CONI – Camera di Conciliazione ed Arbitrato per lo Sport –Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it LODO ARBITRALE DEL 1/9/2004 TRA Empoli Football Club SpA e Federazione Italiana Giuoco Calcio (F.I.G.C.)
CONI – Camera di Conciliazione ed Arbitrato per lo Sport –Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it
LODO ARBITRALE DEL 1/9/2004 TRA Empoli Football Club SpA e
Federazione Italiana Giuoco Calcio (F.I.G.C.)
C O L L E G I O A R B I T R A L E
Dott. Salvatore Cirignotta Presidente del Collegio Arbitrale
Avv. Guido Cecinelli Arbitro
Avv. Mario Antonio Scino Arbitro
IL COLLEGIO ARBITRALE
Riunito in conferenza personale il 9 agosto 2004
nel procedimento di Arbitrato prot. n. 0851 del 29 luglio 2004 promosso da:
Empoli Football Club SpA con sede legale in Empoli (FI), Piazza Matteotti n. 29 in persona del suo Presidente e legale rappresentante Fabrizio Corsi, rappresentata e difesa dall’Avv. Alberto M. Bruni e domiciliata presso lo studio di questi in Firenze, Via A. La Marmora n. 14
- attrice -
contro
Federazione Italiana Giuoco Calcio, in persona del Presidente p.t., rappresentata e difesa dagli Avv.ti Mario Gallavotti e Luigi Medugno, giusta delega, ed elettivamente domiciliata presso lo studio del primo in via Po n.9
- convenuta -
E nei confronti di
A.C. Chievo Verona Srl (convocata non partecipante)
Lega Nazionale Professionisti (convocata non partecipante )
A.C. Siena (convocata non partecipante )
Brescia Calcio SpA (convocata non partecipante )
S.S. Lazio SpA in persona degli Avv.ti Gian Michele Gentile e Prof. Andrea Zoppini e domiciliata presso lo Studio Avv. Gentile in Via Giuseppe Gioacchino Belli, 27 - 00193 Roma
F.C. Parma SpA in persona degli Avv.ti Giuseppe Maggioni, Gabriele Spada e Umberto Tracanella e domiciliato presso lo studio del primo in Milano – Via C.G. Merlo n. 3
Reggina Calcio SpA in persona dell’Avv. Alberto Panuccio e dell’Avv. Giuseppe Panuccio e domiciliata presso lo studio di questi in Via P. Foti, 1 - 89100 Reggio Calabria
- altre parti -
*** * ***
Fatto e svolgimento del procedimento arbitrale
L’Empoli Football Club S.p.a. presentava istanza arbitrale per sentir accogliere le seguenti richieste:
1) in via istruttoria, disporre mediante apposita ordinanza, la immediata acquisizione dei documenti presentati alla L.N.P. -F.I.G.C. dalle società F.C. Parma, A.C. Siena, Reggina Calcio, S.S. Lazio, A.C. Chievo Verona e Brescia Calcio ai fini dell’iscrizione al prossimo campionato di calcio di serie A 2004/2005 nonché di tutti i relativi pareri e certificazioni espressi dalla L.N.P., dalla CO.VI.SO.C. e dalla CO.A.VI.SO.C. quanto alle domande dell’A.C. Siena e della Reggina Calcio;
2) sempre in via istruttoria, ammettere i seguenti capitoli di prova (testi: Dott. Adriano Lancioni residente in Pisa, Via di Piaggia n. 7 e Rag. Francesco Ghelfi residente in Empoli (FI), Via Brunelleschi n. 29):
- D.C.V. che in data 28/7/2004 alle ore 14.00, presso la sede della F.I.G.C. in Roma, vi è stata consentita la sola visione di parte della documentazione afferente le domande di iscrizione al campionato di calcio di serie A 2004/2005 delle società F.C. Parma, A.C. Siena, Reggina Calcio, S.S. Lazio, A.C. ChievoVerona e Brescia Calcio di cui è stato negato il rilascio di copie;
- D.C.V. che da detta visione è emersa la mancanza, in capo alle predette società, dei documenti comprovanti la tempestiva ottemperanza alle condizioni di iscrizione al prossimo campionato di calcio di serie A come stabilite dall’allegato B del C.U.
