CONI – Camera di Conciliazione ed Arbitrato per lo Sport – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it Lodo Arbitrale del 20 novembre 2008 A.C.D. Sona Maddalena Mazza – Federazione Italiana Giuoco Calcio

CONI – Camera di Conciliazione ed Arbitrato per lo Sport – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it Lodo Arbitrale del 20 novembre 2008 A.C.D. Sona Maddalena Mazza - Federazione Italiana Giuoco Calcio Il Collegio Arbitrale composto da: Prof. Avv. Tommaso Edoardo Frosini in qualità di Presidente del Collegio Arbitrale, ai sensi del Regolamento della Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport, nominato dal Presidente Vicario; Prof. Avv. Angelo Piazza in qualità di Arbitro, ai sensi del Regolamento della Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport, nominato dalla parte istante; Avv. Marcello De Luca Tamajo in qualità di Arbitro, ai sensi del Regolamento della Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport, nominato dalla parte resistente; riunito in conferenza personale in data 20 novembre 2008, in Roma, ha deliberato all’unanimità il seguente L O D O nel procedimento di arbitrato (prot. n. 1698 del 04.08.2008 ) promosso da: A.C.D. Sona Maddalena Mazza, con sede in Sona (Vr), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli Avvocati Vittorio Rigo e Massimo Diana presso lo studio di entrambi è domiciliata per il presente procedimento in Vicenza, Viale Verdi n.4 – parte attrice contro: Federazione Italiana Calcio (F.I.G.C.), con sede in Roma, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’Avv. Mario Gallavotti presso lo studio del quale è domiciliata per il presente procedimento in Roma, Via Po n. 9 – parte convenuta e contro: A.C.D. Trissino, con sede in Trissino (Vi), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’Avv. Stefano Vitale presso lo studio del quale è domiciliata per il presente procedimento in Bologna, Via De’ Fusari n. 3 – terza intervenuta FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO ARBITRALE 1. Il presente procedimento arbitrale, ritualmente instaurato a norma degli articoli 12 dello Statuto del C.O.N.I. e 8 e seguenti del vigente Regolamento della Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport, a seguito dell’esito infruttuoso della fase conciliativa, ha a oggetto la domanda da parte della Società A.C.D. Sona Maddalena Mazza volta a ottenere: in via principale l’annullamento, ovvero la revoca, della sanzione della penalizzazione di 8 punti, da scontarsi nella stagione sportiva 2007/2008, e l’annullamento della sanzione pecunaria di euro 1.000,00; in via subordinata, ovvero nel caso dell’impossibilità della revoca della penalizzazione, il risarcimento dei danni subiti da quantificarsi secondo giustizia ed equità. La sanzione veniva irrogata perché la Società A.C.D. Sona Maddalena Mazza aveva beneficiato della partecipazione di un calciatore, non avente titolo in quanto tesserato per altra società, in occasione di 8 gare valevoli per il Campionato di Promozione Veneto – Girone “A”, nonché a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 4, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva. Oltre alla Società A.C.D. Sona Maddalena Mazza, venivano sanzionati i suoi dirigenti Sig. Renato Baggio e Sig. Rocco Verzola, con l’inibizione, rispettivamente, di 2 mesi e 3 mesi a decorrere da 1° settembre 2008; veniva altresì squalificato, per 5 giornate, il calciatore Franco Romero Aguilar della Società Alba B. Roma. 2. L’ A.C.D. Sona Maddalena Mazza ha promosso «istanza di arbitrato» in data 4 agosto 2008 (prot. n. 1698) contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio, nella quale, oltre alle richieste conclusive prima ricordate, ha sollevato una serie di eccezioni pregiudiziali consistenti negli asseriti errores in procedendo, che avrebbero inficiato il procedimento disciplinare attivato nei confronti dell’istante. E cioè: «2. la violazione del diritto alla difesa del deferito: mancata concessione del rinvio per legittimo impedimento dei Signori Renato Baggio e Rocco Verzola, dirigenti della Società»; «3. violazione del diritto di difesa dei Signori Renato Baggio e Rocco Verzola: mancata osservanza dei termini a difesa previsti dal Codice di Giustizia Sportiva per la prima convocazione»; «4. violazione del diritto di difesa dei deferiti: mancata osservanza dei termini a difesa previsti dal Codice di Giustizia Sportiva per la seconda convocazione»; «5. l’assenza in capo ai Signori Rocco Verzola e Renato Baggio della responsabilità agli stessi imputati»; «6. l’erronea quantificazione della sanzione comminata per eccessiva onerosità della stessa»; «7. l’impossibilità per la Procura Federale di impugnare la sentenza di primo grado sulla qualificazione soggettiva della responsabilità»; «8. la decorrenza delle eventuali sanzioni e la conseguente infondatezza del gravame proposto sul punto dalla Procura Federale»; «9. la nullità dell’impugnazione proposta dalla Procura Federale»; «10. l’inesistenza della quiescenza ricordata dalla Commissione Disciplinare Nazionale». 