CONI – Camera di Conciliazione ed Arbitrato per lo Sport –Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it LODO ARBITRALE DEL 26/07/2005 TRA Orvietana Calcio Srl contro FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO e contro San Marino Srl

CONI – Camera di Conciliazione ed Arbitrato per lo Sport –Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it LODO ARBITRALE DEL 26/07/2005 TRA Orvietana Calcio Srl contro FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO e contro San Marino Srl I L C O L L E G I O A R B I T R A L E composto da: On. Prof. Avv. Pier Luigi Ronzani Presidente del Collegio Arbitrale Avv. Guido Cecinelli Arbitro Prof. Marcello Foschini Arbitro Prof. Avv. Luigi Fumagalli Arbitro Prof. Avv. Giulio Napolitano Arbitro nominato ai sensi dell’art. 9.1 del Regolamento particolare di arbitrato per la risoluzione delle controversie relative all’applicazione del Manuale per l’ottenimento della Licenza UEFA da parte dei Club – Versione italiana e delle controversie relative all’iscrizione ai campionati nazionali di calcio professionistico (“Regolamento particolare”), approvato dalla Giunta Nazionale del CONI in data 22 marzo 2005 con propria deliberazione n. 111; riunito in conferenza personale in data 26 luglio 2005, presso la sede dell’arbitrato, in Roma, ha deliberato all’unanimità il seguente L O D O (testo integrale, avente ad oggetto tutti i della controversia, singolarmente motivati, comunicato alle parti entro i trenta giorni successivi alla comunicazione del dispositivo, ai sensi dell’art. 14, co. 1, del Regolamento particolare) nel procedimento di Arbitrato (prot. n. 0856 del 18 luglio 2005) promosso da: Orvietana Calcio Srl in persona del legale rappresentante p.t., Sig. Domenico Pizzardi, rappresentata e difesa, sia congiuntamente che disgiuntamente, dagli Avv.ti Andrea Solini Colalè e Francesco Romoli ed elettivamente domiciliati presso lo studio del primo in Orvieto, alla Via Garibaldi n. 9 (tel. 0763344222 – fax 0763343072)- attrice - contro Federazione Italiana Giuoco Calcio, in persona del Presidente p.t., rappresentata e difesa dagli Avv.ti Mario Gallavotti e Luigi Medugno, giusta delega, ed elettivamente domiciliata presso lo studio del primo in Roma, alla Via Po n. 9 (tel. 06858231 – fax 0685823200 – email ghplex@ghplex.it) - convenuta - e contro San Marino Srl rappresentata e difesa dagli Avv.ti Guido Martinelli e Marilisa Rogolino ed elettivamente domiciliato presso il loro studio alla Via Marzabotto n.15 - 40100 Bologna (tel. 051384657 - fax 051384112) - altra parte - FATTO E SVOLGIMENTO DELL’ARBITRATO 1. Con istanza di arbitrato depositata il 18.07.05 al prot. N. 0856, l’Orvietana Calcio s.r.l. (vincitrice del campionato nazionale dilettanti) impugnava, in qualità di terzo interessato, la decisione del C.F. della FIGC del 15.07.05 con la quale veniva espresso parere favorevole all’iscrizione della s.r.l. SAN MARINO CALCIO al campionato nazionale di serie C2. 2. Il San Marino, titolare del titolo sportivo, chiedeva, infatti, l’iscrizione al campionato C2, ma la COVISOC rilevava che la stessa non aveva depositato nel termine perentorio del 25.05.05 alle ore 19 il bilancio di esercizio al 31.12.04. La COVISOC disponeva la non ammissione del S. Marino che proponeva ricorso alla COAVISOC eccependo di aver depositato presso la Cancelleria del Tribunale di San Marino il 14.06.05 il bilancio approvato dall’assemblea il 31.05.05 e che lo stesso bilancio era conforme a quello non ancora approvato dalla assemblea, ma depositato alla Cancelleria il 29.04.05. La COAVISOC esprimeva parere favorevole e il C.F. della FIGC disponeva l’iscrizione della San Marino Calcio al campionato di serie C2. 3. Nell’istanza arbitrale, l’Orvietana Calcio denunciava la inosservanza dei termini perentori e l’inapplicabilità della legge della Repubblica di San Marino. La società istante, in particolare, rilevava la perentorietà del termine del 25.05.05 per il deposito presso la COVISOC del bilancio d’esercizio approvato che, portava la stessa COVISOC ad esprimere il parere negativo per l’iscrizione della San Marino Calcio. L’istante sosteneva che la FIGC aveva espressamente indicato come perentorio il termine per il deposito del bilancio. L’istante rilevava che, in caso di mero deposito del bilancio non approvato dall’assemblea, lo stesso costituisce atto nullo e, comunque, non produttivo di effetti giuridici, la cui invalidità non può essere sanata da una