CONI – Camera di Conciliazione ed Arbitrato per lo Sport –Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it LODO ARBITRALE DEL 18/10/2004 TRA EBIMOTORS S.r.l.e L’AUTOMOBILE CLUB ITALIA – TEAM KESSEL RACING
CONI – Camera di Conciliazione ed Arbitrato per lo Sport –Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it
LODO ARBITRALE DEL 18/10/2004 TRA EBIMOTORS S.r.l.e L’AUTOMOBILE CLUB ITALIA - TEAM KESSEL RACING
A R B I T R O U N I C O
Prof. Avv. Maurizio Benincasa in qualità di Arbitro Unico nominato dalle parti a’ sensi dell’art. 12 del Regolamento
L O D O A R B I T R A L E
nel procedimento di Arbitrato promosso da:
EBIMOTORS S.r.l., con sede in (22072) Cermenate (Co), Via De Gasperi, n. 7/9, in persona del legale rappresentante pro-tempore Enrico Borghi, rappresentata e difesa dagli avv.ti Andrea e Alberto Maltone ed elettivamente domiciliata presso il loro Studio in Milano, Via Santa Eufemia, 2
(20122), giusta procura in calce all’istanza di arbitrato
- attrice -
contro
L’AUTOMOBILE CLUB ITALIA – Commissione Sportiva
Automobilistica Italiana, con sede in Roma, Via Solferino,
32, in persona del Presidente e legale rappresentante pro- tempore, Avv. Franco Lucchesi, rappresentato e difeso dagli avv.ti Luca Majorano, Francesco Guarino e Achille Sinatra dell’Avvocatura dell’ACI ed elettivamente domiciliato presso la sede di quest’ultima in Roma, Via Marsala, 8, giusta procura generale alle liti per atto Notar Mauro Franco del 10 gennaio 2002 (Rep. 103.407) allegata all’atto di costituzione
- convenuta -
nonché
TEAM KESSEL RACING, anche nell’interesse dei piloti
Loris Kessel e Andrea Chiesa, domiciliato in Roma, Piazza
Adriana, 15 presso lo studio dell’avv. Riccardo La Cognata che lo rappresenta e difende in virtù di procura allegata all’atto di costituzione
- convenuto -
Fatto e svolgimento del giudizio arbitrale
Il 21 settembre 2003 si è svolta presso l’autodromo di
Vallelunga la gara conclusiva del Campionato italiano GT
2003, classe N/GT. Alla gara hanno partecipato sia il
concorrente Loris Kessel Racing, con i piloti Loris Kessel e
Andrea Chiesa, sia il concorrente Ebimotors S.r.l., con i
piloti Luca Riccitelli e Massimo Pigoli.
I due equipaggi rivestivano nella classifica provvisoria
del Campionato rispettivamente il primo e secondo posto. La
corsa si è conclusa con il secondo posto del concorrente
Ebimotors, mentre l’equipaggio Loris Kessel Racing non si è
classificato e non ha conseguito alcun punteggio. Pertanto,
Ebimotors, avendo conseguito il secondo piazzamento in
gara, si è aggiudicato il titolo di Campione per l’anno in
corso.
Al termine della gara, Loris Kessel Racing ha presentato
reclamo, deducendo irregolarità tecnico disciplinari del
concorrente avversario Ebimotors.
I Commissari Sportivi, con provvedimento del 21
settembre 2003, hanno deciso « […] di comminare al
concorrente n. 62 Ebimotors S.r.l. la sanzione
dell’ammonizione con diffida».
Avverso tale provvedimento Ebimotors non ha proposto
alcuna impugnazione; Loris Kessel Racing, invece, ha
formulato ricorso dinanzi al Tribunale Nazionale di Appello.
Quest’ultimo, con il provvedimento del 21 ottobre – 24
novembre, ha pronunciato il seguente dispositivo: «[…] in
riforma della decisione N° 7 dei Commissari Sportivi della
gara “Ferrari Racing Days” disputatasi il 20 e 21 settembre
2003 all’autodromo di Vallelunga, esclude dalla classifica
della gara 2 il concorrente EBIMOTORS Srl (N°62).».
