CONI – Camera di Conciliazione ed Arbitrato per lo Sport – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it LODO ARBITRALE DEL 1/7/2004 TRA Luca Betti, e Automobil Club d’Italia
CONI – Camera di Conciliazione ed Arbitrato per lo Sport – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it
LODO ARBITRALE DEL 1/7/2004 TRA Luca Betti, e
Automobil Club d’Italia
Il Collegio arbitrale composto da
Prof. Avv. Luigi Fumagalli Presidente
Prof. Avv. Maurizio Benincasa Arbitro
Avv. Ciro Pellegrino Arbitro
riunito in conferenza personale in data 1° luglio 2004, in Roma, ha
deliberato all’unanimità il seguente
L O D O
nel procedimento arbitrale
tra
Luca Betti, residente in Cuneo (CN), viale degli Angeli n. 15, rappresentato
e difeso dagli Avv.ti Prof. Sandro Pelillo e Angelo Raffaele Pelillo, e
domiciliato, ai fini dell’arbitrato, presso lo studio degli stessi in Teramo, Via
Cavour n. 52, giusta delega a margine della domanda di arbitrato datata 24
marzo 2004
- ricorrente -
e
Automobil Club d’Italia, nella sua qualità di titolare della Commissione
Sportiva Automobilistica Italiana (CSAI), con sede in Roma, Via
Solferino n. 32, in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro
tempore Avv. Franco Lucchesi, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Luca
Majorano, Francesco Guarino e Achille Sinatra dell’Avvocatura dell’ACI, e
domiciliata ai fini dell’arbitrato presso la sede dell’Avvocatura dell’ACI in
Roma, via Marsala n. 8, giusta procura generale alle liti in data 10 gennaio
2002 (per atto notar dott. Franco Mauro, rep. n. 103.407)
- resistente -
avente ad oggetto l’esecuzione della decisione n. 39/03 del Tribunale
Nazionale d’Appello della CSAI
FATTO E SVOLGIMENTO DELL’ARBITRATO
1. Luca Betti, titolare di licenze CSAI concorrente/conduttore, ha
partecipato, nella stagione sportiva 2003, nell’ambito del Campionato
Italiano Rally, al Trofeo Fiat Stilo Abarth. Nel quadro di tale campionato il
Betti ha partecipato, con il numero di gara 201, nei giorni 18-20 settembre
2004, al 22° Rally della Costa Smeralda (la “Gara”), ritirandosi per un
guasto meccanico nel corso della stessa.
2. Al termine della Gara, alle ore 19.25 del giorno 20 settembre 2003, il
Betti proponeva un reclamo avverso il concorrente HF Grifone S.r.l.,
numero di gara 202, conduttore Luca Tabaton, chiedendo l’effettuazione di
una verifica “sui seguenti particolari: rapportatura cambio e differenziale
con specifiche caratteristiche del cambio”. Il Betti altresì precisava “che il
reclamo avviene in quanto l’equipaggio n° 201 pur essendosi ritirato è
direttamente interessato alla classifica finale del Trofeo Stilo”.
3. Con la decisione n. 3, notificata al Betti alle ore 22.40 dello stesso 20
settembre 2002, il Collegio dei Commissari Sportivi, invocando i “poteri
loro concessi dall’art. 47 e 135” del Regolamento Nazionale Sportivo della
CSAI (“R.N.S.”), rigettava, “perché irricevibile”, il reclamo del Betti. A
sostegno di tale decisione il Collegio indicava che “la vettura [del Betti]
ritiratasi alle ore 15.25 circa nel corso della P.S. 14 non era stata
controllata (in quanto non richiesto dal conc./cond. Betti) da parte di
ufficiali di gara e pertanto non era stata sottoposta a nessun regime di
parco chiuso” e sottolineava dunque che “non era in grado di applicare
correttamente l’art. 13 punto V della N.S. 9 ‘Verifiche nelle gare’ perché
durante le quattro ore trascorse la vettura potrebbe essere stata
manomessa”.
4. Avverso la decisione del Collegio dei Commissari Sportivi il Betti
proponeva appello al Tribunale Nazionale di Appello (il “TNA”) della
CSAI, indicando come la motivazione della decisione gravata apparisse,
“prima facie, del tutto illegittima, comunque gravemente carente ed
infondata in fatto ed in diritto”.
A sostegno dell’impugnazione il Betti in particolare: ribadiva la propria
legittimazione a chiedere verifiche circa la regolarità della vettura di un
proprio concorrente diretto nella classifica del Trofeo Fiat Stilo Abarth,
sottolineava “l’inesistenza di disposizioni che impongono al concorrente, a
seguito di ritiro, di condurre l’autovettura in parco chiuso”; censurava in
quanto illegittimo il rifiuto di procedere a verifica della vettura oggetto di
reclamo; lamentava che tale vettura fosse stata restituita al conduttore alle
ore 22.00, prima che il Betti avesse conoscenza del rigetto del reclamo e
potesse esercitare la facoltà di impugnazione, privando dunque il ricorrente
reclamante della possibilità di ottenere, a seguito del giudizio del TNA, la
verifica invano richiesta al Collegio dei Commissari Sportivi.
