CONI – Camera di Conciliazione ed Arbitrato per lo Sport – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it Lodo Arbitrale del 20 novembre 2008 A.C.D. Sona Maddalena Mazza – Federazione Italiana Giuoco Calcio
CONI – Camera di Conciliazione ed Arbitrato per lo Sport – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it
Lodo Arbitrale del 20 novembre 2008 A.C.D. Sona Maddalena Mazza - Federazione Italiana Giuoco Calcio
Il Collegio Arbitrale composto da:
Prof. Avv. Tommaso Edoardo Frosini in qualità di Presidente del Collegio Arbitrale, ai sensi
del Regolamento della Camera di Conciliazione e
Arbitrato per lo Sport, nominato dal Presidente Vicario;
Prof. Avv. Angelo Piazza in qualità di Arbitro, ai sensi del Regolamento della
Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport,
nominato dalla parte istante;
Avv. Marcello De Luca Tamajo in qualità di Arbitro, ai sensi del Regolamento della
Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport,
nominato dalla parte resistente;
riunito in conferenza personale in data 20 novembre 2008, in Roma, ha deliberato all’unanimità il
seguente
L O D O
nel procedimento di arbitrato (prot. n. 1698 del 04.08.2008 ) promosso da:
A.C.D. Sona Maddalena Mazza, con sede in Sona (Vr), in persona del legale rappresentante p.t.,
rappresentata e difesa dagli Avvocati Vittorio Rigo e Massimo Diana presso lo studio di entrambi è
domiciliata per il presente procedimento in Vicenza, Viale Verdi n.4 – parte attrice
contro:
Federazione Italiana Calcio (F.I.G.C.), con sede in Roma, in persona del legale rappresentante
p.t., rappresentata e difesa dall’Avv. Mario Gallavotti presso lo studio del quale è domiciliata per il
presente procedimento in Roma, Via Po n. 9 – parte convenuta
e contro:
A.C.D. Trissino, con sede in Trissino (Vi), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e
difesa dall’Avv. Stefano Vitale presso lo studio del quale è domiciliata per il presente
procedimento in Bologna, Via De’ Fusari n. 3 – terza intervenuta
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO ARBITRALE
1. Il presente procedimento arbitrale, ritualmente instaurato a norma degli articoli 12 dello
Statuto del C.O.N.I. e 8 e seguenti del vigente Regolamento della Camera di Conciliazione e
Arbitrato per lo Sport, a seguito dell’esito infruttuoso della fase conciliativa, ha a oggetto la
domanda da parte della Società A.C.D. Sona Maddalena Mazza volta a ottenere: in via principale
l’annullamento, ovvero la revoca, della sanzione della penalizzazione di 8 punti, da scontarsi nella
stagione sportiva 2007/2008, e l’annullamento della sanzione pecunaria di euro 1.000,00; in via
subordinata, ovvero nel caso dell’impossibilità della revoca della penalizzazione, il risarcimento
dei danni subiti da quantificarsi secondo giustizia ed equità.
La sanzione veniva irrogata perché la Società A.C.D. Sona Maddalena Mazza aveva
beneficiato della partecipazione di un calciatore, non avente titolo in quanto tesserato per altra
società, in occasione di 8 gare valevoli per il Campionato di Promozione Veneto – Girone “A”,
nonché a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 4, comma 2, del Codice di Giustizia
Sportiva. Oltre alla Società A.C.D. Sona Maddalena Mazza, venivano sanzionati i suoi dirigenti
Sig. Renato Baggio e Sig. Rocco Verzola, con l’inibizione, rispettivamente, di 2 mesi e 3 mesi a
decorrere da 1° settembre 2008; veniva altresì squalificato, per 5 giornate, il calciatore Franco
Romero Aguilar della Società Alba B. Roma.
2. L’ A.C.D. Sona Maddalena Mazza ha promosso «istanza di arbitrato» in data 4 agosto
2008 (prot. n. 1698) contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio, nella quale, oltre alle richieste
conclusive prima ricordate, ha sollevato una serie di eccezioni pregiudiziali consistenti negli asseriti
errores in procedendo, che avrebbero inficiato il procedimento disciplinare attivato nei confronti
dell’istante. E cioè: «2. la violazione del diritto alla difesa del deferito: mancata concessione del
rinvio per legittimo impedimento dei Signori Renato Baggio e Rocco Verzola, dirigenti della
Società»; «3. violazione del diritto di difesa dei Signori Renato Baggio e Rocco Verzola: mancata
osservanza dei termini a difesa previsti dal Codice di Giustizia Sportiva per la prima
convocazione»; «4. violazione del diritto di difesa dei deferiti: mancata osservanza dei termini a
difesa previsti dal Codice di Giustizia Sportiva per la seconda convocazione»; «5. l’assenza in capo
ai Signori Rocco Verzola e Renato Baggio della responsabilità agli stessi imputati»; «6. l’erronea
quantificazione della sanzione comminata per eccessiva onerosità della stessa»; «7. l’impossibilità
per la Procura Federale di impugnare la sentenza di primo grado sulla qualificazione soggettiva
della responsabilità»; «8. la decorrenza delle eventuali sanzioni e la conseguente infondatezza del
gravame proposto sul punto dalla Procura Federale»; «9. la nullità dell’impugnazione proposta
dalla Procura Federale»; «10. l’inesistenza della quiescenza ricordata dalla Commissione
Disciplinare Nazionale».
