CONI – Camera di Conciliazione ed Arbitrato per lo Sport –Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it LODO ARBITRALE DEL 1/9/2004 TRA Società Sportiva Ancona Calcio S.p.A. e Federazione Italiana Giuoco Calcio (F.I.G.C.)
CONI – Camera di Conciliazione ed Arbitrato per lo Sport –Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it
LODO ARBITRALE DEL 1/9/2004 TRA Società Sportiva Ancona Calcio S.p.A. e
Federazione Italiana Giuoco Calcio (F.I.G.C.)
Il Collegio Arbitrale composto da
Dott. Salvatore Cirignotta Presidente
Prof. Avv. Luigi Fumagalli Arbitro
Avv. Mario Antonio Scino Arbitro
riunito in conferenza personale in data 9 agosto 2004, in Roma, ha deliberato
all’unanimità il seguente
L O D O
nel procedimento di arbitrato promosso da:
Società Sportiva Ancona Calcio S.p.A., con sede in Ancona, Via Maratta n. 39,
in persona del suo Amministratore Delegato e legale rappresentante pro tempore
Dott. Vincenzo D’Ambrosio, rappresentata e difesa dal Prof. Avv. Gennaro
Terracciano e dall’Avv. Stefania Terracciano ed elettivamente domiciliata presso
lo studio di questi in Roma, Piazza di Spagna n. 35, giusta delega a margine della
domanda di arbitrato datata 29 luglio 2004
- ricorrente -
contro
Federazione Italiana Giuoco Calcio (F.I.G.C.), con sede a Roma, via G. Allegri
n. 14, in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore dott.
Franco Carraro, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Mario Gallavotti e Luigi
Medugno, ed elettivamente domiciliata presso lo studio del primo in Roma, via Po
n. 9, giusta delega allegata alla memoria di costituzione datata 31 luglio 2004
- resistente -
avente ad oggetto l’ammissione della Società Sportiva Ancona Calcio S.p.A. al
Campionato di calcio professionistico di Serie B (stagione 2004-2005)
FATTO E SVOLGIMENTO DELL’ARBITRATO
1. Con “Domanda di arbitrato di cui al ‘Regolamento di Arbitrato per la
risoluzione delle controversie relative all’applicazione del Manuale per
l’ottenimento della Licenza UEFA da parte dei CLUB – versione italiana e delle
controversie relative all’iscrizione ai campionati nazionali di calcio
professionistico’” datata 29 luglio 2004 (la “Domanda di Arbitrato”) la Società
Sportiva Ancona Calcio S.p.A. (“Ancona” o la “Ricorrente”) ha proposto istanza
di arbitrato avverso la Federazione Italiana Giuoco Calcio (F.I.G.C.) (“FIGC” o
la “Resistente”), dando avvio al procedimento arbitrale contemplato dal
Regolamento di arbitrato per la risoluzione delle controversie relativa
all’applicazione del Manuale per l’ottenimento della Licenza UEFA da parte dei
club – versione italiana e delle controversie relative all’iscrizione ai campionati
nazionali di calcio professionistico (il “Regolamento ad hoc”).
2. Nella Domanda di Arbitrato, corredata da una serie di documenti, la
Ricorrente ha esposto, tra l’altro, quanto segue:
(i) l’Ancona, avendo maturato sul campo il titolo sportivo per
l’ammissione al Campionato di calcio professionistico di Serie B, ha
tempestivamente richiesto l’iscrizione a tale Campionato per la stagione 2004-
2005;
(ii) in data 19 luglio 2004 la Co.Vi.So.C. ha contestato all’Ancona la
mancanza di alcuni dei requisiti utili ai fini dell’ammissione. In particolare la
Co.Vi.So.C. ha riscontrato la “carenza del rapporto PA/PD per € 18.782.126,00”,
nonché la “presenza della situazione prevista dall’art.2447 del codice civile”;
(iii) con ricorso del 22 luglio 2004 l’Ancona ha impugnato la decisione
della Co.Vi.So.C. e, così come previsto dalla parte IV del Comunicato Ufficiale
della FIGC n. 167/A del 30 aprile 2004 (il “CU n. 167/A”), ha presentato ricorso
alla Co.A.Vi.So.C., chiedendo di “dichiarare che la società Ancona Calcio S.p.A.
è in possesso di tutti i requisiti richiesti per l’ammissione al campionato 2004-
2005 di serie B”;
(iv) in data 26 luglio la Co.A.Vi.So.C. si è pronunciata sul ricorso
presentato dall’Ancona, esprimendo parere sfavorevole all’accoglimento dello
stesso ed evidenziando in particolare che “quanto indicato nel ricorso stesso
rappresenta soltanto l’enunciazione di un programma non assistito da elementi
probatori in merito all’avvenuta esecuzione; per di più, in relazione a varie poste
non vi è concordanza tra dichiarato e documentato. … il ricorso non fornisce
elementi idonei a modificare la decisione della Co.Vi.Soc.”;
(v) il Consiglio federale della FIGC in data 27 luglio 2004 ha preso atto
della decisione della Co.Vi.So.C., confermata dalla Co.A.Vi.So.C., e ha deliberato
“di respingere il ricorso della ANCONA CALCIO S.p.A. e, conseguentemente, di
disporre la non ammissione della stessa al Campionato di Serie B (stagione
sportiva 2004-2005)”.
3. Alla luce di tale esposizione, la Ricorrente, richiamata la normativa della
FIGC in tema di controlli sulle società di calcio professionistiche (ed in
particolare l’art. 16 delle N.O.I.F.), ed in tema di ammissione ai campionati
professionistici 2004-2005 (recata dall’art. 85 delle N.O.I.F. e dall’Allegato B al
Comunicato Ufficiale n. 162/A del 30 aprile 2004, il “CU n. 162/A”, oltre che dal
CU n. 167/A), ha sostenuto che “i provvedimenti” adottati dal Consiglio Federale
della FIGC, dalla Co.A.Vi.So.C. e dalla Co.Vi.So.C. “si appalesano del tutto
illegittimi”.
4. A sostegno di tale tesi la Ricorrente illustra come, conformemente a quanto
previsto dalla normativa federale, “consapevole di avere alla data del 31 marzo
2004 una perdita di esercizio di circa € 17 milioni”, si fosse attivata ed avesse
posto in essere una serie di operazioni finalizzate a ripianare tale perdita, nel
rispetto della tempistica sancita dall’art. 1 del CU n. 167/A. A parere della
Ricorrente, “le operazioni finanziarie e contabili effettuate non solo hanno
consentito all’Ancona il totale ripianamento delle perdite di esercizio entro il
termine previsto del 12 luglio 2004, ma hanno incrementato l’attivo della società
di una somma pari ad € 1.736.906,10”. Siffatte operazioni “finanziarie e
contabili” sarebbero consistite nelle seguenti:
(i) la contabilizzazione di un “miglioramento” dei conti per Euro
5.548.391,07, dovuto a maggiori ricavi per Euro 8.912.299,55 a fronte di un
incremento dei costi per Euro 3.363.908,48, i quali avrebbero ridotto la perdita di
esercizio registrata al 31 marzo 2004 (per effetto di eventi successivi a tale data)
ad Euro 11.666.266,93. I maggiori ricavi sarebbero stati determinati da:
“- ricavi per cessione diritti (relativi al complesso di Montemarciano a favore
della società “L’Idea Giusta Srl”) € 4.600.000,00
- ricavi per mutualità € 1.052.088,48
- proventi televisivi € 310,250,00
- diritti televisivi altre società € 882.354,00
- sponsorizzazioni e pubblicità € 911.159,58
- abbonamenti € 448.477,54
- conguaglio abbonamento €176.788,8
- altre partite € 531.181,08”,
mentre i maggiori costi sarebbero stati determinati da:
“- personale ed oneri € 2.402.676,67
- ammortamenti € 289.143,05
- oneri finanziari € 132.502,30
- altre partite (fino all’ammontare complessivo di € 3.363.908,48)”;
(ii) “l’azzeramento del capitale sociale per Euro 106.172,16 e l’
azzeramento versamento soci c/capitale per euro 42.000,87”, con la conseguenza
che la perdita sarebbe stata portata a Euro 11.518.093,90;
(iii) apporti dei soci, per complessivi Euro 13.455.000, che avrebbero
ripianato la perdita residua, attraverso:
“- conferimenti per euro 12.430.000,00
- versamenti in danaro per euro 1.025.000,00”.
