CONI – Camera di Conciliazione ed Arbitrato per lo Sport –Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it LODO ARBITRALE DEL 1/9/2004 TRA Empoli Football Club SpA e F.C. Parma SpA – Federazione Italiana Giuoco Calcio (F.I.G.C.)
CONI – Camera di Conciliazione ed Arbitrato per lo Sport –Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it
LODO ARBITRALE DEL 1/9/2004 TRA Empoli Football Club SpA e F.C. Parma SpA -
Federazione Italiana Giuoco Calcio (F.I.G.C.)
C O L L E G I O A R B I T R A L E
Dott. Salvatore Cirignotta Presidente del Collegio Arbitrale
Avv. Guido Cecinelli Arbitro
Avv. Mario Antonio Scino Arbitro
IL COLLEGIO ARBITRALE
Riunito in conferenza personale il 9 agosto 2004
nel procedimento di Arbitrato prot. n. 0851 del 29 luglio 2004 promosso da:
Empoli Football Club SpA con sede legale in Empoli (FI), Piazza Matteotti n. 29 in persona del suo Presidente e legale rappresentante Fabrizio Corsi, rappresentata e difesa dall’Avv. Alberto M. Bruni e domiciliata presso lo studio di questi in Firenze, Via A. La Marmora n. 14
- attrice -
Contro
F.C. Parma SpA, in persona del Presidente p.t., rapp.ta e assistita dagli Avv.ti Giuseppe Maggioni, Gabriele Spada e Umberto Tracanella e domiciliato presso lo studio del primo in Milano – Via C.G. Merlo n. 3
E nei confronti di
Federazione Italiana Giuoco Calcio, in persona del Presidente p.t., rappresentata e difesa dagli Avv.ti Mario Gallavotti e Luigi Medugno, giusta delega, ed elettivamente domiciliata presso lo studio del primo in via Po n.9
- convenuta -
Lega Nazionale Professionisti (convocata non partecipante)
A.C. Siena (convocata non partecipante )
Brescia Calcio SpA (convocata non partecipante )
A.C. Chievo Verona Srl (convocata non partecipante )
S.S. Lazio SpA in persona del Presidente p.t., rappta e assistita dagli Avv.ti Gian Michele Gentile e Prof. Andrea Zoppini e domiciliata presso lo Studio Avv. Gentile in Via Giuseppe Gioacchino Belli, 27 - 00193 Roma
Reggina Calcio SpA in persona del Presidente p.t., rapp.ta e assistita dagli Avv.ti Alberto Panuccio Giuseppe Panuccio e domiciliata presso lo studio di questi in Via P. Foti, 1 - 89100 Reggio Calabria
- altre parti -
*** * ***
Fatto e svolgimento del procedimento arbitrale
L’Empoli Football Club S.p.a. presentava istanza arbitrale per sentir accogliere le seguenti richieste:
1) in via istruttoria, disporre mediante apposita ordinanza, la immediata acquisizione dei documenti presentati alla L.N.P. -F.I.G.C. dalle società F.C. Parma, A.C. Siena, Reggina Calcio, S.S. Lazio, A.C. ChievoVerona e Brescia Calcio ai fini dell’iscrizione al prossimo campionato di calcio di serie A 2004/2005 nonché di tutti i relativi pareri e certificazioni espressi dalla L.N.P., dalla CO.VI.SO.C. e dalla CO.A.VI.SO.C. quanto alle domande dell’A.C. Siena e della Reggina Calcio;
2) sempre in via istruttoria, ammettere i seguenti capitoli di prova (testi: Dott. Adriano Lancioni residente in Pisa, Via di Piaggia n. 7 e Rag. Francesco Ghelfi residente in Empoli (FI), Via Brunelleschi n. 29):
- D.C.V. che in data 28/7/2004 alle ore 14.00, presso la sede della F.I.G.C. in Roma, vi è stata consentita la sola visione di parte della documentazione afferente le domande di iscrizione al campionato di calcio di serie A 2004/2005 delle società F.C. Parma, A.C. Siena, Reggina Calcio, S.S. Lazio, A.C. ChievoVerona e Brescia Calcio di cui è stato negato il rilascio di copie;
- D.C.V. che da detta visione è emersa la mancanza, in capo alle predette società, dei documenti comprovanti la tempestiva ottemperanza alle condizioni di iscrizione al prossimo campionato di calcio di serie A come stabilite dall’allegato B del C.U.
