CONI – Camera di Conciliazione ed Arbitrato per lo Sport –Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it – LODO ARBITRALE DEL 3/02/2005 TRA Sig. Maurizio Caccavale e F.I.G.C.

CONI – Camera di Conciliazione ed Arbitrato per lo Sport –Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it - LODO ARBITRALE DEL 3/02/2005 TRA Sig. Maurizio Caccavale e F.I.G.C. L’Arbitro Unico Prof. Avv. Massimo Coccia in data 3 febbraio 2005, in Roma, ha deliberato il seguente L O D O nel procedimento di arbitrato (prot. n. 0012 del 03.01.2005) promosso da: Sig. Maurizio Caccavale, rappresentato e difeso dall’Avv. Lucio Caccavale del Foro di Napoli e presso di lui elettivamente domiciliato in Napoli, alla Via G. Porzio n. 4 – Centro Direzionale is. G/2, 80142; - attore - contro Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), in persona del suo Presidente Dr. Franco Carraro, con sede in Roma, Via G. Allegri n. 14, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Mario Gallavotti e Stefano La Porta e presso il suo studio, in Roma alla Via Po n. 9, 00198 elettivamente domiciliata - convenuta - I FATTI DI CAUSA Il procedimento arbitrale è stato instaurato nel rispetto degli artt. 12 dello Statuto del C.O.N.I., 7 e ss. del Regolamento della Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport., 27, comma 3, dello Statuto della FIGC. Dopo l’esito negativo del procedimento di conciliazione – come da verbale del 13 dicembre 2004 – Maurizio Caccavale, con istanza di arbitrato depositata il 3 gennaio 2005 presso la Segreteria della Camera (Prot. n. 0012), ha chiesto la riduzione della sanzione della squalifica di sei mesi comminatagli dalla Commissione disciplinare presso la LNP (C.U. n. 30 del 25 agosto 2004), e confermata dalla Corte d’Appello Federale della FIGC in data 9 settembre 2004. Il Caccavale, in particolare, è stato ritenuto responsabile della violazione degli artt. 1, comma 1 e 5 del Codice di Giustizia Sportiva della FIGC. I sei mesi di squalifica verranno a scadenza in data 26 febbraio 2005. Nella propria istanza di arbitrato, il Caccavale ha sottolineato di aver già reso, nel corso del predetto procedimento di conciliazione, dichiarazioni con le quali ha ammesso le proprie responsabilità in ordine alle contestazioni mossegli affermando di aver ben compreso il disvalore delle condotte contestategli in segno di resipiscenza. Nel prosieguo della propria istanza arbitrale il Caccavale ha evidenziato la necessità di riprendere l’attività agonistica, consistendo un eventuale ingaggio con società professionistiche della FIGC l’unica fonte di sostentamento per sé e la propria attuale famiglia nonché l’unico modo di far fronte agli obblighi alimentari da cui è gravato nei confronti della ex moglie e del figlio. Sulla base di tali presupposti, il Caccavale ha chiesto una congrua riduzione, di almeno un mese o comunque fino al sofferto, della squalifica attualmente in corso di espiazione, dando atto di riconoscere la decisione arbitrale come manifestazione della propria volontà ed impegnandosi pertanto a rispettarla. La FIGC si è costituita nel procedimento arbitrale con memoria del 10 gennaio 2005, richiedendo la nomina di un arbitro unico da designarsi ad opera del Presidente della Camera. La FIGC ha quindi dichiarato di volere resistere alla domanda avversaria chiedendone il rigetto con vittoria di spese, onorari e diritti di lite e riservandosi di spiegare compiutamente, nel prosieguo del procedimento arbitrale, le proprie difese e istanze istruttorie. La Federazione ha altresì dato atto di riconoscere la decisione arbitrale come manifestazione della propria volontà. Con la comunicazione del 12 gennaio 2005 l’istante, ad integrazione della propria istanza di arbitrato, ha concordato sulla nomina di un arbitro unico ed ha inoltre sollecitato la fissazione con urgenza della udienza di trattazione della controversia. In seguito alla delibera del Presidente della Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport del 14 gennaio 2005 di nomina dell’Arbitro Unico, con ordinanza del 25 gennaio 2005 è stata fissata l’udienza di comparizione delle parti e di trattazione della controversia per il giorno 1° febbraio 2005, assegnando alle parti termine fino al 28 gennaio 2005 per il deposito presso la Segreteria della Camera di memorie contenenti tutte le proprie deduzioni e produzioni nonché la formulazione di tutte le istanze istruttorie. Con memoria del 28 gennaio 2005, l’istante ha offerto in comunicazione documenti attestanti le proprie necessità economiche e gli obblighi alimentari da cui risulta attualmente gravato. Il Caccavale ha sottolineato la gravità della condizione economica in cui si è venuto a trovare a seguito della sospensione dalla attività agonistica. Nell’enfatizzare l’impellente bisogno di riprendere l’attività sportiva, per lui unica fonte di reddito, l’istante ha dunque ribadito la richiesta di riduzione della sanzione inflittagli nei limiti di quanto già scontato. Con la memoria del 28 gennaio 2005, la FIGC ha effettuato produzioni documentali costituite, da un