CONI – Camera di Conciliazione ed Arbitrato per lo Sport – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it LODO ARBITRALE DEL 27/10/2005 TRA Nissa F.C. A.S.D., contro FIGC e contro Comitato Interregionale Lega Nazionale Dilettanti
IL COLLEGIO ARBITRALE
Composto da:
On. Prof. Avv. Pier Luigi RONZANI Presidente del Collegio arbitrale
Avv. Guido CECINELLI Arbitro Prof. Marcello FOSCHINI Arbitro Prof. Avv. Luigi FUMAGALLI Arbitro Prof. Avv. Giulio NAPOLITANO Arbitro
nominato ai sensi dell’art. 11.3 del Regolamento della Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport (“Regolamento”) approvato dal Consiglio Nazionale del CONI in data 3 febbraio 2005 con propria deliberazione n. 1303;
riunito in conferenza personale in data 27 ottobre 2005, presso la sede dell’Arbitrato in Roma, ha deliberato all’unanimità il seguente
LODO
(Testo integrale comunicato alle parti ai sensi dell’art. 20.1 del
Regolamento)
Nel procedimento di arbitrato (prot. n. 1605 del 21 settembre 2005)
promosso da:
Nissa F.C. A.S.D., con sede a Caltanissetta, in Via Leone XIII n.
1/d (tel. 0934595090 – fax 0934556050 – email segreteria@nissagc.it) nella persona del Presidente del Consiglio Direttivo e legale rappresentante Sig. Gianluca Mannino Gueli, rappresentata e difesa dall’Avv. Rosaria Impaglione e dal Dottore Commercialista Giuseppe Lacagnina;
contro
- attrice -
Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), in persona del
Presidente p.t., con sede in Roma, alla Via Gregorio Allegri, 14 (tel.
0684911), rappresentata e difesa dagli Avv.ti Mario Gallavotti e Luigi Medugno ed elettivamente domiciliata presso lo studio del primo in Roma alla Via Po n. 9 (tel. 06858231 – fax 0685823200);
e contro
- convenuta -
Comitato Interregionale Lega Nazionale Dilettanti, con sede in Roma, alla Via Po n. 36 appartenente alla Lega Nazionale Dilettanti rappresentata e difesa dagli Avv.ti Mario Gallavotti e Luigi Medugno ed elettivamente domiciliata presso lo studio del primo in Roma alla Via Po n. 9 (tel. 06858231 – fax 0685823200);
- altra parte convenuta -
FATTO E SVOLGIMENTO DELL’ARBITRATO
La “Nissa Football Club Associazione Sportiva Dilettantistica” proponeva il 2 settembre 2005, prot. n. 1842, istanza di conciliazione alla Camera per la controversia di cui in premessa, ma il relativo tentativo di conciliazione rimaneva senza esito e la procedura si chiudeva il 6 settembre 2005 (prot. n. 1571 conc. del Registro di segreteria).
Con istanza di arbitrato presentata il 21 settembre 2005 la Nissa chiedeva al Collegio Arbitrale di venire ammessa al Campionato nazionale di serie D per la stagione 2005/2006 quale Società avente maggiore diritto rispetto alla A.S. Varese nella speciale graduatoria di merito per i ripescaggi e della Calcio Como s.r.l.; in via subordinata chiedeva l’adozione di ogni altra equa soluzione finalizzata alla sua iscrizione al Campionato di serie D anche in soprannumero; ancora in via subordinata chiedeva che fosse dichiarata la illegittimità di tutti i provvedimenti della FIGC e del Comitato Interregionale FIGC – LND che hanno ammesso la A.S. Varese e il Calcio Como al Campionato Nazionale Dilettanti di serie D per la stessa stagione sportiva 2005/2006.
Nell’istanza, corredata da ampia documentazione, la Nissa lamentava molteplici vizi che, a suo dire, inficiavano il comportamento complessivo tenuto dalla FIGC e dal Comitato Interregionale: in via preliminare enunciava la violazione delle norme sulla trasparenza e l’erronea motivazione dei provvedimenti emessi dalla Federazione e dal Comitato Interregionale, lamentando poi la violazione delle norme regolamentari esistenti al riguardo (C.U. n. 86 del 29 dicembre 2004 del Comitato Interregionale e art. 16 N.O.I.F.).