30/4/2004 n. 162/A ed in particolare:
• il Parma F.C. di tutti i requisiti facenti carico all’A.C. Parma in amministrazione straordinaria cui è subentrato per immedesimazione soggettiva;
• l’A.C. Siena e la Reggina Calcio dei requisiti di cui al punto 1 lett. e) nonché del requisito di cui al punto 1 lett. b) del ridetto allegato B al C.U. 30/4/2004 n. 162/A;
• la S.S. Lazio, l’A.C. ChievoVerona ed il Brescia Calcio dei requisiti di cui al punto 1 lett. b) del richiamato allegato B al C.U. 30/4/2004 n. 162/A;
3) nel merito, accertare e dichiarare l’illegittimità del terzo comma del punto IV della C.U. del Consiglio Federale della F.I.G.C. 30/4/2004 n. 167/A, annullandolo e/o disapplicandolo se interpretato nel senso di consentire di completare a sanatoria, oltre il perentorio termine del 12/7/2004, la domanda di iscrizione al prossimo campionato di calcio di serie A effettuando tardivamente gli adempimenti previsti al paragrafo 1 lett. A1) sub a) e sub b) in uno alla presentazione del ricorso alla CO.A.VI.SO.C. entro il 22/7/2004;
4) sempre nel merito, accertare e dichiarare l’illegittimità ed in conseguenza annullare le iscrizioni al prossimo campionato di calcio di serie A delle società F.C. Parma, A.C. Siena, Reggina Calcio, S.S. Lazio, A.C. ChievoVerona e Brescia Calcio con conseguente declaratoria di illegittimità ed annullamento di ogni determinazione presupposta, connessa e/o conseguenziale del procedimento di ammissione a detto campionato di calcio assunta dalla L.N.P. e dalla F.I.G.C.;
5) ancora nel merito, accertare e dichiarare il diritto della istante Empoli F.C. ad essere
“ripescata” ed ad essere iscritta al prossimo campionato di calcio di serie A in sostituzione delle società illegittimamente ammesse di cui alla domanda n. 4 che precede;
6) ulteriormente nel merito, dichiarare ed accertare l’obbligo della F.I.G.C. e della L.N.P. di sospendere la predisposizione e la pubblicazione dei calendari dei campionati di calcio di serie A di serie B 2004/2005, posticipandole alla definizione del presente giudizio ed alla definizione dei procedimenti della Giustizia sportiva conseguenti e correlati all’inchiesta della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli- Direzione Distrettuale Antimafia R.G. n. 43915/02/R.
Sosteneva l’Empoli F.C. che alcune delle società richiedenti l’iscrizione al campionato di calcio di serie A 2004/2005 non fossero state in grado di soddisfare le condizioni di cui all’allegato B del C.U. del Consiglio Federale 30/4/2004 n. 162/A alle scadenze ivi stabilite; per questi motivi la società istante con propria formale istanza in data
25/6/2004 richiedeva l’accesso ai documenti e la partecipazione al procedimento di verifica delle condizioni di ammissibilità delle società richiedenti l’iscrizione al campionato di calcio di serie A 2004/2005.
A fronte del diniego immediatamente opposto dalla F.I.G.C. per le vie brevi (di poi
formalizzato con nota scritta del 14/7/2004), l’Empoli F.C. proponeva ricorso alla Corte Federale ex art. 32, comma 5, dello Statuto della stessa Federazione per l’annullamento della disposizione regolamentare di cui al punto IV, ultimo capoverso, “ricorsi”, del C.U.
30/4/2004 n. 167/A nella parte in cui, come riportata nella clausola compromissoria sottoscritta in calce alla domanda di iscrizione al campionato di calcio, dovesse essere interpretata come impeditiva del diritto dello stesso Empoli F.C. ad impugnare l’illegittima iscrizione di società prive dei necessari requisiti e condizioni al campionato di calcio di serie A 2004/2005.
