CONI – Camera di Conciliazione ed Arbitrato per lo Sport –Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it LODO ARBITRALE DEL 26/07/2005 TRA Napoli Soccer SpA contro FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO e contro Ascoli Calcio 1898 SpA
CONI – Camera di Conciliazione ed Arbitrato per lo Sport –Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it LODO ARBITRALE DEL 26/07/2005 TRA Napoli Soccer SpA contro FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO e contro Ascoli Calcio 1898 SpA
I L C O L L E G I O A R B I T R A L E
composto da:
On. Prof. Avv. Pier Luigi Ronzani Presidente del Collegio Arbitrale
Avv. Guido Cecinelli Arbitro Prof. Marcello Foschini Arbitro Prof. Avv. Luigi Fumagalli Arbitro Prof. Avv. Giulio Napolitano Arbitro
nominato ai sensi dell’art. 9.1 del Regolamento il Regolamento particolare di arbitrato per la risoluzione delle controversie relative all’applicazione del Manuale per l’ottenimento della Licenza UEFA da parte dei Club – Versione italiana e delle controversie relative all’iscrizione ai campionati nazionali di calcio professionistico (“Regolamento particolare”), approvato dalla Giunta Nazionale del CONI in data 22 marzo 2005 con propria deliberazione n. 111;
riunito in conferenza personale in data 26 luglio 2005, presso la sede dell’arbitrato, in
Roma, ha deliberato all’unanimità il seguente
L O D O
(testo integrale, avente ad oggetto tutti i della controversia, singolarmente motivati, comunicato alle parti entro i trenta giorni successivi alla comunicazione del dispositivo, ai sensi dell’art. 14, co. 1, del Regolamento particolare)
nel procedimento di Arbitrato (prot. n. 0860 del 18 luglio 2005) promosso da:
Napoli Soccer SpA in persona del suo Presidente e legale rappresentante p.t. Sig. Aurelio De Laurentiis, con sede in Napoli alla Via Alcide De Gasperi n. 33, rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dall’Avv. Eduardo Chiacchio e dall’Avv. Maurizio Santori ed elettivamente domiciliata presso lo studio del primo situato in 80100 Napoli - Centro Direzionale – Isola A/7 (tel. 0818806502 - tel. 0815625074 - fax 0818328819
- attrice -
contro
Federazione Italiana Giuoco Calcio, in persona del Presidente p.t., rappresentata e difesa dagli Avv.ti Mario Gallavotti e Luigi Medugno, giusta delega, ed elettivamente domiciliata presso lo studio del primo in Roma, alla Via Po n. 9 (tel. 06858231 – fax
0685823200 – email ghplex@ghplex.it)
- convenuta -
e contro
Ascoli Calcio 1898 SpA in persona del suo Legale Rappresentante p.t., con sede in Ascoli
Piceno, al Corso Vittorio Emanuele n. 21, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Ruggero
Stincardini e Andrea Galli ed elettivamente domiciliata presso lo Studio dell’Avv. Ruggero
Stincardini - Via Martiri dei Lager, 92/A - 06128 Perugia (tel. 0755000023 - fax
0755011479)
- altra parte -
FATTO E SVOLGIMENTO DELL’ARBITRATO
1. Con istanza arbitrale presentata ai sensi dell’art. 5.1 del Regolamento di arbitrato per la risoluzione delle controversie relative all’iscrizione ai campionati nazionali professionistici
(“Regolamento ad hoc”), allegata la clausola compromissoria sottoscritta nella domanda di iscrizione ai campionati (sia nella parte in cui conferma che «ogni controversia […] può essere devoluta, su istanza della parte interessata, unicamente alla cognizione conciliativa ed arbitrale della Camera di Conciliazione ed Arbitrato per lo Sport [CCAS], istituita presso il Coni», sia nella parte in cui «si obbliga a definire qualsiasi controversia che dovesse insorgere in ordine all’esito della presente domanda [di ammissione al campionato] con i soli rimedi previsti dal Capo IV del C.U. n. 189/A del 15 marzo 2005 emesso dalla Figc, con particolare riferimento alla competenza della Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport, istituita presso il Coni»), la società Napoli Soccer impugnava la delibera del Consiglio Federale della F.I.G.C. in data 15 luglio 2005, con la quale sarebbe stata ratificata l’ammissione della società convenuta al campionato di serie B per la stagione sportiva 2005/2006. La società istante, affermata la equiparabilità fra contributi sociali e premi assicurativi da versare all’INAIL per la copertura assicurativa dei calciatori, denunciava che la società convenuta non avrebbe provveduto al pagamento, entro il termine perentorio previsto dalla normativa federale, “dei debiti scaduti al 31 marzo 2005 nei confronti degli Enti previdenziali”, con precipuo riguardo a quelli nei confronti dell’I.N.A.I.L: ciò costituirebbe violazione del punto B) n. 7 dell’allegato A al C.U. n. 189/A. L’esclusione della società convenuta dal campionato di serie B, derivante “dalla comprovata assenza in capo al sodalizio medesimo di alcuni dei requisiti di cui al C.U. n.