30/4/2004 n. 162/A ed in particolare:
• il Parma F.C. di tutti i requisiti facenti carico all’A.C. Parma in amministrazione straordinaria cui è subentrato per immedesimazione soggettiva;
• l’A.C. Siena e la Reggina Calcio dei requisiti di cui al punto 1 lett. e) nonché del requisito di cui al punto 1 lett. b) del ridetto allegato B al C.U. 30/4/2004 n. 162/A;
• la S.S. Lazio, l’A.C. ChievoVerona ed il Brescia Calcio dei requisiti di cui al punto 1 lett. b) del richiamato allegato B al C.U. 30/4/2004 n. 162/A;
3) nel merito, accertare e dichiarare l’illegittimità del terzo comma del punto IV della C.U. del Consiglio Federale della F.I.G.C. 30/4/2004 n. 167/A, annullandolo e/o disapplicandolo se interpretato nel senso di consentire di completare a sanatoria, oltre il perentorio termine del 12/7/2004, la domanda di iscrizione al prossimo campionato di calcio di serie A effettuando tardivamente gli adempimenti previsti al paragrafo 1 lett. A1) sub a) e sub b) in uno alla presentazione del ricorso alla CO.A.VI.SO.C. entro il 22/7/2004;
4) sempre nel merito, accertare e dichiarare l’illegittimità ed in conseguenza annullare le iscrizioni al prossimo campionato di calcio di serie A delle società F.C. Parma, A.C. Siena, Reggina Calcio, S.S. Lazio, A.C. ChievoVerona e Brescia Calcio con conseguente declaratoria di illegittimità ed annullamento di ogni determinazione presupposta, connessa e/o conseguenziale del procedimento di ammissione a detto campionato di calcio assunta dalla L.N.P. e dalla F.I.G.C.;
5) ancora nel merito, accertare e dichiarare il diritto della istante Empoli F.C. ad essere
“ripescata” ed ad essere iscritta al prossimo campionato di calcio di serie A in sostituzione delle società illegittimamente ammesse di cui alla domanda n. 4 che precede;
6) ulteriormente nel merito, dichiarare ed accertare l’obbligo della F.I.G.C. e della L.N.P. di sospendere la predisposizione e la pubblicazione dei calendari dei campionati di calcio di serie A di serie B 2004/2005, posticipandole alla definizione del presente giudizio ed alla definizione dei procedimenti della Giustizia sportiva conseguenti e correlati all’inchiesta della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli- Direzione Distrettuale Antimafia R.G. n. 43915/02/R.
Sosteneva l’Empoli F.C. che alcune delle società richiedenti l’iscrizione al campionato di calcio di serie A 2004/2005 non fossero state in grado di soddisfare le condizioni di cui all’allegato B del C.U. del Consiglio Federale 30/4/2004 n. 162/A alle scadenze ivi stabilite; per questi motivi la società istante con propria formale istanza in data
25/6/2004 richiedeva l’accesso ai documenti e la partecipazione al procedimento di verifica delle condizioni di ammissibilità delle società richiedenti l’iscrizione al campionato di calcio di serie A 2004/2005.
A fronte del diniego immediatamente opposto dalla F.I.G.C. per le vie brevi (di poi formalizzato con nota scritta del 14/7/2004), l’Empoli F.C. proponeva ricorso alla Corte Federale ex art. 32, comma 5, dello Statuto della stessa Federazione per l’annullamento della disposizione regolamentare di cui al punto IV, ultimo capoverso, “ricorsi”, del C.U.
30/4/2004 n. 167/A nella parte in cui, come riportata nella clausola compromissoria sottoscritta in calce alla domanda di iscrizione al campionato di calcio, dovesse essere interpretata come impeditiva del diritto dello stesso Empoli F.C. ad impugnare l’illegittima iscrizione di società prive dei necessari requisiti e condizioni al campionato di calcio di serie A 2004/2005.
Sulla scorta della decisione della Corte Federale del 21/7/2004 n. 4/CF, l’Empoli F.C. ha reiterato la propria istanza di accesso e partecipazione al procedimento con formale istanza del 23/7/2004 che, accolta in un primo momento per le vie brevi, è stata peraltro poi negata dal Presidente della CO.A.VI.SO.C. con note del 26/7/2004.
Lamentava la società istante che, malgrado il chiaro giudicato della Corte Federale, le sarebbe stato negato il diritto di partecipazione al procedimento, garantito dagli artt. 9 e
24 L. 241/1990, con conseguenziale impedimento del pieno esercizio del diritto di difesa costituzionalmente garantito dagli artt. 24 e 113 Cost..
L’Empoli F.C. proponeva la presente istanza di arbitrato a fronte dell’illegittimità e della lesività delle determinazioni del Consiglio Federale e della Lega Nazionale Professionisti, per quanto di rispettiva competenza, nella parte in cui avrebbero illegittimamente iscritto al campionato di calcio di serie A 2004/2005 le società in epigrafe indicate, al cui posto l’istante avrebbe diritto di sostituirsi secondo la regola del c.d. “ripescaggio”.
*** * ***
Si costituiva la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC) con memoria di costituzione e risposta depositata il 31.07.04 prot.n. 0907, eccependo in via preliminare l’incompetenza della Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport (Camera) a conoscere la controversia secondo la procedura del Regolamento ad hoc.
