CONI – Camera di Conciliazione ed Arbitrato per lo Sport –Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it LODO ARBITRALE DEL 24/1/2003 TRA Alberto Borsetti e FIPAV
Verbale dell’incontro di venerdì 24 gennaio 2003
Luogo: CONI-Stadio Olimpico Curva Sud, ROMA
CONCILIATORE: Prof. Fulco Lanchester
SEGRETARIO: Dott. Marco Arpino
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PARTE ISTANTE: Alberto Borsetti Prot.n.616 del 06.12.02
CONTROPARTE: FIPAV
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CONVOCATI: Dott.Alberto Borsetti FIPAV
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PRESENTI: Dott.Alberto Borsetti
FIPAV Avv. Domenico D’Alessio
Il Conciliatore esperisce il tentativo di conciliazione ricordando in proposito alle parti che ai sensi dello Statuto del CONI, del Regolamento della Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport, nonché dello Statuto della FIPAV la conciliazione è una procedura stragiudiziale pacifica, volontaria e cooperativa di risoluzione dei conflitti all’interno dell’ordinamento sportivo, per cui una terza persona imparziale, il Conciliatore, assiste le parti in conflitto facilitandone la comunicazione, guidando la loro negoziazione, facendone affiorare gli interessi e orientandole verso la ricerca di accordi reciprocamente soddisfacenti, applicando le norme di diritto e le norme e gli usi dell’ordinamento sportivo nazionale ed internazionale.
Il Conciliatore ricorda che la partecipazione al procedimento conciliativo in nessun caso comporta rinuncia alle rispettive posizioni ovvero abdicazione alle proprio argomentazioni.
Il Conciliatore invita pertanto le parti, nello spirito autocompositivo della procedura, a ricercare una definizione della controversia, assicurando loro che in questa sede hanno un’equa opportunità di esprimere la loro visione del disaccordo e di ascoltarsi reciprocamente.
Il Conciliatore suggerisce in merito di valutare la possibilità di tenere conto di eventuali ragioni di specificità della fattispecie.
Il Conciliatore invita quindi le parti ad esprimere le proprie posizioni, ricordando che in precedenti occasioni le federazioni sportive nazionali ed i propri tesserati hanno ritenuto di poter addivenire in sede di conciliazione ad un composizione amichevole delle controversie.
Il dott.Alberto Borsetti si riporta a quanto evidenziato nell’istanza di conciliazione in merito alla sua esclusione, ritenuta appunto illegittima, dalla partecipazione agli incontri di qualificazione, di aggiornamento e dall’impiego nell’attività agonistica.
Il rappresentante della FIPAV ribadisce preliminarmente la legittimità ed intangibilità delle decisioni adottate dagli organi. Esprime quindi apprezzamento per il tentativo di conciliazione proposto dal Conciliatore, ma sottolinea che, pur prendendo atto delle indubbie peculiarità della fattispecie in esame, in nessun caso atti di conciliazione odierna potrà mai essere attribuita tale valenza.
Il Conciliatore interviene per sottolineare che ogni accordo conciliativo deve tenere conto della specificità del caso concreto e rispettare le norme di diritto e le norme e gli usi dell’ordinamento sportivo, nonché i principi di etica sportiva e di equità.
Esposte e preso atto delle rispettive considerazioni, le parti dichiarano di addivenire ad una conciliazione alle seguenti inscindibili condizioni:
1. La FIPAV si impegna a garantire al Dott. Alberto Borsetti la partecipazione agli incontri di qualificazione, di aggiornamento e l’impiego nell’attività agonistica, in conformità alle disposizioni statutarie e regolamentari;
2. La parte istante rinuncia ad ogni pretesa a qualsiasi ragione rivendicabile nei confronti della FIPAV, suoi organi o componenti.
Con la sottoscrizione del presente verbale le parti tutte si impegnano a dare esecuzione a quanto convenuto.
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Il verbale è stato riletto, confermato e sottoscritto.
PARTE ISTANTE
Alberto Borsetti CONTROPARTE FIPAV
IL CONCILIATORE
Prof. Fulco Lanchester
Il presente verbale è stato protocollato nel Registro dell’Ufficio di Segreteria della Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport in data 24 gennaio 2003, al numero 3.Conc.82.
Roma, 24 gennaio 2003