Esperito in data 6 febbraio 2004, con esito negativo, il
tentativo di conciliazione previsto dal Regolamento,
Ebimotors, con istanza di arbitrato del 28 febbraio 2004, ha
chiesto: «[…] L’annullamento della sentenza del Tribunale
Nazionale d’Appello CSAI, n. 43/03, in data 21.10.2003,
comunicata nel solo dispositivo alle parti in data 31.10.2003,
e integralmente comunicata in data 01.12.2003; la
conseguente conferma della decisione n. 07 con cui i
Commissari Sportivi della gara “Ferrari Racing Days”,
disputatasi i giorni 20-21 settembre 2003 all’autodromo di
Vallelunga, hanno inflitto al Team Ebimotors la sola sanzione
dell’ammonizione con diffida, senza l’avvenuta esposizione
da parte del direttore di gara della bandiera bianco nera
riferita al numero 72 e non 62; la conseguente conferma
dell’attribuzione al Team Ebimotors del titolo di Campione
Italiano GT 2003 Classe N/GT».
Con memoria del 4 marzo 2004, si è costituito il Team
Kessel Racing, rassegnando le seguenti conclusioni: «[…] I.
In via preliminare, dichiarare l’incompetenza e/o difetto di
giurisdizione dell’adito giudice arbitrale, per insussistenza o
invalidità della relativa clausola compromissoria. II. In
subordine, sempre in via preliminare, dichiarare la non
arbitrabilità della controversia per le ragioni indicate in
narrativa al punto B.II, con ogni provvedimento
consequenziale. Nel denegato caso di non accoglimento di
almeno una delle superiori conclusioni, III, nel merito,
rigettare le domande della Ebimotors perché infondate in
fatto e in diritto e confermare la decisione resa dal Tribunale
Nazionale d’Appello dell’ACI/CSAI il 21 ottobre 2003. IV. In
subordine sempre nel merito, adottare qualunque altro
provvedimento ritenuto di giustizia confermativo
dell’assegnazione al Team Kessel Racing e ai piloti Chiesa e
Kessel del titolo di campione italiano 2003 classe N-GT».
L’ACI si è costituita in giudizio con apposita memoria,
rassegnando le seguenti conclusioni: «[…] Voglia l’O.ne
Giudice Arbitrale designato: - Dichiarare la propria
incompetenza rispetto al presente procedimento ex art. 7,
quarto comma, del Regolamento della C.C.A.-CONI; - in
subordine, ritenere e dichiarare che la presente controversia
non è, comunque, deferibile alla C.C.A. CONI ex art. 7,
quater, del R.N.S.; - in subordine, dichiarare la pretesa della
Ebimotors infondata in fatto e in diritto; - condannare,
comunque, la Ebimotors alle spese, diritti e onorari del
presente procedimento».
L’Arbitro Unico ha accettato l’incarico e si è costituito
formalmente, disponendo il calendario di svolgimento del
giudizio arbitrale.
Esaurita l’istruttoria - nel corso della quale si è
provveduto, tra l’altro, all’audizione dei piloti Riccitelli e
Chiesa, nonché alla visione, in contraddittorio, dei filmati di
gara - all’udienza del 27 maggio 2004, l’Arbitro Unico ha
trattenuto la controversia in decisione, assegnando alle
parti il termine del 18 giugno 2004 per il deposito di una
memoria conclusionale e, successivamente, con apposita
ordinanza, il termine del 30 giugno 2004 per il deposito di
un’ulteriore memoria conclusionale.
Con ordinanza del 16 luglio 2004, l’Arbitro Unico, visto
l’art. 21, quinto comma, del Regolamento, ha prorogato il
termine di pronuncia del lodo.
MOTIVI
1.1
L’Arbitro Unico reputa necessario esaminare, in primo
luogo, le eccezioni preliminari formulate dalla difesa di Loris
Kessel Racing e della CSAI.
La prima eccezione attiene all’insussistenza della
clausola compromissoria; in particolare, le parti convenute
rilevano che, al momento della proposizione della domanda
di arbitrato, non era vigente l’art. 6, ultimo capoverso, del
R.N.S. Infatti, si deduce che il 20 febbraio 2004 l’ACI-CSAI,
pubblicando il nuovo testo del N.R.S., ha emendato il
previgente art. 6, ultimo capoverso, sostituendolo con l’art.
7 quater ed eliminando la possibilità di ricorrere alla
procedura arbitrale dinanzi alla Camera, avverso alle
decisioni rese in ultima istanza dagli organi di giustizia intra
federali.