lato, dagli elementi di prova posti dagli organi di giustizia sportiva a fondamento della condanna del Caccavale, dall’altro, dai provvedimenti sanzionatori emanati prima dalla Commissione disciplinare presso la LNP e poi dalla CAF. Per quanto attiene alle proprie deduzioni difensive la FIGC, pur accogliendo favorevolmente l’ammissione di responsabilità ed il pentimento dell’istante, non ha ritenuto tali elementi sufficienti all’accoglimento della richiesta di riduzione della pena. La convenuta ha sottolineato come il Caccavale fondi le proprie pretese esclusivamente su esigenze economiche prive di alcun rilievo dal momento che una riduzione della sanzione comminatagli non comporterebbe l’automatica stipula di un contratto da professionista con immediato miglioramento della propria condizione. La FIGC, pertanto, ha insistito per il rigetto della domanda avversaria e l’accoglimento delle richieste formulate con la propria memoria di costituzione. Nel corso dell’udienza tenuta in data 1° febbraio 2005 innanzi all’Arbitro Unico presso la sede della Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport, la difesa dell’istante nel riportarsi integralmente a quanto già dedotto in atti, ha richiamato le decisioni di organi arbitrali nominati dalla Camera negli arbitrati riguardanti i calciatori D’Aversa e Rossi – anch’essi condannati contestualmente al Caccavale per fatti di identica natura – al fine di richiedere che sia parimenti concessa al Caccavale la commutazione del residuo di pena in una somma da destinarsi in beneficenza. Inoltre, a sostegno di tale richiesta, la difesa dell’istante ha segnalato come sia stato manifestato da parte di qualche club professionistico di Serie C1 l’interesse a stipulare un contratto con il giocatore alla sola condizione della sua immediata disponibilità. A tal riguardo, la FIGC ha rilevato che non sussiste agli atti alcuna prova del fatto che lo sconto di pena consentirebbe al giocatore di stipulare un nuovo contratto professionistico. Il sottoscritto Arbitro Unico, preso atto delle posizioni manifestate dalle parti, ha dato loro termine fino al 2 febbraio 2005 per ulteriore produzione documentale e ulteriore termine fino al 3 febbraio 2005 per la precisazione delle conclusioni, riservandosi di decidere all’esito delle suddette produzioni. Con comunicazione del 2 febbraio 2005 la difesa dell’istante ha fatto pervenire alla Segreteria della Camera una lettera dell’Avv. Gianni Prete, procuratore del Caccavale, nella quale si dà conto sia delle offerte di immediato ingaggio pervenute da due squadre di serie C1 – Foggia e Ternana – per il residuo della stagione 2004-2005, sia della circostanza che le stesse sono condizionate alla immediata disponibilità del giocatore. In data 2 febbraio 2005, la FIGC ha depositato presso la Segreteria della Camera memoria di precisazione delle conclusioni con produzioni istruttorie. La convenuta, a sostegno della propria domanda di rigetto delle istanze avversarie, richiama l’art. 39 delle proprie Norme Organizzative Interne (di cui deposita un estratto) ai sensi del quale il tesseramento di un calciatore può essere richiesto, per il tramite della Lega di appartenenza, fino al 31 marzo di ciascun anno. Al Caccavale, pertanto, non sarebbe preclusa la possibilità di scontare per intero la sanzione comminatagli (la cui scadenza è prevista per il giorno 26 febbraio 2005) e di sottoscrivere, anche in pendenza della squalifica, un contratto con società professionistiche della FIGC restando, comunque, in termini per il tesseramento. Rispetto alle dichiarazioni del procuratore del Caccavale, relative alla richiesta di immediata disponibilità del giocatore pervenuta da due club professionistici, la FIGC ribadisce, per le predette ragioni, l’assoluta ininfluenza della squalifica dell’istante rispetto alla stipula di un contratto con i predetti club. La FIGC pertanto, in via principale, ha insistito per il rigetto dell’istanza avversaria, mentre in via meramente subordinata, ove venga accolta la domanda avversaria di commutazione in denaro della residua sanzione, ha chiesto la condanna del Caccavale al pagamento di una somma non inferiore a € [...] omissis [...] a titolo di commutazione, da versare in beneficenza, ed inoltre al pagamento integrale degli onorari di arbitrato, al rimborso in favore della FIGC delle spese di lite nonché dei costi per diritti amministrativi e di un contributo per i costi sostenuti dalla FIGC per i procedimenti disciplinari, per la somma complessiva di € [...] omissis [...]