successiva approvazione. L’Orvietana Calcio s.r.l. eccepiva, altresì, il difetto di motivazione del parere della COAVISOC, rilevando che, trattandosi di parere non vincolante, il C.F. aveva obbligo di motivare la propria decisione. L’istante eccepiva, ancora, la violazione delle norme di lealtà ed uguaglianza sportiva. Chiedeva, pertanto, l’annullamento del provvedimento del C.F. della FIGC del 15.07.05 con il quale veniva deliberata l’ammissione della San Marino Calcio s.r.l. al campionato nazionale di serie C2. La Società istante, quale vincitrice dei play off nel Campionato Nazionale Serie D, osservava che, per la mancata esclusione della San Marino Calcio s.r.l., essa “potrebbe essere illegittimamente esclusa in sede di ripescaggio dalla iscrizione al campionato di Serie C2”. 4. Si costituiva la F.I.G.C., la quale, preliminarmente, eccepiva l’inammissibilità della domanda per carenza di interesse da parte dell’istante poiché l’Orvietana era già stata “ripescata” per la stagione 2002/2003 dal campionato regionale di Eccellenza al campionato nazionale dilettanti e, pertanto, non poteva più godere del suddetto beneficio; la difesa della F.I.G.C. rilevava, altresì, che la Orvietana Calcio s.r.l. non superava la c.d. prova di resistenza, con riferimento alla posizione nella graduatoria finale che vedeva collocata l’istante al settimo posto. In ogni caso, la difesa della F.I.G.C. si riportava alle motivazioni della COAVISOC che avevano dato luogo al provvedimento adottato dal Consiglio Federale del 15.07.2005. 5. Si costituiva, altresì, in giudizio la San Marino Calcio s.r.l. contestando la domanda ed eccependo l’improcedibilità e/o l’improponibilità del ricorso per difetto di legittimatio ad causam dell’istante, e l’infondatezza delle pretese avverse. 6. Il 20.07.05 si costituiva il Collegio arbitrale, il quale fissava l’udienza per il giorno 22.07.05. 7. Il 22.07.05, presso la sede arbitrale, si svolgeva l’udienza, nel corso della quale la parte attrice si riportava agli atti e replicava alle memorie delle parti convenute, insistendo, innanzi tutto, sulla sussistenza della legittimazione alla causa e dell’interesse a ricorrere. Le parti convenute rinunciavano alle eccezioni sul rito speciale. Le parti convenute e la Figc insistevano sulla eccezione del difetto di legittimazione alla causa e di mancanza di interesse, concreto ed attuale, a ricorrere, per preclusione del diritto al ripescaggio e per mancata prova del diritto di resistenza. Nel merito, la società ricorrente insisteva nel denunciare l’irregolarità dell’iscrizione al campionato della società parte convenuta, in considerazione dell’adempimento degli obblighi contabili, fiscali e previdenziali oltre il termine perentorio. La società convenuta illustrava la tempistica adottata anche in relazione al particolare ordinamento societario della Repubblica di San Marino, riportandosi integralmente alle memorie difensive. Tutte le parti si dichiaravano soddisfatte dello svolgimento del procedimento arbitrale e davano atto della piena osservanza del principio del contraddittorio. 8. In data 26.7.05, il Collegio arbitrale dichiarava inammissibile la domanda arbitrale della Orvietana Calcio s.r.l. con riferimento all’iscrizione della San Marino Calcio s.r.l. sulla base delle seguenti MOTIVAZIONI (anticipate alle parti in forma sintetica, ai sensi dell’art. 14, co. 1, del Regolamento) 9. Osserva il Collegio che, con disposizione introdotta nell’ordinamento federale il 13.06.2005 (C.U. 224/A), “tutti i provvedimenti adottati in applicazione dei criteri selettivi stabiliti (…), sono preordinati al solo fine di ovviare ad eventuali carenze di organico e, in considerazione del carattere straordinario dell’ammissione al campionato disposta in deroga al possesso del prescritto titolo sportivo, non danno luogo all’insorgenza di posizioni tutelabili in capo alle società aspiranti alle sostituzioni”. 10. Tale previsione normativa trova coerente collocazione sistematica nella condivisibile considerazione della Corte federale della Figc (C.U. n. 2/Cf del 20 luglio 2005) secondo cui l’istituto del ripescaggio «mira ad integrare l’organico delle squadre nei vari campionati, rendendo possibile il loro svolgimento nell’ambito dei limiti numerici previsti e conformemente all’assetto già stabilito». Si tratta, pertanto, di una «misura primariamente pensata a tutela del bene primario e collettivo del mantenimento degli standards quantitativi applicabili ai vari campionati». 