Il primo apporto sarebbe stato realizzato mediante conferimento di un credito (per
un rimborso IVA) da parte della società “Mobili d’Arte Bassanesi S.r.l.”, attestato
da relazione giurata predisposta da perito nominato dal Tribunale di Ancona; i
versamenti in denaro sarebbero avvenuti, invece, “con operazioni bancarie
(assegni circolari o bonifici) … e con versamenti per cassa”.
5. A parere della Ricorrente, dunque, “tramite gli apporti dei soci … la perdita
di esercizio è stata completamente ripianata ed è residuata un’eccedenza di
copertura per euro 1.936.906,07, che la società ha destinato nel modo che segue:
- costituzione nuovo capitale sociale per euro 200.000,00
- finanziamento soci in conto capitale per euro 1.736.906,07”.
Da ciò emergerebbe “il totale ripianamento da parte della società della perdita di
esercizio e, conseguentemente, … il venir meno della situazione contemplata
dall’art. 2447 c.c.”.
6. La Ricorrente illustra poi come attraverso un’ulteriore operazione si siano
soddisfatti i parametri PA e PD nella misura richiesta dal CU n. 162/A, portandoli
“oltre i limiti minimi richiesti per l’iscrizione ai campionati professionistici”.
Tale operazione sarebbe consistita in “un ulteriore finanziamento fatto da un
nuovo socio dell’Ancona (‘l’Idea giusta Srl’), mediante la cessione di un suo
credito per € 5.500.000,00”. Come illustra la Ricorrente, “sommando alla
eccedenza di copertura di euro 1.936.906,07 l’ulteriore finanziamento effettuato
dal nuovo socio di euro 5.500.000,00 si ha un patrimonio netto pari a €
7.496.906,07”. Con la conseguenza:
- quanto al parametro PA, che “il rapporto tra detto valore del patrimonio
netto e l’attivo patrimoniale (che è pari a € 27.518.537,20, dato dalla somma
delle immobilizzazioni + attivo circolante) è pari a 0,27, quindi ben superiore alla
misura minima prevista sub punto e) art.1 all. B CU 162/A”, e
- quanto al parametro PD, che “il rapporto tra detto valore del patrimonio
netto e i diritti pluriennali alle prestazioni dei calciatori (pari a € 3.044.481,33,
dato dalla somma delle voci di bilancio di capitalizzazione settore giovanile +
Cenicola + Degano) è pari a 2,44, quindi ben al di sopra della misura minima
richiesta dalla Federazione”.
7. Alla luce di tale ricostruzione, la Ricorrente sostiene che le “decisioni della
Co.Vi.Soc. e della Co.A.Vi.Soc. impugnate sono state adottate in carenza di una
attenta disamina della documentazione prodotta dalla Ricorrente e, soprattutto,
esse non tengono conto del bilancio così come variato a seguito della assemblea
straordinaria in forma totalitaria del 12 luglio 2004”, in cui si sarebbe dato atto e
realizzato il ripianamento delle perdite. Inoltre, secondo la Ricorrente, “il
contenuto assai generico delle suddette decisioni non consente di comprendere
sulla base di quali elementi e di quali considerazioni non siano state considerate
valide alcune delle operazioni di ripianamento. Anche sotto tale profilo, la
carenza assoluta di motivazione, le decisioni impugnate si palesano illegittime”.
La Ricorrente sostiene, in particolare, che le commissioni federali hanno errato
laddove hanno ritenuto non consentite le operazioni di ripianamento poste in
essere dall’Ancona, in quanto non previste dal CU n. 162/A e dal CU n. 167/A. A
parere della Ricorrente “le attività di ripianamento [devono] essere valutate in
senso sostanziale e non formale”, con la conseguenza di ritenere ammissibili
anche operazioni non previste dalla normativa della FIGC, laddove esse siano
idonee a raggiungere lo stesso risultato perseguito da quelle esplicitamente
considerate. A tale fine la Ricorrente invoca precedenti pronunce arbitrali rese nel
sistema della Camera (lodi arbitrali del 22 agosto 2003, L’Aquila Calcio S.p.A. c.
FIGC, e del 3 settembre 2003, Poggibonsi Valdelsa S.r.l. c. FIGC) e una sentenza
del TAR Lazio, Sez. III ter (n. 4228 /2002, nella causa A.C. Cesena S.p.a. c.
CONI, FIGC e altri).
A parere della Ricorrente, il ripianamento delle perdite tramite il conferimento del
credito IVA da parte della società “Mobili d’Arte Bassanesi S.r.l.” sarebbe
equivalente al ripianamento conseguito con la messa in opera delle operazioni
previste dalla normativa federale e quindi dovrebbe essere consentito. A
conferma della bontà del conferimento così effettuato la Ricorrente illustra poi le
risultanze della relazione giurata di stima redatta dal perito designato dal
Tribunale di Ancona, ai sensi dell’art. 2343 c.c., la quale, “condotta in modo
approfondito, … costituisc[e] sicuro elemento di riferimento anche ai fini
probatori”. Inoltre, la Ricorrente sottolinea l’irrilevanza dell’assenza di una
attestazione, resa da parte dell’Agenzia delle Entrate, ai sensi dell’art. 10 del d.l.
30 settembre 2003 n. 269, convertito con modificazioni in l. 24 novembre 2003 n.
326, circa la certezza e la liquidità del credito nei confronti dell’erario, nonché la
data indicativa di erogazione del rimborso medesimo, poiché se “la disposizione
ha inteso offrire ai contribuenti interessati una particolare facoltà in grado di
fornire uno strumento agile per una attestazione non altrimenti contestabile (in
quanto proveniente dallo stesso soggetto tenuto al pagamento suddetto)”,
“tuttavia, non è consentito giungere alla conclusione in virtù della quale
esclusivamente in presenza della suddetta attestazione il credito tributario possa
considerarsi assistito dai requisiti di certezza e liquidità sopra indicati”.
Infine, la Ricorrente fa rilevare che il soggetto conferente (la società “Mobili
d’Arte Bassanesi S.r.l.”) ha indicato il credito maturato nella dichiarazione riferita
al periodo di imposta 2003, e che non “può ritenersi … incidente sul punto
l’elemento relativo alla durata della società conferente il credito. E’ chiaro,
infatti, che pur in presenza di un termine di durata della società, e fino a che non
risultino completate tutte le operazioni connesse alla liquidazione della società, la
stessa ben può continuare ad operare, assumendo le conseguenti obbligazioni,
con gli obblighi ed i diritti derivanti”. Inoltre, a parere della Ricorrente “a nulla
può rilevare neppure nella esclusiva dimensione fiscale anche l’eventualità che
l’interessato potesse avere cessato l’attività, se comunque in possesso di un
credito opponibile nei confronti dell’amministrazione finanziaria. E, rispetto agli
obblighi debitori dell’amministrazione finanziaria, è indubbio che il credito
maturato non può certamente ritenersi (e non si comprenderebbe per quale titolo)
estinto in presenza di eventi del genere”.