3. Con memoria dell’11 agosto 2008 (prot. n. 1758) si costituiva la Federazione Italiana Giuoco Calcio chiedendo la inammissibilità della domanda di arbitrato e/o il rigetto nel merito della stessa in quanto infondata. In particolare, la Federazione, nel contestare nel merito le istanze avversarie, chiedeva la inammissibilità della domanda risarcitoria, in quanto non proposta nella domanda di conciliazione avversaria, che è propedeutica alla fase arbitrale. Veniva altresì promossa istanza di intervento di terzo ex art. 10, comma 7, del Regolamento della Camera, da parte della Società A.C.D. Trissino. Tale istanza veniva accettata dal Collegio. 4. Con atto del 26 agosto 2008, il Presidente Vicario della Camera, visti gli artt. 12 dello Statuto del Coni e 23, comma 1, del Regolamento, nominava il Collegio, che risultava così composto: Prof. Avv. Tommaso Edoardo Frosini (Presidente del Collegio Arbitrale), Prof. Avv. Angelo Piazza (Arbitro) e Avv. Marcello De Luca Tamajo (Arbitro). Gli arbitri nominati formulavano l’accettazione di cui all’art. 14 del Regolamento. 5. In data 24 settembre maggio 2008 si svolgeva l’udienza, nella quale le parti discutevano, nel rispetto del contraddittorio, la controversia avanti al Collegio; veniva, in quell’occasione, depositata “Memoria di costituzione e risposta” da parte del terzo interveniente Società A.C.D. Trissino (prot. n. 2035). Il Collegio Arbitrale fissava termine per il deposito di memorie conclusionali; e in tal senso, giungevano al Collegio, in data 8 ottobre 2008 (prot. n. 2137), le “Note conclusive autorizzate” da parte della difesa della Società A.C.D. Sona Maddalena Mazza. MOTIVI 1. Preliminarmente va dichiarata l’inammissibilità della domanda risarcitoria motivata dalla ricorrente, in particolare nelle “Note conclusive autorizzate”, perché in relazione a essa non è stato regolarmente esperito il previo tentativo di conciliazione. Quest’ultimo, infatti, ai sensi degli artt. 4, comma 5 («Il tentativo di conciliazione in base al presente Titolo III è obbligatorio prima dell’instaurazione di un procedimento arbitrale ai sensi del Titolo IV del presente Regolamento, salvo che per le controversie aventi ad oggetto le iscrizioni ai campionati, l’accertamento dei requisiti per la partecipazione alle competizioni internazionali e per quelle individuate in regolamenti speciali o negli accordi tra le parti»), e 8, comma 6 («Salvo che per le controversie aventi ad oggetto le iscrizioni ai campionati, l’accertamento dei requisiti per la partecipazione alle competizioni internazionali e per quelle individuate in regolamenti speciali o negli accordi tra le parti, la procedura arbitrale può avere corso solo dopo l’esperimento infruttuoso del tentativo di conciliazione di cui al precedente Titolo III»), del Regolamento della Camera, deve necessariamente precedere l’istanza di arbitrato. Sul punto, poi, appare impropriamente richiamato il lodo del 26.10.2004 (Nolè vs. ACI), dato che in esso il Collegio Arbitrale – nel sottolineare che l’istanza di conciliazione deve contenere una sommaria descrizione dei fatti e delle pretese, mentre quella di arbitrato l’esposizione dei fatti e delle pretese – non fa altro che ribadire, e non avrebbe potuto essere diversamente alla stregua delle norme regolamentari, che nella fase di conciliazione tutti i termini della controversia, sia pure solo sommariamente, devono essere esplicitati, e ciò allo scopo di verificare in modo concreto le possibilità conciliative. Inutile dire che, a opinare diversamente, si finirebbe col rendere inutile il filtro rappresentato dal procedimento di conciliazione. 2. Venendo ora ai vizi da cui, a dire della A.C.D. Sona Maddalena Mazza, sarebbe inficiato il provvedimento impugnato, va innanzi tutto rilevato che quelli rubricati sub nn. 2), 3), 4) e 5) della parte in diritto dell’istanza di arbitrato non possono essere delibati da questo Collegio, concernendo la posizione processuale e sostanziale dei sigg. Renato Baggio e Rocco Verzola, i quali non sono parte del presente giudizio. Pertanto le doglianze riferite alla loro situazione sono assolutamente inammissibili non avendo al riguardo la ricorrente alcuna legittimazione ad causam. 3. La sanzione comminata alla ricorrente nell’ambito del procedimento endofederale appare congrua in relazione al fatto contestato. Dalle stesse allegazioni contenute nell’istanza arbitrale, infatti, emerge pacificamente che il calciatore Franco Romero Aguilar, pur non avendone titolo in quanto tesserato presso altra Società calcistica, è stato effettivamente utilizzato in ben otto gare. Orbene, sotto tale profilo, a nulla può rilevare il fatto che tale calciatore abbia giocato soltanto qualche spezzone di partita, peraltro quando il risultato era già acquisito. Ciò che conta, infatti, è la circostanza oggettiva dell’utilizzazione in gare ufficiali di un calciatore non avente titolo a disputare la partita. 