Poiché il giudizio arbitrale sarebbe stato instaurato
dopo la pubblicazione del nuovo R.N.S., l’Arbitro Unico
sarebbe incompetente a pronunciare il lodo.
L’eccezione deve essere disattesa.
Sul punto, l’Arbitro Unico, esaminate le difese della
parte attrice e valutato che la questione è, comunque,
rilevabile d’ufficio, osserva quanto segue.
Nel testo del R.N.S. riprodotto nell’annuario CSAI 2004
non è mantenuto il paragrafo già contenuto (all’art. 6,
ultimo periodo) nel testo del R.N.S. riprodotto nell’annuario
CSAI 2003, secondo il quale «la Federazione ACI/CSAI
aderisce alla Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport
prevista dall’art. 12 dello Statuto del CONI e relativo
Regolamento approvato dal Consiglio Nazionale del CONI il 1
agosto 2001 con delibera n. 1188.».
Reputa, peraltro, l’Arbitro Unico – in linea di continuità
con la giurisprudenza della Camera (Cfr. Lodo del 1 luglio
2004 Betti c/ CSAI, Collegio Arbitrale Fumagalli –
Presidente, Benincasa, Pellegrino) – che tale mancata
menzione non sia sufficiente a far venir meno l’adesione
della CSAI al sistema arbitrale della Camera, espressamente
deliberata nel dicembre 2001 e mai formalmente ed
espressamente revocata (con atto uguale e contrario a quello
con il quale si è realizzata).
In tale quadro, non significativa appare la mancata
menzione nell’annuario CSAI 2004 dell’adesione della CSAI
all’arbitrato presso la Camera, poiché in nessun modo
risulta che essa possa supplire all’assenza di una delibera
espressa di revoca di quell’adesione. E d’altra parte,
l’irrilevanza della mancata menzione nell’annuario CSAI
dell’arbitrato presso la Camera è confermata dalla
circostanza che nemmeno l’annuario 2002, pur successivo
alla delibera di adesione, recava il riferimento alla Camera
(poi, come si è detto, introdotto nell’annuario 2003), senza
che ciò abbia impedito l’avvio, nel corso del 2002, e lo
svolgimento di un arbitrato (nel Caso D’Arcio/CSAI) in cui la
competenza della Camera non venne, per ciò solo, revocata
in dubbio.
Sulla base delle considerazioni sopra esposte, ritenute
assorbite le altre difese sul punto e, in particolare, quelle
attinenti ai rapporti tra la fase di conciliazione e la fase di
arbitrato, l’Arbitro Unico reputa sussistente la propria
competenza a decidere la controversia.
1.2
Con la seconda eccezione preliminare si deduce la non
arbitrabilità della controversia, assumendo che la
valutazione necessaria ai fini della risoluzione della lite sia
sottratta alla competenza dell’Arbitro Unico.
Più precisamente, si osserva che la valutazione in
ordine alla violazione o meno di una determinata regola di
gara può formare oggetto di giudizio solamente dinanzi agli
organi intrafederali che, dotati di competenze tecnico
sportive, sono abilitati per statuto o regolamento
all’applicazione delle regole di gara e all’eventuale sanzione
in caso di violazione.
L’eccezione deve essere disattesa.
Infatti, l’Arbitro Unico (e, in generale la Camera di
Conciliazione e Arbitro per lo Sport nell’esercizio della
funzione arbitrale) è chiamato, ai sensi del Regolamento, a
valutare la legittimità dei provvedimenti oggetto di
impugnazione, facendo applicazione delle norme di diritto,
nonché delle norme e degli usi dell’ordinamento sportivo
nazionale e internazionale.
In altri termini, l’Arbitro Unico deve sussumere, nelle
fattispecie ricavabili dai dati normativi sopra indicati, i casi
sottoposti al suo esame, al fine di individuare gli effetti
giuridici che le norme collegano al verificarsi delle singole
fattispecie.
Ove questa valutazione coincida con quella già svolta
dagli organi di Giustizia Federale di ultima istanza, il
provvedimento impugnato risulterà legittimo. Diversamente,
si dovrà concludere per la illegittimità del provvedimento.
Nello svolgimento di questa attività, il Regolamento
della Camera non pone alcuna limitazione in ordine alla
natura dei fatti esaminati; anzi, proprio in considerazione
della circostanza che taluni di questi fatti possano
comportare la necessità di competenze tecniche diverse da
quelle giuridiche, il medesimo Regolamento prevede la
figura, in veste di ausiliario, del consulente tecnico d’ufficio.