Sulla scorta della decisione della Corte Federale del 21/7/2004 n. 4/CF, l’Empoli F.C. ha reiterato la propria istanza di accesso e partecipazione al procedimento con formale istanza del 23/7/2004 che, accolta in un primo momento per le vie brevi, è stata peraltro poi negata dal Presidente della CO.A.VI.SO.C. con note del 26/7/2004.
Lamentava la società istante che, malgrado il chiaro giudicato della Corte Federale, le sarebbe stato negato il diritto di partecipazione al procedimento, garantito dagli artt. 9 e
24 L. 241/1990, con conseguenziale impedimento del pieno esercizio del diritto di difesa costituzionalmente garantito dagli artt. 24 e 113 Cost..
L’Empoli F.C. proponeva la presente istanza di arbitrato a fronte dell’illegittimità e della lesività delle determinazioni del Consiglio Federale e della Lega Nazionale Professionisti, per quanto di rispettiva competenza, nella parte in cui avrebbero illegittimamente iscritto al campionato di calcio di serie A 2004/2005 le società in epigrafe indicate, al cui posto l’istante avrebbe diritto di sostituirsi secondo la regola del c.d. “ripescaggio”.
*** * ***
Si costituiva la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC) con memoria di costituzione e risposta depositata il 31.07.04 prot.n. 0907, eccependo in via preliminare l’incompetenza della Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport (Camera) a conoscere la controversia secondo la procedura del Regolamento ad hoc.
Secondo la difesa federale, invero, l’oggetto della controversia, secondo la prospettazione dell’istante Empoli, riguarderebbe solo in parte provvedimenti del Consiglio Federale di ammissione ai campionati di competenza delle società convenute. Infatti il Consiglio Federale si sarebbe espresso solo sui ricorsi delle società Reggina e Siena, mentre le altre società evocate dall’Empoli nel presente procedimento sarebbero state ammesse ai campionati direttamente dalle Leghe di appartenenza e dalla COVISOC.
Inoltre, la società Empoli non possiederebbe i requisiti soggettivi per avvalersi della clausola compromissoria da essa sottoscritta in sede di iscrizione al campionato.
Tale clausola, riguarderebbe, secondo la FIGC, la devoluzione alla Camera – secondo lo speciale rito previsto dal regolamento ad hoc” – di un’eventuale controversia che dovesse insorgere tra l’Empoli e la FIGC in ordine alla propria domanda di ammissione al
campionato, non ad una controversia cha abbia ad oggetto l’ammissione o la non ammissione di altre società.
La FIGC ritiene, in altre parole che la società Empoli avrebbe dovuto accedere al rito ordinario previsto dal Regolamento della Camera.
La FIGC ha eccepito, altresì, l’inammissibilità della domanda di arbitrato, perché con
essa sarebbe stata introdotta un’azione di annullamento di tipo cumulativo, avente ad
oggetto una pluralità di provvedimenti (gli atti di iscrizione al campionato di serie A delle
società controinteressate) privi di qualsiasi reciproco collegamento procedimentale e -
come se ciò non bastasse- facenti capo a soggetti giuridici distinti versanti in situazioni
individuali totalmente eterogenee, come tali insuscettibili di reductio ad unitatem.
Secondo la FIGC, in altre parole, tra gli atti impugnati non sarebbe ravvisabile alcuna
connessione né oggettiva né -tanto meno- soggettiva. Il che impedirebbe che essi
potrebbero essere sindacati attraverso la proposizione di un unico gravame, che -
obliterando la specificità delle singole posizioni vagliate dagli organi preposti alla verifica
del possesso dei requisiti di ammissione e la conseguente autonomia del processo
istruttorio e delibativo riferibile a ciascuna domanda- pretenderebbe di far confluire
all’interno del medesimo procedimento (avente, oltre tutto, carattere arbitrale) una
pluralità di vertenze intercorrenti tra parti e su oggetti diversi. E ciò per la preminente
ragione che, nel contesto appena descritto, diventerebbe impossibile articolare un
petitum fondato sulla prospettazione di identiche questioni giuridiche, considerata
l’evidente peculiarità della situazione economico-finanziaria propria di ogni società
aspirante all’iscrizione e, quale logico corollario di questa premessa, l’indiscutibile
autonomia delle valutazioni contabili e giuridiche di volta in volta effettuate.