8. Sulla base di tali argomentazioni la Ricorrente ha chiesto al costituendo
Collegio Arbitrale che “siano annullati, revocati e, comunque, riformate le
decisioni delle Commissioni impugnate ed il conseguente provvedimento di
esclusione della Federazione Italiana Gioco Calcio del 27 luglio 2004, di cui al
comunicato ufficiale n. 20/A, anche se necessario attraverso l’annullamento dei
CU impugnati come indicati in epigrafe [ossia il CU n. 162/A e il CU n. 167/A];
di conseguenza che il Collegio accerti il diritto, disponga o comunque statuisca
l’ammissione e l’iscrizione della Società Sportiva Ancona Calcio S.p.A. al
campionato di calcio di serie B 2004-2005, con ogni ulteriore pronuncia
consequenziale, anche in ordine alle spese di giudizio arbitrale”.
9. Con “Memoria di costituzione e risposta” datata 31 luglio 2004 (la
“Memoria di Costituzione”) la FIGC si è costituita nel presente procedimento
arbitrale, chiedendo “all’adito collegio arbitrale, disattesa ogni contraria
eccezione, [di] respingere le domande proposte dalla società Ancona Calcio
S.p.A. perché infondate in fatto ed in diritto”.
A sostegno della propria difesa la FIGC contesta le operazioni che, nella
prospettazione della Ricorrente, avrebbero realizzato il ripianamento delle perdite
e la correzione dei rapporti PA e PD.
In primo luogo, la FIGC critica la riduzione delle perdite che si sarebbe realizzata
tramite la contabilizzazione dei maggiori ricavi che si sarebbero verificati
successivamente al 31 marzo 2004. Secondo la Resistente, infatti, “maggiori
ricavi non possono certo compensare una perdita se non hanno determinato un
utile cristallizzato in un bilancio regolarmente redatto ed approvato. Il che, nel
caso in esame, non è avvenuto essendo stato allegato un bilancio non approvato”.
In secondo luogo, la FIGC censura la copertura della perdita residua di Euro
11.518.093,90:
- quanto al conferimento di un credito IVA per Euro 12.430.000,00 da parte
dell’azionista Mobili d’Arte Bassanesi S.r.l., la Resistente fa notare come lo stesso
perito nominato dal Tribunale di Ancona abbia espresso “serie e condivisibili
riserve circa l’esistenza stessa di tale credito”, anche atteso che “alla data del
verbale di assemblea straordinaria (12 luglio 2004) il credito in esame –
ammesso e non concesso che vi fosse certezza sul quantum – non era richiesto a
rimborso; ciò, infatti, è avvenuto solo in data 21 luglio 2004 come si evince dalla
documentazione allegata al ricorso alla CO.A.VI.SO.C., nella quale si attesta la
presentazione della domanda di rimborso – il quale, quindi, del tutto sub iudice –
proprio il 21 luglio 2004”, e che “l’Agenzia delle Entrate di Ancona …, ad un
controllo della dichiarazione relativa all’anno 2001, … evidenziava un credito
IVA di euro 3.487,63; inoltre sussisteva a carico della società una iscrizione a
ruolo per euro 2.144, 79 di IVA relativa all’anno 1988”;
- quanto al conferimento in denaro per Euro 1.025.000,00, la FIGC “precisa
che la documentazione bancaria allegata al ricorso alla CO.A.VI.SO.C. fornisce
dimostrazione per un importo inferiore e la società non ha dimostrato e solo in
questa sede la società attrice afferma che la differenza di euro 6.467,00 sarebbe
stata versata in contanti in cassa”.
In terzo luogo, la FIGC contesta anche l’operazione di finanziamento per Euro
5.500.000,00 che sarebbe stato effettuato dal socio “L’Idea Giusta S.r.l.”, il quale,
a parere della Ricorrente, avrebbe consentito la soddisfazione dei parametri PA e
PD. Al riguardo la Resistente rileva “che, a prescindere dalla verifica dell’an e
del quantum dell’importo in questione e dal fatto che di per se stesso esso non
sarebbe sufficiente a coprire la carenza di parametri senza le precedenti
operazioni sul capitale, la società ha esibito solo un atto notarile di cessione in
favore dell’Ancona di generici crediti che essa vanta preso terzi”.
In conclusione, secondo la FIGC, “ineccepibile appare … il parere espresso dalla
COAVISOC circa l’inidoneità della documentazione a sostegno del ricorso
dell’Ancona e conseguentemente la carenza in capo all’Ancona dei requisiti per
l’ammissione al campionato di competenza”.
10. In data 29 luglio 2004 il Presidente della Camera di conciliazione e arbitrato
per lo sport (la “Camera”), visto l’art. 9 del Regolamento ad hoc, ha nominato il
Collegio Arbitrale, nelle persone dei Dott. Salvatore Cirignotta, Prof. Avv. Luigi
Fumagalli e Avv. Mario Antonio Scino. Il Dott. Salvatore Cirignotta è stato
designato Presidente del Collegio.
11. Con provvedimento datato 9 agosto 2004, il Collegio Arbitrale ha nominato
i dott. Mauro Cicchelli e Carlo Purificato quali consulenti tecnici perché
esaminassero gli atti di arbitrato e riferissero all’udienza di discussione in ordine
agli aspetti contabili dei motivi per i quali la Ricorrente non è stata iscritta al
Campionato di Serie B.
12. In data 6 agosto 2004 la Ricorrente ha trasmesso una “Memoria di replica”,
nella quale ha ribattuto alle difese svolte dalla FIGC nella Memoria di
Costituzione.
13. Il 9 agosto 2004 si è tenuta l’udienza di fronte al Collegio Arbitrale, nel
corso della quale le parti hanno esposto le rispettive difese ed i consulenti tecnici
hanno fornito chiarimenti in ordine agli aspetti contabili dei motivi per i quali la
Ricorrente non è stata iscritta al Campionato di Serie B. All’esito dell’udienza il
Collegio si è riservata la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
A. Sul procedimento
1. Preliminarmente il Collegio ritiene utile correttamente inquadrare il
significato e la natura del presente procedimento, confermandone la natura
arbitrale, nonché rilevando la deducibilità in arbitrato della controversia insorta tra
l’Ancona e la FIGC.
2. In primo luogo, deve rilevarsi che la Camera è stata istituita ai sensi dell’art.
12 dello Statuto del CONI del 2000 presso il medesimo ente pubblico in quanto
rappresentativo di tutti i soggetti dell’ordinamento sportivo; e che in riferimento a
ciò è stato approvato lo Statuto della FIGC, il quale all’art. 27 consente la
devoluzione in arbitrato di pressoché tutte le controversie tra la federazione e altro
soggetto dell’ordinamento federale.
In secondo luogo, si deve sottolineare che le regole contenute nel Regolamento ad
hoc alla base della presente procedura arbitrale speciale – amministrata dalla
stessa Camera –sono state approvate dal Consiglio Nazionale del CONI nella
riunione del 30 aprile 2004 quale annesso al Regolamento della Camera. Ebbene,
tale Regolamento ad hoc – approvato successivamente dal Ministero per i Beni e
le Attività Culturali, anche ai sensi della legge n. 138/1992 – prevede che il lodo è
imputabile esclusivamente all’organo arbitrale e che in nessun caso il lodo può
essere considerato atto della Camera o del CONI.