5. Con provvedimento datato 24 novembre 2003 (la “Decisione del
TNA”), il TNA così pronunciava: “ACCOGLIE l’appello 39/03 inoltrato da
BETTI LUCA avverso la dec. n. 3 del 20/09/2003 nella gara XXII Rally
Costa Smeralda svoltasi nei giorni 18-20 settembre 2003 a Porto Cervo.
Invita la CSAI ad emettere tutti i provvedimenti che risulteranno opportuni”.
6. In esito alla Decisione del TNA il Betti, tramite il proprio difensore,
provvedeva in data 25 novembre 2003 ad invitare la CSAI, “in quanto
chiamata ad assumere le statuizioni consequenziali per l’esecuzione della
pronuncia del T.N.A.”, a disporre in via d’urgenza “l’annullamento della
Gara ‘22^ Rally Costa Smeralda’, limitatamente al Trofeo Fiat Stilo” o
comunque a “volerla dichiarare invalida ai fini dell’attribuzione del
punteggio riservato al campionato monomarca in parola”.
7. In data 2 dicembre 2003 lo stesso difensore del Betti chiedeva
informazioni alla CSAI circa l’omologazione dei risultati della Gara
contestata.
8. Affermando di non aver ricevuto soddisfazione dalla CSAI, con atto
datato 22 gennaio 2004 il Betti proponeva alla Camera di conciliazione e
arbitrato presso il Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI) (la
“Camera”) istanza ai sensi dell’art. 4 del regolamento della Camera stessa,
nella versione approvata dalla Giunta Nazionale del CONI il 21 ottobre
2003 allora in vigore (il “Regolamento”), affinché venisse eseguito il
tentativo di conciliazione della controversia insorta tra lo stesso istante e la
CSAI in merito all’esecuzione della Decisione del TNA.
9. All’incontro del 29 febbraio 2004 il conciliatore, Avv. Marcello
Melandri, preso atto della mancata comparizione della CSAI, dichiarava
chiuso il procedimento di conciliazione.
10. Rimasto senza esito il tentativo di conciliazione, con atto datato 24
marzo 2004 il Betti ha proposto, dunque, domanda di arbitrato ai sensi
dell’art. 7 del regolamento della Camera (la “Domanda di Arbitrato”)
avverso la CSAI per “l’esperimento del rimedio di tutela mediante giudizio
arbitrale” a fronte della mancata esecuzione da parte della CSAI della
Decisione del TNA, dando così avvio al presente arbitrato.
Nella propria Domanda di Arbitrato, in particolare, il Betti, riepilogati i
termini della vicenda, ha lamentato il comportamento della CSAI, che
avrebbe vanificato “l’utile risultato conseguito da parte del licenziato
sportivo” mediante la Decisione del TNA, laddove l’esecuzione della stessa
avrebbe dovuto comportare l’annullamento della Gara oggetto di
contestazione e le conseguenze da ciò discendenti in merito alla
assegnazione del Trofeo Fiat Stilo.
Allo stesso tempo, il Betti ha censurato le modifiche regolamentari
introdotte dalla CSAI con effetto immediato nel settembre 2003, le quali
avrebbero privato il TNA dal potere di annullare una competizione (e quindi
anche la Gara oggetto di contestazione), in quanto illegittime in relazione ad
un vizio relativo al procedimento di loro adozione.
Infine il Betti ha lamentato di avere subito sotto più profili danni dalla
vicenda in esame: in primo luogo in relazione al mancato conseguimento del
premio in palio nell’ambito del Trofeo Fiat Stilo, quantificato nell’importo
di Euro 240.000, corrispondenti alle somme che avrebbe “risparmiato” per
la stagione 2004, se avesse ottenuto il premio menzionato; in secondo luogo
in riferimento alla necessità di dovere “risparmiare risorse di più ampia
consistenza rispetto alle previsioni” per poter partecipare nella nuova
stagione al Campionato del Mondo FIA Junior Rally Championship; in
terzo luogo in relazione ad un danno di natura non patrimoniale, subito per
effetto di “una vicenda che presenta caratteri di ingiustificata ed
inammissibile compressione dei più elementari principi di governo del
diritto di difesa prima e del corretto rapporto tra Amministratore ed
amministrato poi”.
10. Sulla base di tali argomentazioni il Betti, con la Domanda di Arbitrato,
ha sottoposto al Collegio arbitrale i seguenti quesiti:
“1- Affermi l’Ill.mo Sig. Arbitro Unico che, avuto riguardo al ruolo
istituzionale, l’ACI-CSAI è tenuta a dare esecuzione alle sentenze del
Tribunale Nazionale di Appello;
2- Per l’effetto ed in conseguenza di risposta affermativa, affermi e
riconosca che l’ACI-CSAI era tenuto ad assumere tutte le determinazioni di
conseguenza, inerenti, connesse e consequenziali all’accoglimento del
ricorso presentato dal Sig. Betti, relativamente alla gara ‘Rally Costa
Smeralda - Trofeo Fiat Stilo’ del 18/20 settembre 2003 e che dette
determinazioni non possono che riguardare l’annullamento della classifica,
o comunque l’applicazione di criteri che integrino vantaggio per il
ricorrente;
3- Per l’effetto, riconosca ed affermi che la perdurante inerzia dell’ACI -
CSAI al riguardo non può essere sostenuta da alcuna giustificazione, ed è
produttiva ex se di danno, che si chiede venga liquidato in via equitativa;
4- Affermi che l’inattuazione dell’effetto conformativo alle statuizioni del
TNA riguardo al caso di specie, si traduce, in concreto, nella non
modificazione della classifica del Campionato Italiano - Trofeo Fiat Stilo,
una volta riscontrato che, avuto riguardo alle circostanze accertate da detto
organo giudicante, non poteva esserci altra conseguenza, a posteriori, di
non attribuire alcun punteggio utile per la classifica finale, ad altro
concorrente;
5- Affermi e riconosca, in ogni caso, che il Sig. Luca Betti ha diritto al
risarcimento dei danni, oltre a quelli da ritardo sopra menzionati, provocati
dalla perdita del premio finale riservato al vincitore del Trofeo Fiat Stilo,
nella misura almeno di € 240.000,00, oltre rivalutazioni ed interessi, o che
piacerà di giustizia;
6- Condannare l’ACI - CSAI al pagamento di tutte le spese dell’arbitrato e
del compenso dell’arbitro;
7- Con vittoria delle spese, diritti ed onorari di giudizio.”