3. Con memoria dell’11 agosto 2008 (prot. n. 1758) si costituiva la Federazione Italiana
Giuoco Calcio chiedendo la inammissibilità della domanda di arbitrato e/o il rigetto nel merito della
stessa in quanto infondata. In particolare, la Federazione, nel contestare nel merito le istanze
avversarie, chiedeva la inammissibilità della domanda risarcitoria, in quanto non proposta nella
domanda di conciliazione avversaria, che è propedeutica alla fase arbitrale. Veniva altresì promossa
istanza di intervento di terzo ex art. 10, comma 7, del Regolamento della Camera, da parte della
Società A.C.D. Trissino. Tale istanza veniva accettata dal Collegio.
4. Con atto del 26 agosto 2008, il Presidente Vicario della Camera, visti gli artt. 12 dello
Statuto del Coni e 23, comma 1, del Regolamento, nominava il Collegio, che risultava così
composto: Prof. Avv. Tommaso Edoardo Frosini (Presidente del Collegio Arbitrale), Prof. Avv.
Angelo Piazza (Arbitro) e Avv. Marcello De Luca Tamajo (Arbitro). Gli arbitri nominati
formulavano l’accettazione di cui all’art. 14 del Regolamento.
5. In data 24 settembre maggio 2008 si svolgeva l’udienza, nella quale le parti discutevano,
nel rispetto del contraddittorio, la controversia avanti al Collegio; veniva, in quell’occasione,
depositata “Memoria di costituzione e risposta” da parte del terzo interveniente Società A.C.D.
Trissino (prot. n. 2035). Il Collegio Arbitrale fissava termine per il deposito di memorie
conclusionali; e in tal senso, giungevano al Collegio, in data 8 ottobre 2008 (prot. n. 2137), le “Note
conclusive autorizzate” da parte della difesa della Società A.C.D. Sona Maddalena Mazza.
MOTIVI
1. Preliminarmente va dichiarata l’inammissibilità della domanda risarcitoria motivata dalla
ricorrente, in particolare nelle “Note conclusive autorizzate”, perché in relazione a essa non è stato
regolarmente esperito il previo tentativo di conciliazione.
Quest’ultimo, infatti, ai sensi degli artt. 4, comma 5 («Il tentativo di conciliazione in base al
presente Titolo III è obbligatorio prima dell’instaurazione di un procedimento arbitrale ai sensi del
Titolo IV del presente Regolamento, salvo che per le controversie aventi ad oggetto le iscrizioni ai
campionati, l’accertamento dei requisiti per la partecipazione alle competizioni internazionali e
per quelle individuate in regolamenti speciali o negli accordi tra le parti»), e 8, comma 6 («Salvo
che per le controversie aventi ad oggetto le iscrizioni ai campionati, l’accertamento dei requisiti
per la partecipazione alle competizioni internazionali e per quelle individuate in regolamenti
speciali o negli accordi tra le parti, la procedura arbitrale può avere corso solo dopo l’esperimento
infruttuoso del tentativo di conciliazione di cui al precedente Titolo III»), del Regolamento della
Camera, deve necessariamente precedere l’istanza di arbitrato.
Sul punto, poi, appare impropriamente richiamato il lodo del 26.10.2004 (Nolè vs. ACI), dato che in
esso il Collegio Arbitrale – nel sottolineare che l’istanza di conciliazione deve contenere una
sommaria descrizione dei fatti e delle pretese, mentre quella di arbitrato l’esposizione dei fatti e
delle pretese – non fa altro che ribadire, e non avrebbe potuto essere diversamente alla stregua delle
norme regolamentari, che nella fase di conciliazione tutti i termini della controversia, sia pure solo
sommariamente, devono essere esplicitati, e ciò allo scopo di verificare in modo concreto le
possibilità conciliative.
Inutile dire che, a opinare diversamente, si finirebbe col rendere inutile il filtro rappresentato dal
procedimento di conciliazione.
2. Venendo ora ai vizi da cui, a dire della A.C.D. Sona Maddalena Mazza, sarebbe inficiato il
provvedimento impugnato, va innanzi tutto rilevato che quelli rubricati sub nn. 2), 3), 4) e 5) della
parte in diritto dell’istanza di arbitrato non possono essere delibati da questo Collegio, concernendo
la posizione processuale e sostanziale dei sigg. Renato Baggio e Rocco Verzola, i quali non sono
parte del presente giudizio. Pertanto le doglianze riferite alla loro situazione sono assolutamente
inammissibili non avendo al riguardo la ricorrente alcuna legittimazione ad causam.
3. La sanzione comminata alla ricorrente nell’ambito del procedimento endofederale appare
congrua in relazione al fatto contestato.
