CONI – Camera di Conciliazione ed Arbitrato per lo Sport –Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it LODO ARBITRALE DEL 26/07/2005 TRA Fermana Calcio Srl contro FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

CONI – Camera di Conciliazione ed Arbitrato per lo Sport –Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it LODO ARBITRALE DEL 26/07/2005 TRA Fermana Calcio Srl contro FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO I L C O L L E G I O A R B I T R A L E composto da: On. Prof. Avv. Pier Luigi Ronzani Presidente del Collegio Arbitrale Avv. Guido Cecinelli Arbitro Prof. Marcello Foschini Arbitro Prof. Avv. Luigi Fumagalli Arbitro Prof. Avv. Giulio Napolitano Arbitro nominato ai sensi dell’art. 9.1 del Regolamento il Regolamento particolare di arbitrato per la risoluzione delle controversie relative all’applicazione del Manuale per l’ottenimento della Licenza UEFA da parte dei Club – Versione italiana e delle controversie relative all’iscrizione ai campionati nazionali di calcio professionistico (“Regolamento particolare”), approvato dalla Giunta Nazionale del CONI in data 22 marzo 2005 con propria deliberazione n. 111; riunito in conferenza personale in data 26 luglio 2005, presso la sede dell’arbitrato, in Roma, ha deliberato all’unanimità il seguente L O D O (testo integrale, avente ad oggetto tutti i punti della controversia, singolarmente motivati, comunicato alle parti entro i trenta giorni successivi alla comunicazione del dispositivo, ai sensi dell’art. 14, co. 1, del Regolamento particolare) nel procedimento di Arbitrato (prot. n. 0847 del 18 luglio 2005) promosso da: Fermana Calcio Srl con sede in Fermo (AP), Via degli Appennini n. 31, in persona del legale rappresentante p.t., Sig. Giacomo Battaglioni /tel. 0734601196 – fax 0645445548 – fax 0734600752) - attrice - contro Federazione Italiana Giuoco Calcio, in persona del Presidente p.t., rappresentata e difesa dagli Avv.ti Mario Gallavotti e Luigi Medugno, giusta delega, ed elettivamente domiciliata presso lo studio del primo in Roma, alla Via Po n. 9 (tel. 06858231 – fax 0685823200 – email ghplex@ghplex.it) - convenuta - FATTO E SVOLGIMENTO DELL’ARBITRATO 1. Nel corso della riunione del 7 luglio 2005, la CO.VI.SOC. ha espresso parere negativo in ordine all’ammissione della società ricorrente al campionato 2005-2006 per i seguenti motivi: (i) mancato pagamento, entro il termine perentorio del 30 giugno 2005 ore 19:00, dei debiti nei confronti dell’Erario, scaduti al 31 marzo 2005, derivanti dai rapporti di lavoro con tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo; (ii) mancato pagamento, entro il termine perentorio del 30 giugno 2005 ore 19:00, dei debiti nei confronti degli Enti previdenziali, scaduti al 31 marzo 2005, derivanti dai rapporti di lavoro con tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo. 2. In data 8 luglio 2005 la CO.VI.SO.C. ha notificato alla società istante di aver riscontrato il mancato possesso di tali requisiti. 3. In data 12 luglio 2005 la società ricorrente ha presentato ricorso alla CO.A.VI.SOC. basato sulla circostanza che essa: i) quanto all’indebitamento nei confronti dell’Erario, aveva saldato tutto il dovuto al 31 marzo 2005, ad eccezione di un contenzioso relativo all’anno 2002/2003 per il quale è pendente, avanti al Tribunale di Firenze, opposizione all’esecuzione, proposta dalla CERIT per delega dell’Ancona Tributi, in ordine ad un credito per il quale è già stato effettuato pignoramento presso terzi (la Lega di serie C) di una somma capiente. Tale contenzioso non potrebbe essere definito lite temeraria; ii) quanto all’indebitamento con l’ENPALS, che esso è stato sanato all’accettazione della rateizzazione da parte dell’ente, essendo il ritardo nella documentazione del medesimo causato dal ritardo dell’ente nel redigere un corretto piano. 