Secondo la difesa federale, invero, l’oggetto della controversia, secondo la prospettazione dell’istante Empoli, riguarderebbe solo in parte provvedimenti del Consiglio Federale di ammissione ai campionati di competenza delle società convenute. Infatti il Consiglio Federale si sarebbe espresso solo sui ricorsi delle società Reggina e Siena, mentre le altre società evocate dall’Empoli nel presente procedimento sarebbero state ammesse ai campionati direttamente dalle Leghe di appartenenza e dalla COVISOC.
Inoltre, la società Empoli non possiederebbe i requisiti soggettivi per avvalersi della clausola compromissoria da essa sottoscritta in sede di iscrizione al campionato.
Tale clausola, riguarderebbe, secondo la FIGC, la devoluzione alla Camera – secondo lo speciale rito previsto dal regolamento ad hoc” – di un’eventuale controversia che dovesse insorgere tra l’Empoli e la FIGC in ordine alla propria domanda di ammissione al campionato, non ad una controversia cha abbia ad oggetto l’ammissione o la non ammissione di altre società.
La FIGC ritiene, in altre parole che la società Empoli avrebbe dovuto accedere al rito ordinario previsto dal Regolamento della Camera.
La FIGC ha eccepito, altresì, l’inammissibilità della domanda di arbitrato, perché con
essa sarebbe stata introdotta un’azione di annullamento di tipo cumulativo, avente ad
oggetto una pluralità di provvedimenti (gli atti di iscrizione al campionato di serie A delle
società controinteressate) privi di qualsiasi reciproco collegamento procedimentale e -
come se ciò non bastasse- facenti capo a soggetti giuridici distinti versanti in situazioni
individuali totalmente eterogenee, come tali insuscettibili di reductio ad unitatem.
Secondo la FIGC, in altre parole, tra gli atti impugnati non sarebbe ravvisabile alcuna
connessione né oggettiva né -tanto meno- soggettiva. Il che impedirebbe che essi
potrebbero essere sindacati attraverso la proposizione di un unico gravame, che -
obliterando la specificità delle singole posizioni vagliate dagli organi preposti alla verifica
del possesso dei requisiti di ammissione e la conseguente autonomia del processo
istruttorio e delibativo riferibile a ciascuna domanda- pretenderebbe di far confluire
all’interno del medesimo procedimento (avente, oltre tutto, carattere arbitrale) una
pluralità di vertenze intercorrenti tra parti e su oggetti diversi. E ciò per la preminente
ragione che, nel contesto appena descritto, diventerebbe impossibile articolare un
petitum fondato sulla prospettazione di identiche questioni giuridiche, considerata
l’evidente peculiarità della situazione economico-finanziaria propria di ogni società
aspirante all’iscrizione e, quale logico corollario di questa premessa, l’indiscutibile
autonomia delle valutazioni contabili e giuridiche di volta in volta effettuate.
Tale eccezione si fonderebbe, inoltre, sul fatto che i provvedimenti gravati dalla società
Empoli non proverrebbero neanche dallo stesso soggetto, essendo alcuni imputabili al
Consiglio Federale (quelli relativi al Siena, ed alla Reggina) altri alla COVISOC (Chievo,
Brescia, Lazio, e Parma).
Dal che deriverebbero due ulteriori profili di parziale inammissibilità della domanda avversaria.
Il primo, consistente, nell’avere l’Empoli F.C, preteso di impugnare fra gli altri anche atti in nessun modo riferibili al Consiglio Federale (quelli relativi alle posizioni di S.S. Lazio, Parma F.C. e Brescia Calcio) e, il secondo, per avere fatto pervenire la domanda relativa a tali posizioni ben oltre il termine di due giorni fissato nel regolamento, decorrente, nel caso di specie, dal 19 luglio 2004, data in cui la COVISOC si è espressa sull’ammissione delle suddette società al campionato.
La difesa della FIGC eccepisce , altresì, il difetto di interesse ad agire in capo
all’Empoli F.C. SpA che non supererebbe la prova di resistenza per i motivi esposti sub punto 5 pag. 5 della memoria di costituzione.
La difesa della FIGC controdeduce, inoltre con specifico riferimento alle singole iscrizioni al campionato di serie A contestate dall’Empoli, nel senso dell’infondatezza, come si esporrà nella prte in diritto.