Tale eccezione si fonderebbe, inoltre, sul fatto che i provvedimenti gravati dalla società
Empoli non proverrebbero neanche dallo stesso soggetto, essendo alcuni imputabili al
Consiglio Federale (quelli relativi al Siena, ed alla Reggina) altri alla COVISOC (Chievo,
Brescia, Lazio, e Parma).
Dal che deriverebbero due ulteriori profili di parziale inammissibilità della domanda avversaria.
Il primo, consistente, nell’avere l’Empoli F.C, preteso di impugnare fra gli altri anche atti in nessun modo riferibili al Consiglio Federale (quelli relativi alle posizioni di S.S.
Lazio, Parma F.C. e Brescia Calcio) e, il secondo, per avere fatto pervenire la domanda relativa a tali posizioni ben oltre il termine di due giorni fissato nel regolamento, decorrente, nel caso di specie, dal 19 luglio 2004, data in cui la COVISOC si è espressa sull’ammissione delle suddette società al campionato.
La difesa della FIGC eccepisce , altresì, il difetto di interesse ad agire in capo
all’Empoli F.C. SpA che non supererebbe la prova di resistenza per i motivi esposti sub punto 5 pag. 5 della memoria di costituzione.
La difesa della FIGC controdeduce, inoltre con specifico riferimento alle singole iscrizioni al campionato di serie A contestate dall’Empoli, nel senso dell’infondatezza, come si esporrà nella parte in diritto.
Della pretesa illegittimità dell’iscrizione al campionato della soc. Chievo Verona, come di altre società controinteressate, rilevando che una cosa sono i debiti nei confronti dell’Erario, una cosa i debiti nei confronti dei tesserati ed altra ancora quelli verso gli istituti previdenziali: quanto ai primi, le società indicate dalla ricorrente hanno tutte presentato -come era loro consentito fare- istanza di condono, ai sensi di legge e non accordi di dilazione: sicché le medesime non erano tenute a fornire alcuna garanzia accessoria. (cfr. C.U. n. 162/A); quanto, poi, ai crediti nei confronti dei tesserati, il loro assolvimento è stato certificato dalla LNP, mentre quelli nei confronti degli Enti previdenziali sono stati certificati dall’Enpals.
***
Il Collegio dà atto della mancata costituzione e comparizione della A.C. Chievo Verona Srl e della mancata presenza della Lega Nazionale Professionisti, nonostante siano stati regolarmente convocati, all’udienza del 9 agosto 2004, cui invece erano presenti per l’Empoli Football Club SpA il Presidente Dott. Fabrizio Corsi, il Segretario Dott. Stefano Galisti, l’Avv. Alberto Maria Bruni, l’Avv. Gianni Assirelli ed il Consulente Tecnico Dott. Adriano Pancioni; per la Federazione Italiana Giuoco Calcio, l’Avv. Mario Gallavotti, l’Avv. Luigi Medugno, il Coordinatore Tecnico della CO.VI.SO.C. il Dott. Vittorio Maugeri ed il Segretario CO.VI.SO.C. Dott. Giuseppe Casamassima; per la S.S. Lazio SpA il Prof. Andrea Zoppini, l’Avv. Gian Michele Gentile e il Consulente Tecnico Dott. Sergio Sciabetta; per il F.C. Parma SpA gli Avv.ti Gabriele Spada, Umberto Tracanella e Antonio Lirosi in sostituzione dell’Avv. Giuseppe Maggioni; per la Reggina Calcio SpA in persona dell’Avv. Alberto Panuccio e dell’Avv. Giuseppe Panuccio e domiciliata presso lo studio di questi in Via P. Foti, 1 - 89100 Reggio Calabria
Si dà atto della presenza di tutti i Componenti del Collegio Arbitrale, del segretario e dei
C.T.U nominati dal collegio : Dott. Mauro Cicchelli, Dott. Carlo Purificato, Dott.
Davide Franco, dottori Commercialisti - Revisori Contabili domiciliati in Roma, i primi due in via Salaria 292, ed il terzo in piazza Antonio Mancini 4, all’uopo nominati CTU dal Collegio Arbitrale per la controversia in epigrafe, con l’incarico di esaminare gli atti di causa e di rispondere ai chiarimenti richiesti loro dal collegio arbitrale sia in udienza che in camera di consiglio.