4. Nel corso della riunione del 14 luglio 2005 la CO.A.VI.SOC. rilevato che il pignoramento presso terzi a carico della Fermana non può costituire equivalente del pagamento, e che la documentazione dell’ENPALS era pervenuta in ritardo, ha espresso parere negativo in ordine all’ammissione della società al campionato di appartenenza. 5. Con Comunicato Ufficiale n. 15/A del 15 luglio 2005, il Consiglio Federale, visto l’esito negativo dell’istruttoria condotta dalla CO.VI.SO.C. ed il motivato parere negativo della CO.A.VI.SO.C. in ordine all’ammissione della società istante al Campionato di competenza, ritenuto, su proposta del Presidente, di doversi conformare al parere espresso dai propri organi tecnici, visti l’articolo 12 della legge 91/1981 e l’articolo 24 dello Statuto Federale, disponeva la non ammissione della Fermana al Campionato di Serie C1 per la stagione sportiva 2005-2006. 6. Avverso il provedimento del 15.07.05 del C.F., in data 18.07.05, la Fermana Calcio Srl presentava istanza arbitrale, Con ricorso per arbitrato promosso ai sensi dell’art. 5.1 del Regolamento di arbitrato per la risoluzione delle controversie relative all’iscrizione ai campionati nazionali professionistici (“il Regolamento ad hoc”. La società istante chiedeva la revoca e/o l’annullamento del provvedimento adottato nei suoi confronti per i seguenti motivi: i) che il pignoramento presso terzi (la Lega di serie C), peraltro di una somma capiente, rende comunque res litigiosa il proprio debito, oltre a costituire comunque, attesa la capienza della somma, una idonea forma di garanzia ex art. 2740 c.c.; ii) che il ritardo nella documentazione dell’accordo con l’ENPALS è dipeso da fatto e colpa dell’ente, che ha redatto ben tre piani di rateizzazione, dei quali i primi due errati, e allegando l’avvenuta sottoscrizione del piano definitivo di rateizzazione in data 12.07.05, trasmesso via fax alla Coavisoc. 7. In data 20.07.05 si costituiva la Figc, la quale dichiarava di accettare la competenza del Collegio arbitrale nella composizione di cui al Regolamento ad hoc, resisteva alle domande avversarie e ne chiedeva il rigetto perché infondate in fatto ed in diritto, con vittoria di spese, competenze ed onorari. In particolare, quanto al motivo di ricorso attinente al debito con l’erario, la Figc rimetteva al Collegio valutare quanto sia condivisibile la ricostruzione della ricorrente che intende accreditare la natura di res litigiosa della fattispecie, al contrario di quanto ritenuto dalla CO.VI.SO.C. Quanto invece al debito nei confronti dell’ENPALS, la Figc affermava che «è nei fatti che, al momento della valutazione da parte della CO.VI.SOC., quest’ultima non era in condizioni, per mancanza assoluta di documentazione, di verificare l’effettiva situazione previdenziale della ricorrente». 8. Il 20.07.05 si costituiva il Collegio arbitrale, il quale fissava l’udienza per il giorno 21.07.05. 9. Il 21.07.05, presso la sede arbitrale, si svolgeva l’udienza, nel corso della quale la parte attrice si riportava agli atti e replicava alle memorie di parte convenuta. Parte attrice, in particolare, si soffermava sulle questioni relative al contenzioso tributario e alle modalità di estinzione del debito fiscale, nonché alla situazione patrimoniale della società e ai rapporti finanziari con la Lega di serie C. Parte convenuta si riportava alle memorie. Le parti, tuttavia, concordavano che dai documenti Enpals emergeva che al 30.06.2005 la Fermana Calcio aveva regolarmente effettuato il pagamento dei contributi relativi al 2003- 2004 ed al primo trimestre 2005, mentre per gli obblighi contributivi precedenti al 31.12.2002 era in corso una rateizzazione successivamente conclusa con decorrenza della prima rata al 31 luglio 2005. Entrambe le parti si dichiaravano soddisfatte dello svolgimento del procedimento arbitrale e davano atto della piena osservanza del principio del contraddittorio. 