CONI – Camera di Conciliazione ed Arbitrato per lo Sport –Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it LODO ARBITRALE DEL 24/8/2004 TRA A.S. VITERBO CALCIO S.r.l e FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO (“FIGC”)
CONI – Camera di Conciliazione ed Arbitrato per lo Sport –Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it
LODO ARBITRALE DEL 24/8/2004 TRA A.S. VITERBO CALCIO S.r.l e FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO (“FIGC”)
C O L L E G I O A R B I T R A L E
Avv. Enrico Ingrillì in qualità di Presidente del Collegio
Arbitrale nominato dal Presidente
della Camera ai sensi del
Regolamento per le controversie
relative all’iscrizione ai campionati
di calcio professionistico
(Regolamento)
Avv. Guido Cecinelli in qualità di Arbitro nominato dal
Presidente della Camera ai sensi del
Regolamento
Prof. Avv. Massimo Zaccheo in qualità di Arbitro nominato dal
Presidente della Camera ai sensi del
Regolamento
nel procedimento di Arbitrato promosso da:
A.S. VITERBO CALCIO S.r.l., con sede in Viterbo, via L. Einaudi n. 8, in
persona del proprio legale rappresentate Dott. Mauro Baraldi, rappresentata,
assistita e difesa dall’Avv. Ruggero Stincardini, ed elettivamente domiciliata
presso il suo studio in Perugia via Martiri dei Lager n. 92/A
- attrice -
contro
Federazione Italiana Giuoco Calcio, in persona del Presidente p.t., rappresentata
e difesa dagli Avv.ti Mario Gallavotti e Luigi Medugno, giusta delega, ed
elettivamente domiciliata presso lo studio del primo in via Po n.9
- convenuta -
****
Letti i quesiti conclusivamente formulati dalle parti, esaminate le conclusioni
delle stesse, esaminati gli atti e documenti del giudizio, valutate le istanze
istruttorie, rilevato che a norma di Regolamento non sono intervenuti nel presente
procedimento arbitrale né la Lega Professionisti serie C, né altri soggetti
eventualmente controinteressati ovvero sodalizi sportivi portatori di interessi
eventuali e diretti nella controversia, ritualmente avvisati giusta Comunicato
Ufficiale F.I.G.C. n°85/A del 16 agosto 2004, considerato che la F.I.G.C. e la
Lega Professionisti serie C per la stagione sportiva 2004/2005 hanno predisposto
una specifica domanda di iscrizione ai campionati di competenza, nella quale sono
contenute le clausole compromissorie, richiamate altresì dalla legge 280/2003 ed
in particolare viene chiesto alle società affiliate di rinunziare “espressamente a
rivolgersi all’Autorità Giudiziaria Ordinaria e/o alla Giustizia Amministrava. …..
omissis ….Con la presentazione della presente domanda di ammissione al
Campionato la sottoscritta società, in conformità a quanto previsto dall’art.3 I
comma della legge 280/2003, nonché in ragione della propria appartenenza
all’ordinamento settoriale sportivo e dei vincoli conseguentemente assunti con la
costituzione del rapporto di affiliazione, si obbliga a definire qualsiasi
controversia che dovesse insorgere in ordine all’esito della presente domanda
con i soli rimedi previsti dal Capo IV del C.U.n°167/A del 30.4.2004 emesso dalla
F.I.G.C., con particolare riferimento alla competenza della Camera di
Conciliazione e Arbitrato per lo Sport istituita presso il CONI a decidere
qualsiasi controversia relativa ai provvedimenti del Consiglio federale di non
ammissione al campionato di competenza. …. Omissis. Per approvazione
specifica di cui agli articoli 1341 e 1342 c.c., della clausola compromissoria di
cui all’art.27 dello Statuto federale e del connesso art.47 del Codice di giustizia
sportiva della F.I.G.C., degli accordi collettivi in materia, nonché della
competenza esclusiva della Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport a
decidere ogni controversia relativa ai provvedimenti del Consiglio federale di non
ammissione al Campionato di competenza”, ha emesso il seguente
LODO ARBITRALE
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SVOLGIMENTO DEI FATTI
In data 28 luglio 2004, veniva costituita la nuova società calcistica AS Viterbo
Calcio S.r.l. (d’ora in poi, per brevità, Viterbo), con lo scopo di richiedere
l’assegnazione del titolo sportivo già della società Viterbese, società che aveva
acquisito il diritto a partecipare al Campionato di serie C1, per la stagione 2004 –
05.