189/A del 15 marzo 2005”, comporterebbe “inevitabilmente ed indissolubilmente, il diritto a partecipare alla serie B al posto della compagine inadempiente”: e ciò in quanto la società istante “occupa il primo posto tra i sodalizi della categoria medesima aspiranti all’ammissione alla Serie superiore”, per avere perso la finale dei play off del campionato di serie C1 2004/2005. Per quanto riguardava il rito, la società istante affermava la piena legittimazione attiva e l’interesse immediato e diretto della società istante alla proposizione del ricorso.
2. Si costituiva la Figc, la quale dichiarava di accettare la competenza del Collegio arbitrale nella composizione di cui al Regolamento ad hoc, resisteva alle domande avversarie e ne chiedeva la dichiarazione di inammissibilità e, in subordine, il rigetto perché infondate in fatto ed in diritto, con vittoria di spese, competenze ed onorari. In particolare, la Figc insisteva per la dichiarazione di inammissibilità dell’istanza per carenza di interesse, in quanto la società istante non sarebbe stata in grado di superare la cosiddetta prova di resistenza, non ricoprendo, in virtù dei risultati conseguiti sul campo, una posizione utile per essere ripescata. Ulteriore profilo di inammissibilità dell’impugnativa avversaria veniva ravvisato nel fatto che la ricorrente -nel lamentare la pretesa illegittimità del provvedimento di iscrizione della Società convenuta- non individuava, nella determinazione ammissiva oggetto di censura, nessun specifico vizio dell’azione amministrativa federale, limitandosi a prospettare la sussistenza di una asserita inadempienza contributiva (nei confronti dell’INAIL). Rilevava altresì la Figc che l’ammissione della controinteressata al campionato di competenza non era stata deliberata dal Consiglio Federale nella adunanza del
15.7.2005: ciò comporterebbe anche la tardività del presente ricorso, perché proposto dopo la scadenza del termine di decadenza stabilito dal Regolamento ad hoc. Nel merito, la Figc osservava che dalle verifiche effettuate dalla COVISOC, sulla base delle dichiarazioni all’uopo rilasciate a firma congiunta dal legale rappresentate della società controinteressata
e dal responsabile controllo dei conti della medesima nonché dall’esame dei modelli F24, non era emersa alcuna situazione debitoria a carico della società convenuta nei confronti dell’INAIL. Sicché, anche ad ammettere (senza tuttavia concedere) che i versamenti de quibus possano essere qualificati come adempimento di un onere sociale e/o previdenziale, certo è che in punto di fatto nessuna inadempienza era stata riscontrata al riguardo: né la società istante avrebbe dimostrato il contrario, ovvero offerto il minimo principio di prova.
3. Si costituiva, altresì, in giudizio l’Ascoli Calcio 1898 SpA contestando la domanda ed eccependo l’improcedibilità e/o l’improponibilità del ricorso per difetto di legittimazione alla causa e di interesse all’azione dell’istante, nonché l’infondatezza delle pretese avverse.
4. Il 20.07.05 si costituiva il Collegio arbitrale, il quale fissava l’udienza per il giorno
25.07.05.