Si dà atto dell’intervento degli avv.ti Andrea Scuderi, Ruggero Stincardini e Andrea Galli,che chiedono al Collegio l’autorizzazione ad intervenire nel presente giudizio arbitrale , rispettivamente, nell’interesse delle società A.C. Perugina, i primi due, e Piacenza F.C. s.p.a, l’avv. Galli.
Tutte le parti vengono chiamate contemporaneamente per la trattazione delle questioni pregiudiziali, compreso le richieste di intervento sopra indicate.
La FIGC si riporta alle eccezioni sub 1 e 2 della propria memoria difensiva del 31 luglio
2004.
A queste resiste la difesa dell’Empoli F.C. SpA, sostenendo in via principale che l’atto introduttivo è stato notificato alla FIGC tante volte quante sono le altre parti per cui sarebbe chiaro che si sono voluti incardinare sei distinti giudizi arbitrali e che sono stati pagati, altresì, i diritti amministrativi per tutti e sei i provvedimenti.
La FIGC, peraltro, si oppone agli interventi di A.C. Perugia SpA e Piacenza F.C. SpA, a suo modo di vedere inammissibili in quanto tardivi poichè le predette società potevano agire in via principale.
Il difensore della Reggina,aderisce alle eccezioni formulate dalla F.I.G.C. e si oppone alle istanze di intervento della A.C. Perugia Spa e del Piacenza F.C. spa.
Il difensore della S.S. Lazio SpA aderisce alle eccezioni formulate dalla FIGC e si oppone alle istanze di intervento della A.C. Perugia SpA e del Piacenza F.C. SpA
Il difensore del F.C. Parma Spa aderisce alle eccezioni formulate dalla FIGC e si oppone alle istanze di intervento della A.C. Perugia SpA e del Piacenza F.C. SpA
Il Collegio Arbitrale su tutte le predette questioni pregiudiziali, provvede come da separata ordinanza, di cui dà lettura in udienza, non autorizzando l’intervento nel giudizio arbitrale della società A.C. Perugia e Piacenza F.C. s.p.a. e respingendo le richieste di prova documentale e per testi proposta dall’Empoli F.C. SpA ritenendole superflue ai fini della decisione.
A questo punto le parti presenti, invitate- in ossequio all’ordinanza separata- a discutere separatamente le singole posizioni autonome , insistono nelle rispettive domande ed eccezioni e si riportano ai documenti già prodotti.
La discussione della presente causa termina alle ore 14.10.
*** * ***
Il Collegio ritiene l’infondatezza del ricorso dell’Empoli F.C. S.P.A. per le seguenti
MOTIVAZIONI
Preliminarmente il Collegio ritiene utile per la soluzione della controversia sottoposta in questa sede richiamare quanto previsto dalla normativa vigente in materia di controversie sportive compromettibili in arbitrato.
Ai sensi dell’art. 12 dello Statuto del C.O.N.I. del 2000, che istituisce, presso il medesimo ente pubblico rappresentativo di tutti i soggetti dell’ordinamento sportivo, la Camera di conciliazione e arbitrato per lo sport, è stato approvato lo Statuto della F.I.G.C., che all’art.27 consente la devoluzione in arbitrato di pressoché tutte le controversie tra la federazione e altro soggetto dell’ordinamento federale.
Le regole della presente procedura arbitrale speciale - amministrata dalla stessa Camera di conciliazione e arbitrato per lo sport – in materia di rilascio delle licenze UEFA e di iscrizione ai campionati professionistici del calcio, sono state approvate dal Consiglio Nazionale del CONI nella riunione del 30 aprile 2004 quale annesso al Regolamento della Camera. Tale Regolamento - approvato successivamente dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali, anche ai sensi della legge 138/1992 - prevede che il lodo è imputabile esclusivamente all’organo arbitrale e che in nessun caso il lodo può essere considerato atto della Camera o del CONI.