a) della pretesa illegittimità dell’iscrizione del Parma F.C. al campionato di serie A considerata l’ininfluenza ai fini del decidere dell’esposizione debitoria relativa al contratto di cessione temporanea del giocatore Grieco, giacchè, non trattandosi di contratto depositato presso la competente Lega, esso sarebbe affetto da nullità per l’ordinamento sportivo (ed anche per quello statale cfr. Cass. n. 1855/99 Pescara Calcio - Monelli) e dunque non avrebbe potuto in alcun caso essere considerato ai fini della verifica del possesso dei requisiti per l’iscrizione al campionato. Si tratterebbe, infatti, di accordo stipulato in violazione del divieto sancito dalle N.O.I.F. (art. 93);
b) della pretesa illegittimità dell’iscrizione del Calcio Siena e della Reggina Calcio poichè tali società avrebbero provveduto a sanare la loro posizione relativa alla copertura dei parametri nei termini previsti all’uopo;
c) della pretesa illegittimità dell’iscrizione al campionato della società Brescia, ritenendo incomprensibile la censura dell’Empoli avverso l’iscrizione al campionato del Brescia in quanto la Covisoc in data 25 maggio 2004 aveva contestato alla società Brescia Calcio una carenza di parametri da ripianare entro il successivo 12 luglio. Il 16 giugno 2004 la società inviava alla Covisoc documentazione comprovante l’esecuzione degli adempimenti richiesti ed in data 12 luglio 2004 inviava alla stessa Covisoc ulteriore documentazione comprovante un ulteriore adempimento, costituito dal versamento in conto capitale dell’importo di 3 milioni di euro. Conseguentemente la Covisoc, nella riunione del 19 leglio 2004, rilevava la regolarità della posizione del Brescia;
d) della pretesa illegittimità dell’iscrizione al campionato delle altre società controinteressate, rilevando che una cosa sono i debiti nei confronti dell’Erario, una cosa i debiti nei confronti dei tesserati ed altra ancora quelli verso gli istituti previdenziali: quanto ai primi, le società indicate dalla ricorrente hanno tutte presentato -come era loro consentito fare- istanza di condono, ai sensi di legge e non accordi di dilazione: sicché le medesime non erano tenute a fornire alcuna garanzia accessoria. (cfr. C.U. n. 162/A); quanto, poi, ai crediti nei confronti dei tesserati, il loro assolvimento è stato certificato dalla LNP, mentre quelli nei confronti degli Enti previdenziali sono stati certificati dall’Enpals.
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All’udienza del 9 agosto 2004 erano presenti alle ore 12,00 per l’Empoli Football Club SpA il Presidente Dott. Fabrizio Corsi, il Segretario Dott. Stefano Galisti, l’Avv. Alberto Maria Bruni, l’Avv. Gianni Assirelli ed il Consulente Tecnico Dott. Adriano Pancioni; per la Federazione Italiana Giuoco Calcio, l’Avv. Mario Gallavotti, l’Avv. Luigi Medugno, il Coordinatore Tecnico della CO.VI.SO.C. il Dott. Vittorio Maugeri ed il Segretario CO.VI.SO.C. Dott. Giuseppe Casamassima; per la S.S. Lazio SpA il Prof. Andrea Zoppini, l’Avv. Gian Michele Gentile e il Consulente Tecnico Dott. Sergio Sciabetta; per il F.C. Parma SpA gli Avv.ti Gabriele Spada, Umberto Tracanella e Antonio Lirosi in sostituzione dell’Avv. Giuseppe Maggioni; per la Reggina gli Avv.ti Alberto Panuccio Giuseppe Panuccio e domiciliata presso lo studio di questi in Via P. Foti, 1 - 89100 Reggio Calabria.
Il Collegio dà atto della mancata costituzione della A.C. Siena e della A.C. Chievo Verona
Srl e della mancata presenza della Lega Nazionale Professionisti.
Il Collegio dà atto della comunicazione inviata dall’Empoli F.C. SpA in data 5 agosto u.s., e protocollata nel registro di segreteria della Camera al n. 0941 del 05.08.04, con la quale dichiara di rinunciare all’istanza di arbitrato proposta nei confronti del Brescia
Calcio SpA e dell’accettazione di quest’ultima protocollata nel registro di segreteria della
Camera al n. 0999 del 09.08.04.
Si dà atto della presenza di tutti i Componenti del Collegio Arbitrale, del segretario e dei C.T.U nominati dal collegio Dott. Mauro Cicchelli, Dott. Carlo Purificato, Dott. Davide Franco, dottori Commercialisti - Revisori Contabili domiciliati in Roma, i primi due in via Salaria 292, ed il terzo in piazza Antonio Mancini 4, all’uopo nominati CTU dal Collegio Arbitrale per la controversia in epigrafe, con l’incarico di esaminare gli atti di causa e di rispondere ai chiarimenti richiesti loro dal collegio arbitrale sia in udienza che in camera di consiglio.
Si dà atto dell’intervento degli avv.ti Andrea Scuderi, Ruggero Stincardelli e Andrea Galli, che chiedono l’autorizzazione al collegio ad intervenire nel presente giudizio arbitrale , rispettivamente, nell’interesse delle società A.C. Perugina (Scuderi-Stincardelli) e Piacenza F.C. s.p.a. (Galli).
Tutte le parti vengono chiamate contemporaneamente per la trattazione delle questioni pregiudiziali, compreso le richieste di intervento sopra indicate.
La FIGC si riporta alle eccezioni sub 1 e 2 della propria memoria difensiva del 31 luglio
2004.