5. Il 25.07.05, presso la sede arbitrale, si svolgeva l’udienza, nella quale la società istante si riportava agli atti e replicava alle memorie delle parti convenute, insistendo, innanzi tutto, sulla sussistenza della legittimazione alla causa e dell’interesse, immediato e diretto, a ricorrere, nonché sulla non tardività del ricorso, anche richiamandosi alla giurisprudenza di altri collegi arbitrali operanti presso la CCAS nell’estate 2004. Le parti convenute, rinunciando alle eccezioni sul rito ad hoc, insistevano sulla eccezione del difetto di legittimazione alla causa e di mancanza di interesse, concreto ed attuale, a ricorrere, per la preclusione del diritto al ripescaggio e per mancata prova del diritto di resistenza. Richiamavano, inoltre, la norma generale di cui al C.U. 224/A, non impugnata, secondo cui la classifica provvisoria dei ripescaggi non costituisce comunque fonte di una situazione giuridica soggettiva tutelabile, trattandosi di mero interesse di fatto. In quanto al profilo della tardività del ricorso, le parti convenute evidenziano come la determinazione della Covisoc per le società direttamente ammesse ha carattere provvedimentale e doveva pertanto essere direttamente e tempestivamente impugnata. Nel merito, la società ricorrente insisteva nel denunciare l’irregolarità dell’iscrizione al campionato della società parte convenuta, in considerazione dell’ipotizzato inadempimento di obblighi reputati previdenziali nei confronti dell’Inail, riportandosi integralmente all’istanza arbitrale e ai relativi allegati. La società ricorrente si duoleva che la Covisoc non avesse richiesto alla società convenuta l’attestazione dei dati Inail, nel presupposto della loro irrilevanza, e sosteneva che la società convenuta, alla luce dei dati Inail di cui la ricorrente chiedeva l’autorizzazione al deposito, doveva ritenersi esposta nei confronti dell’Inail. La società istante illustrava, altresì, l’indisponibilità della materia previdenziale da parte dell’ordinamento sportivo. La società istante chiedeva quindi di allegare documento di fonte Inail relativo alla situazione dei versamenti nei confronti dell’ente, in quanto ritenuta decisiva ai fini della controversia e tale da smentire completamente l’attestato di regolarità contributiva prodotta dalla società convenuta. Le parti convenute si opponevano alla produzione, perché tardiva, di documento in fotocopia di incerta provenienza e data, privo di attestazione di fonte, e inidoneo a indicare la quota parte della pretesa pendenza debitoria riferibile alla posizione di tesserati dipendenti. Il Collegio acquisiva il documento con riserva di valutarne l’ammissibilità e la rilevanza. In caso di scioglimento positivo della riserva, la Figc chiedeva l’autorizzazione al deposito della documentazione agli atti della Covisoc. Il Collegio acquisiva il documento con riserva di valutarne l’ammissibilità e la rilevanza. La società ricorrente, infine, chiedeva l’ammissione della consulenza tecnica d’ufficio, lamentando l’impossibilità di fornire, in difetto della stessa, la prova dell’addebito, anche in considerazione della diversa ricostruzione dei fatti e contestando la valenza probatoria della dichiarazione unilaterale della società convenuta. Rassegnava, quindi, le conclusioni, riportandosi integralmente all’istanza di arbitrato. La società convenuta eccepiva l’assoluta genericità degli addebiti avanzati nei suoi confronti. La società convenuta e la Figc ritenevano altresì irrilevante ai fini della soluzione della controversia il problema della qualificazione giuridica degli obblighi nei confronti dell’Inail nell’ambito dell’ordinamento statale, assumendo esclusiva rilevanza le qualificazioni proprie della normativa federale sportiva, dove la posizione relativa all’Inail sarebbe chiaramente differenziata rispetto a
quella concernente l’erario e l’Inps. La società convenuta si riportava, infine, alle conclusioni, rigettando le richieste istruttorie e insistendo anche per la condanna alle spese della società ricorrente La Figc affermava che agli atti non risultava alcuna pendenza della società convenuta nei confronti dell’Inail, sussistendo idonea dichiarazione di autocertificazione da parte del legale rappresentante della società e ferma restando la responsabilità ai sensi del codice di giustizia sportiva in caso di dichiarazione mendace o incompleta. La Figc eccepiva altresì l’assoluta genericità degli addebiti avanzati nei suoi confronti e della società convenuta, illustrando le modalità, anche ispettive, di verifica degli adempimenti societari al 30.06.2005. La Figc quindi negava l’ammissibilità di un giudizio rinnovatorio dell’azione amministrativa federale e pertanto si opponeva al ricorso a una consulenza tecnica d’ufficio non riferita a uno specifico vizio di tale azione; rilevava altresì la mancata tempestiva impugnazione della norma federale che prevede l’autocertificazione della situazione nei confronti dell’Inail; per il resto si riportava integralmente alle memorie difensive. Le parti si dichiaravano soddisfatte dello svolgimento del procedimento arbitrale e davano atto della piena osservanza del principio del contraddittorio.
6. In data 26.7.05, il Collegio arbitrale dichiarava inammissibile l’istanza arbitrale della
Napoli Soccer Spa sulla base delle seguenti
MOTIVAZIONI
(anticipate alle parti in forma sintetica, ai sensi dell’art. 14, co. 1, del Regolamento)
7. Osserva il Collegio che, con disposizione introdotta nell’ordinamento federale il
13.06.2005 (C.U. 224/A), «tutti i provvedimenti adottati in applicazione dei criteri selettivi stabiliti (…), sono preordinati al solo fine di ovviare ad eventuali carenze di organico e, in considerazione del carattere straordinario dell’ammissione al campionato disposta in deroga al possesso del prescritto titolo sportivo, non danno luogo all’insorgenza di posizioni tutelabili in capo alle società aspiranti alle sostituzioni».