Sempre nell’ambito delle controversie compromettibili in arbitrato, la legge 17 ottobre
2003, n. 280, nel devolvere la maggior parte delle controversie aventi ad oggetto atti del Comitato olimpico nazionale italiano o delle Federazioni sportive rilevanti per l’ordinamento statale alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, allo stesso tempo, ha affermato espressamente che «in ogni caso è fatto salvo quanto eventualmente stabilito dalle clausole compromissorie previste dagli statuti e dai regolamenti del Comitato olimpico nazionale italiano e delle Federazioni sportive».
Per tutte queste ragioni, il Collegio riafferma che la presente procedura attivata dalla società ricorrente ha natura arbitrale e che in nessun caso il lodo può essere considerato atto della Camera o del CONI, significando che le parti hanno peraltro già dato atto che la decisione arbitrale richiesta è irrevocabilmente riconosciuta come manifestazione della propria volontà e di conseguenza si sono impegnate a rispettarla.
1) Interesse ad agire dell’Empoli F.C.
1a In ordine all’eccepito interesse ad agire della parte attrice quale società
“controinteressata” ai provvedimenti di ammissione o meno di società consorelle al campionato di calcio, si osserva che la Corte Federale con decisione n. 4 C.F. del
21.07.2004, su istanza dell’ Empoli Football Club. S.p.a. , ha ritenuto che il punto IV ,
ultimo capoverso (ricorsi), della determinazione del C.F. della F.I.G.C. di cui al C.U. n.
167/A del 30 aprile 2004, vada interpretato nel senso che le società controinteressate hanno comunque la possibilità di impugnare davanti alla Camera di Conciliazione ed Arbitrato per lo sport del Coni i predetti provvedimenti di ammissione da parte delle società controinteressate .
Sussistono, d’altronde, le condizioni di ammissibilità alla proposta impugnativa ai sensi del combinato disposto degli art.1, 1 comma, e 2, 1comma, del Regolamento ad hoc
All’art. 1, primo comma, è , invero disposto che “Il presente regolamento ha lo scopo di assicurare la risoluzione mediante arbitrato delle controversie........b) all’iscrizione dei club ai campionati nazionali di calcio professionistico.
L’art. 2, primo comma stabilisce poi che la procedura di arbitrato disciplinata nel presente regolamento si basa........b) sulla clausola compromissoria sottoscritta dalla società nella domanda di iscrizione ai campionati nazionali di calcio professionistico e si applica per la risoluzione di ogni controversia, di qualsiasi natura, che insorga tra una società e la Federazione ovvero tra una società ed altra società ed avente ad oggetto la concessione, il diniego o la revoca da parte della Federazione della iscrizione ai campionati nazionali di calcio professionistico.
In buona sostanza, come del resto recentemente affermato dalla Camera di Conciliazione e Arbitrato (lodo 21/7/2004 S.S. Calcio Napoli S.p.A. - F.I.G.C.), il regolamento indicato in epigrafe, cui fa riferimento l’art. 27 dello Statuto della F.I.G.C., pone due condizioni di ammissibilità:
- la controversia deve essere relativa all’iscrizione ad un campionato di calcio professionistico e nella fattispecie non vi è dubbio alcuno che la presente istanza di arbitrato ha ad oggetto le iscrizioni (illegittime) di alcune società al prossimo campionato di calcio di serie A;
- la controversia deve basarsi sulla clausola compromissoria sottoscritta dalla società di calcio professionistico affiliata alla F.I.G.C. nella domanda di iscrizione al campionato nazionale di calcio e nella fattispecie non vi è dubbio alcuno che la clausola compromissoria sottoscritta dall’Empoli F.C. nella propria istanza di ammissione al campionato (doc. n. 7), ripetitiva della disposizione di cui al punto IV del C.U. 30/4/2004 n. 167/A, deve essere interpretata, come chiarito dalla Corte Federale con la propria decisione 21/7/2004 n. 4/CF (doc. n. 8), nel senso che le società “controinteressate” (come l’Empoli F.C. nei confronti delle altrui iscrizioni) hanno comunque la possibilità di impugnare davanti alla Camera di Conciliazione ed Arbitrato i provvedimenti di ammissione di altre società.