11. La Domanda di Arbitrato recava altresì l’istanza “affinché il giudizio
di cui alla presente domanda venga affidato ad Organo monocratico”.
Peraltro, in difetto di consenso sul punto da parte della CSAI, il Betti, su
invito del Presidente della Camera, in data 16 aprile 2004 provvedeva a
nominare, ai sensi dell’art. 13 comma 1 del Regolamento, il Prof. Avv.
Maurizio Benincasa quale componente del Collegio arbitrale.
12. In data 30 marzo 2004 la Domanda di Arbitrato veniva comunicata
alla CSAI ai sensi dell’art. 8 comma 4 del Regolamento. La CSAI, invero,
non provvedeva nei termini previsti dal Regolamento a depositare una
risposta alla Domanda di Arbitrato e a nominare un componente del
Collegio arbitrale.
13. Il Presidente della Camera, pertanto, con provvedimento assunto in
data 16 aprile 2004 provvedeva a nominare l’Avv. Ciro Pellegrino quale
componente del Collegio arbitrale. In pari data il Presidente della Camera
nominava il Prof. Avv. Luigi Fumagalli quale terzo arbitro con funzione di
Presidente del Collegio arbitrale.
14. A seguito di convocazione datata 20 aprile 2004 ed inviata ai sensi
dell’art. 17 comma 2 del Regolamento, il 3 maggio 2004 ha avuto luogo in
Roma, presso la sede dell’arbitrato, la prima udienza del procedimento.
In tale occasione è comparsa anche la CSAI, la quale ha depositato una
memoria di costituzione (l’“Atto di costituzione”), accompagnata da 6
documenti, della quale il Betti ha eccepito la tardività.
15. Nell’Atto di Costituzione la CSAI ha preliminarmente eccepito la
“improcedibilità delle domande per indeferibilità della controversia al
Collegio arbitrale CONI - art. 7 quater R.N.S.”: invocando l’art. 7 comma 4
del Regolamento, la CSAI ha illustrato come per la controversia in esame
sussista una procedura arbitrale all’interno del sistema CSAI, con la
conseguente esclusione della “competenza della Camera adita”. Nel merito
la CSAI, in primo luogo, ha sottolineato come il Collegio dei Commissari
Sportivi avesse legittimamente ritenuto di non accettare il reclamo proposto
dal Betti e come comunque la vettura oggetto di reclamo fosse
effettivamente stata verificata sui particolari tecnici oggetto della richiesta
del Betti, venendo trovata “del tutto conforme”. In secondo luogo la CSAI
ha confermato la legittimità delle modifiche regolamentari introdotte dalla
CSAI stessa in data 25 settembre 2003, censurate dal Betti nella Domanda
di Arbitrato, ma – secondo la CSAI – non tempestivamente e “nelle
opportune sedi”. In terzo luogo la CSAI fa rilevare di avere, con
deliberazione assunta dal proprio Comitato Esecutivo in data 30 gennaio
2004, “riesaminato gli elementi di fatto e di diritto indicati dai giudici del
TNA e ... deciso di confermare la decisione già adottata dal Collegio di
Commissari sportivi e, dunque, di approvare la relativa classifica di gara”:
sotto tale profilo CSAI illustra come siffatta delibera non sia stata oggetto di
alcun gravame in sede giudiziaria, con la conseguente “improcedibilità della
domanda per intervenuta carenza di interesse per acquiescenza”.
16. Alla luce di tali esposizioni, la CSAI, formulando le seguenti
conclusioni, ha domandato al Collegio arbitrale di:
“• Dichiarare la propria incompetenza rispetto al presente procedimento
ex art. 7, IV co, Regolamento della C.C.A. - CONI;
• In subordine, ritenere e dichiarare che la presente controversia non è,
comunque, deferibile alla C.C.A. - CONI ex art. 7 quater del R.N.S.;
• in subordine, dichiarare la pretesa del sig. Betti infondata in fatto ed
in diritto;
• condannare, comunque, il sig. Betti alle spese, diritti ed onorari del
presente procedimento”.
17. In esito all’udienza del 3 maggio 2004 il Collegio, provvedendo in
ordine al procedimento, fissava termini per lo scambio di memorie e nuova
udienza per l’ulteriore trattazione e l’eventuale discussione.