8. Tale previsione normativa trova coerente collocazione sistematica nella condivisibile considerazione della Corte federale della Figc (C.U. n. 2/Cf del 20 luglio 2005) secondo cui l’istituto del ripescaggio «mira ad integrare l’organico delle squadre nei vari campionati, rendendo possibile il loro svolgimento nell’ambito dei limiti numerici previsti e conformemente all’assetto già stabilito». Si tratta, pertanto, di una «misura primariamente pensata a tutela del bene primario e collettivo del mantenimento degli standards quantitativi applicabili ai vari campionati».
9. Per questa ragione, il Collegio ritiene che, nel caso in esame, avente ad oggetto la contestazione dell’iscrizione al campionato di una società avente titolo alla stessa in base al piazzamento ottenuto sul campo nella stagione precedente, deve essere pronunciata l’inammissibilità dell’istanza arbitrale per difetto della legittimazione ad agire in capo alla società istante, la cui aspirazione al ripescaggio costituisce mero interesse di fatto.
10. Occorre inoltre osservare che la società istante risulta altresì priva di interesse ad agire. Come sottolineato in precedenti pronunce arbitrali presso la CCAS, infatti, nei ricorsi aventi ad oggetto atti federali a carattere individuale, l’interesse ad agire è un requisito della domanda consistente nell’esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile, non conseguibile senza l’intervento dell’autorità giudicante; esso è, altresì, requisito per la trattazione del merito della controversia e il suo accertamento va compiuto in via preliminare rispetto all’esame del merito della controversia; la relativa indagine verte sull’idoneità astratta della pronuncia richiesta al conseguimento del risultato utile sperato
(lodo 27.4.2004, Piacenza c. Figc e Atalanta).
11. Il Collegio osserva che, nel caso di specie, nessun risultato utile può essere raggiunto dalla società istante in relazione all’eventuale annullamento richiesto dell’iscrizione al campionato della singola società convenuta, attesa la posizione della società istante nella graduatoria dei ripescaggi. In altri termini, non è emerso alcun elemento comprovante la sussistenza di un interesse concreto ed attuale della Napoli
Soccer Spa, connesso all’esclusione dell’Ascoli Calcio 1898 SpA dal campionato di Serie
B.
12. Si deve, infatti, rilevare che la società istante non è in grado di superare la cosiddetta prova di resistenza, in quanto la sua pretesa appare fondata su presupposti erronei in fatto e in diritto. Da un lato, nel momento in cui si svolge il presente giudizio, nessuna conclusione certa può trarsi circa il destino delle società che hanno proposto ricorso avverso l’esclusione dal campionato di serie B. Dall’altro, risulta infondata la tesi secondo cui, avendo sia il Pescara che il Catanzaro (retrocesse dalla B alla C1) già beneficiato nell’ultimo quinquennio di un ripescaggio, in analogia con quanto previsto per le ammissioni ai campionati di competenza della LPSC (ma non anche per la Serie A e B), esse non andrebbero considerate nel novero delle società aventi titolo alla riammissione in serie B. Come, infatti, ha ribadito la Corte Federale sulla base del chiaro tenore letterale delle norme applicabili alla fattispecie, “la esclusione dal ripescaggio di società ripescate in una delle ultime cinque stagioni non si applica ai campionati di serie A e B” (cfr. C.U. n. 1/cf del
20.7.2005).
13. Per queste ragioni, va pronunciata l’inammissibilità della domanda anche per carenza di interesse ad agire
14. La pronuncia circa l’inammissibilità è assorbente di tutte le altre questioni di rito, istruttorie e di merito.
15. Le spese seguono la soccombenza. Pertanto, gli onorari e le spese di arbitrato, come liquidate in separata ordinanza, e gli onorari e le spese di difesa, quantificate forfettariamente in Euro [...] omissis [...] per ciascuna parte convenuta, vengono poste a carico della Napoli Soccer Spa. I diritti amministrativi versati dalle parti devono essere incamerati dalla Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport
P.Q.M.
Il Collegio Arbitrale
all’unanimità, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, disattesa ogni ulteriore istanza, eccezione e deduzione, di rito e di merito:
- dichiara inammissibile l’istanza arbitrale della società Napoli Soccer Spa;
- pone integralmente a carico della società Napoli Soccer Spa gli onorari e le spese di arbitrato, come liquidati in separata ordinanza, nonché gli onorari e le spese di difesa delle parti convenute quantificati forfettariamente in Euro [...] omissis [...] ciascuna;
- dispone che i diritti amministrativi versati dalle parti siano incassati dalla Camera di
Conciliazione e Arbitrato per lo Sport
Così deciso in Roma, presso la sede arbitrale, in conferenza personale degli arbitri, il 26
luglio 2005.
Roma, 26 luglio 2005
F.to On. Prof. Avv. Pier Luigi Ronzani
F.to Avv. Guido Cecinelli
F.to Prof. Marcello Foschini
F.to Prof. Avv. Luigi Fumagalli
F.to Prof. Avv. Giulio Napolitano