A sostegno delle sue pretese la Nissa denunziava la mancata conoscenza da parte sua,perchè non comunicati, dei C.U. n. 53PF e n. 54PF del 23 agosto 2005 autorizzanti le società Varese e Calcio Como a presentare la domanda di ammissione al Campionato nazionale dilettanti, sulla base dei quali il Comitato Interregionale della FIGC – LND ha poi deliberato l’ammissione; da tale evento conseguiva l’impedimento dell’esercizio del legittimo diritto della Nizza a far valere le proprie ragioni contro i provvedimenti emessi che avrebbero leso i diritti di tutte le Società che hanno partecipato a pieno titolo al concorso per l’ammissione alla graduatoria interregionale di serie D; ciò in ragione di una falsa applicazione dell’art. 16, comma 2, N.O.I.F.
In data 28 settembre 2005 si costituiva il Collegio Arbitrale, nominato per risolvere la controversia a seguito dell’avvenuta accettazione dell’incarico da parte di tutti gli arbitri.
Il Collegio fissava al giorno 5 ottobre 2005 il termine (ex art. 10,7 del Regolamento) entro il quale ogni terzo interessato aveva facoltà di proporre motivata istanza per il proprio intervento.
In data 6 ottobre 2005 si costituiva la FIGC per se e per la Lega Nazionale Dilettanti la quale, riservandosi il diritto di svolgere compiutamente le proprie difese nei termini che il Collegio arbitrale intendesse concedere alle parti, eccepiva l’inammissibilità delle domande della Nissa e la loro infondatezza nel merito.
Nessun intervento nella procedura si verificava. Lo stesso Collegio in data 10 ottobre 2005 concedeva fino al 18 ottobre 2005 termine per il deposito di memorie e di eventuali istanze istruttorie e fino al
25 ottobre 2005 ulteriore termine per eventuali repliche, fissando, infine, l’udienza presso la sede della Camera Arbitrale di Roma per il giorno 27 ottobre 2005 alle ore 16.
In data 18 ottobre 2005 solo la FIGC depositava memoria nella quale: eccepiva il difetto di legittimazione attiva della Nissa alla luce di quanto sancito in via di principio delle regole poste nel C.U. n. 224 e la carenza di interesse ad agire in capo alla Nissa per difetto di una situazione giuridica tutelabile in presenza di provvedimenti della Federazione aventi carattere del tutto straordinario e non costituenti atti di ripescaggio, diretti ad ammettere in soprannumero le società AS Varese e Calcio Como e ciò sulla base di una motivazione chiara e corretta. La FIGC esponeva inoltre che, pur nell’assurda ipotesi di un eventuale annullamento di tale provvedimenti della Federazione, da questi non sarebbe derivato alcun vantaggio alla società istante. Nel merito la FIGC negava validità al riferimento fatto dalla Nissa all’art. 16 N.O.I.F., in quanto prima il Presidente e poi il Comitato Federale avrebbero agito ai sensi dell’art. 21, comma 3, dello Statuto della FIGC nell’assumere i provvedimenti, poi ratificati dal Consiglio Federale, al quale spettano poi, in forza della normativa, i poteri di indirizzo generale e di amministrazione, anche straordinaria, della Federazione.
Nell’adunanza del 27 ottobre 2005 le parti illustravano ampiamente i motivi a base delle istanze e delle eccezioni e il Collegio si riservava di decidere su ogni elemento della controversia.
DIRITTO
1. Il Collegio, in via di principio, sottolinea che la società istante risulta priva di interesse di agire che è – secondo molteplici recenti pronunzie dei Collegi Arbitrali – un requisito della domanda consistente nell’esigenza di ottenere un risultato utile, giuridicamente apprezzabile, non conseguibile senza l’intervento dell’autorità giudicante. E l’interesse ad agire è anche requisito per
la trattazione del merito della controversia e l’accertamento della sussistenza dello stesso va compiuto in via preliminare rispetto all’esame del merito della controversia; una siffatta indagine verte sulla idoneità astratta delle pronuncia richiesta al conseguimento del risultato utile sperato (per tutti, vedasi lodo 27 aprile 2004
Piacenza contro FIGC e Atalanta).