18. Con memoria datata 20 maggio 2004, depositata nel termine fissato
dal Collegio arbitrale, il Betti ha ribadito ed illustrato gli argomenti e le
domande già articolati nella Domanda di Arbitrato, ribattendo alle tesi
proposte dalla CSAI nell’Atto di Costituzione, sia in riferimento
all’improcedibilità dell’arbitrato che in riferimento agli svolgimenti di
merito ivi contenuti.
Alla luce delle difese sviluppate dalla CSAI, il Betti ha altresì avvertito
“l’esigenza di specificare ulteriormente i quesiti” proposti al Collegio
arbitrale, nei termini seguenti:
“Previa declaratoria della insuscettività della deliberazione introduttiva di
modificazione del regolamento in ordine ai poteri del TNA ad essere
riconosciuta efficace prima della seduta del ripetuto Tribunale del 24
novembre 2003, per carenza degli elementi che caratterizzano la esecutività
degli atti deliberativi a contenuto regolamentare, piaccia affermare la
preclusione a riconoscere detta deliberazione come condizionante o
rilevante sui poteri decisori del TNA, alla data in cui è stata assunta la
decisione (24 novembre 2003) dalla quale scaturisce il presente giudizio”.
18. Nel termine ad essa assegnato la CSAI, viceversa, non depositava
alcun atto.
19. All’udienza del 21 giorno 2004 le parti, invitate alla discussione dal
Collegio, svolgevano le proprie difese. Il Collegio, in esito all’udienza,
fissava termini per l’ulteriore produzione di documenti e per lo scambio di
memorie e repliche e si riservava decisione sul proseguimento dell’arbitrato.
20. In data 25 giugno 2004 la CSAI depositata memoria, con 3 documenti,
insistendo per l’accoglimento dell’eccezione preliminare di non
sottoponibilità ad arbitrato presso la Camera della controversie cui la CSAI
stessa è parte.
21. A tale eccezione ribatteva il Betti nella memoria datata 29 giugno
2004, corredata da 7 documenti. Riaffermata la competenza del Collegio
arbitrale a pronunciarsi sulle domande dedotte nel presente arbitrato, il Betti
ha chiesto al Collegio arbitrale di “ritenere la controversia matura per la
decisione” e di pronunciare il lodo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
A. Sul procedimento
1. Ammissibilità del ricorso e competenza del Collegio arbitrale
1.1 Ritiene il Collegio che il ricorso avverso la Decisione del TNA sia
ammissibile e che sussista la competenza a conoscere delle domande
proposte, essendo soddisfatte tutte le condizioni a tal riguardo previste dal
Regolamento.
1.2 Questo infatti dispone che l’arbitrato da esso disciplinato possa essere
attivato:
(i) “quando sia previsto nello statuto di una Federazione sportiva
nazionale …” (art. 7 comma 1 lett. a) o “vi sia comunque tra le parti
… un accordo arbitrale …” (art. 7 comma 1 lett. b);
(ii) “a condizione che siano previamente esauriti i ricorsi interni alla
Federazione sportiva nazionale … o comunque si tratti di decisioni
non soggette ad impugnazione nell’ambito della giustizia federale”
(art. 7 comma 2);
(iii) “solo dopo l’esperimento infruttuoso del tentativo di conciliazione di
cui al presente Regolamento” (art. 7 comma 6, prima frase) ed
(iv) “entro 30 giorni dalla data di chiusura delle procedure di
conciliazione” (art. 7 comma 6, seconda frase).
Viceversa si prevede che l’arbitrato non possa essere instaurato
(v) “da soggetti nei cui confronti sia stata irrogata una sanzione
disciplinare inferiore a 120 giorni ovvero una sanzione per violazione
delle norme antidoping” (art. 7 comma 3), oppure
(vi) allorché per la controversia in esso dedotta “siano stati istituiti
procedimenti arbitrali nell’ambito delle Federazioni” (art. 7 comma
4).
1.3 A tal riguardo il Collegio nota che nessun dubbio sussiste circa la
ricorrenza delle condizioni di ammissibilità sopra indicate ai punti (ii), (iii),
(iv) e (v), poiché: il Betti ha esaurito i mezzi di ricorso interni della CSAI; si
è infruttuosamente esperito il procedimento di conciliazione, avviato con
istanza del 22 gennaio 2004 e chiuso con verbale del 29 febbraio 2004; la
Domanda di Arbitrato è stata depositata in data 26 marzo 2004, e perciò nei
termini indicati dal Regolamento; e la controversia non riguarda una
sanzione inferiore ai 120 giorni di squalifica ovvero una violazione in
materia antidoping.
1.4 Controversa è invece la sussistenza degli altri requisiti (sopra indicati
ai punti (i) e (vi)), ritenuti complessivamente attinenti alla “competenza” del
Collegio arbitrale, negata dalla CSAI ed affermata dal Betti. E tuttavia tale
“competenza” deve essere riconosciuta. A parere del Collegio, infatti, per la
soluzione della controversia insorta tra il Betti e la CSAI non sono stati
istituiti procedimenti arbitrali nell’ambito della federazione sportiva, e la
competenza della Camera è stata accettata (ed è quindi prevista) nel sistema
della CSAI per effetto dell’adesione di questa al sistema arbitrale
disciplinato dal Regolamento.