Dalle stesse allegazioni contenute nell’istanza arbitrale, infatti, emerge pacificamente che il
calciatore Franco Romero Aguilar, pur non avendone titolo in quanto tesserato presso altra Società
calcistica, è stato effettivamente utilizzato in ben otto gare.
Orbene, sotto tale profilo, a nulla può rilevare il fatto che tale calciatore abbia giocato soltanto
qualche spezzone di partita, peraltro quando il risultato era già acquisito.
Ciò che conta, infatti, è la circostanza oggettiva dell’utilizzazione in gare ufficiali di un calciatore
non avente titolo a disputare la partita.
4. Per quanto riguarda gli altri vizi che sarebbero riscontrabili nell’iter procedurale del giudizio
d’appello e le relative censure mosse in proposito dalla ricorrente, si tratta, a ben vedere, anche in
questo caso, di rilievi privi di qualsivoglia fondamento.
4.1. Il mancato accoglimento, da parte della Commissione Disciplinare Territoriale, delle
conclusioni formulate dalla Procura Federale in ordine all’applicazione, nella classifica del
campionato 2007/2008, della penalizzazione di 8 punti inflitta alla A.C.D. Sona Maddalena Mazza
ha determinato sul punto una parziale soccombenza sicché esisteva certamente l’interesse di tale
organo a impugnare il provvedimento di primo grado.
4.2. L’impugnativa della Procura Federale è avvenuta nel rispetto delle formalità e dei termini
stabiliti dalle norme vigenti.
Della piena osservanza di essi dà compiutamente atto la Commissione Disciplinare Nazionale nel
provvedimento impugnato. In tale provvedimento la Commissione sottolinea, da un lato, che il
procedimento di primo grado era stato legittimamente introdotto con le forme e i termini previsti dal
Comunicato Ufficiale n. 107/A del 15.5.2008 per i procedimenti aventi ad oggetto illeciti sportivi
relativi a campionati organizzati in ambito regionale o provinciale, trattandosi di deferimento per
illecito sportivo ex art. 7 del Codice di Giustizia Sportiva, e, dall’altro, che – a seguito dell’avvenuta
derubricazione, nel corso del giudizio di primo grado, della contestazione di cui al suddetto
deferimento da illecito sportivo a violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità di cui all’art.
1, comma primo, del detto Codice – il procedimento di secondo grado doveva svolgersi, così come
è stato, secondo le regole della procedura ordinaria.
4.3. Sulla decorrenza della sanzione della penalizzazione comminata alla ricorrente, va detto che il
Codice di Giustizia Sportiva, all’art. 18, comma 1, lettera g), si limita a prevedere che «la
penalizzazione sul punteggio, che si appalesi inefficace nella stagione sportiva in corso, può essere
fatta scontare, in tutto o in parte, nella stagione sportiva seguente».
Il chiaro tenore letterale di tale disposizione non può ingenerare alcun dubbio interpretativo: la
regola è quella di far scontare la sanzione della penalizzazione di uno o più punti in classifica nella
stagione sportiva in corso, potendosi far ricorso allo slittamento della sanzione (totale o parziale)
nella stagione sportiva successiva solo quando l’applicazione di essa nella stagione sportiva in corso
si dimostri inefficace.
Poiché nel caso di specie, con riferimento alla stagione sportiva in corso, non è stata ravvisata
l’inefficacia della penalizzazione inflitta alla A.C.D. Sona Maddalena Mazza, la stessa,
correttamente, è stata fatta scontare in relazione a tale stagione sportiva.
Alla luce della norma sopra richiamata, è evidente ancora che, ai fini dell’applicazione della
sanzione della penalizzazione nella stagione sportiva in corso, non può avere alcun rilievo il fatto
che il campionato cui partecipa la società sanzionata si sia già concluso e la relativa classifica sia
diventata definitiva. A tal proposito, è sufficiente ricordare quanto di recente accaduto in occasione
della vicenda cosiddetta “calciopoli”.
Pertanto, su tale questione, la decisione della Commissione Disciplinare Nazionale risulta essere
immune da censure.
4.4. Quanto alla mancata osservanza dei termini a difesa, va rilevato che il differimento,
tempestivamente comunicato, al 22.5.2008 della riunione inizialmente fissata per il 21.5.2008
consente di escludere che nella fattispecie in esame si sia configurata una violazione dei predetti
termini.
Pertanto, anche sotto tale profilo, appaiono condivisibili le argomentazioni e le conclusioni cui è
pervenuta la Commissione Disciplinare Nazionale.
P.Q.M.
Il Collegio Arbitrale, all’unanimità, definitivamente pronunciando, nel contradditorio delle parti,
disattesa ogni ulteriore istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
1. conferma la decisione impugnata;
2. compensa tra le parti le spese di lite;
3. pone a carico della parte istante le spese e gli onorari degli Arbitri, come separatamente
liquidati, e della Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport;
4. dispone che i diritti amministrativi versati dalle parti siano incamerati dalla Camera
Cosi deciso in Roma, il giorno 20 novembre 2008, in conferenza personale degli arbitri
F.to Tommaso Edoardo Frosini
F.to Angelo Piazza
F.to Marcello De Luca Tamajo