LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 240 DEL 15 febbraio 2005 DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO SERIE B TIM Gara Soc. VERONA – Soc. CESENA

LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 240 DEL 15 febbraio 2005 DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO SERIE B TIM Gara Soc. VERONA – Soc. CESENA Il Giudice Sportivo, ricevuta rituale e tempestiva segnalazione del Procuratore Federale ex art. 31 comma a3) CGS circa la condotta del calciatore Pestrin Manolo (Soc. Cesena) in danno del calciatore Mancinelli Marco (Soc. Verona), al 43° del primo tempo; acquisita ed esaminata la documentazione televisiva; constatato che l’episodio oggetto della segnalazione – una manata del Pestrin in danno dell’avversario, per liberarsi della marcatura, in azione di giuoco – è stato rilevato dall’Arbitro, il quale ha assegnato un calcio di punizione in favore del Verona; rilevato che la segnalazione della Procura Federale ha riguardato una condotta di giuoco valutata dall’Arbitro, e ritenuta meritevole di provvedimento tecnico; osservato, in conseguenza, che non sussiste alcuno dei presupposti per l’utilizzabilità della prova televisiva; P.Q.M delibera di non adottare nei confronti del calciatore Pestrin Manolo (Soc. Cesena) provvedimenti disciplinari a seguito della segnalazione della Procura Federale.
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