. Infine la FIGC ha richiesto al sottoscritto di condizionare l’efficacia della commutazione stessa all’effettivo pagamento dei predetti importi. MOTIVI DELLA DECISIONE Deve innanzitutto rilevarsi che le Parti non hanno formulato alcuna eccezione preliminare. Le pronunce della Commissione Disciplinare e della CAF della FIGC hanno accertato l’appartenenza del Caccavale a un gruppo di tesserati della FIGC in contatto tra di loro che, in violazione del divieto posto dall’articolo 5 del Codice di Giustizia Sportiva della FIGC, scommetteva su partite del campionato di calcio italiano e, attraverso colleghi calciatori, si adoperava per avere informazioni su eventi agonistici che agevolassero la puntata sulla singola partita, così violando anche l’articolo 1 comma 1 del CGS, in materia di dovere di lealtà e probità. Già nel corso del procedimento di conciliazione esperito di fronte a questa Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport, ed in particolare nella riunione del 13 dicembre 2004, il Caccavale ha dichiarato di essersi reso conto della gravità dei fatti contestatigli e di ammettere integralmente le proprie responsabilità. Nell’odierno arbitrato il ricorrente, come illustrato dianzi, ha ribadito tali affermazioni, dichiarando di aver compreso il reale disvalore della condotta da lui tenuta, oggetto del presente giudizio arbitrale, e mostrando un reale atteggiamento di ravvedimento. Questo Arbitro ritiene che, alla luce del pentimento dimostrato, le dichiarazioni rese dal Caccavale siano degne di riscontro e che la sanzione abbia prodotto la sua funzione di rieducazione, che rappresenta uno dei compiti più importanti cui è rivolta ogni pena. A tal riguardo non deve essere altresì trascurato il mutato atteggiamento processuale del Caccavale. Appare equo – anche in considerazione della richiesta formulata dall’istante, dell’apprezzamento in ogni caso manifestato dalla FIGC per il nuovo atteggiamento tenuto dal Caccavale nonché di precedenti pronunce di organi arbitrali di questa Camera in casi del tutto assimilabili a quello in oggetto e relativi ad altri giocatori coinvolti nella stessa vicenda del Caccavale – accogliere parzialmente la domanda dell’istante nella misura di cui al dispositivo. Questo Arbitro ritiene infatti di accogliere la domanda di commutazione della sanzione residua, valutando equa una sanzione pecuniaria determinata nella somma di € [...] omissis [...], da corrispondere alla FIGC con vincolo di destinazione a scopi solidaristici e benefici, e per l’esattezza con devoluzione a favore del progetto “Sostegno a distanza” promosso dalla FIGC d’intesa con la Fondazione Regina Pacis. Tale commutazione scatterà solo se e nel momento in cui la predetta somma verrà effettivamente ricevuta dalla FIGC, secondo le modalità di corresponsione che la stessa FIGC dovrà sollecitamente comunicare all’istante. Si confida che il periodo di inibizione scontato dal Caccavale, in aggiunta alla parte di sanzione commutata, possano pienamente riabilitare l’atleta. La responsabilità del Caccavale e il fatto che lo stesso, durante le fasi innanzi gli organi della giustizia sportiva federale, abbia negato il proprio coinvolgimento nei fatti contestati e solo successivamente abbia riconosciuto la propria violazione, rende equo porre integralmente a carico dell’istante le spese di funzionamento del procedimento arbitrale e i costi di lite sostenuti dalla FIGC. In particolare, essendo stato acquisito il parere del Consiglio di Presidenza della Camera, il Caccavale dovrà corrispondere all’Arbitro Unico Prof. Avv. Massimo Coccia a titolo di onorari e spese per il presente procedimento, con vincolo di solidarietà tra le parti, l’importo forfetario qui liquidato di € [...] omissis [...], oltre 10% per spese generali e 2% per CPA e 20% IVA. Il Caccavale dovrà poi corrispondere alla FIGC a titolo di spese di lite, inclusive delle spese per i precedenti gradi di giudizio, un importo che si liquida forfetariamente in € [...] omissis [...], oltre oneri accessori di legge. Inoltre, il Caccavale dovrà rifondere alla FIGC quanto da essa versato alla Camera a titolo di diritti amministrativi per la presente procedura arbitrale. PQM L’Arbitro Unico, in parziale accoglimento della domanda avanzata da Maurizio Caccavale, dispone di accordare al Caccavale medesimo la facoltà di commutare il residuo del periodo di squalifica inflittogli dagli organi di giustizia della FIGC nella sanzione pecuniaria di € [...] omissis [...] da corrispondere alla FIGC, con vincolo di destinazione per il progetto “Sostegno a distanza” promosso dalla Fondazione Regina Pacis; il Caccavale può esercitare la facoltà predetta a decorrere dalla data di deposito presso la Camera del presente lodo, con l’efficacia della commutazione comunque condizionata e subordinata all’effettivo versamento della somma indicata. Le spese per il funzionamento dell’organo arbitrale, liquidate in € [...] omissis [...], oltre 10% per spese generali e 2% CPA e 20% IVA, vengono poste integralmente a carico dell’istante Maurizio Caccavale, con vincolo di solidarietà tra le parti. All’istante Maurizio Caccavale è inoltre fatto obbligo di provvedere alla rifusione in favore della FIGC delle spese di lite, liquidate in complessivi € [...] omissis [...], oltre 2% CPA e 20% IVA, nonché di rimborsare alla stessa FIGC l’importo di € [...] omissis [...] da essa versato a questa Camera a titolo di diritti amministrativi per la presente procedura. Così deciso in Roma, il 3 febbraio 2005. L’Arbitro Unico F.to Prof. Avv. Massimo Coccia
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