4. Per quanto riguarda gli altri vizi che sarebbero riscontrabili nell’iter procedurale del giudizio d’appello e le relative censure mosse in proposito dalla ricorrente, si tratta, a ben vedere, anche in questo caso, di rilievi privi di qualsivoglia fondamento. 4.1. Il mancato accoglimento, da parte della Commissione Disciplinare Territoriale, delle conclusioni formulate dalla Procura Federale in ordine all’applicazione, nella classifica del campionato 2007/2008, della penalizzazione di 8 punti inflitta alla A.C.D. Sona Maddalena Mazza ha determinato sul punto una parziale soccombenza sicché esisteva certamente l’interesse di tale organo a impugnare il provvedimento di primo grado. 4.2. L’impugnativa della Procura Federale è avvenuta nel rispetto delle formalità e dei termini stabiliti dalle norme vigenti. Della piena osservanza di essi dà compiutamente atto la Commissione Disciplinare Nazionale nel provvedimento impugnato. In tale provvedimento la Commissione sottolinea, da un lato, che il procedimento di primo grado era stato legittimamente introdotto con le forme e i termini previsti dal Comunicato Ufficiale n. 107/A del 15.5.2008 per i procedimenti aventi ad oggetto illeciti sportivi relativi a campionati organizzati in ambito regionale o provinciale, trattandosi di deferimento per illecito sportivo ex art. 7 del Codice di Giustizia Sportiva, e, dall’altro, che – a seguito dell’avvenuta derubricazione, nel corso del giudizio di primo grado, della contestazione di cui al suddetto deferimento da illecito sportivo a violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità di cui all’art. 1, comma primo, del detto Codice – il procedimento di secondo grado doveva svolgersi, così come è stato, secondo le regole della procedura ordinaria. 4.3. Sulla decorrenza della sanzione della penalizzazione comminata alla ricorrente, va detto che il Codice di Giustizia Sportiva, all’art. 18, comma 1, lettera g), si limita a prevedere che «la penalizzazione sul punteggio, che si appalesi inefficace nella stagione sportiva in corso, può essere fatta scontare, in tutto o in parte, nella stagione sportiva seguente». Il chiaro tenore letterale di tale disposizione non può ingenerare alcun dubbio interpretativo: la regola è quella di far scontare la sanzione della penalizzazione di uno o più punti in classifica nella stagione sportiva in corso, potendosi far ricorso allo slittamento della sanzione (totale o parziale) nella stagione sportiva successiva solo quando l’applicazione di essa nella stagione sportiva in corso si dimostri inefficace. Poiché nel caso di specie, con riferimento alla stagione sportiva in corso, non è stata ravvisata l’inefficacia della penalizzazione inflitta alla A.C.D. Sona Maddalena Mazza, la stessa, correttamente, è stata fatta scontare in relazione a tale stagione sportiva. Alla luce della norma sopra richiamata, è evidente ancora che, ai fini dell’applicazione della sanzione della penalizzazione nella stagione sportiva in corso, non può avere alcun rilievo il fatto che il campionato cui partecipa la società sanzionata si sia già concluso e la relativa classifica sia diventata definitiva. A tal proposito, è sufficiente ricordare quanto di recente accaduto in occasione della vicenda cosiddetta “calciopoli”. Pertanto, su tale questione, la decisione della Commissione Disciplinare Nazionale risulta essere immune da censure. 4.4. Quanto alla mancata osservanza dei termini a difesa, va rilevato che il differimento, tempestivamente comunicato, al 22.5.2008 della riunione inizialmente fissata per il 21.5.2008 consente di escludere che nella fattispecie in esame si sia configurata una violazione dei predetti termini. Pertanto, anche sotto tale profilo, appaiono condivisibili le argomentazioni e le conclusioni cui è pervenuta la Commissione Disciplinare Nazionale. P.Q.M. Il Collegio Arbitrale, all’unanimità, definitivamente pronunciando, nel contradditorio delle parti, disattesa ogni ulteriore istanza, deduzione ed eccezione, così provvede: 1. conferma la decisione impugnata; 2. compensa tra le parti le spese di lite; 3. pone a carico della parte istante le spese e gli onorari degli Arbitri, come separatamente liquidati, e della Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport; 4. dispone che i diritti amministrativi versati dalle parti siano incamerati dalla Camera Cosi deciso in Roma, il giorno 20 novembre 2008, in conferenza personale degli arbitri F.to Tommaso Edoardo Frosini F.to Angelo Piazza F.to Marcello De Luca Tamajo
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