In data 29 luglio 2004, il Viterbo presentava alla Federazione Italiana Giuoco
Calcio (d’ora in poi, per brevità, F.I.G.C.), domanda di affiliazione, nonché
l’istanza di cui all’art. 52, VI comma, delle Norme Organizzative Interne della
Federazione Italiana Giuoco Calcio (d’ora in poi, per brevità, NOIF), con la
richiesta di ammissione al campionato di serie C2, per la stagione 2004 – 05.
La procedura di cui sopra, veniva incardinata sulla base dell’art. 52 NOIF, il c.d.
“Lodo Petrucci”.
In data 30 luglio 2004, la F.I.G.C. comunicava alla società Viterbo che la
Commissione Speciale di cui all’art. 52, VI comma del NOIF, aveva determinato
in € 400.000,00 la tassa straordinaria di iscrizione, indicando quale termine per il
pagamento, la data del 3 agosto 2004.
In data 3 agosto 2004, fermo restando le contestazioni sul quantum della tassa
speciale d’iscrizione, la società Viterbo depositava la somma complessiva di €
50.000,00, dichiarandosi disponibile, in ogni caso, a garantire mediante apposita
fideiussione, il pagamento dell’importo restante.
La società Viterbo, in ogni caso, contestava la debenza della tassa straordinaria di
iscrizione, sia sull’an, che sul quantum. In particolare, il Viterbo contestava
l’applicazione dei criteri di determinazione della tassa straordinaria di iscrizione,
come specificati dall’art. 52, VI comma, del NOIF.
In data 12 agosto 2004, con il C.U. n. 68/A della FIGC, veniva disposto di non
accogliere l’istanza ex art. 52, VI comma del NOIF, di attribuzione del titolo
sportivo di serie C2, presentata dalla società Viterbo Calcio.
Le conclusioni del Viterbo
La società Viterbo, pertanto, proponeva l’istanza di arbitrato, rassegnando le
seguenti conclusioni:
“a) accertare l’illegittimità e/o la nullità e/o l’inefficacia dell’art. 52,6 NOIF,
nella parte in cui impone una tassa straordinaria di iscrizione a carico delle
società richiedenti l’ammissione in forza del c.d. Lodo Petrucci, e comunque nella
parte in cui non prevede che essa tassa possa essere sostituita da idonea
garanzia, ovvero versata all’esito dell’accoglimento dell’istanza;
b) accertare l’illegittimità e/o la nullità e/o l’inefficacia e/o l’ingiustizia della
delibera della Commissione Speciale di cui all’art. 52/6 del NOIF con la quale è
stata quantificata in €/400.000,00 la tassa straordinaria per la società Viterbo;
e per l’effetto
c) annullare il C.U. FIGC n. 68/A pubblicato in data 12 agosto 2004, con cui
veniva deliberato di “non accogliere l’istanza ex art. 52/6 noif di attribuzione del
titolo sportivo di serie C2 presentata dalla società AS Viterbo Calcio S.r.l.;
d) annullare il C.U. FIGC n. 78/A, pubblicato in data 12 agosto 2004, nella parte
in cui è deliberata l’integrazione dell’organico di C2 2004/2005 alla società
ripescata a seguito della mancata ammissione dell’AS Viterbo calcio S.r.l.;
e) annullare ogni altro provvedimento della FIGC, e/o di suoi singoli Organi
interni, e/o delle Leghe affilliate, direttamente e/o indirettamente connesso, e/o
presupposto, e/o concorrente, e/o conseguente ai CCUU 68/A e 78/A, ivi compresi
per quanto occorra quelli attinenti la formazione degli organici e dei calendari
dei campionati e delle altre competizioni sportive;
e per l’effetto
f) (principalmente) ordinare alla FIGC, e/o ai suoi organismi interni e/o Leghe
affilliate, di attribuire il titolo sportivo di serie C2 alla soc. Viterbo a norma
dell’art. 52/6 noif, e di iscriverla al campionato di serie C2 2004/2005, con
esenzione dal versamento di qualsivoglia tassa straordinaria;
g) (in subordine) ordinare alla FIGC, e/o ai suoi organismi interni e/o Leghe
affiliate, di attribuire il titolo sportivo di serie C2 alla soc. Viterbo, a norma
dell’art. 52/6 noif, e di iscriverla al campionato di serie C2 2004/2005, con
versamento della tassa straordinaria di € 50.000,00;
h) (in ulteriore subordine) determinare l’equo ammontare della tassa
straordinaria di iscrizione, nonché determinare il termine entro il quale la soc.