In terzo luogo, deve essere rimarcato che, sempre nell’ambito delle controversie
compromettibili in arbitrato, la l. 17 ottobre 2003 n. 280, nel devolvere la maggior
parte delle controversie aventi ad oggetto atti del CONI o delle Federazioni
sportive rilevanti per l’ordinamento statale alla giurisdizione esclusiva del giudice
amministrativo, allo stesso tempo, ha affermato espressamente che “in ogni caso è
fatto salvo quanto eventualmente stabilito dalle clausole compromissorie previste
dagli statuti e dai regolamenti del Comitato Olimpico Nazionale Italiano e delle
Federazioni sportive” (art. 3 comma 1).
In conclusione, dunque, per tutte queste ragioni, il Collegio riafferma che la
presente procedura attivata dalla Ricorrente ha natura arbitrale e che in nessun
caso il lodo può essere considerato atto della Camera o del CONI, tanto che le
parti hanno dato atto che la decisione arbitrale richiesta è irrevocabilmente
riconosciuta come manifestazione della propria volontà e di conseguenza si sono
impegnate a rispettarla.
3. Il Collegio rileva altresì il carattere “arbitrabile” della controversia dedotta
nel presente arbitrato, che vede contrapposta una società di calcio professionistico
(l’Ancona) ad una Federazione sportiva (la FIGC) in relazione al diniego da parte
della seconda all’iscrizione della prima ad un campionato di calcio, conseguente
alla verifica della insussistenza dei requisiti stabiliti dalla normativa federale per
la iscrizione al campionato.
Il Collegio condivide integralmente a tal proposito le considerazioni svolte (in
materia di affiliazione) da altro Collegio istituito in seno alla Camera, nel lodo
deliberato il 27 luglio 2004 nei procedimenti promossi da A.C. Perugia S.p.A. c.
FIGC e Parma A.C. S.p.A.
Ritiene, infatti, il Collegio che la questione non possa essere risolta invocando
l’automatica applicazione dei più restrittivi orientamenti tradizionalmente
formulati con riguardo alle controversie di cui sia parte una pubblica
amministrazione (anche se si assumesse di riconoscere tale natura alla FIGC, il
che comunque, come più oltre rilevato, non appare possibile). Anche in
quest’ultimo ordine di ipotesi, in verità, è possibile registrare negli ultimi anni una
profonda evoluzione normativa e giurisprudenziale. Da tempo, si riconosce la
compromettibilità in arbitrato delle controversie relative all’attività di diritto
privato della pubblica amministrazione di naturale spettanza dell’autorità
giudiziaria ordinaria. Più di recente, la legge n. 205/2000 ha esplicitamente
affermato la possibilità di risolvere in arbitrato rituale di diritto anche le
controversie devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo (art.
6 comma 2). Dalle norme che facoltizzano la negoziazione del potere
amministrativo attraverso la stipula di accordi procedimentali (art. 11 e 15, l. n.
241/1990) c’è poi chi addirittura trae la conclusione che anche l’interesse pubblico
sia disponibile: pertanto, persino le controversie che contrappongono questo agli
interessi legittimi dei privati sarebbero passibili di compromesso arbitrale.
Dunque, anche con riguardo alle controversie di cui sia parte una pubblica
amministrazione, si registra una chiara tendenza alla progressiva estensione delle
ipotesi in cui è ammesso il ricorso all’arbitrato.
Ad avviso del Collegio, tale tendenza deve essere affermata in modo ancora più
netto per le controversie che contrappongono una Federazione sportiva nazionale
a una società affiliata, per tre ordini di ragioni.
In primo luogo, la Federazione costituisce un soggetto formalmente e
sostanzialmente privato, non pubblico. Ciò risulta in modo inequivocabile dal
decreto legislativo n. 242/1999, successivamente modificato e integrato dal d.lgs.
n. 15/2004, secondo cui le Federazioni sportive nazionali sono persone giuridiche
di diritto privato. Permane, è vero, una loro dimensione pubblicistica, ma questa
si appunta esclusivamente su specifici segmenti dell’attività, la cui individuazione
è rimessa allo Statuto del CONI. Anche a voler ammettere che le vicende
controverse involgano lo svolgimento di uno dei profili a rilevanza pubblicistica
dell’attività delle Federazioni sportive nazionali, il Collegio non ritiene che se ne
possano trarre le conseguenze prima indicate in termini di qualificazione delle
situazioni giuridiche soggettive e di limiti alla deducibilità in arbitrato delle stesse.
In questo ordine di idee si pone ora il nuovo art. 22 comma 2 dello Statuto del
C.O.N.I. ove si afferma che “nell’esercizio delle attività a valenza pubblicistica,
di cui al comma 1, le Federazioni sportive nazionali si conformano agli indirizzi e
ai controlli del C.O.N.I. ed operano secondo principi di imparzialità e
trasparenza”. Tuttavia, si chiarisce espressamente che “la valenza pubblicistica
dell’attività non modifica l’ordinario regime di diritto privato dei singoli atti e
delle situazioni giuridiche soggettive connesse”. Ciò vale anche nel caso di
specie, dove i poteri della Federazione di cui si discute nella presente controversia
non sono certo riconducibili al paradigma tipico della discrezionalità
amministrativa, ma si presentano in termini rigorosamente vincolati. È dunque
opinione del Collegio che rispetto agli atti in questione, al ricorrere dei requisiti
previsti, le società sportive abbiano un diritto soggettivo all’emanazione dell’atto
(di iscrizione) positivo o negativo.
In secondo luogo, le controversie in esame non involgono i rapporti tra soggetti
giuridici reciprocamente estranei, l’uno, la Federazione, titolare di una situazione
di potere, e gli altri, le società sportive, destinatarie passive del corretto esercizio
di tale potere. La Federazione, infatti, è l’associazione (privata) di tali società,
con la conseguenza che tra l’una e le altre si controverte semplicemente della
corretta esecuzione del contratto associativo ed al godimento di diritti ad esso
relativi e non in relazione all’irrogazione di una sanzione amministrativa.
Di conseguenza, la valutazione della compromettibilità in arbitrato delle
controversie deve essere svolta con categorie privatistiche, non pubblicistiche.
Anche in questa diversa prospettiva è possibile rilevare un deciso favor
dell’ordinamento per l’estensione del ricorso all’istituto arbitrale. Si pensi alla
recente riforma del diritto societario, ove già la legge delega apriva la strada
all’inserimento negli statuti di clausole compromissorie aventi anche ad oggetto
questioni che non possono formare oggetto di transazione, in deroga agli art. 806
e 808 c.p.c. Quindi l’art. 3 del decreto legislativo n. 5/2003 ha espressamente
previsto la deferibilità in arbitrato delle impugnative relative alle delibere
assembleari e consiliari.
In una logica non dissimile va dunque apprezzata l’ampia previsione contenuta
negli statuti delle Federazioni sportive, sulla base della norma facoltizzante
contenuta nell’art. 12 dello Statuto del CONI del 2000. L’art. 27 dello Statuto
della FIGC, in particolare, consente la devoluzione in arbitrato di pressoché tutte
le controversie tra la federazione e altro soggetto dell’ordinamento federale:
nessun riferimento è fatto ad altri limiti derivanti dalla natura dei poteri esercitati
o delle situazioni giuridiche soggettive azionate.
