comunque rilevanti per l’ordinamento federale” l’obbligo di “accetta[zione del]la piena e definitiva efficacia di qualsiasi provvedimento adottato dalla F.I.G.C., dai suoi organi o soggetti delegati, nelle materie comunque riconducibili allo svolgimento dell’attività federale nonché delle relative vertenze di carattere giuridico, disciplinare ed economico”. Nella fattispecie, non ricorrono gli elementi costitutivi del c.d. “vincolo di giustizia” (e dunque fa assoluto difetto l’attribuzione di ogni eventuale potere derogatorio in capo alla F.I.G.C.) poiché i componenti del collegio arbitrale (in ipotesi destinatari dell’azione giudiziaria promuovibile dalla Ternana calcio s.p.a.) non integrano “organi o soggetti delegati”, in quanto tali “appartenen[ti] all’ordinamento settoriale sportivo” (art. 30 Statuto, cit.). Gli arbitri in questione originano, infatti, dalla previsione, che -nelle controversie arbitrabili di cui all’art. 409 c.p.c.- non può che essere necessariamente eteronoma rispetto all’ autonomia federale (artt. 806, 2° comma, e già 808, 2° comma, c.p.c.), recante la “Disciplina del lavoro subordinato sportivo”, segnatamente contenuta nell’art. 4 della legge 23 marzo 1981, n. 91: “Il rapporto di prestazione sportiva a titolo oneroso si costituisce mediante assunzione diretta e con la stipulazione di un contratto in forma scritta, a pena di nullità, tra lo sportivo e la società destinataria delle prestazioni sportive, secondo il contratto tipo predisposto, conformemente all'accordo stipulato, ogni tre anni dalla federazione sportiva nazionale e dai rappresentanti delle categorie interessate. (omissis). Nello stesso contratto potrà essere prevista una clausola compromissoria con la quale le controversie concernenti l'attuazione del contratto e insorte fra la società sportiva e lo sportivo sono deferite ad un collegio arbitrale. La stessa clausola dovrà contenere la nomina degli arbitri oppure stabilire il numero degli arbitri e il modo di nominarli”. I collegi arbitrali (incluso quello de quo) vengono, quindi, costituiti giusta le ulteriori previsioni dell’Accordo collettivo tra le associazioni rappresentative delle parti (ai sensi degli artt. 806, 2° comma, e già 808, 2° comma, c.p.c.), senza che la precaria investitura di singoli arbitri per l’una o l’altra controversia tra Società e Calciatore possa di volta in volta determinare in capo agli stessi arbitri una stabile “appartenenza all’ordinamento settoriale” ovvero la “costituzione di [alc]un rapporto associativo”, elementi altrimenti necessari per l’ immedesimazione organica o l’esercizio (foss’anche soltanto) delegato di funzioni “rilevanti per l’ordinamento federale” in via immediata. Del resto, senza così voler trarre argomenti dirimenti da previsioni aliene rispetto a quelle di più diretto interesse, lo svolgimento di mandati arbitrali rimane normalmente (v. art. 19, comma 5, Reg. Camera conc. arb. C.O.N.I.) imputabile (come le connesse responsabilità) esclusivamente ai soggetti che direttamente ne risultano affidatari per elezione delle parti in conflitto, rimanendo il diverso rapporto di amministrazione dell’ arbitrato, eventualmente corrente con organi o soggetti comunque appartenenti all’ ordinamento federale (quali “Le Leghe”, nella specie per cui è causa), distinto rispetto al mandato arbitrale vero e proprio, il quale sempre connette in via speciale quanto episodica le parti, congiuntamente tra loro, con gli arbitri chiamati a dirimerne le liti. In definitiva, difettano nelle circostanze per le quali l’azione giudiziaria è stata prospettata dalla Ternana calcio s.p.a. contro gli autori del lodo dichiarato nullo gli elementi essenziali alla riconoscibilità del c.d. “vincolo di giustizia”, talchè, ove concretamente esperita, l’azione medesima non potrebbe comunque sostanziare alcun comportamento “volto a eludere il vincolo di giustizia”. Dal superiore accertamento di non conformità alle norme statutarie applicabili della condotta tenuta dalla F.I.G.C., in occasione della determinazione “impugnat[a]”, deriva che quest’ultima -ad instar di provvedimento viziato per “difetto assoluto di attribuzione” (arg. ex art. 21-septies l. 7 agosto 1990, n. 241)- deve ritenersi incapace di alcuna efficacia nei confronti della Ternana calcio s.p.a. 3. Poichè la genesi della controversia non appare, dal punto di vista causale, totalmente estranea alla stessa condotta della parte attrice, benché all’esito vittoriosa nel conseguimento dell’utilità sostanziale ricercata con la domanda di arbitrato, sussistono giusti motivi per l’integrale compensazione tra le parti delle spese del procedimento e per assistenza difensiva. P.Q.M. Il Collegio, definitivamente pronunciando nella controversia promossa da Ternana calcio s.p.a. contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio, ogni altra istanza ed eccezione disattesa, così provvede: • dichiara inefficace nei confronti della Ternana calcio s.p.a. la determinazione della F.I.G.C., comunicata in data 15 maggio 2008 (prot. n. 5.432), di “non […] concessione dell’autorizzazione ai sensi dell’art. 30, comma 4 dello Statuto Federale”; • dichiara interamente compensate tra le parti le spese del procedimento e per assistenza difensiva; • dichiara le parti tenute in egual misura, con vincolo di solidarietà, al pagamento dei diritti degli arbitri, come separatamente liquidati, nonché dei diritti della Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport. Così deliberato all’unanimità dei voti in conferenza personale degli arbitri riuniti presso la sede della Camera di conciliazione e arbitrato per lo sport, in Roma, il 15 settembre 2008, e sottoscritto in numero di tre originali nei luoghi e nelle date di seguito indicati. F.to Ferruccio Auletta F.to Angelo Piazza F.to Dario Bozzelli
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