Queste conclusioni non sembrano indebolite dai
suggestivi rilievi della difesa convenuta inerenti
all’immediatezza del giudizio, svolti anche attraverso la
comparazione con altre discipline sportive.
1.3
Nella memoria 18 giugno 2004, Loris Kessel Racing ha
formulato un’ulteriore eccezione, già anticipata in occasione
dell’udienza del 27 maggio 2004.
Si afferma il difetto di legittimazione ad agire di
Ebimotors, considerato che questa, nelle conclusioni
rassegnate nell’istanza di arbitrato, chiede la conferma
dell’attribuzione al Team Ebimotors del titolo di Campione
italiano GT 2003, Classe N/GT.
A norma del combinato disposto degli artt. 19, 26 e 27
del Regolamento Sportivo Campionato Italiano 2003,
l’attribuzione del titolo di Campione italiano classe N/GT
andrebbe esclusivamente ai piloti (conduttori) e non anche
solo ai teams (concorrenti); poiché il pilota Riccitelli non è
parte del giudizio, non avendo dichiaro Ebimotors di agire
(come invece ha fatto Kessel Racing) nel suo interesse,
Ebimotors non potrebbe ottenere la tutela richiesta.
In altri termini «[…] Il risultato è che la domanda di
Ebimotors non può essere accolta in radice perché è
impossibile assegnare all’Istante il titolo di Campione italiano
N-GT, e nel giudizio il pilota cioè il vero interessato (e quindi
legittimato) ad ottenere tale tutela era assente nel giudizio
arbitrale (e nel precedente procedimento conciliativo), salvo le
sue apparizione come consulente della parte attrice!
Ebimotors avrebbe dovuto trovare spazio nel presente
giudizio solo se avesse, insieme e subordinatamente al pilota,
vantato un interesse di altra natura, conseguente
all’attribuzione del titolo al suo conduttore. Ma non vi è
traccia di un siffatto interesse o di una richiesta anche
implicita in tal senso».
L’eccezione deve essere disattesa.
L’Arbitro Unico osserva che, con l’istanza di arbitrato,
Ebimotors ha chiesto all’organo arbitrale, in primo luogo,
l’annullamento della sentenza del Tribunale Nazionale di
Appello CSAI n. 43/2003 del 21 ottobre 2003; ha, poi,
chiesto, quali conseguenze della suddetta domanda, la
conferma della decisione dei Commissari Sportivi e
l’attribuzione al Team Ebimotors del titolo di Campione
italiano.
Se in astratto può dubitarsi, come assume Loris Kessel
Racing, che Ebimotors possa domandare l’attribuzione a se
stessa del titolo di Campione italiano, essendo tale
attribuzione riservata solo ai conduttori e non anche ai
concorrenti, del pari non può negarsi che Ebimotors sia
legittimata, in qualità di concorrente e, soprattutto, di parte
dei giudizi dinanzi agli organi di Giustizia Federale, a
chiedere l’annullamento dei provvedimenti di questi ultimi.
Del resto, l’Arbitro Unico, accertata l’eventuale
illegittimità dei provvedimenti impugnati, potrebbe limitarsi
ad annullarli, lasciando alla Federazione competente ogni
consequenziale provvedimento. Sul punto si veda, tra gli
altri, il Lodo pronunciato in data 4 agosto 2003 – 19
novembre 2003, nel giudizio Paternò Calcio S.r.l c/ F.I.G.C.,
Arbitro Unico Benincasa.
2.
Venendo a temi di merito, si osserva quanto segue.
Nelle prospettazioni attoree, la domanda di
annullamento della sentenza del Tribunale Nazionale
d’Appello trova fondamento nella sostanziale correttezza del
comportamento del pilota Riccitelli in occasione
dell’incidente.
Infatti, il pilota del Team Ebimotors, nel corso della
gara, avrebbe conseguito il «[…] diritto di transitare
prioritariamente in una curva […]». Ciò sarebbe avvenuto
perché la distanza tra la vettura di Chiesa, che precedeva, e
la vettura di Riccitelli, che seguiva, sarebbe stata inferiore
alla lunghezza di una macchina. Nei casi in cui è tale la
posizione delle automobili, la vettura che per prima inizi
l’esecuzione della curva avrebbe precedenza sull’altra. Nel
caso di specie, dunque, la vettura del Team Kessel Racing,
pur precedendo, avrebbe dovuto lasciare strada
all’automobile del Team Ebimotors guidata da Riccitelli.