In terzo luogo, solidi argomenti in favore della conferma della arbitrabilità della
controversia derivano dalla configurazione particolarmente ampia che la clausola
arbitrale riveste nell’ambito dell’ordinamento sportivo e della legislazione statale
in materia di sport. Innanzi tutto, è bene ricordare che, nell’ambito
dell’ordinamento sportivo internazionale, al quale deve necessariamente
uniformarsi quello nazionale, da anni opera un Tribunale arbitrale dello sport, cui
sono devolute, tra le altre, proprio alcune di quelle controversie, che, inquadrate
nelle categorie giuridiche nazionali, sono espressione del potere pubblicistico
delle federazioni (in primis le sanzioni in materia di doping).
Ma, per venire alla legislazione statale in materia di sport, decisiva appare la l. 17
ottobre 2003 n. 280. La legge, innanzi tutto, introduce una speciale riserva in
favore della giustizia endoassociativa per tutte le questioni rilevanti
esclusivamente per l’ordinamento sportivo. La legge, inoltre, devolve la maggior
parte delle controversie aventi ad oggetto atti del CONI o delle Federazioni
sportive rilevanti per l’ordinamento statale alla giurisdizione esclusiva del giudice
amministrativo. Allo stesso tempo, però, la legge, come già ricordato, afferma
espressamente che in ogni caso è fatto salvo quanto eventualmente stabilito dalle
clausole compromissorie previste dagli statuti e dai regolamenti del CONI e delle
Federazioni sportive. L’ambito delle controversie compromettibili in arbitrato,
dunque, appare in questo settore persino più ampio di quello previsto dall’art. 6
della legge n. 205 del 2000, travalicando la sfera dei diritti soggettivi e aprendo la
strada anche all’arbitrato irrituale.
Per tutte queste ragioni, il Collegio ritiene dunque di potersi validamente
pronunciare su tutte le questioni attinenti direttamente o indirettamente alla
iscrizione di una società sportiva ad un campionato di calcio professionistico.
B. Sul merito della controversia
1. La controversia oggetto del presente arbitrato attiene ad un provvedimento
adottato dal Consiglio Federale della FIGC, con il quale si è disposta la non
ammissione della Ricorrente al Campionato di Serie B (stagione 2004-2005), sulla
base di conformi decisioni delle competenti commissioni federali (Co.Vi.So.C. e
Co.A.Vi.So.C.). In particolare si sarebbero rilevate due circostanze che, sulla
base della normativa vigente, giustificano il rigetto della domanda di iscrizione:
“la carenza del rapporto PA/PD per € 18.782.126”, e la “presenza della
situazione prevista dall’art. 2447 c.c.”.
La Ricorrente ritiene che le decisioni della Co.Vi.So.C. e della Co.A.Vi.So.C., e
quindi del Consiglio Federale, siano illegittime perché in contrasto con la
normativa federale vigente, ed in quanto “adottate in carenza di una attenta
disamina della documentazione prodotta dalla Ricorrente” stessa, laddove “il
contenuto assai generico delle suddette decisioni non consente di comprendere
sulla base di quali elementi e di quali considerazioni non siano state considerate
valide alcune delle operazioni di ripianamento. Anche sotto tale profilo”, ossia
“la carenza assoluta di motivazione”, a parere del Ricorrente, “le decisioni
impugnate si palesano illegittime”.
La Resistente, invece, conferma la legittimità e la congruità delle decisioni
federali.
2. Le disposizioni relative all’iscrizione ai campionati di calcio
professionistico per la stagione calcistica 2004-2005 possono invero essere
rinvenute:
- nel CU n. 162/A, il quale ha, tra l’altro, così stabilito:
“1. Costituiscono condizioni per l’iscrizione ai Campionati professionistici
della stagione sportiva 2004/2005:
a) il rispetto dei criteri economico finanziari richiesti per il rilascio delle
Licenze UEFA. Le società sono tenute al deposito presso la Co.Vi.So.C. del
bilancio relativo all’ultimo esercizio e della relazione semestrale. Le società
neo promosse in Serie A, le società di Serie B e di Serie C non hanno
l’obbligo della certificazione dei bilanci;
b) l’assenza di debiti nei confronti dell’Erario per i rapporti di cui alla
successiva lettera c.a) scaduti al 30 giugno 2003;
c) l’assenza di debiti scaduti al 30 aprile 2004:
c.a) nei confronti di tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti
al settore sportivo;
c.b) nei confronti di enti previdenziali e del fondo di fine carriera, per
quanto attiene al precedente punto c.a);
d) l’assenza di debiti scaduti al 30.6.2004:
d.a) nei confronti della F.I.G.C., delle Leghe, di società affiliate alla
F.I.G.C.;
d.b) derivanti dal trasferimento di calciatori, nei confronti di altre società di
calcio, giocatori o altri soggetti riconosciuti dalle competenti istituzioni
calcistiche nazionali o internazionali (FIFA, UEFA, Federazioni
Nazionali);
e) il rispetto del rapporto PA di cui all’art. 85, paragrafo IV delle NOIF,
determinato sulla base di una situazione patrimoniale al 31 marzo 2004,
nella misura minima di 0,10 unità di patrimonio netto contabile per ogni
unità di attivo patrimoniale ovvero nella misura minima di 0,08 unità di
patrimonio netto contabile per ogni unità di attivo patrimoniale per le
società che non si sono avvalse della facoltà di cui all’art. 18 bis della legge
91/81 introdotto dalla legge n. 27/2003, nonché il rispetto del rapporto PD
di cui all’art. 85, paragrafo V delle NOIF, determinato sulla base di una
situazione patrimoniale al 31 marzo 2004, nella misura minima di 0,25 di
unità di patrimonio netto contabile per ogni unità di diritti pluriennali alle
prestazioni dei calciatori. Per le società che si sono avvalse della facoltà
prevista dall’art. 18 bis della legge 91/81, ai fini della determinazione del
rapporto PA, il valore delle immobilizzazioni immateriali deve intendersi
assunto con esclusione del valore della voce “oneri pluriennali da
ammortizzare” di cui al citato articolo.
Il termine per l’invio di tali rapporti verrà stabilito dal Consiglio Federale;
f) l’assenza della situazione prevista dall’art. 2447 c.c. e, nell’ipotesi di cui
all’art. 2446 c.c., l’aver ottemperato agli adempimenti prescritti dalla
medesima norma”;
[…]
- nell’art. 85 par. IV delle NOIF, richiamato al punto (e) della norma
surriportata, il quale così dispone:
“A. Le società, entro quarantacinque giorni dalla fine di ciascun semestre
dell’esercizio (31 dicembre, 30 giugno), devono far pervenire alla
Co.Vi.So.C. il prospetto PA con l’indicazione del rapporto patrimonio netto
contabile/attivo patrimoniale, calcolato ai sensi di quanto previsto alla
successiva lettera D.
B. Le Società, nei termini previsti nei precedenti paragrafi I e II lettera A,
devono far pervenire alla Co.Vi.So.C., unitamente al bilancio di esercizio e
alla semestrale, il prospetto PA con l’indicazione del rapporto patrimonio
netto contabile/attivo patrimoniale riferito alla data di chiusura
dell’esercizio o del semestre, calcolato sulla base delle risultanze del
bilancio e della relazione semestrale approvati.
C. Nel solo caso in cui, per motivi eccezionali, il bilancio non sia ancora stato
approvato nel termine di sei mesi dalla chiusura dell’esercizio, il prospetto
riferito a tale data dovrà essere redatto sulla base delle risultanze del
progetto di bilancio, ovvero sulla base di una situazione economica e
patrimoniale alla data della chiusura dell’esercizio redatta dagli
amministratori con i medesimi criteri previsti per la redazione del bilancio.