A queste resiste la difesa dell’Empoli F.C. SpA, sostenendo in via principale che l’atto introduttivo è stato notificato alla FIGC tante volte quante sono le altre parti per cui
sarebbe chiaro che si sono voluti incardinare sei distinti giudizi arbitrali e che sono stati pagati, altresì, i diritti amministrativi per tutti e sei i provvedimenti.
La FIGC, peraltro, si oppone agli interventi di A.C. Perugia SpA e Piacenza F.C. SpA, a suo modo di vedere inammissibili in quanto tardivi poichè le predette società potevano agire in via principale.
Il difensore della Reggina,aderisce alle eccezioni formulate dalla F.I.G.C. e si oppone alle istanze di intervento della A.C. Perugia Spa e del Piacenza F.C. spa.
Il difensore della S.S. Lazio SpA aderisce alle eccezioni formulate dalla FIGC e si oppone alle istanze di intervento della A.C. Perugia SpA e del Piacenza F.C. SpA
Il difensore del F.C. Parma Spa aderisce alle eccezioni formulate dalla FIGC e si oppone alle istanze di intervento della A.C. Perugia SpA e del Piacenza F.C. SpA
Il Collegio Arbitrale su tutte le predette questioni pregiudiziali, provvede come da separata ordinanza, di cui dà lettura in udienza, non autorizzando l’intervento nel giudizio arbitrale della società A.C. Perugia e Piacenza F.C. s.p.a. e respingendo le richieste di prova documentale e per testi proposta dall’Empoli F.C. SpA ritenendole superflue ai fini della decisione.
A questo punto le parti presenti, invitate- in ossequio all’ordinanza separata- a discutere separatamente le singole posizioni autonome , insistono nelle rispettive domande ed eccezioni e si riportano ai documenti già prodotti.
La discussione termina alle ore 17.30.
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Il Collegio ritiene l’infondatezza del ricorso dell’Empoli F.C. S.P.A.per le seguenti
MOTIVAZIONI
Preliminarmente il Collegio ritiene utile per la soluzione della controversia sottoposta in questa sede richiamare quanto previsto dalla normativa vigente in materia di controversie sportive compromettibili in arbitrato.
Ai sensi dell’art. 12 dello Statuto del C.O.N.I. del 2000, che istituisce, presso il medesimo ente pubblico rappresentativo di tutti i soggetti dell’ordinamento sportivo, la Camera di conciliazione e arbitrato per lo sport, è stato approvato lo Statuto della F.I.G.C., che all’art.27 consente la devoluzione in arbitrato di pressoché tutte le controversie tra la federazione e altro soggetto dell’ordinamento federale.
Le regole della presente procedura arbitrale speciale - amministrata dalla stessa Camera di conciliazione e arbitrato per lo sport – in materia di rilascio delle licenze UEFA e di iscrizione ai campionati professionistici del calcio, sono state approvate dal Consiglio Nazionale del CONI nella riunione del 30 aprile 2004 quale annesso al Regolamento della Camera. Tale Regolamento - approvato successivamente dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali, anche ai sensi della legge 138/1992 - prevede che il lodo è imputabile
esclusivamente all’organo arbitrale e che in nessun caso il lodo può essere considerato atto della Camera o del CONI.
Sempre nell’ambito delle controversie compromettibili in arbitrato, la legge 17 ottobre
2003, n. 280, nel devolvere la maggior parte delle controversie aventi ad oggetto atti del Comitato olimpico nazionale italiano o delle Federazioni sportive rilevanti per l’ordinamento statale alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, allo stesso tempo, ha affermato espressamente che «in ogni caso è fatto salvo quanto eventualmente stabilito dalle clausole compromissorie previste dagli statuti e dai regolamenti del Comitato olimpico nazionale italiano e delle Federazioni sportive».
Per tutte queste ragioni, il Collegio riafferma che la presente procedura attivata dalla società ricorrente ha natura arbitrale e che in nessun caso il lodo può essere considerato atto della Camera o del CONI, significando che le parti hanno peraltro già dato atto che la decisione arbitrale richiesta è irrevocabilmente riconosciuta come manifestazione della propria volontà e di conseguenza si sono impegnate a rispettarla.
1) Interesse ad agire dell’Empoli F.C.
1a In ordine all’eccepito interesse ad agire della parte attrice quale società
“controinteressata” ai provvedimenti di ammissione o meno di società consorelle al campionato di calcio, si osserva che la Corte Federale con decisione n. 4 C.F. del
21.07.2004, su istanza dell’ Empoli Football Club. S.p.a. , ha ritenuto che il punto IV , ultimo capoverso (ricorsi), della determinazione del C.F. della F.I.G.C. di cui al C.U. n.
167/A del 30 aprile 2004, vada interpretato nel senso che le società controinteressate hanno comunque la possibilità di impugnare davanti alla Camera di Conciliazione ed Arbitrato per lo sport del Coni i predetti provvedimenti di ammissione da parte delle società controinteressate .
