CONI – Camera di Conciliazione ed Arbitrato per lo Sport –Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it LODO ARBITRALE DEL 18/01/2005 TRA D’Aversa Roberto e F.I.G.C.

CONI – Camera di Conciliazione ed Arbitrato per lo Sport –Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it LODO ARBITRALE DEL 18/01/2005 TRA D’Aversa Roberto e F.I.G.C. CAMERA DI CONCILIAZIONE E ARBITRATO PER LO SPORT Il Collegio Arbitrale composto da: Dott. Renato Papa Presidente del Collegio arbitrale Avv. Marcello Melandri Arbitro nominato dalla parte attrice Avv. Ciro Pellegrino Arbitro nominato dalla parte convenuta Riunito in conferenza personale in data 18 gennaio 2005, in Roma, ha deliberato all’unanimità il seguente LODO ARBITRALE Nel procedimento arbitrale (prot. N. 1563 del 20 ottobre 2004) promosso da: D’Aversa Roberto rappresentato e difeso dall’Avv. Fabio Viglione, giusta procura, ed elettivamente domiciliato presso lo studio del medesimo in Via Pierluigi da Palestrina 19 – Roma (tel. 06 3213949 – Fax 06 3202541) Attore contro Federazione Italiana Giuoco Calcio (F.I.G.C.), in persona del Presidente e legale rappresentante Dr. Franco Carraro, rappresentata e difesa dall’Avv. Mario Gallavotti giusta delega, ed elettivamente domiciliata presso lo studio del medesimo in Via Po n. 9 – 00198 Roma (tel. 06858231 – fax 0685823200) convenuta SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO Con istanza di arbitrato depositata in data 20 ottobre 2004, D’Aversa Roberto, calciatore tesserato della FIGC per conto della A.C. Siena, chiedeva l’annullamento della decisione della CAF, del giorno 9 settembre 2004, che aveva confermato da decisione della Commissione Disciplinare con la quale era stata inflitta ad esso D’Aversa la sanzione di sei mesi di squalifica per avere violato gli artt. 1 e 5 del codice di giustizia sportiva in quanto non aveva rispettato il divieto di effettuare scommesse (art. 5) ed era venuto meno ai doveri ed obblighi generali di lealtà, correttezza e probità (art. 1, comma 1°). In subordine, l’istante chiedeva una riduzione della squalifica o una trasformazione della sanzione tale da consentirgli lo svolgimento dell’attività sportiva. A sostegno della sua richiesta il D’Aversa precisava come non fosse stata individuata la scommessa o le scommesse attribuitegli e, in particolare, come non si fosse individuata la città nella quale avrebbe effettuato la scommessa; non si fosse specificata alcuna ricevitoria presso la quale sarebbe stata eseguita la scommessa; non fosse nota in alcun modo la consistenza dell’importo in cui sarebbe consistita la scommessa (la somma “puntata”); non si fosse identificato l’oggetto della scommessa incriminata (le partite sulle quali si sarebbe scommesso); non risultasse in alcun modo il benché minimo legame tra il D’Aversa ed altri soggetti (tesserati di altre squadre o non tesserati) asseritamene dediti alla effettuazione delle scommesse (Citati nel deferimento, par. IV.18 – IV . 22); non si fosse acquisita alcuna dichiarazione “accusatoria”, neanche di contenuto “generico”, relativamente alla contestazione formulata nei confronti di D’Aversa. In diritto l’istante lamentava la omessa motivazione da parte della Commissione Disciplinare sulla eccezione relativa alla genericità della incolpazione. Lamentava inoltre la erronea applicazione dell’art. 33, comma 1, lett. B del Codice di Giustizia Sportiva che prevede la individuazione della scommessa avente ad oggetto incontri ufficiali svoltisi sotto l’egida della FIGC, sottolineando che la norma vieta la scommessa e non una attività o una condotta eventualmente collaterale o astrattamente preparatoria della stessa. Aggiungeva che la violazione dell’art. 1 può ritenersi integrata solo in relazione a comportamenti che non siano autonomamente e specificatamente previsti dal codice sicchè non può lo stesso fatto integrare sia la violazione del divieto di scommesse sia la violazione dei fondamentali principi di lealtà, probità e correttezza. Conseguentemente, mancando la prova della esistenza di una specifica scommessa, il comportamento del tesserato poteva essere valutato solo come violazione dell’art. 1. In subordine, l’istante evidenziava l’eccessivo rigore della sanzione inflitta (sei mesi di squalifica) che appariva fra l’altro irragionevolmente sproporzionata rispetto alle sanzioni inflitte ad altri tesserati contemplati nel medesimo deferimento. La FIGC si costituiva e chiedeva il rigetto della domanda. Al riguardo osservava che in assenza del deposito delle motivazioni della decisione della CAF non era possibile articolare in maniera compiuta le proprie