In tal caso, le società devono far pervenire alla Co.Vi.So.C. (a) il prospetto
PA con l’indicazione del rapporto patrimonio netto contabile/attivo
patrimoniale redatto sulla base delle risultanze del progetto di bilancio o
della situazione economica e patrimoniale, entro il termine di sei mesi dalla
chiusura dell’esercizio, (b) il prospetto PA con l’indicazione del rapporto
patrimonio netto contabile/attivo patrimoniale redatto sulla base delle
risultanze del bilancio approvato, entro 15 giorni dalla data di
approvazione da parte dell’organo competente.
D. Per la determinazione del rapporto “patrimonio netto contabile/attivo
patrimoniale”, il patrimonio netto contabile è quello che risulta dalle
scritture contabili alla voce patrimonio netto, compresi i finanziamenti dei
soci postergati e detratti i crediti verso soci. L’attivo patrimoniale è dato
dalla somma delle voci immobilizzazioni, attivo circolante e ratei e risconti,
risultanti dalla contabilità.
La misura minima del parametro di riferimento è stabilita dal Consiglio
Federale su proposta della Co.Vi.So.C”;
- nell’art. 85 par. V delle NOIF, pure richiamato al punto (e) del CU n. 162/A,
il quale prevede che:
“A. Nel ‘Prospetto PA’, le società devono evidenziare un distinto ‘prospetto
PD’ riferito al solo attivo patrimoniale costituito dai beni immateriali
relativi ai diritti alle prestazioni dei calciatori, con l’indicazione del
rapporto patrimonio netto contabile / diritti patrimoniali alle prestazioni dei
calciatori, calcolato ai sensi di quanto previsto alla successiva lettera B.
B. Per la determinazione del rapporto ‘patrimonio netto contabile / diritti
patrimoniali alle prestazioni dei calciatori’, fermo restando che il
patrimonio netto contabile è quello che risulta dalle scritture contabili alla
voce patrimonio netto, compresi i finanziamenti dei soci postergati e detratti
i crediti verso soci, per diritti patrimoniali alle prestazioni dei calciatori si
intendono quelli iscritti sotto tale voce nella contabilità sociale.
C. La misura minima del parametro di riferimento è stabilita dal Consiglio
Federale su proposta della Co.Vi.So.C”;
- nel CU n.167/A, con il quale la FIGC ha fissato i termini per la messa in
opera e la verifica degli adempimenti a carico delle società in ordine
all’ammissione ai campionati, prevedendo, nella parte I, che:
“A) Per essere iscritte ai Campionati di competenza le Società devono:
a) aver presentato la domanda alla Lega di competenza entro il termine del 30
giugno 2004;
b) rispettare le norme e le prescrizioni per l’ammissione ai campionati
professionistici stagione sportiva 2004/2005 contenute nell’allegato B) al
C.U. n. 162/A del 30.04.2004, con le seguenti ulteriori precisazioni:
b1) con riferimento al comma, 1 lett. ca) del suddetto allegato B), per
lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo devono
intendersi coloro che abbiano contratti depositati e ratificati dalle
competenti Leghe.
A1) L’eventuale carenza dei parametri di cui al comma 1) lett. e) dell’allegato
B) al citato C.U. n. 162/A del 30.04.2004, riferita al 31.03.2004, verrà
contestata dalla CO.VI.SO.C. entro il 4.06.2004 e potrà essere ripianata ai
fini del raggiungimento delle misure minime dei parametri indicati nel
medesimo allegato, esclusivamente mediante:
a) finanziamenti postergati ed infruttiferi dei soci da effettuarsi entro il
12.07.2004 …;
b) incremento dei mezzi propri da effettuarsi:
b1) con versamento in conto futuro aumento capitale irreversibile entro il
12.07.2004;
b2) nella forma dell’aumento di capitale sociale da deliberarsi entro il
9.07.2004. L’eventuale differimento dei versamenti non potrà eccedere il
31/12/2004 ed il relativo adempimento dovrà essere garantito da
fideiussione bancaria o assicurativa da depositarsi entro il 12.07.2004 … .
[…]”.
3. A fronte di tali disposizioni, la Ricorrente, dopo aver dato atto che, al 31
marzo 2004, i propri conti mostravano “una perdita di esercizio di circa € 17
milioni”, ha illustrato come, a suo parere, una serie di operazioni “contabili e
finanziarie” abbiano, in primo luogo, consentito di ripianare tali perdite e di
ricostituire il capitale sociale, in attuazione degli adempimenti previsti dall’art.
2447 c.c., e, in secondo luogo, abbiano consentito di soddisfare i rapporti (PA e
PD) previsti dalle norme federali.
4. Il Collegio Arbitrale non condivide tale affermazione. Ad avviso del
Collegio, infatti, le operazioni poste in essere dalla Ricorrente non consentono di
ritenere soddisfatte le condizioni per l’ammissione al Campionato di calcio
professionistico di Serie B (per la stagione 2004-2005) stabilite dalla FIGC: a
prescindere da ogni altra considerazione, il Collegio ritiene infatti che le forme di
“ricapitalizzazione” adottate dall’Ancona non siano compatibili con le regole
federali.
Invero, il Collegio Arbitrale fa rilevare come le sopra descritte disposizioni del
CU n. 167/A consentano la “ricapitalizzazione” della società richiedente
l’iscrizione ad un campionato di calcio professionistico, al fine di sanare carenze
patrimoniali e di soddisfare i requisiti stabiliti dal CU n. 162/A, “esclusivamente”
mediante una serie di operazioni: o (i) mediante un finanziamento postergato ed
infruttifero effettuato da parte dei soci entro il 12 luglio 2004; o (ii) mediante
l’incremento dei mezzi propri, da realizzarsi con un versamento (entro il 12 luglio
2004) in conto futuro aumento capitale irreversibile, oppure nella forma
dell’aumento di capitale sociale (da deliberarsi entro il 9 luglio 2004), con
versamento immediato o, se differito, comunque entro il 31 dicembre 2004 e
purché garantito da fideiussione bancaria o assicurativa da depositarsi entro il 12
luglio 2004.
Per sanare la “perdita di esercizio di circa € 17 milioni” sussistente al 31 marzo
2004, dunque, l’Ancona avrebbe dovuto mettere in opera una di queste
operazioni. Ed è pacifico che non lo abbia fatto: il ripianamento sarebbe
principalmente avvenuto tramite un aumento di capitale (successivo
all’abbattimento ed alla copertura delle perdite), sottoscritto e versato da un socio
non contestualmente e in denaro, ma con il conferimento di un credito IVA per
Euro 12.430.000, ed un finanziamento (postergato ed infruttifero) realizzato non
con immediato pagamento in contante, ma tramite la cessione da parte di
differente socio di altro credito per Euro 5.500.000. Dunque, con modalità
diverse da quelle “esclusivamente” previste dal CU n. 167/A.
5. Per superare tale dato, la Ricorrente afferma la necessità di una
“interpretazione estensiva e sistematica” (ovvero “teleologica e funzionale”) delle
regole federali: sarebbe, a parere della Ricorrente, erroneo “parametrare”
rigidamente le operazioni poste in essere dall’Ancona per il risanamento dei
propri conti a quelle stabilite dalle regole federali, con la conseguenza che
dovrebbero ritenersi idonee anche altre forme di ripianamento, quali quelle poste
in essere dalla Ricorrente, ancorché non previste dal CU n. 167/A.
