CONI – Camera di Conciliazione ed Arbitrato per lo Sport –Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it LODO ARBITRALE DEL 16/12/2004 TRA Sig. Dario Ruben Brizuela Maldonado e FIGC
CONI – Camera di Conciliazione ed Arbitrato per lo Sport –Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it
LODO ARBITRALE DEL 16/12/2004 TRA Sig. Dario Ruben Brizuela Maldonado e FIGC
Il Collegio Arbitrale composto da:
Avv. Aurelio Vessichelli in qualità di Presidente nominato dal Presidente
della Camera ai sensi dell’art. 13.2 del
Regolamento della Camera di Conciliazione e
Arbitrato per lo Sport,
Prof. Avv. Massimo Coccia in qualità di Arbitro nominato dal Presidente
della Camera ai sensi dell’art. 13.1 del
Regolamento della Camera di Conciliazione e
Arbitrato per lo Sport,
Avv. Ciro Pellegrino in qualità di Arbitro nominato dal Presidente
della Camera ai sensi dell’art. 13.1 del
Regolamento della Camera di Conciliazione e
Arbitrato per lo Sport,
riunito in conferenza personale in data 16 dicembre 2004, in Roma, ha deliberato
all’unanimità il seguente
LODO
nel procedimento arbitrale promosso da:
Sig. Dario Ruben Brizuela Maldonado, nato il 25 aprile 1979 ad Asuncion ( Paraguay )
rappresentato e difeso dall’Avv. Alessia Lorenzon e domiciliato per il presente
procedimento presso la sede della società A.C. Venezia 1907 s.r.l. in Via Ceccherini 19 –
Mestre ( VE )
contro:
Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), in persona del Presidente legale
rappresentante p.t. Dott. Franco Carraro rappresentata e difesa dagli Avvocati Mario
Gallavotti e Stefano La Porta e domiciliata per il presente procedimento presso il loro
studio in Roma, Via Po 9,
Esposizione dei fatti di causa e motivi della decisione
Il presente procedimento arbitrale, ritualmente instaurato a norma degli articoli
12 dello Statuto del C.O.N.I., 27 comma 3 dello Statuto della F.I.G.C. e 7 e seguenti del
vigente Regolamento della Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport, ha ad
oggetto l’ istanza da parte dell’ odierno attore volta ad ottenere la riduzione della
sanzione, allo stesso irrogata, dell’inibizione dal partecipare a gare ufficiali per il periodo
effettivo di un anno.
Con atto depositato il 29.09.04 alla Segreteria della Camera ( prot. n.1420 ), il
Maldonado presentava istanza di arbitrato a seguito dell’esito infruttuoso della procedura
di conciliazione.
Con tale atto l’istante si riferisce alla decisione contenuta nel C.U. n.342 del 21.04.2004
con la quale il Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti a seguito della
gara di calcio Messina Venezia del 17.04.2004 valevole per il Campionato di serie B ,
stagione sportiva 2003/2004, irrogava ai sensi dell’art. 14, lett. g) C.G.S., la squalifica
per il periodo effettivo di un anno ( con scadenza il 15 aprile 2005 ) per comportamento
aggressivo nei confronti del Direttore di gara a seguito della concessione di un rigore
contro la squadra del Venezia nella quale milita l’istante Maldonado.
Gli organi di Giustizia della F.I.G.C. sia in primo che secondo grado ritenevano di
confermare la sanzione come inflitta al Maldonado.
Nell’istanza di arbitrato l’ odierno attore ammette l’ addebito riconoscendo
espressamente che il comportamento posto in essere, di cui è causa, “ sia senza dubbio
da censurare “ aggiungendo che il tesserato sia , nell’accaduto, “venuto meno al rispetto
dei basilari principi che governano il gioco del calcio” .
Parte attrice, tuttavia, rappresenta nell’istanza come la sanzione irrogata nella fattispecie
sia particolarmente severa in rapporto alla oggettiva gravità dei fatti contestati, alle
conseguenze effettive degli atti posti in essere dal Maldonado, tenuto conto , d’altra parte
della misura della sanzione irrogata nella stessa partita ad altri giocatori, più in generale
di precedenti specifici e delle conseguenze sia economiche che tecnico-sportive derivanti
da una squalifica di dodici mesi, tornando nell’istanza il Maldonado ad esprimere un
consapevole ravvedimento per quanto accaduto.