1.4.1 Invero, la CSAI attribuisce rilievo “impeditivo” della deferibilità ad
arbitrato presso la Camera della controversia dedotta dal Betti (e quindi
l’improcedibilità della relativa domanda) alla esistenza di una procedura
arbitrale interna alla CSAI stessa. Tale procedura arbitrale, attualmente
disciplinata dall’art. 7 quater R.N.S. (come pubblicato nell’Annuario CSAI
2004), escluderebbe dunque la competenza del Collegio arbitrale adito dal
Betti ai sensi del Regolamento.
Il Collegio arbitrale ritiene peraltro di non poter condividere le osservazioni
svolte dalla CSAI. A parere del Collegio, infatti, la previsione della
procedura arbitrale CSAI, così come formulata nell’ambito della
federazione (nella più recente versione del suo Annuario, ma anche, in
termini non molto dissimili, in precedenti versioni dello stesso Annuario),
non esclude, ai sensi dell’art. 7 comma 4 del Regolamento, l’ammissibilità
del ricorso del Betti alla tutela prevista nel sistema della Camera.
La disposizione stabilita all’art. 7 comma 4 del Regolamento, invero,
esclude, ad avviso del Collegio, dalla competenza della Camera le sole
controversie concretamente rientranti tra quelle deducibili nell’arbitrato
federale. Il sistema della Camera ha infatti inteso integrare la tutela delle
posizioni soggettive che non trovino un “foro arbitrale” all’interno della
federazione, istituendo un ulteriore (e, sotto il profilo accennato, residuale)
metodo di soluzione in via arbitrale (alternativo al ricorso alla tutela
ordinaria) delle controversie ad esse relative: con la conseguenza, dunque,
che rientrano nella competenza della Camera le controversie per le quali i
procedimenti arbitrali interni eventualmente istituiti non siano esperibili.
Ebbene, il Collegio, condividendo le osservazioni svolte dal Betti, ritiene
che la specifica controversia dedotta nel presente arbitrato, che vede opposto
il Betti (licenziato CSAI) alla CSAI non rientri tra quelle per le quali la
procedura arbitrale CSAI è stata istituita. Questa, infatti, copre (come
previsto dall’art. 7 quater R.N.S.) le “controversie insorte fra licenziati
CSAI”, ovvero, in presenza di determinate condizioni, tra licenziati CSAI e
terzi non licenziati, e non, dunque, le controversie tra licenziati CSAI e la
CSAI stessa. E tale esclusione si spiega, sul piano sistematico, con
l’esigenza di salvaguardare il carattere arbitrale della procedura disciplinata
dalle regole CSAI (in particolare nella Norma Supplementare 21 al R.N.S.):
nella “amministrazione” di essa, infatti, organi CSAI (in particolare il suo
Presidente) assumono ruolo importante (concorrendo, ad esempio, alla
nomina degli arbitri – obbligatoriamente tratti da un elenco formato dalla
CSAI stessa), con la conseguenza che la riconduzione a tale procedura
anche delle controversie cui sia parte la CSAI finirebbe per escluderne (per
difetto di terzietà del giudicante) il carattere arbitrale.
Poiché dunque per la controversia oggetto del presente arbitrato (tra la CSAI
ed un licenziato) non è istituito alcun procedimento all’interno della
federazione, la competenza della Camera non è esclusa.
1.4.2 La competenza del presente Collegio è positivamente fondata
sull’accettazione del sistema della Camera, vincolante per la CSAI. Ritiene
infatti il Collegio che sia soddisfatta anche la condizione stabilita dall’art. 7
comma 1 lett. a del Regolamento, che subordina l’attivazione dell’arbitrato
presso la Camera alla circostanza che esso sia previsto nel sistema federale.
A tal riguardo il Collegio nota che il riferimento nell’art. 7 comma 1 del
Regolamento allo “statuto” della federazione deve essere inteso in senso
ampio. L’adesione all’arbitrato presso la Camera può essere infatti essere
contenuta in qualunque strumento interno alla federazione, purché dotato di
forza vincolante (per gli associati e gli enti della federazione), a prescindere
dalla sua concreta denominazione, “costituzione”, “codice”, “regolamento”,
“statuto”, “deliberazione”, “risoluzione”, o altro.
Ebbene, l’adesione della CSAI al sistema della Camera e la sua accettazione
dell’arbitrato ai sensi del Regolamento è avvenuta per effetto della delibera
del Comitato Esecutivo CSAI in data 11 dicembre 2001. Da tale adesione
discende la competenza del presente Collegio arbitrale a pronunciarsi sulle
domande del Betti.
Qualche dubbio, invero, circa l’attuale mantenimento da parte della CSAI
dell’adesione al sistema di arbitrato presso la Camera potrebbe discendere
dalla circostanza che nel testo del R.N.S. riprodotto nell’Annuario CSAI
2004 non è mantenuto il paragrafo già contenuto (all’art. 6, ultimo periodo)
nel testo del R.N.S. riprodotto nell’Annuario CSAI 2003, secondo il quale
“La Federazione ACI/CSAI aderisce alla Camera di Conciliazione e
Arbitrato per lo Sport, prevista dall’art. 12 dello Statuto del CONI e
relativo Regolamento approvato dal Consiglio Nazionale del CONI il 1°
agosto 2001 con delibera n. 1188”. Ritiene peraltro il Collegio,
condividendo le osservazioni fatte dal Betti, che tale mancata menzione non
sia sufficiente a far venire meno l’adesione della CSAI al sistema arbitrale
della Camera, espressamente deliberata nel dicembre 2001 e mai
formalmente ed espressamente revocata (con atto uguale e contrario a quello
con il quale si è realizzata).