11. Per questa ragione, il Collegio ritiene che, nel caso in esame, avente ad oggetto la contestazione dell’iscrizione al campionato di una società avente titolo alla stessa in base al piazzamento ottenuto sul campo nella stagione precedente, deve essere pronunciata l’inammissibilità dell’istanza arbitrale per difetto della legittimazione ad agire in capo alla società istante, la cui aspirazione al ripescaggio costituisce mero interesse di fatto. 12. Occorre inoltre osservare che la società istante risulta altresì priva di interesse ad agire. Come sottolineato in precedenti pronunce arbitrali presso la CCAS, infatti, nei ricorsi aventi ad oggetto atti federali a carattere individuale, l’interesse ad agire è un requisito della domanda consistente nell’esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile, non conseguibile senza l’intervento dell’autorità giudicante; esso è, altresì, requisito per la trattazione del merito della controversia e il suo accertamento va compiuto in via preliminare rispetto all’esame del merito della controversia; la relativa indagine verte sull’idoneità astratta della pronuncia richiesta al conseguimento del risultato utile sperato (lodo 27.4.2004, Piacenza c. Figc e Atalanta). 13. Il Collegio osserva che, nel caso di specie, nessun risultato utile può essere sperato dalla società istante in relazione all’eventuale annullamento richiesto dell’iscrizione al campionato della singola società convenuta, attesa la posizione della società istante nella graduatoria dei ripescaggi. In altri termini, non è emerso alcun elemento comprovante la sussistenza di un interesse concreto ed attuale dell’Orvietana Calcio s.r.l., connesso all’esclusione della San Marino Calcio s.r.l. dal campionato di Serie C2: in particolare, l’Orvietana Calcio s.r.l. non supera la c.d. prova di resistenza con riferimento alla posizione occupata in classifica dalla medesima, e con riferimento alle altre società retrocesse dalla serie C2 alla serie D, secondo il criterio: “Una società del Comitato Interregionale e una retrocessa dalla serie C2” (l’istante occupa il settimo posto della graduatoria Interregionale e, pertanto, avrebbe diritto al ripescaggio dopo dodici squadre e cioè le sei che la precedono in graduatoria, più le sei retrocesse dalla serie C2). Infatti, l’eventuale esclusione della San Marino Calcio s.r.l., farebbe guadagnare una sola posizione alla società istante nella graduatoria sopra detta e, dunque, risulterebbe assolutamente ininfluente per la medesima. Il ripescaggio dell’istante appare, dunque, impossibile. Infine, l’Orvietana ha già beneficiato del ripescaggio nella stagione 2002 – 2003: pertanto, non può più godere del beneficio poiché le norme federali escludono dal ripescaggio le società che già ne abbiano tratto vantaggio nelle ultime cinque stagioni. 14. Per queste ragioni, dunque, va pronunciata l’inammissibilità della domanda anche per carenza di interesse ad agire 15. La pronuncia circa l’inammissibilità è assorbente di tutte le altre questioni di rito, istruttorie e di merito. 16. Le spese seguono la soccombenza: pertanto, gli onorari e le spese di arbitrato, come liquidate in separata ordinanza, e gli onorari e le spese di difesa, quantificate forfettariamente in Euro [...] omissis [...] per ciascuna parte convenuta, vengono poste a carico dell’Orvietana Calcio s.r.l. I diritti amministrativi versati dalle parti devono essere incamerati dalla Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport P.Q.M. Il Collegio Arbitrale, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, disattesa ogni ulteriore istanza, eccezione e deduzione: - dichiara inammissibile l’istanza proposta dall’Orvietana Calcio s.r.l.; - pone integralmente a carico della società Orvietana Calcio Srl gli onorari e le spese di arbitrato, come liquidati in separata ordinanza, nonché gli onorari e le spese di difesa delle parti convenute quantificati forfettariamente in Euro [...] omissis [...] ciascuna; - dispone che i diritti amministrativi versati dalle parti siano incassati dalla Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport Così deciso in Roma, presso la sede dell’arbitrato, in conferenza personale degli arbitri, il 26 luglio 2005. F.to Prof. Avv. Pier Luigi Ronzani F.to Prof. Avv. Marcello Foschini F.to Prof. Avv. Luigi Fumagalli F.to Prof. Avv. Giulio Napolitano F.to Avv. Guido Cecinelli
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