In conclusione, l’istante chiedeva una pronuncia del Collegio arbitrale che tenesse conto
delle motivazioni esposte e rendesse possibile una riduzione della sanzione irrogata.
Nel proprio atto di costituzione la FIGC insisteva per la legittimità degli atti posti in
essere dagli organi di Giustizia federale.
All’udienza del 9.11.04 le parti costituite ribadivano le rispettive posizioni.
In particolare l’ odierno attore , tramite il proprio legale, ed anche personalmente
confermava un atteggiamento di manifesto pentimento per l’accaduto.
Il Collegio come da verbale , insisteva nel proporre ipotesi di bonario componimento.
concedendo alle parti un ulteriore termine per il deposito di memorie e repliche, poi
regolarmente depositate ed in atti rinviando ad udienza successiva per le conclusioni.
Anche nella memoria depositata il 1 dicembre 2004 il Maldonado insiste nell’
esprimere una posizione processuale di piena resipiscenza per il grave episodio che è
all’origine del provvedimento sanzionatorio di cui è causa ed accompagna il serio
ravvedimento ad una richiesta di riduzione della squalifica con proposta di versamento
di una somma di danaro a titolo di risarcimento danni in favore della FIGC.
D’ altra parte , pur in via subordinata, la FIGC conclude nella memoria depositata il 3
dicembre , espressamente aderendo , ove ritenuto di giustizia dal Collegio, alle richieste
del Maldonado.
Con ordinanza del 6 dicembre 2004 il Collegio, tenuto conto in particolare delle ragioni
d’urgenza rappresentate, previo consenso espresso delle parti ,revocava il rinvio già
disposto a successiva udienza, trattenendo in via definitiva la vertenza per la decisione.
Il Collegio si riuniva in varie sedute fino alla odierna per la deliberazione del lodo.
Ritiene il Collegio che sussistano nella fattispecie validi motivi di giustizia per una
riduzione della squalifica irrogata all’ odierno attore.
Risulta in primis ripetutamente espresso in atti, nonché ribadito personalmente dinanzi
al Collegio un consapevole ravvedimento da parte del Maldonado per quanto accaduto: di
tale ravvedimento ha preso atto nel procedimento la convenuta Federazione. Non
risultano del tutto infondate, a parere del Collegio le affermazioni di parte attrice relative
alla particolarità del contesto nel quale si è verificato l’episodio che ha causato
l’irrogazione della sanzione, anche alla luce di precedenti decisioni della Camera citate da
parte attrice.
Il Maldonado ha peraltro ad oggi scontato quasi i tre quarti della sanzione irrogata.
Di particolare e decisiva rilevanza è da ritenere la posizione processuale della F.I.G.C. che,
pur in via subordinata, ha ritenuto in atti di aderire a quanto in conclusione richiesto dal
Maldonado.
In proposito si rileva che il C.G.S. della convenuta F.I.G.C. espressamente contiene il
principio della ammissibilità della commutazione della sanzione sportiva inflitta in altra
di specie diversa e meno grave , non ricorrendo nel caso di specie alcuna circostanza
ostativa all’applicazione di tale principio ( art. 19 comma primo C.G.S. della F.I.G.C.).
Le particolari ragioni rappresentate nella fattispecie, nonché le posizioni processuali
come espresse nel corso del procedimento giustificano che le spese legali e di
funzionamento del Collegio, liquidate come da separata ordinanza, siano poste a carico
della parte attrice.
P.Q.M.
Il Collegio dispone che l’inibizione dalla partecipazione a gare ufficiali inflitta all’ odierno
attore Maldonado per un periodo di un anno sia ridotta e cessi il 18 gennaio 2005. Il
Collegio dispone altresì quale commutazione del restante periodo di squalifica il
versamento da parte del Maldonado della somma di [...] omissis [...] a favore della
convenuta Federazione Italiana Gioco Calcio che dovrà essere corrisposta entro il 22
gennaio 2005.
Il Collegio liquida le spese legali e di funzionamento del Collegio, da porre a definitivo
carico di parte attrice, come da separata ordinanza
F.to Avv. Aurelio Vessichelli
F.to Prof. Avv. Massimo Coccia
F.to Avv. Ciro Pellegrino