Ed infatti una revoca (con le conseguenti modifiche regolamentari) non
risulta deliberata dal Comitato Esecutivo della CSAI il 12 settembre 2003,
allorché pure vennero esaminate ed approvate le proposte di modifica dei
regolamenti sportivi e tecnici nazionali 2004, con l’introduzione di alcune
modificazioni al R.N.S.; tanto che successivamente, ossia il 22 dicembre
2003, in occasione di una riunione del Comitato Esecutivo CSAI, il suo
Presidente riferiva che “il Comitato Esecutivo dell’ACI ha recentemente
espresso l’orientamento favorevole al ritiro dell’adesione della CSAI alla
Camera di Conciliazione e Arbitrato del CONI”, ed il Comitato Esecutivo
della CSAI si limitava a condividere l’orientamento dell’ACI. E tale
passaggio appare significativo in una duplice direzione: in primo luogo, esso
dimostra come alla fine del dicembre 2003 nessuna delibera di revoca
formale fosse stata ancora adottata; in secondo luogo, esso rende evidente
come nemmeno in quell’occasione una formale delibera sia stata approvata:
una cosa è condividere un orientamento alla revoca, altro è revocare. In
relazione a ciò, poi, il Collegio nota, ad ulteriore conferma della non
intervenuta revoca, che la CSAI non ha depositato alcun testo di una
qualche delibera che la abbia disposta, come ben agevolmente avrebbe
potuto fare (limitandosi a contestare la competenza della Camera sotto il
profilo già esaminato al par. 1.4.1 che precede).
Ed invero per realizzare una revoca dell’adesione al sistema della Camera
una formale delibera avrebbe dovuto essere assunta, e ciò non solo per i di
per sé assorbenti rilievi (svolti anche dal ricorrente) circa la “gerarchia”
interna al sistema ACI-CSAI ed ai principi che regolano i rapporti tra gli
organi e la loro attività regolamentare, ma anche per alcuni aspetti tipici del
sistema sportivo italiano, che va atteggiandosi per il valore in esso
riconosciuto alla risoluzione delle controversie mediante arbitrato
(confermato anche dall’art. 3 comma 1 del d.l. 19 agosto 2003 n. 220,
convertito in l. 17 ottobre 2003 n. 280).
In tale quadro non significativa appare la mancata menzione nell’Annuario
CSAI 2004 dell’adesione della CSAI all’arbitrato presso la Camera, poiché
in nessun modo risulta che essa possa supplire all’assenza di una delibera
espressa di revoca di quell’adesione. E d’altra parte l’irrilevanza della
mancata menzione nell’Annuario CSAI dell’arbitrato presso la Camera è
confermata dalla circostanza che nemmeno l’Annuario 2002, pur successivo
alla delibera di adesione, recava il riferimento alla Camera (poi, come si è
detto, introdotto nell’Annuario 2003), senza che ciò impedisse l’avvio, nel
corso del 2002, e lo svolgimento di un arbitrato (nel caso D’Arcio c. CSAI),
in cui la competenza della Camera non venne, per ciò solo, revocata in
dubbio.
2. Sulla tardività della comparizione dell’ACI
Con dichiarazione raccolta nel verbale dell’udienza del 3 maggio 2004 il
Betti ha eccepito la tardività del deposito da parte della CSAI dell’Atto di
costituzione e dei documenti ad esso allegati.
Il Collegio a tal proposito rileva come in effetti la CSAI abbia depositato la
propria risposta alla istanza di arbitrato contro di essa proposta ben oltre i
termini stabiliti dall’art. 9 del Regolamento. Allo stesso tempo il Collegio
rileva peraltro che il termine previsto dall’art. 9 del Regolamento non è
fissato a pena di decadenza e comunque che dalla tardività del deposito
della risposta da parte della CSAI non è derivato in concreto alcun
pregiudizio ai diritti del Betti, cui è stata data ampia possibilità di ulteriore
replica.
L’eccezione di tardività è dunque respinta.
B. Sul merito della controversia
1. Con le domande proposte il Betti, in concreto, lamenta la mancata
esecuzione della Decisione del TNA e richiede la condanna della CSAI al
risarcimento del danno causato da tale omissione.
A supporto della propria pretesa il Betti fa in primo luogo rilevare come il
TNA sarebbe stato “costretto” a rimettere nelle mani della CSAI
l’esecuzione delle proprie decisioni, per effetto di una modifica dei
regolamenti (ed in particolare dell’art. 141 R.N.S., poi divenuto art. 189
R.N.S.), di cui lamenta l’illegittimità. Tale modifica (volta a sottrarre al
TNA il potere di annullare una gara) avrebbe consentito alla CSAI di
vanificare il conseguimento da parte del Betti dell’utile risultato da lui
raggiunto con l’annullamento da parte del TNA della decisione dei
Commissari Sportivi: effetto utile che, secondo il Betti, non poteva che
essere “la rimozione degli effetti procurati dalla permanenza in classifica di
chi beneficia di una situazione di palese irregolarità”, ossia del concorrente
la cui vettura illegittimamente non era stata verificata, “ovvero, più in
generale, dall’adozione di misure ostative alla conservazione di una
classifica ex se viziata”. Il danno risarcibile, dunque, andrebbe
commisurato al vantaggio (la vittoria nel Trofeo Fiat Stilo) che il Betti
avrebbe dovuto, ma non ha potuto, conseguire.