10. In data 26.7.05, il Collegio arbitrale accoglieva la domanda arbitrale della Fermana Calcio srl sulla base delle seguenti MOTIVAZIONI (anticipate alle parti in forma sintetica, ai sensi dell’art. 14, co. 1, del Regolamento) 11. In relazione all’esposizione debitoria nei confronti dell’erario, il Collegio ritiene, innanzi tutto, che la temerarietà ovvero la strumentalità del contenzioso in atto al 30.06.2005 deve essere valutata con riguardo agli adempimenti concernenti il comparto sportivo e in relazione alle peculiari finalità di risanamento finanziario del sistema sportivo professionistico e di garanzia del regolare svolgimento dei campionati; 12. Nel caso di specie, il Collegio rileva che il contenzioso fiscale in atto al 30.06.2005 relativo all’anno 2002/2003 per il quale è pendente, avanti al Tribunale di Firenze, opposizione all’esecuzione, proposta dalla CERIT per delega dell’Ancona Tributi, non costituisce lite temeraria in quanto legittimamente diretto a eccepire difetti di calcolo ragionevolmente imputabili al creditore. Riileva altresì il Collegio che comunque, in tale data, il debito fiscale poteva comunque ritenersi estinto ovvero coperto, perché interamente soddisfatto dalle somme pignorate dal creditore presso il terzo (la Lega di serie C). 13. Quanto alla posizione nei confronti dell’Enpals, il Collegio rileva che dalla documentazioni in atti e dalle dichiarazioni rese in udienza risulta chiaramente che la società istante aveva regolarmente effettuato entro il termine del 30.06.2005 il pagamento dei contributi relativi al 2003-2004 ed al primo trimestre 2005. Per gli obblighi contributivi precedenti al 31.12.2002 il piano di rateizzazione, redatto prima, erroneamente, il 5 e l’8 luglio, e, poi, correttamente, il 12 luglio, veniva in via definitiva sottoscritto nella medesima data, come risultante per tabulas e diversamente da quanto erroneamente rilevato dalla Coavisoc. Tale adempimento, dunque, avveniva entro il termine di ricorso del 12.07.2005, entro il quale la Coavisoc ha ritenuto eccezionalmente ammissibile, in relazione a peculiari circostanze del caso concreto, il perfezionamento di adempimenti in essere alla data del 30.06.2005. 14. Ad avviso del Collegio, pertanto, la domanda contenuta nell’istanza della Fermana Calcio deve essere accolta, risultando la medesima società, nei termini previsti dalla normativa federale, così come interpretati dalla Coavisoc, in regola con i requisiti per l’iscrizione ai campionati, per quanto riguarda sia la posizione nei confronti dell’Erario sia la posizione nei confronti dell’Enpals. 15. Il Collegio ritiene che sussistano validi motivi per compensare tra le parti gli onorari e le spese di arbitrato, come liquidati in separata ordinanza, e di difesa. I diritti amministrativi versati dalle parti devono essere incamerati dalla Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport P.Q.M. Il Collegio Arbitrale all’unanimità, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, disattesa ogni ulteriore istanza, eccezione e deduzione, di rito e di merito: - accoglie la domanda della società istante, rimettendo alla Figc l’adozione dei provvedimenti di competenza in ordine all’ammissione della Fermana calcio al campionato di serie C1 per la stagione sportiva 2005/2006; - compensa integralmente tra le parti gli onorari del collegio e le spese di arbitrato, come liquidati in separata ordinanza, nonché gli onorari e le spese di difesa; - dispone che i diritti amministrativi versati dalle parti siano incassati dalla Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport Così deciso in Roma, presso la sede arbitrale, in conferenza personale degli arbitri, il 26 luglio 2005. Roma, 26 luglio 2005 F.to On. Prof. Avv. Pier Luigi Ronzani F.to Avv. Guido Cecinelli F.to Prof. Marcello Foschini F.to Prof. Avv. Luigi Fumagalli F.to Prof. Avv. Giulio Napolitano
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