A fronte di tali deduzioni il Collegio rileva peraltro in primo luogo come tale
interpretazione estensiva non appaia ammessa dalle regole federali oggi vigenti, in
relazione al Campionato 2004-2005 (dal tenore differente rispetto a quelle in
vigore per le scorse stagioni sportive), le quali espressamente definiscono come
“esclusive” le forme previste per la copertura delle perdite registrate al 31 marzo
2004.
In secondo luogo, e comunque, il Collegio sottolinea che, anche ove si ritenesse
non esaustiva l’elencazione delle forme di ricapitalizzazione ammesse dal CU n.
167/A, superando (non certo senza difficoltà) il dato letterale, tale circostanza non
varrebbe a ritenere adeguate (ai fini della disciplina federale) le operazioni poste
in essere dall’Ancona, poiché non potrebbe comunque dirsi equivalenti a quelle
recate dal CU n. 167/A, la cui ratio non può dirsi soddisfatta. Come in effetti
correttamente sostenuto nei precedenti lodi resi (peraltro in riferimento a
normativa differente rispetto a quella applicabile per l’iscrizione ai campionati per
la stagione 2004-2005) nel sistema della Camera, richiamati pure dalla Ricorrente,
anche ove si ritenesse che le norme stabilite dalla FIGC in tema di adempimenti
per ripristinare i parametri PA e PD fossero “suscettibili di interpretazione
estensiva e sistematica”, in ogni caso si dovrebbe confermare che le modalità di
ripianamento cui le società calcistiche possono ricorrere devono essere
“sostanzialmente equipollenti ai rimedi elencati” nelle disposizioni federali, e
“rispettare … i principi contabili e di bilancio e delle norme in materia di
estinzione delle obbligazioni, al fine di non snaturare il controllo
sull’indebitamento”. Pertanto uno strumento diverso da quello elencato dal CU n.
167/A potrebbe ritenersi ammissibile solo se, “pur non rientrando formalmente
tra i mezzi elencati nel predetto comunicato, ne raggiunga comunque la sostanza
e gli effetti”.
Ebbene, il Collegio Arbitrale rileva che le modalità di “ricapitalizzazione”
previste dal CU n. 167/A si caratterizzano (quale elemento tra loro comune) per la
circostanza che esse realizzano un versamento di somme liquide entro termini
stringenti nelle casse della società in questione, allo scopo di immediatamente
riequilibrarne la gestione caratteristica; tanto che un eventuale differimento (dei
versamenti dovuti per effetto della sottoscrizione di un aumento di capitale) non
può eccedere un breve termine e l’obbligo di attuarlo deve essere adeguatamente
garantito.
A fronte di ciò il Collegio Arbitrale rileva che le operazioni poste in essere dalla
Ricorrente, ed in particolare la principale di esse, ossia il conferimento da parte di
un socio (la Mobili d’Arte Bassanesi S.r.l.) di un credito IVA per l’importo di
Euro 12.430.000 (ma anche la cessione del credito da parte della Idea Giusta S.r.l.
per Euro 5.500.000), non siano equivalenti alle operazioni contemplate dalle
regole federali. Infatti, il credito IVA, alla data del conferimento, non risultava
avere gli essenziali requisiti di certezza, liquidità ed immediata esigibilità che
avrebbero potuto farlo ritenere equivalente ad un versamento in denaro contante.
Basti a tal proposito menzionare, in primo luogo, la sussistenza della facoltà,
pienamente esercitabile fino al 31 dicembre 2010, da parte dell’Amministrazione
finanziaria di sottoporre a controllo, formale e sostanziale, il credito vantato a
rimborso, ed eventualmente di modificarlo in tutto o in parte. Pertanto (i) la
assenza della liquidità, intesa come determinatezza di contenuto
dell’obbligazione, (ii) l’attuale pendenza del termine che incide sulla esigibilità
del credito e (iii) la possibilità della rettifica in peius dello stesso importo
creditorio, risultano rappresentare, tutti, elementi di condivisibile incertezza sulla
entità e l’attualità del conferimento stesso, con conseguenti effetti indotti sulla
efficacia e contestualità della copertura delle perdite e sull’aumento del capitale
sociale; per cui risulta palese la inidoneità del conferimento del credito IVA de
quo a realizzare in modo sostanziale ed inequivocabile, come preteso dalle norme
della FIGC, l’aumento del capitale sociale destinato alla copertura delle ingenti
perdite ed alla conseguente ricostituzione dello stesso.
In secondo luogo, poi, sul piano finanziario, deve rilevarsi che la vigente
normativa fiscale in ordine ai rimborsi (art. 34 comma 1 legge n. 388 del 2000), a
decorrere dall’anno d’imposta 2001, ha fissato il limite massimo dei crediti di
imposta e dei contributi rimborsabili o compensabili a soli Euro 516.456,90 per
ogni esercizio fiscale. Con la conseguenza che comunque l’incasso del credito
sarebbe andato ben oltre gli assai brevi termini previsti per i versamenti dal CU n.
167/A. In altre parole, i vincoli normativi in tema di rimborso di crediti tributari
rendono oggettivamente impossibile il rispetto da parte della Ricorrente dei
termini previsti dalla normativa federale per la effettiva “ricapitalizzazione” della
società richiedente l’iscrizione ad un campionato di calcio professionistico.
Poiché dunque la cessione del credito IVA non raggiunge “sostanza e effetti” dalle
operazioni stabilite espressamente (ed in via esclusiva) dal CU n. 167/A, essa non
può ritenersi idonea, sul piano della disciplina federale, al ripianamento delle
perdite registrate dall’Ancona. Con la conseguenza, dunque, che essa non
consente di sanare la carenza dei rapporti PA e PD e dunque di soddisfare un
indefettibile requisito per l’iscrizione al Campionato di calcio professionistico di
Serie B per la stagione 2004-2005. Inoltre (ma la considerazione che precede è di
per sé sufficiente ad escludere la “iscrivibilità” dell’Ancona), esclusa la idoneità
delle operazioni poste in essere dalla Ricorrente a produrre la copertura delle
perdite, si potrebbe ritenere, quanto meno dal punto di vista delle regole federali,
non venuta meno la situazione prevista dall’art. 2447 c.c.
6. Le considerazioni che precedono, si noti, prescindono da qualsiasi
valutazione circa la “bontà” del credito IVA e circa la “capacità” del suo titolare a
disporne, conferendolo a capitale, nonché circa la idoneità (dal punto di vista
civilistico) del conferimento del credito IVA a coprire le perdite e a ripristinare il
capitale sociale ai sensi dell’art. 2447 c.c. (circostanza della quale lo stesso
collegio sindacale della Ricorrente, nel sottolineare l’opportunità di ottenere
l’omologa delle deliberazioni dell’assemblea, mostra di dubitare). Ed invero,
sottolinea il Collegio Arbitrale, ad esso non incomberebbe comunque il compito
di verificare l’origine del credito conferito (generato dalla conferente dopo il
verificarsi di una causa di scioglimento ope legis: scadenza del termine statutario)
per valutare il beneficio economico realizzato dal conferitario. Il giudizio di
questo Collegio Arbitrale si pone infatti su di un piano diverso, e riguarda
esclusivamente l’idoneità del conferimento di un credito a lungo termine, illiquido
e non immediatamente esigibile a ripianare le perdite di una società calcistica con
le modalità, nei termini e comunque con gli effetti perseguiti dalle norme della
FIGC. Esclusa tale idoneità, il ricorso deve per ciò solo essere respinto.