2. Il Collegio arbitrale sottolinea in via preliminare il rilievo, ai fini del
presente giudizio, della delimitazione del thema decidendum così operata
dal Betti. Tale delimitazione, infatti, produce effetti in più direzioni.
In primo luogo, da ciò discende che in questo arbitrato si discute della
legittimità del comportamento della CSAI, che non avrebbe dato attuazione
ad una decisione di un proprio organo di giustizia (il TNA), e non si tratta di
decidere circa il merito di tale Decisione del TNA o della legittimità della
pronuncia dei Commissari Sportivi, che avevano rigettato, in prime cure, il
ricorso del Betti. Tale questione è già stata decisa dal TNA; ed il merito
della Decisione del TNA non è stato da alcuno contestata. Non ammissibili
in questa sede, in quanto precluse, irrilevanti ed estranee all’oggetto della
controversia, sono dunque le considerazioni svolte dalla CSAI circa l’art. 13
comma V della N.S. 9 al R.N.S. e l’obbligo del Betti di condurre la vettura
in parco chiuso e di subire verifiche quale condizione di ammissibilità del
ricorso ai Commissari Sportivi per ottenere la verifica della vettura di altro
concorrente. La decisione sul punto adottata dai Commissari Sportivi è
stata annullata dal TNA, con valutazione non censurata e quindi definitiva.
Allo stesso tempo, peraltro, da tale delimitazione discende la irrilevanza
della questione (e l’inammissibilità per difetto di interesse della domanda ad
essa relativa, formulata dal Betti nella memoria datata 20 maggio 2004)
circa la legittimità delle modifiche regolamentari introdotte dalla CSAI nel
settembre 2003, che, a dire del Betti, avrebbero impedito al TNA di
annullare i risultati della Gara. Se infatti oggetto dell’arbitrato è la
questione della mancata attuazione della Decisione del TNA, ad esso
estranea è la questione di quale sarebbe potuta (o dovuta) essere la
pronuncia del TNA se le modifiche regolamentari non fossero state
introdotte. In altre parole, la questione centrale nel corrente arbitrato non è
rappresentata da cosa avrebbe potuto (o dovuto) decidere il TNA, ma
riguarda il comportamento tenuto (od omesso) dalla CSAI in attuazione
della Decisione del TNA, così come assunta, per verificare se la CSAI sia
venuta meno agli obblighi di dare esecuzione alla pronuncia del proprio
organo di giustizia, e, in caso positivo, quali conseguenze derivino sul piano
risarcitorio da quella omissione.
3. Sotto il profilo menzionato, cui correttamente fa riferimento il quesito
n. 1 e la prima parte del quesito n. 2, posti dal Betti al Collegio arbitrale con
la Domanda di Arbitrato, non può in via preliminare che confermarsi che la
CSAI aveva l’obbligo di dare attuazione alla Decisione del TNA: in tale
senso concreto deve, a parere del Collegio, essere inteso il quesito formulato
dal Betti in termini invero assai generali (sui quali il Collegio non ritiene di
dover prendere posizione).
Ed infatti il dispositivo della Decisione del TNA, benché formulato in
termini apparentemente solo esortativi (il TNA “invita la CSAI ad emettere
tutti i provvedimenti che risulteranno opportuni”), ha un preciso significato
ed una portata precettiva, come risulta dalla particolare questione decisa dal
TNA, nonché da esigenze di sistema.
Infatti, sotto il primo profilo, non può non rilevarsi come, accogliendo
l’appello proposto dal Betti avverso la decisione dei Commissari Sportivi
(che avevano dichiarato irricevibile il reclamo dell’odierno ricorrente), il
TNA abbia rimosso dal “mondo giuridico” la decisione impugnata, facendo
rivivere il reclamo originariamente proposto, sul quale occorreva
provvedere.
In secondo luogo, poi, non può che ritenersi – condividendo le osservazioni
del Betti – che gli organi CSAI siano vincolati all’esecuzione delle decisioni
adottate dal supremo organo di giustizia sportiva della federazione: laddove
una decisione del TNA richieda una qualche forma di attuazione da parte
degli organi “politici” della CSAI, questi sono tenuti ad adottarli. E la
menzione dei provvedimenti “opportuni” non può che costituire un
riferimento ad un’eventuale discrezionalità nella scelta del provvedimento
di attuazione, comunque obbligatoria.
4. Posto tale principio, deve in secondo luogo verificarsi se la CSAI
abbia dato attuazione alla Decisione del TNA, con l’adozione di “tutti i
provvedimenti che risulteranno opportuni”, e se tale attuazione sia stata
tempestiva.