Ad ogni buon conto, l’attore rileva che, se anche la
condotta di Riccitelli presentasse dei profili di irregolarità,
essi non potrebbero essere considerati dolosi, ma al più
meramente colposi. Conseguentemente, la sanzione irrogata
dal Tribunale d’Appello non sarebbe collegata correttamente
alle dinamiche degli eventi, alle intrinseche caratteristiche
dell’incidente, e neppure all’atteggiamento psicologico del
pilota Ebimotors, che si sarebbe sentito in diritto di ottenere
strada dall’avversario.
Alle argomentazioni dell’attore i convenuti hanno
replicato sostenendo, per un verso, che non sarebbe vigente,
nel diritto sportivo, alcuna norma relativa al cd ”diritto alla
corda”. Al contrario, esisterebbe l’obbligo per il quale «il
conduttore deve …c) mantenere di norma la propria traiettoria
evitando manovre scorrette». Per altro verso, sussisterebbe il
cd. “diritto di impostare la curva” in capo al pilota in testa al
momento di affrontare il cambio di direzione della pista.
Nessun rilievo sarebbe da accordare alle considerazioni
svolte a riguardo della distanza tra le macchine, poiché
l’inseguitore non avrebbe alcun diritto di precedenza
nell’impostare una traiettoria che confligga con quella
temporalmente precedente del pilota che precede.
Il pilota Ebimotors, in questa prospettiva, avrebbe
impostato una traiettoria incompatibile con l’intento di
superare il pilota Chiesa, come si evincerebbe dalla visione
delle precedenti traiettorie utilizzate dallo stesso Riccitelli
nel corso della medesima gara e con riferimento alla
medesima curva.
Peraltro, non pare inutile ripercorrere brevemente
anche le argomentazioni che hanno condotto il Tribunale
d’Appello alla decisione contestata.
Secondo l’analisi svolta dal Tribunale, il conduttore
Chiesa, nell’imminenza dell’urto, si sarebbe trovato nell’atto
di superare la mezzeria della pista, verso il lato destro, e
avrebbe già impostato la curva a destra. Il Tribunale rileva
che Riccitelli non avrebbe avuto lo spazio sufficiente a
consentirgli di superare l’avversario, che, trovandosi
davanti, aveva già impostato la propria traiettoria.
Inoltre, il contatto sarebbe avvenuto quando la vettura
di Chiesa aveva già definito la traiettoria destrorsa per
affrontare la curva. A quel punto Riccitelli non avrebbe più
potuto superare l’avversario, ma avrebbe al massimo potuto
evitare il contatto con la vettura di Chiesa. Il pilota del Team
Kessel Racing, poi, non avrebbe potuto nutrire timori di
essere superato, sì da chiudere la traiettoria, perché
l’avversario dell’Ebimotors, preceduto di quasi una
macchina, avrebbe dovuto desistere dall’azione.
Secondo il Tribunale d’Appello, sarebbe mancato ogni
incentivo in capo a Chiesa per ostacolare un sorpasso ormai
non più possibile, mentre Riccitelli avrebbe potuto avere un
interesse ad avvalersi della collisione, stante la situazione di
classifica.
Il comportamento di Riccitelli, dunque, sarebbe
scorretto e pericoloso, dal momento che, come in effetti
sarebbe accaduto, per effetto dell’urto Chiesa si sarebbe
trovato esposto ad un grave rischio, così come tutti i piloti
che seguivano.
L’incidente avrebbe, peraltro, impedito al pilota del
Team Kessel Racing di ambire alle posizioni in cui si trovava
prima dell’urto, che gli avrebbero consentito di vincere il
Campionato.
Il Tribunale d’Appello, nell’infliggere la penalità
dell’esclusione dalla classifica di gara, ha rilevato che
l’irregolarità della condotta del pilota Ebimotors era già
risultata palese ai Commissari di Gara, i quali avrebbero
errato solo nella commisurazione della sanzione alla gravità
della condotta.