Viterbo possa dilazionare il pagamento e/o sostituirlo con idonea garanzia, e per
l’effetto ordinare alla FIGC, e/o ai suoi organismi interni e/o Leghe affiliate, di
attribuire il titolo sportivo di serie C2 alla soc. Viterbo a norma dell’art. 52/6
noif, e di iscriverla al campionato di serie C2 2004/2005;
i) (in denegata subordine) determinare il termine ritenuto di giustizia entro il
quale la soc. Viterbo possa dilazionare il pagamento della tassa straordinaria di
€ 400.000,00 e/o riconoscere il diritto della soc. Viterbo di sostituirla con idonea
garanzia, e per l’effetto ordinare alla FIGC, e/o ai suoi organismi interni e/o
Leghe affiliate, di attribuire il titolo sportivo alla soc. Viterbo a norma dell’art.
52/6 noif, e di iscriverla immediatamente al campionato di serie C2 2004/2005;
j) pronunciare ogni e qualsivoglia altro provvedimento utile agli effetti di quanto
domandato e/o dare attuazione alla decisione arbitrale;
k) condannare parte convenuta al pagamento delle spese del procedimento
arbitrale e dei compensi degli arbitri e degli altri Organi della Camera nonché a
rifondere alla parte attrice ogni spesa sostenuta per la propria assistenza legale e
per il presente procedimento, e dei diritti amministrativi versati alla CCA”.
In particolare, il Viterbo sosteneva che la finalità del “Lodo Petrucci” era di
consentire che importanti realtà cittadine siano improvvisamente e del tutto
private della partecipazioni ai campionati professionistici nazionali, a causa delle
disavventure economiche della società che fino ad allora l’avevano rappresentate.
Il Viterbo sosteneva, altresì, considerate le finalità del “Lodo Petrucci”,
l’illegittimità della sottoposizione dell’iscrizione ai campionati al pagamento di
una tassa straordinaria. A maggior ragione se considerato che tale tassa è
determinata per un ammontare che, in relazione al bacino d’utenza, ed in
particolare in riferimento ai brevissimi tempi a disposizione, rende praticamente
impossibile il suo reperimento.
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Le conclusioni della F.I.G.C.
In data 19 agosto 2004, la FIGC si costituiva in giudizio nel procedimento
arbitrale, chiedendo il rigetto del ricorso della società Viterbo. In particolare, la
F.I.G.C. rassegnava le seguenti conclusioni:
“Voglia l’Ecc.ma Camera Arbitrale adita dichiarare l’inammissibilità
dell’istanza di arbitrato del Viterbo, o in via subordinata, rigettare nel merito le
domande del Viterbo perché del tutto infondate sulla base della normativa
applicabile e comunque sfornita di prova. Con condanna del Viterbo al
pagamento delle spese e degli onorari di arbitrato, ed alla rifusione alla FIGC
dei diritti amministrativi corrisposti alla Camera e delle spese, dei diritti e degli
onorari per la difesa in giudizio”.
In particolare, la F.I.G.C. sosteneva: in via preliminare, l’inammissibilità del
ricorso, in quanto il Viterbo chiedeva alla Camera di accertare l’illegittimità delle
norme introdotte dal “Lodo Petrucci”, che concerne invece la diversa fattispecie
dell’attribuzione di un titolo sportivo in presenza di condizioni particolari; nel
merito, l’infondatezza del ricorso, stante il mancato rispetto dell’art. 52, VI
comma, NOIF.
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Pertanto, sulla base della normativa e del regolamento della Camera di
Conciliazione, veniva istituito il Collegio Arbitrale, composto dall’avv. Enrico
Ingrillì, nella qualità di Presidente, e dall’avv. Guido Cecinelli e dal Prof. Avv.
Massimo Zaccheo.
All’udienza avanti al Collegio Arbitrale, tenutasi in data 24 agosto 2004, oltre alle
parti erano presenti, per il ricorrente, il Sindaco della Città di Viterbo, nonché il
Presidente della stessa Provincia. Il tentativo di conciliazione, esperito dal
Collegio Arbitrale, dava esito negativo. All’esito finale della discussione della
controversia, il Collegio Arbitrale si riservava la decisione.