1b Ritiene il Collegio sussistere la legittimazione ala presente impugnativa da parte dell’Empoli F.C., anche avuto riguardo alla cd. prova di resistenza del ricorso pure in
relazione a ciascuna delle iscrizioni societarie contestate, atteso che il diritto al ripescaggio ed alla conseguente iscrizione al campionato di serie A della parte istante sussiste ed è incontestato in relazione all’utilità concreta che ne riceve parte istante anche da ciascuna singola contestata iscrizione. Diversamente opinando si arriverebbe a far coincidere l’interesse ad agire con la fondatezza della domanda.
2) Merito
2a°) Posizione dell’Empoli quanto all’illegittima iscrizione dell’ Associazione Calcio
ChievoVerona Srl al campionato di calcio di serie A 2004/2005.
A quanto è dato sapere, in relazione al requisito dell’assenza di debiti nei confronti dell’Erario per i rapporti scaduti al 30/6/2003 relativi a tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo, il punto 1.5 dell’allegato B del C.U. 30/4/2004 n.
162/A come recepito dalla L.N.P. con circolare n. 19/2004 stabilisce che gli stessi debiti non rilevano allorquando siano stati fatti oggetto di accordi di dilazione o rateizzazione ovvero di contenzioso non temerario.
Al riguardo osserva la difesa della società istante che l’A.C. ChievoVerona, al pari di altre società, hanno ritenuto di comprovare l’assenza dei sopraddetti debiti mediante il deposito delle rispettive istanze di condono fiscale con la ricevuta di pagamento della prima rata dei relativi oneri .
Ciò peraltro non può considerarsi sufficiente, secondo la difesa della parte istante, giacché tali istanze di condono fiscale, se da una parte addirittura conclamano la sussistenza di debiti nei confronti dell’Erario scaduti al 30/6/2003, dall’altra parte non sono idonee a sostituire e/o integrare quegli accordi di dilazione o di rateizzazione ammessi dal richiamato punto 1.5 dell’allegato B al C.U. 30/4/2004 n. 162/A.
Infatti è agevole rilevare che mentre la mera istanza di condono fiscale lascia impregiudicata all’Erario la facoltà di verificarne ed eventualmente negarne i presupposti, ovvero di pronunciarne la decadenza d’ufficio con effetti automatici e retroattivi, in caso di inadempienza, con consequenziale immediata perdita del beneficio della rateizzazione, al contrario, gli accordi di dilazione o di rateizzazione intervenuti con lo stesso Erario presuppongono invece la già intervenuta positiva verifica dei requisiti di affidabilità economico-finanziaria delle società a tener fede nel tempo alle obbligazioni assunte con gli stessi accordi.
Aggiungasi che, sempre ai fini dell’iscrizione al prossimo campionato di serie A, gli accordi di dilazione o di rateizzazione dovevano essere indefettibilmente accompagnati:
a) dalla prova documentale dell’avvenuto integrale pagamento degli emolumenti dei tesserati maturati al 31/1/2004;
b) da fideiussione bancaria o assicurativa a garanzia del puntuale pagamento, entro il
31/12/2004, delle mensilità successive al 31/1/2004.
Ritiene parte istante che i documenti suindicati, non risultano rinvenibili, a quanto è risultato dalla odierna verifica presso gli uffici della F.I.G.C. da parte degli incaricati dell’Empoli F.C., nei fascicoli contenenti la documentazione per l’iscrizione al prossimo campionato di calcio di serie A delle società A.C. Siena, Reggina Calcio, S.S. Lazio, A.C. ChievoVerona e Brescia Calcio; con conseguente loro illegittima iscrizione.
2B) Posizione Federale
Della pretesa illegittimità dell’iscrizione al campionato della soc. Chievo Verona, come di altre società controinteressate, rileva la difesa federale che una cosa sono i debiti nei confronti dell’Erario, una cosa i debiti nei confronti dei tesserati ed altra ancora quelli verso gli istituti previdenziali: quanto ai primi, le società indicate dalla
ricorrente hanno tutte presentato -come era loro consentito fare- istanza di condono, ai sensi di legge e non accordi di dilazione: sicché le medesime non erano tenute a fornire alcuna garanzia accessoria. (cfr. C.U. n. 162/A); quanto, poi, ai crediti nei confronti dei tesserati, il loro assolvimento è stato certificato dalla LNP, mentre quelli nei confronti degli Enti previdenziali sono stati certificati dall’Enpals.