7. Quanto esposto in ordine all’inidoneità del conferimento del credito IVA a
soddisfare le condizioni di cui al CU n. 167/A esimono inoltre il Collegio dalla
verifica del rilievo delle altre operazioni, di contabilizzazione di maggiori ricavi e
di finanziamento soci (da parte della “Idea Giusta S.r.l.”) al fine della verifica dei
requisiti posti dalle norme federali per l’iscrizione ai campionati professionistici
di calcio della stagione 2004-2005, atteso il carattere assorbente del primo rilievo.
In ogni caso deve sottolinearsi che nemmeno la cessione del credito operato dalla
Idea Giusta S.r.l., per le ragioni già esposte (ed in particolare perché non
equivalente ad un versamento di denaro), può dirsi compatibile con le regole
federali che prevedono differenti forme (di carattere “reale”) di ricapitalizzazione.
8. In conclusione, dunque, ritiene il Collegio che non sussistendo i requisiti
previsti dalla normativa federale, la domanda di iscrizione dell’Ancona al
Campionato di Serie B per la stagione 2004-2005 non poteva che essere respinta:
la decisione in tal senso del Consiglio Federale della FIGC appare pertanto
pienamente legittima.
La legittimità di tale decisione, invero, non può essere revocata in dubbio
nemmeno sotto il profilo della carenza di istruttoria e di insufficienza della
motivazione, e ciò per una duplice serie di motivi.
In primo luogo, perché, nonostante lo assai stringato tenore delle delibere delle
commissioni federali impugnate dalla Ricorrente, la ratio che le sosteneva ben
può essere identificata, tanto da venire (come è stata) discussa nelle tesi svolte
dalla Ricorrente nella Domanda di Arbitrato.
In secondo luogo, perché lo svolgimento stesso del presente procedimento
arbitrale consente un diretto esame della sussistenza dei requisiti circa la
iscrivibilità di un soggetto ad un campionato di calcio professionistico e non è
limitato al controllo (della legittimità e quindi anche) della congruità della
motivazione del provvedimento federale che la abbia negata. Il Regolamento ad
hoc, infatti, conferisce all’organo arbitrale un potere di integrale riesame del
merito della controversia. E dunque “in linea di principio, le eventuali lacune
procedurali o formali nell’iter di adozione dei provvedimenti federali non bastano
di per sé a legittimare pretese infondate nel merito, a meno che i vizi procedurali
o formali non siano stati tali da effettivamente danneggiare il soggetto reclamante
o comunque alterare l’esito sostanziale del procedimento federale; di converso, la
stessa giurisprudenza insegna che anche un procedimento formalmente
impeccabile non è sufficiente a salvare un comportamento o un provvedimento
federale illecito nel merito» (lodo 5 novembre 2002, nel caso Hockey Club
Gherdeina c. Federazione Italiana Sport Ghiaccio (FISG)). In altre parole, anche
laddove si rilevasse, in esito al procedimento arbitrale svolto nel sistema della
Camera, che il Consiglio Federale abbia omesso di motivare un provvedimento
(doveroso e) conforme alle norme, ovvero di esaminare tutti i documenti
sottoposti alla sua attenzione, non si potrebbe, per ciò solo, dopo aver annullato il
provvedimento federale, disporre l’iscrizione al campionato in questione di un
ricorrente che oggettivamente non soddisfi le condizioni richieste. E dunque, la
conclusione che la Ricorrente non presenta i requisiti posti per essere iscritta al
Campionato di Serie B per la stagione 2004-2005 esclude di per sé l’accoglimento
del ricorso sotto il profilo del vizio di motivazione.
9. Con la Domanda di Arbitrato, invero, la Ricorrente, per sfuggire alla (qui
raggiunta) conclusione del rigetto della istanza di annullamento delle decisioni di
diniego dell’iscrizione, adottate sulla base della normativa federale vigente,
attacca la disciplina stessa, domandando, “per quanto occorresse”, l’annullamento
delle stesse norme che stabiliscono i requisiti e gli adempimenti per l’ammissione
ai campionati professionistici per la stagione 2004-2005.
A sostegno di tale domanda la Ricorrente allega che, ove i “CU 162/A e CU 167/A
dovessero interpretarsi in senso formale e restrittivo, … anche tali atti …
sarebbero illegittimi, giacché comprimerebbero senza ragione le possibilità
finanziarie per le società richiedenti l’iscrizione senza che ciò sia funzionale a
nessuna regola di trasparenza o garanzia di capacità finanziaria reale. A fronte
dell’interesse pubblico allo svolgimento regolare del campionato di calcio e dei
diritti delle società sportive, tali regole se interpretate restrittivamente
violerebbero l’elementare principio di proporzionalità ed adeguatezza,
comprimendo irragionevolmente anche il principio di concorrenza nel settore
economico”.
10. Il Collegio non condivide tali affermazioni e rileva come la disciplina
adottata dalla FIGC appaia essere congrua attuazione del compito demandato alla
federazione stessa dal legislatore nazionale. Infatti, la l. 23 marzo 1981 n. 91,
recante norme in materia di rapporti tra società e sportivi professionisti, all’art. 12
(“Garanzia per il regolare svolgimento dei campionati sportivi”), nel testo oggi
vigente, dispone che: “1. Al solo scopo di garantire il regolare svolgimento dei
campionati sportivi, le società di cui all’articolo 10 sono sottoposte, al fine di
verificarne l’equilibrio finanziario, ai controlli ed ai conseguenti provvedimenti
stabiliti dalle federazioni sportive, per delega del CONI, secondo modalità e
principi da questo approvati”. In tale quadro, le regole stabilite dal CU n. 162/A
e dal CU n. 167/A, imponendo un “reale” (e non meramente “contabile”)
risanamento finanziario, appaiono pienamente legittime, giustificate e congrue
rispetto allo scopo di garantire il regolare svolgimento dei campionati sportivi,
sulla base di uguali condizioni di partecipazione per le varie società
professionistiche.
11. In conclusione, la normativa federale appare al Collegio pienamente
legittima; e pertanto che anche sotto questo profilo il Consiglio Federale della
FIGC abbia legittimamente respinto la domanda dell’Ancona per difetto dei
requisiti per l’ammissione al Campionato di Serie B per la stagione 2004-2005. Il
ricorso avverso la normativa e i provvedimenti federali deve perciò essere
integralmente respinto.
C. Sulle spese
1. Gli onorari per il Collegio Arbitrale sono stabiliti nell’importo indicato in
separata ordinanza. Tali onorari dovranno essere versati nella misura del 40% al
Presidente del Collegio e del 30% a ciascuno degli arbitri. Nella separata
ordinanza vengono altresì liquidati gli importi da corrispondere ai consulenti
tecnici d’ufficio.
2. Sussistono giusti motivi per compensare le spese di assistenza legale
sopportate da ciascuna delle parti nel presente procedimento e per porre a carico
di entrambe le parti, nella misura del 50% ciascuna, ma con il vincolo della
solidarietà per l’intero, gli onorari del Collegio Arbitrale e dei consulenti tecnici
d’ufficio.
P.Q.M.
Il Collegio Arbitrale, definitivamente pronunciando nel contraddittorio tra le parti,
disattesa ogni ulteriore istanza, eccezione e deduzione,
- rigetta il ricorso;
- spese compensate;
- liquida come da separata ordinanza gli onorari e le spese del C.T.U., che
pone a carico delle parti in via solidale;
- determina come da separata ordinanza gli onorari e le spese a carico delle
parti in via solidale da corrispondere all’organo arbitrale.
Così deciso in Roma, il 9 agosto 2004, nella conferenza personale degli arbitri e
con voti unanimi.
F.to Dott. Salvatore Cirignotta
F.to Prof. Avv. Luigi Fumagalli
F.to Avv. Mario Antonio Scino