La società Viterbo, in particolare, sosteneva che la ratio del c.d. Lodo Petrucci,
trasfuso nell’art. 52 del NOIF, VI comma, era quello di consentire ad importanti
realtà cittadine italiane, che siano improvvisamente private della partecipazione ai
campionati calcistici professionistici, di proseguire la partecipazione alle suddette
manifestazioni sportive.
La ratio della norma, dunque, come sostenuto dalla ricorrente, si scontrava con
l’ingiusta sottoposizione al versamento di una tassa di iscrizione straordinaria.
Tassa straordinaria di iscrizione vigorosamente contestata, sia sull’an che sul
quantum, dalla società Viterbo, soprattutto per quanto riguarda l’applicazione dei
crtieri determinati dall’art. 52, VI comma, NOIF, per la relativa quantificazione.
In ogni caso, in via subordinata, fermo restando l’asserita illegittimità della tassa
di iscrizione straordinaria, la società Viterbo sosteneva che la sua quantificazione
doveva rigorosamente essere contenuta nell’ambito di un quantum che fosse
equamente riferito alla possibilità di risorse economiche della realtà a cui si
riferisce, e, comunque, determinato in un ammontare effettivamente reperibile nei
brevissimi tempi a disposizione, previsti per la regolarizzazione delle iscrizioni ai
campionati calcistici professionistici.
Per contro, la F.I.G.C. sosteneva la piena legittimità della tassa di iscrizione
speciale, prevista dal c.d. Lodo Petrucci, in quanto si affermava (cfr. pag. 3 e 4
della memoria di costituzione della F.I.G.C.) che “nell’ambito del diritto
costituzionalmente garantito di autonomia ed autodeterminazione di
un’associazione di diritto privato quale la FIGC le regole di cui al Lodo Petrucci
rappresentano norme di organizzazione / funzionamento endoassociative che tutti
i soggetti che volontariamente hanno deciso di aderire all’associazione sono
tenuti a rispettare”.
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MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente il Collegio ritiene utile, per la soluzione della controversia
sottoposta in questa sede, richiamare quanto previsto dalla normativa vigente in
materia di controversie sportive compromettibili in arbitrato.
Ai sensi dell’art. 12 dello Statuto del CONI del 2000, che istituisce, presso il
medesimo ente pubblico rappresentativo di tutti i soggetti dell’ordinamento
sportivo, la Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport, è stato approvato lo
Statuto della FIGC, che all’art. 27 consente la devoluzione in arbitrato di
pressoché tutte le controversie tra la federazione e altro soggetto dell’ordinamento
federale.
Le regole della presente procedura arbitrale speciale – amministrata dalla stessa
Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport – in materia di licenze UEFA e
di iscrizione ai campionati professionistici del calcio, sono state approvate dal
Consiglio nazionale del CONI nella riunione del 30 aprile 2004, quale annesso al
regolamento della camera. Tale regolamento – approvato successivamente dal
Ministero per i Beni e le Attività Culturali, anche ai sensi della L. n. 138 del 1992
– prevede che il lodo è imputabile esclusivamente all’organo arbitrale e che in
nessun caso il lodo può essere considerato atto della Camera o del CONI.
Sempre nell’ambito delle controversie compromettibili in arbitrato, la legge 17
ottobre 2003 n. 280, nel devolvere la maggior parte delle controversie aventi ad
oggetto atti del Comitato Olimpico Nazionale Italiano o delle Federazioni
Sportive rilevanti per l’ordinamento statale, alla giurisdizione esclusiva del
giudice amministrativo, allo stesso tempo, ha affermato espressamente che <>.
Per tutte queste ragioni, il Collegio riafferma che la presente procedura attivata
dalla società ricorrente ha natura arbitrale e che in nessun caso il lodo può essere
considerato atto della camera o del CONI, significando che le parti hanno peraltro
già dato atto che la decisione arbitrale richiesta è irrevocabilmente riconosciuta
come manifestazione della propria volontà e di conseguenza si sono impegnate a
rispettarla.