Letti gli atti delle parti e ascoltate le argomentazioni dei
difensori in udienza, ascoltati pure i piloti Chiesa e
Riccitelli, visionati i filmati, anche in contraddittorio, sia a
velocità normale che ridotta, l’Arbitro Unico non trova
motivo, in esito all’struttoria, per discostarsi dalla decisione
del Tribunale Nazionale d’Appello.
Intanto, la dinamica dell’incidente dimostra che Chiesa,
al momento dell’ingaggio, ovvero della diminuzione della
distanza tra le due automobili sotto i cinque metri, era in
vantaggio, già percorreva la sua traiettoria oltre la mezzeria
verso destra e stava per raggiungere la corda, di modo che
per Riccitelli era impossibile sopravanzare l’avversario senza
collidere.
Per altro verso, non si è rintracciato alcun principio
giuridico in virtù del quale il pilota del Team Loris Kessel
Racing avrebbe dovuto lasciare strada all’avversario. Al
contrario, in base alle norme vigenti e ai regolamenti
sportivi, oltre che alle comuni regole di buon senso, si
reputa che Riccitelli avrebbe dovuto desistere dal tentare
una manovra che metteva a rischio l’incolumità
dell’avversario che lo precedeva, incidendo con la sua già
impostata traiettoria.
Quanto all’atteggiamento psicologico del pilota
Ebimotors, Dagli elementi emersi nel corso dell’istruttoria,
il Giudice Unico non ha tratto alcun elemento che suffraghi
una dolosa esecuzione della manovra da parte di Riccitelli.
Tuttavia, il livello di diligenza richiesto ad un pilota
professionista è tale da delineare la sussistenza di una colpa
grave.
Come si evince dai filmati della corsa, la manovra del
pilota Ebimotors, in sé e per sé, era significativamente
rischiosa e, infatti, tutti coloro che nel corso della gara
l’hanno tentata hanno rischiato di uscire di pista.
Ebbene, un pilota professionista avrebbe dovuto evitare,
usando la diligenza che gli è propria, la scelta di una simile
traiettoria, con un avversario davanti già impostato per la
curva e che ormai occupava la carreggiata corrispondente.
La colpa grave di Riccitelli non viene attenuata dalla
condotta di Chiesa, che pare regolare. Il pilota del Team
Loris Kessel Racing, nell’immediatezza dell’urto, si trova
significativamente in vantaggio, ha impostato la curva e sta
raggiungendo la corda, sicché non ha motivo di reputare di
poter essere superato. Inoltre, le posizioni e le traiettorie
delle macchine escludono che Chiesa abbia potuto rendersi
conto del sopraggiungere dell’avversario in tempo, a sua
volta, per evitare l’urto.
L’irregolarità della condotta di Riccitelli, del resto, non è
mai stata posta in dubbio né dal Direttore di Gara, né dai
Commissari di Gara né dal Tribunale Nazionale d’Appello.
L’Arbitro Unico concorda con quest’ultimo organo
sull’entità della pena comminata a Riccitelli ed evidenzia,
altresì, la logicità del percorso interpretativo che ha
condotto il Tribunale alla decisione.
Infatti, la condotta di Riccitelli, posta in atto in una
curva impegnativa e con altri avversari che
sopraggiungevano, ha messo in grave pericolo l’incolumità
propria, di Chiesa e degli altri piloti in gara.
Inoltre, la particolare circostanza per la quale
Ebimotors e il Team Loris Kessel Racing si contendessero, in
quella gara, il titolo di Campione della categoria, porta a
reputare adeguata la pena dell’esclusione dalla classifica
finale del pilota Riccitelli.
3.
Quanto finora esposto evidenzia la soccombenza della
parte attrice nel merito, che si coniuga, tuttavia, con la
soccombenza delle parti convenute in ordine alle eccezioni
preliminari. Ciò giustifica sia la compensazione degli onorari
dell’Arbitro Unico e delle spese del procedimento, liquidati
con separata ordinanza, sia delle spese di lite.
P.Q.M.
L’Arbitro Unico
definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria
domanda, istanza ed eccezione:
a) rigetta la domanda formulata da Ebimotors S.r.l.;
b) dichiara compensate integralmente le spese di
funzionamento del procedimento. gli onorari
dell’Arbitro Unico e le spese di lite.
Così deciso dall’Arbitro Unico in Roma, il 18 ottobre 2004.
L’Arbitro Unico
F.to Prof. Avv. Maurizio Benincasa