Sussistono, d’altronde, le condizioni di ammissibilità alla proposta impugnativa ai sensi del combinato disposto degli art.1, 1 comma, e 2, 1comma, del Regolamento ad hoc
All’art. 1, primo comma, è , invero disposto che “Il presente regolamento ha lo scopo di assicurare la risoluzione mediante arbitrato delle controversie........b) all’iscrizione dei club ai campionati nazionali di calcio professionistico.
L’art. 2, primo comma stabilisce poi che la procedura di arbitrato disciplinata nel presente regolamento si basa........b) sulla clausola compromissoria sottoscritta dalla società nella domanda di iscrizione ai campionati nazionali di calcio professionistico e si applica per la risoluzione di ogni controversia, di qualsiasi natura, che insorga tra una società e la Federazione ovvero tra una società ed altra società ed avente ad oggetto la concessione, il diniego o la revoca da parte della Federazione della iscrizione ai campionati nazionali di
calcio professionistico.
In buona sostanza, come del resto recentemente affermato dalla Camera di Conciliazione e Arbitrato (lodo 21/7/2004 S.S. Calcio Napoli S.p.A. - F.I.G.C.), il regolamento indicato in epigrafe, cui fa riferimento l’art. 27 dello Statuto della F.I.G.C., pone due condizioni di ammissibilità:
- la controversia deve essere relativa all’iscrizione ad un campionato di calcio professionistico e nella fattispecie non vi è dubbio alcuno che la presente istanza di arbitrato ha ad oggetto le iscrizioni (illegittime) di alcune società al prossimo campionato di calcio di serie A;
- la controversia deve basarsi sulla clausola compromissoria sottoscritta dalla società di calcio professionistico affiliata alla F.I.G.C. nella domanda di iscrizione al campionato nazionale di calcio e nella fattispecie non vi è dubbio alcuno che la clausola compromissoria sottoscritta dall’Empoli F.C. nella propria istanza di ammissione al campionato (doc. n. 7), ripetitiva della disposizione di cui al punto IV del C.U. 30/4/2004 n. 167/A, deve essere interpretata, come chiarito dalla Corte Federale con la propria decisione 21/7/2004 n. 4/CF (doc. n. 8), nel senso che le società “controinteressate” (come l’Empoli F.C. nei confronti delle altrui iscrizioni) hanno comunque la possibilità di impugnare davanti alla Camera di Conciliazione ed Arbitrato i provvedimenti di ammissione di altre società.
1b Ritiene il Collegio sussistere la legittimazione alla presente impugnativa da parte dell’Empoli F.C., anche avuto riguardo alla cd. prova di resistenza del ricorso pure in relazione a ciascuna delle iscrizioni societarie contestate, atteso che il diritto al ripescaggio ed alla conseguente iscrizione al campionato di serie A della parte istante sussiste ed è incontestato in relazione all’utilità concreta che ne riceve parte istante anche da ciascuna singola contestata iscrizione. Diversamente opinando si arriverebbe a far coincidere l’interesse ad agire con la fondatezza della domanda.
2) Merito
A) Contestazioni dell’Empoli F.C. quanto all’illegittima iscrizione del Parma
Football Club S.p.A. al campionato di calcio di serie A 2004/2005.
“Come si è avuto modo di apprendere dalle notizie di stampa e salvo ovviamente quanto risulterà documentalmente, il Parma F.C. risulta cessionario del ramo di azienda sportivo della A.C. Parma in amministrazione straordinaria costituito da tutti i beni materiali ed immateriali necessari alla continuazione dell’attività, ivi compresi ovviamente il titolo sportivo ed i crediti/debiti afferenti i rapporti federali anche intersocietari.
Tra le due società è dunque da ritenere che sussista una totale immedesimazione soggettiva nel senso che il Parma F.C. altro non è che la continuazione dell’A.C. Parma.
In questa situazione non pare revocabile in dubbio che il Parma F.C., ai fini di ottenere l’iscrizione al prossimo campionato di calcio di serie A, dovesse dare dimostrazione di aver tempestivamente adempiuto a tutte le condizioni stabilite nell’allegato B del C.U.
30/4/2004 n. 162/A del Consiglio Federale della F.I.G.C. (doc. n. 1) come recepito dalla L.N.P. con circolare 9/6/2004 n. 19 (doc. n. 1 bis), facenti carico anche all’A.C. Parma, fra cui in particolare quella stabilita al punto 1 lett. d.a) e cioè l’assenza di debiti scaduti al 30/6/2004 nei confronti di altre società affiliate alla F.I.G.C., dandone tempestiva comunicazione entro il termine del 12/7/2004 alla Lega come da circolare n. 20/2004
(doc. n. 3).
Al contrario il Parma F.C. non risulta aver ottemperato e non risulta in grado di ottemperare alle condizioni per l’iscrizione al prossimo campionato di calcio di serie A tenuto necessariamente conto di quelle facenti carico all’A.C. Parma.