Al riguardo, il Collegio rileva che, nel caso di specie, nessun risultato utile può essere sperato dalla Società istante in relazione ad un eventuale annullamento dei provvedimenti federali di ammissione al Campionato di serie D delle società Como e Varese, perchè in nessun caso la Nissa potrebbe essere ammessa al campionato superiore. Ed infatti:
- in primo luogo, i provvedimenti di ammissione impugnati dalla Nissa per violazione dell’art. 16 NOIF non costituiscono atti di “ripescaggio”, cioè atti destinati a ripristinare, per effetto di recupero di società “attinte” dalla serie inferiore, la completezza dell’organico del Campionato superiore, a fronte di situazioni di esclusione di altra o altre società;
- si tratta, invece, di provvedimenti aventi carattere straordinario per essere l’ammissione al Campionato di serie D sia del Varese che del Calcio Como disposta dichiaratamente in “soprannumero” e, quindi, non destinata ad ovviare a vacanze di organico; conseguentemente l’individuazione delle due società che con provvedimento federale beneficiano del passaggio nella serie superiore è stato determinato – non in applicazione dei criteri che regolano la procedura di “repechage” – bensì in forza di motivazioni estesamente espresse che partono dalla valutazione delle peculiarità delle situazioni esaminate e spiegano e giustificano il carattere straordinario dei provvedimenti stessi;
- la ricorrente è soggetto totalmente estraneo alle vicende che hanno originato i provvedimenti dalla stessa censurati, sicché questi ultimi non le dovevano essere comunicati ad alcun titolo in ragione del loro carattere straordinario e non riconducibile al sistema dei ripescaggi. Non sussiste, quindi, in nuce alcuna violazione del principio di trasparenza nè, d’altra parte, l’annullamento dei detti provvedimenti potrebbe mai arrecare un risultato utile alla società istante, non potendo quest’ultima mai subentrare a società ammesse in soprannumero, per essere la singola ammissione dipendente dallo specifico apprezzamento della situazione ad esse inerente.
Da ciò consegue l’inammissibilità della domanda della Nissa per carenza di interesse ad agire.
2. Il Collegio osserva che la domanda di ammissione al Campionato di serie D della Nissa è anche da considerarsi inammissibile per carenza di interesse sotto altri profili:
- sia quanto all’istanza di ammissione della Nissa in
“soprannumero” per effetto della presunta illegittimità delle due
ammissioni “straordinarie”, giacché non si potrebbe mai configurare l’ammissione “straordinaria” della Nissa al Campionato superiore;
- sia con riferimento alla pretesa violazione delle norme relative al ripescaggio (C.U. n. 86 del 29 dicembre 2004; C.U. n. 110 del 3 febbraio 2005 e C.U. n. 179 del 19 maggio 2005), in quanto la Nissa non sarebbe comunque titolare di una posizione giuridicamente tutelabile, atteso che la posizione in graduatoria della Nissa è posteriore rispetto a quella delle altre società ammesse in base ai criteri di cui al C.U. n. 224/A del 13 giugno
2005, come è esplicitamente riconosciuto nell’istanza della Nissa (che non ha fatto, d’altra parte, oggetto di impugnativa i provvedimenti di ammissione delle altre società che la precedono nella graduatoria).
Sulla base delle considerazioni che precedono va pertanto dichiarata l’inammissibilità della domanda arbitrale per carenza di interesse ad agire della Nissa.
Ogni altra questione in rito e in merito resta assorbita.
Le spese del procedimento seguono la soccombenza, fatto salvo il principio di solidarietà.
P.Q.M.
Il Collegio Arbitrale
all’unanimità, definitivamente pronunciando nel contraddittorio tra le parti, disattesa ogni ulteriore istanza, eccezione e deduzione di diritto e di merito:
™ dichiara inammissibile l’istanza arbitrale della società NISSA F.C.A.S.D.;
™ pone integralmente a carico della società istante gli onorari e le spese di arbitrato, nella misura liquidata dalla Camera con provvedimento ai sensi dell’art. 22 del Regolamento, nonché gli onorari e le spese di difesa della parte convenuta quantificati forfettariamente in € [...] omissis [...];
™ dispone che i diritti amministrativi versati dalle parti siano incassati dalla Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport.
Così deciso in Roma presso la sede arbitrale in conferenza personale degli arbitri il 27 ottobre 2005.
F.to On. Prof. Avv. Pier Luigi Ronzani
F.to Avv. Guido Cecinelli
F.to Prof. Marcello Foschini
F.to Prof. Avv. Luigi Fumagalli
F.to Prof. Avv. Giulio Napolitano