3a) Decisione del Collegio.
Le eccezioni formulate dalla società Empoli F.C. nei confronti dell’ A.C. CHIEVO VERONA srl, risultano, in particolare, di tipo generico e cumulativo con le altre squadre consorelle convenute senza delle specificità documentali ed in ogni caso non provate dalla parte attrice.
Detti rilievi attengono sostanzialmente a situazioni debitorie tributarie pregresse sanate con adesione al condono fiscale, la cui istanza corredata dalla prima rata sarebbe stata depositata dall’A.C. Chievo Verona srl a riprova della inesistenza di debiti fiscali per avvenuta estinzione.
Nel merito, dalla documentazione visionata anche con l’ausilio dei CTU, in effetti, il
Collegio rileva:
- l’esistenza di una Istanza di condono presentata dal A.C. Chievo Verona srl il
13.04.2004 in ordine alla estinzione delle liti potenziali di cui all’art. 15 L.
289/2002;
- l’esistenza di una ulteriore Istanza di condono presentata dalla predetta società sempre il 13.04.2004 relativamente alla definizioni degli omessi o ritardati versamenti di imposte o ritenute ex art. 9/bi L. 289/02.
Tenuto conto che la predetta documentazione è stata depositata dall’A.C. Chievo Verona srl nei termini previsti dalla normativa Federale.
Invero, l’adesione al condono fiscale, in ordine alle varie fattispecie estintive richieste dal
Chievo Verona , ut supra indicate, concretizza tutti casi di definitività fiscale, risultando,
di fatto, la posizione di offerta agevolativa del Fisco, (stabilita per Legge e sotto specifica
ratio), ricettizia ed irretrattabile, già con il pagamento della prima rata edittale.
La definizione del condono tombale ex art. 9 L. 289/2002, infatti, rende definitiva la liquidazione dell’imposte risultanti dalla dichiarazione con riferimento alla spettanza di deduzioni ed agevolazioni indicate dal contribuente od all’applicabilità di esclusioni.
L’art. 9/bis L. 289/02 in tema di definizione di ritardati od omessi versamenti, da parte sua, consente l’estinzione del pregresso debito tributario sulla base di una riduzione edittale del carico fiscale.
L’art 15 L. 289/02 relativa alla definizione delle c.d. liti potenziali di accertamento, comporta l’effetto di ridefinire forfettariamente e quindi, su minori basi imponibili, le annualità d’imposta già accertate dal Fisco
L’adesione al condono, quindi, produce l’effetto giuridico di estinguere i debiti fiscali pregressi (scaduti al 30.06.2003 – termine di condizione per l’iscrizione al campionato), determinando, altresì una novazione dell’obbligazione tributaria che trae origine dallo stesso momento della domanda di condono , attesa la sua ricettività.
In caso di carenza dei presupposti fiscali da condono essi dovranno essere contestati e provati unicamente dal Fisco e troveranno la loro definizione nell’ambito dell’esclusività del processo tributario.
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Il Collegio per questi motivi reputa legittimi gli atti impugnati e prive di fondamento le
censure avanzate dall’EMPOLI FC S.p.A..
Sussistono giusti motivi per compensare le spese di assistenza legale sopportate da
ciascuna delle parti nel presente procedimento.
P.Q.M.
Il Collegio arbitrale, definitivamente pronunciando nel contraddittorio fra le parti,
disattesa ogni ulteriore istanza, eccezione e deduzione:
-rigetta il ricorso perché infondato;
-liquida le spese di onorario del Collegio Arbitrale come da separata ordinanza del
09.08.04;
-spese compensate.
Così deciso in Roma il 09.08.04 nella conferenza personale degli arbitri e con voti
unanimi.
F.to Dott. Salvatore CIRIGNOTTA
F.to Avv. Guido CECINELLI
F.to Avv. Mario Antonio SCINO