Più in particolare è documentalmente comprovato che tra F.C. Empoli e la A.C. Parma oggi in amministrazione straordinaria, cui è subentrato il Parma F.C., sussiste una scrittura privata, afferente la cessione temporanea del calciatore Gaetano Grieco, intervenuta in data 12/3/2002 (doc. n. 13) con successivo accordo di dilazionamento e rateizzazione del 23/7/2003 (doc. n. 14) in base ai quali l’A.C. Parma ed all’attualità dunque il Parma F.C. è obbligato a corrispondere all’Empoli F.C. la somma di Euro
2.582.284,00 suddivisa in sei rate semestrali dell’importo di Euro 430.381,00 cadauna, delle quali è stata pagata la prima con scadenza 31/12/2003 (come da fattura dell’Empoli F.C. n. 12 del 19/2/2004: doc. n.15) nel mentre è rimasta inevasa la seconda scaduta alla data del 30/6/2004.
Il Parma F.C. dunque, non avendo ottemperato alle condizioni indefettibilmente prescritte, ai fini dell’ottenimento dell’ammissione al campionato di calcio di serie A
2004/2005, dall’allegato B del C.U. del Consiglio Federale della F.I.G.C. 30/4/2004 n.
162/A, come recepito dalla L.N.P. con circolare 19/2004 in applicazione dell’art. 52 delle N.O.I.F. della F.I.G.C. può al massimo aspirare ad essere iscritto al prossimo campionato di calcio di serie B.
Né dicasi che l’intervenuta ammissione dell’A.C. Parma al regime di amministrazione straordinaria di cui al decreto del Ministero delle Attività Produttive 23/4/2004 sia idoneo a congelare ed a rendere inoperanti dette condizioni ed in particolare i debiti nei confronti delle altre società affiliate alla F.I.G.C.
Al riguardo è sufficiente evidenziare che l’ammissione dell’A.C. Parma al regime di amministrazione straordinaria è intervenuta nell’ambito della legge n. 39/2004 ai sensi dell’art. 27, secondo comma, lett. b) del D.Lgs. 270/1999 che presuppone la continuazione dell’attività ordinaria ai fini della ristrutturazione economica e finanziaria dell’impresa sulla base di un programma di risanamento. Il che determina, nella fattispecie, che il Parma F.C. non può usufruire, in ambito federale, di alcuna
agevolazione rispetto alla posizione dell’A.C. Parma, con il quale si immedesima, soprattutto per quanto concerne i debiti contratti con le altre società affiliate alla F.I.G.C., pena altrimenti il venir meno delle paritarie condizioni necessarie ed inderogabili per l’iscrizione al campionato professionistico di calcio della massima serie.
Al riguardo non è certamente casuale che nessuna clausola esimente e/o derogatoria delle condizioni di iscrivibilità ai campionati professionistici di calcio sia rinvenibile nel ridetto allegato B del C.U. del Consiglio Federale 162/A; né, per altro verso, risulta che il Parma F.C. abbia richiesto comunque di avvalersene, anzi risultando invece che lo stesso Parma F.C. si è adoperato per ottemperare alle condizioni di ammissione al campionato di serie A, corrispondendo tra l’altro alla società consorelle, per portare un solo esempio, la dovuta quota parte dei diritti televisivi relativi allo scorso campionato (e dunque riferiti all’A.C. Parma) che, costituendo una partita debitoria nei confronti delle stesse scaduta al 30/4/2004, doveva essere ottemperata entro il termine ultimo del 12/7/2004 ai sensi del punto I, lett. d.a) dell’allegato B del C.U. 30/4/2004 n. 162/A (doc. n. 1).
Del resto anche la Corte Federale della F.I.G.C., nel proprio parere di cui al C.U.
15/4/2004 n. 17/CF espresso sul fatto che l’assoggettamento di una società all’amministrazione straordinaria prevista per le grandi imprese in crisi non comporta la revoca dell’affiliazione, ha avuto modo di affermare che tale procedura non è in alcun modo assimilabile al fallimento costituendo nello specifico versante dell’attività sportiva garanzia certa ed incontestabile della sua effettiva prosecuzione (ovviamente sul presupposto del rispetto delle condizioni, pena altrimenti il venir meno della regolarità delle competizioni che è ineludibile principio fondamentale dell’ordinamento sportivo).
In tal senso si pone anche il comunicato del Presidente della F.I.G.C. 8/7/2004 n. 6/A
(doc. n. 16) che, nel confermare la continuità e l’unitarietà dell’azienda sportiva oggetto di conferimento garantendo al contempo la regolarità ed il proseguimento dell’attività sportiva, rimette ai competenti organi ogni valutazione in ordine alla sussistenza dei requisiti per l’iscrizione del Parma F.C. S.p.A. al campionato di competenza per la stagione sportiva 2004/2005”. Così la difesa dell’Empoli nella domanda arbitrale.