Sotto il primo profilo, ritiene il Collegio che con la deliberazione adottata il
30 gennaio 2004, il Comitato Esecutivo della CSAI abbia dato finalmente
attuazione alla Decisione del TNA, pronunciando nel merito del reclamo del
Betti. Come già sottolineato, infatti, il TNA, annullando la pronuncia dei
Commissari Sportivi, aveva fatto venire meno la dichiarazione di
irricevibilità del ricorso proposto dal Betti. E su tale ricorso, da intendersi
“ricevibile” per effetto della Decisione del TNA, la CSAI ha inteso
pronunciarsi: considerando che non risultava dagli atti “alcuna irregolarità
della vettura Tabaton/Rovegno e che non può quindi essere adottato alcun
provvedimento disciplinare a carico dello stesso equipaggio nella
presunzione che la loro vettura fosse non conforme”, il Comitato Esecutivo
CSAI ha deciso di “omologare la classifica della gara del Trofeo Fiat Stilo
Abarth svolta nell’ambito del Rally Costa Smeralda”, respingendo così – nel
merito – il reclamo del Betti.
Né può ritenersi – come invece il Betti vorrebbe con i quesiti n. 2, seconda
parte, 4 e 5 formulati nella Domanda di Arbitrato, ai quali dunque deve darsi
risposta negativa – che unica modalità di attuazione di una decisione di
annullamento di precedente pronuncia di inammissibilità di un reclamo
debba essere l’accoglimento del reclamo stesso, e quindi il risarcimento per
equivalente del vantaggio che il ricorrente avrebbe ottenuto se il reclamo
fosse stato accolto.
Con la deliberazione del 30 gennaio 2004, si noti, la CSAI non ha inteso,
come invece ritiene il Betti, porsi in antitesi rispetto alla Decisione del TNA,
confermando un atto da questa annullato. Ben al contrario la CSAI, con
siffatta deliberazione, ha dato attuazione alla Decisione del TNA: ed infatti
la CSAI non ha confermato la decisione dei Commissari Sportivi che il 20
settembre 2003 avevano respinto per irricevibilità il ricorso del Betti
(deliberazione certo preclusa dalla Decisione del TNA), ma ha ratificato una
precedente decisione di omologare i risultati della gara, così come approvati
dai Commissari Sportivi.
Ritiene peraltro il Collegio, in accoglimento del quesito n. 3 di cui alla
Domanda di Arbitrato, che siffatta deliberazione di attuazione della
Decisione del TNA non sia stata tempestiva e che il comportamento
complessivamente tenuto dalla CSAI, per i tempi e le modalità in cui si è
svolto, sia fonte di responsabilità per la federazione. Infatti, la deliberazione
attuativa della Decisione del TNA è stata adottata in momento successivo
alla presentazione da parte del Betti di istanza di conciliazione, ed è stata
comunicata al Betti stesso solo attraverso il deposito negli atti di arbitrato a
corredo dell’Atto di costituzione. Tale ritardo, invero, appare violare gli
obblighi di leale e positiva cooperazione tra federazione ed affiliato,
particolarmente rilevanti laddove l’affiliato aveva dovuto esperire i rimedi
giudiziali interni per vedere riconosciuto il proprio diritto ad una decisione
sul reclamo ed aveva potuto confidare sul suo accoglimento o comunque
tempestivamente atteggiarsi in riferimento alla stagione sportiva successiva
in caso di rigetto.
Tale danno “da ritardo” (riconosciuto come risarcibile dalla prevalente
giurisprudenza: cfr. da ultimo Cons. Stato, sez. VI, 12 marzo 2004 n. 1261;
TAR Lazio, sez. III, 14 gennaio 2003 n. 96; TAR Emilia Romagna, sez.
Parma, 25 novembre 2002 n. 852; TAR Puglia, sez. I, 19 aprile 2002 n.
1572) deve essere equitativamente valutato ex art. 1226 cod. civ., e, attese
tutte le circostanze del caso, deve essere liquidato nell’importo di Euro
10.000 (diecimila).
C. Sulle spese
1. Ai sensi della tabella prevista dall’art. 25 del Regolamento,
considerato il tempo resosi necessario all’espletamento della funzione
arbitrale, la complessità della controversia e la capacità finanziaria delle
parti, gli onorari per il Collegio arbitrale vanno stabiliti in Euro 9.000
(somma comprensiva di quella già determinata a titolo d’acconto in data 3
maggio 2004), oltre ad accessori di legge. Tali onorari dovranno essere
versati nella misura del 40% al Presidente del Collegio e del 30% a ciascuno
degli arbitri.
2. Le spese vanno determinate in complessivi Euro 1.500, di cui Euro
500 per spese sostenute dal Presidente ed Euro 1.000 per spese sostenute
dalla Camera e dal CONI.
3. Attesa la circostanza che le domande proposte dal Betti sono state solo
parzialmente accolte, appare equo al Collegio arbitrale porre gli onorari del
Collegio arbitrale e le spese di arbitrato a carico di entrambe le parti (nella
misura dei 2/3 a carico della CSAI e di 1/3 a carico del Betti, ma con il
vincolo della solidarietà ed il diritto di rivalsa ex art. 814 cod. proc. civ.) e
compensare le spese di assistenza legale sopportate da ciascuna delle parti
nel presente procedimento.
[... OMISSIS ...]
Così deciso in Roma, il 1° luglio 2004, nella conferenza personale degli
arbitri e con voti unanimi.
F.to Prof. Avv. Luigi Fumagalli
F.to Prof. Avv. Maurizio Benincasa
F.to Avv. Ciro Pellegrino