difese. All’udienza del 14 dicembre 2004, il Collegio concedeva a parte attrice termine per il deposito di memoria fino al giorno 17 successivo e alla FIGC termine per replica ed eventuale indicazione dei mezzi di prova e produzione dei documenti fino al 3 gennaio 2005. Con memoria comunicata in data 17 dicembre 2004, parte attrice precisava la domanda richiamandosi ai contenuti dell’istanza di arbitrato (e dei relativi allegati) e, in particolare, ribadiva la richiesta di annullamento della decisione impugnata e, in subordine, chiedeva una sensibile riduzione della squalifica e, in ulteriore subordine, la commutazione del residuo di sanzione con il pagamento di una somma simbolica da versare alla FIGC per eventuale destinazione a scopi benefici o ad iniziative di solidarietà. La FIGC insisteva nel rigetto della domanda e, quanto alla subordinata richiesta di commutazione del residuo della pena, osservava che la stessa non era stata accompagnata da alcuna proposta concreta né da alcuna dimostrazione di ravvedimento. In subordine, indicava in € [...] omissis [...] la somma da rifondere per la eventuale commutazione, precisando che la stessa sarebbe stata destinata al progetto “Sostegno a distanza” promosso dalla FIGC con la fondazione Regina Pacis. MOTIVI DELLA DECISIONE Ritiene il Collegio che la domanda principale proposta dal D’Aversa non può essere accolta. Invero la decisione della CAF appare corretta e sostenuta da adeguata motivazione immune da vizi logici o giuridici. La stessa trova fondamento essenzialmente nella conversazione telefonica tra il compagno di squadra dell’istante Generoso Rossi e il calciatore della US Grosseto Ambrosino nonché nella telefonata fra lo stesso Rossi e il D’Aversa. Viene messo in luce correttamente che l’espressione pronunciata dal Rossi nella prima telefonata (“gli abbiamo messo 2000 euro io e D’Aversa) interpretata letteralmente e nel contesto di tutta la complessiva vicenda venuta all’esame degli organi di giustizia sportiva, non può avere un significato diverso da quello attribuitole dall’organo dell’accusa in quanto, nella sostanza, il Rossi conferma una o più pregresse scommesse effettuate insieme al D’Aversa. Anche in ordine al concorso della due violazioni previste dagli artt. 1 e 5 del Codice di Giustizia Sportiva, la motivazione della CAF appare pienamente condivisibile dal momento che mette in luce come la condotta del tesserato con si esaurisca nella effettuazione della scommessa ma si estrinsechi anche in una attività diretta ad acquisire ogni utile informazione su eventi agonistici, attività questa che configge con i doveri di comportamento di cui al citato art. 1. Parimenti condivisibile è il punto della motivazione relativo alla adeguatezza della pena che, ad avviso del collegio, non appare viziata dalla eccepita disparità di trattamento tenuto conto che le pene rispetto alle quali è stato operato il raffronto sono state inflitte a giocatori militanti nelle serie inferiori. Appare equo invece accedere alla subordinata richiesta di commutazione della residua pena tenuto conto della consistenza di quella già scontata e avuto riguardo alla indicazione di destinare la somma da stabilire ad una iniziativa benefica nella qual cosa e possibile ravvisare elementi di ravvedimento. L’accoglimento della domanda subordinata comporta, in virtù della esplicita accettazione di parte attrice contenuta nella comparsa del 16 dicembre 2004, che le spese del presente procedimento (funzionamento del Collegio Arbitrale e costi di lite sostenuti dalla FIGC) vengano poste a carico del D’Aversa. P.Q.M. Il Collegio, definitivamente pronunciando nel procedimento arbitrale promosso da D’Aversa Roberto nei confronti della FIGC (prot. 1563 del 20/10/2004), in accoglimento della domanda subordinata precisata da parte attrice con atto del 16/12/2004, commuta il residuo di sanzione inflitta al D’Aversa con decisione della Commissione Disciplinare del 25/8/2004 (confermata dalla CAF in data 9/9/2004) nel pagamento della somma di € [...] omissis [...] in favore della FIGC, da devolversi al progetto “Sostegno a Distanza” promosso dalla FIGC d’intesa con la fondazione “Regina Pacis”, con decorrenza dal giorno successivo a quello dell’effettiva corresponsione della somma; pone le spese del presente procedimento, che saranno liquidate con separata ordinanza, a carico del D’Aversa. Così deciso in Roma, il 18 Gennaio 2005 nella conferenza personale degli arbitri con voti unanimi. Letto, confermato e sottoscritto F.to Dott. Renato Papa F.to Avv. Marcello Melandri F.to Avv. Ciro Pellegrino
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