Tali posizioni sono state ribadite dall’Empoli in udienza.
B) La difesa Federale in ordine alla pretesa illegittimità dell’iscrizione del Parma
F.C. al campionato di serie A.
Considera l’ininfluenza ai fini del decidere dell’esposizione debitoria relativa al contratto di cessione temporanea del giocatore Grieco, giacché, non trattandosi di contratto depositato presso la competente Lega, esso sarebbe affetto da nullità per l’ordinamento sportivo (ed anche per quello statale cfr. Cass. n. 1855/99 Pescara Calcio - Monelli) e dunque non avrebbe potuto in alcun caso essere considerato ai fini
della verifica del possesso dei requisiti per l’iscrizione al campionato. Si tratterebbe, infatti, di accordo stipulato in violazione del divieto sancito dalle N.O.I.F. (art. 93).
C) Decisione del Collegio
In ordine a detta controversia è da rilevare che le eccezioni di parte attrice, aventi contenuto strettamente di merito, si esauriscono di fatto nella sola contestazione del mancato pagamento nei termini pattuiti della rata scaduta al 30.06.2004 (coincidente con termine federale) afferente la cessione temporanea del calciatore Gaetano Grieco intervenuta in data 12.03.2002, con successivo accordo di rateizzazione del corrispettivo
(per premio di valorizzazione) del 23.07.2003, pattuito in base al quale la somma di €
2.582.284,00 dovuta dal A.C. Parma a favore dell’Empoli F.C. veniva suddivisa in sei rate trimestrali dell’importo di € 430.381,00 delle quali, la prima a far data dal 31.12.2003 per finire con l’ultima del 30.06.2006.
Orbene, detta scrittura privata evidenzia precedenti rapporti economico-finanziari infrasocietari tra l’EMPOLI F.C. Spa e l’A.C. PARMA Spa, quest’ultima poi sostituita dalla newco PARMA F.C, a fronte di cessione di ramo d’azienda sportivo a seguito delle note vicende del crack Parmalat spa.
Il collegio, condividendo la piena legittimità operativa della A.C. PARMA cedente il proprio ramo d’azienda, pur trovandosi la stessa in una particolare situazione giuridica
(amministrazione straordinaria ex D.Lgs 270/99 e L. 39/2004), nel rilevare l’altrettanto completa legittimità del cessionario PARMA F.C. a subentrare in tutti i rapporti creditori/debitori a suo tempo instaurati dalla A.C. PARMA, ivi compreso quello descritto e derivante dal precitato contratto “Grieco” con la conseguenza di sostituzione negli obblighi di pagamento, evidenziano, però, che tale scrittura privata ex se risulta viziata di nullità per l’ordinamento sportivo (ex art. 93 N.O.I.F.) poiché non appare, né è provato altrimenti, che trattasi di contratto regolarmente depositato presso la Lega Nazionale Professionisti, e quindi per ciò non può assumere valenza probatoria quale testimonianza dell’esistenza di un debito scaduto alla data del 30.06.2004, co-requisito essenziale, questo, di non ammissibilità al campionato (cfr. CU 162/A del 30.04.2004).
Non ha pregio il richiamo all’art.103 delle N.O.I.F., operato dalla difesa dell’Empoli, che si riferisce all’ipotesi di cessione temporanea . A parte l’indimostrata sussistenza di tale fattispecie avuto riguardo al contratto de quo, osserva il Collegio che la sanzione della nullità discende direttamente dall’art.1352 cod.civ. , applicabile alle ipotesi
regolamentate dalla Federazione, come riconosciuto dalla giurisprudenza anche di legittimità richiamata, peraltro,dalla difesa Federale.
Si rileva, comunque, che dall’esame della documentazione contabile esibita, non prodotta, dalla difesa del Parma del Parma Football club spa. non risulta esposta nella
parte debitoria dell’atto di conferimento dell’azienda sportiva dall’AC Parma al Parma FC il credito relativo al detto contratto in quanto ritenuto invalido, come potuto accertare dai CTU del collegio in udienza pubblica.
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Il Collegio per questi motivi reputa legittimi gli atti impugnati e prive di fondamento le
censure avanzate dall’EMPOLI FC S.p.A..
Sussistono giusti motivi per compensare le spese di assistenza legale sopportate da
ciascuna delle parti nel presente procedimento.
PQM
Il Collegio arbitrale, definitivamente pronunciando nel contraddittorio fra le parti,
disattesa ogni ulteriore istanza, eccezione e deduzione:
-rigetta il ricorso perché infondato;
-liquida le spese di onorario del Collegio Arbitrale come da separata ordinanza del
09.08.04;
-spese compensate.
Così deciso in Roma il 09.08.04 nella conferenza personale degli arbitri e con voti
unanimi.
F.to Dott. Salvatore Cirignotta
F.to Avv. Guido Cecinelli
F.to Avv. Mario Antonio Scino