La F.I.G.C. e la Lega Professionisti serie C per la stagione sportiva 2004/2005
hanno predisposto una specifica domanda di iscrizione ai campionati di
competenza, nella quale sono contenute le clausole compromissorie richiamate
dalla citata legge 280/2003 ed in particolare viene chiesto alle società affiliate di
rinunziare “espressamente a rivolgersi all’Autorità Giudiziaria Ordinaria e/o
alla Giustizia Amministrava. ….. omissis ….Con la presentazione della presente
domanda di ammissione al Campionato la sottoscritta società, in conformità a
quanto previsto dall’art.3 I comma della legge 280/2003, nonché in ragione della
propria appartenenza all’ordinamento settoriale sportivo e dei vincoli
conseguentemente assunti con la costituzione del rapporto di affiliazione, si
obbliga a definire qualsiasi controversia che dovesse insorgere in ordine all’esito
della presente domanda con i soli rimedi previsti dal Capo IV del C.U.n°167/A
del 30.4.2004 emesso dalla F.I.G.C., con particolare riferimento alla competenza
della camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport istituita presso il CONI a
decidere qualsiasi controversia relativa ai provvedimenti del Consiglio federale
di non ammissione al campionato di competenza. …. Omissis Per approvazione
specifica di cui agli articoli 1341 e 1342 c.c., della clausola compromissoria di
cui all’art.27 dello Statuto federale e del connesso art.47 del Codice di giustizia
sportiva della F.I.G.C., degli accordi collettivi in materia, nonché della
competenza esclusiva della Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport a
decidere ogni controversia relativa ai provvedimenti del Consiglio federale di non
ammissione al Campionato di competenza”.
Il Collegio deve rilevare, altresì, il carattere arbitrale della controversia, che
vede contrapposta una società, la quale chiede l’inserimento nei quadri
professionistici, ad una Federazione Sportiva, in relazione al diniego da parte
della seconda, dell’iscrizione ai campionati di calcio professionistici.
Il Collegio, quindi, ritiene che la questione non possa essere risolta invocando
l’automatica applicazione dei più restrittivi orientamenti tradizionalmente
formulati con riguardo alle controversie di cui sia parte una pubblica
amministrazione (ammesso e non concesso che si possa riconoscere alla F.I.G.C.
tale qualifica). Anche in quest’ultimo caso, in verità, è possibile registrare negli
ultimi anni una profonda evoluzione normativa e giurisprudenziale. Da tempo, si
riconosce la compromettibilità in arbitrato delle controversie relative all’attività di
diritto privato della pubblica amministrazione, di naturale spettanza dell’autorità
giudiziaria ordinaria.
Più di recente, la legge 205 del 2000 ha esplicitamente affermato la possibilità di
risolvere in arbitrato rituale di diritto anche le controversie devolute alla
giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo (art. 6, II comma, cfr. anche la
giurisprudenza, T.A.R. Veneto, sentenza in data 01.03.2003 n. 1583, T.A.R.
Lombardia, sentenza in data 18.03.2002, Sezione III; Consiglio di Stato, sentenza
in data 17.03.2003 n. 1362, Sez. V). Dalle norme che facoltizzano la negoziazione
del potere amministrativo attraverso la stipula di accordi procedimentali (art. 11,
15 l. n. 241 del 1990) c’è poi chi addirittura trae la conclusione che anche
l’interesse pubblico sia disponibile: pertanto, persino le controversie che
contrappongono questo agli interessi legittimi dei privati sarebbero passibili di
compromesso arbitrale. Dunque, anche con riguardo alle controversie di cui sia
parte una pubblica amministrazione, si registra una chiara tendenza alla
progressiva estensione delle ipotesi in cui è ammesso il ricorso all’arbitrato.
****
IN VIA PRELIMINARE
L’ammissibilità del ricorso
In via preliminare, la F.I.G.C. sosteneva l’inammissibilità dell’istanza avversaria.
Si legge, infatti, che “La FIGC eccepisce innanzitutto l’inammissibilità
dell’istanza avversaria, che il Viterbo dichiara testualmente aver presentato ex
art. 1 lettera b) Regolamento Iscrizione Campionati”.
Il Collegio ritiene di dover rigettare l’eccezione di inammissibilità del ricorso,
proposta dalla F.I.G.C..
L’articolo 1 del Regolamento, infatti, dispone che (….) ha lo scopo di assicurare
la risoluzione delle controversie relative (…):
b) all’iscrizione dei club ai campionati nazionali di calcio professionistico.
Nel caso di specie, come risulta dall’istanza di arbitrato, il Viterbo ha impugnato
il C.U. della F.I.G.C., in data 12 agosto 2004, con cui veniva deliberato di “non
accogliere l’istanza ex art. 52, VI comma, NOIF, di attribuzione del titolo
sportivo di serie C2 presentata dalla società Viterbo”. In via consequenziale, il
Viterbo impugnava, altresì, il C.U. n. 78/a della F.I.G.C., sempre in data 12 agosto
2004, avente ad oggetto il completamento dell’organico della serie C2.
Ad analoga conclusione si dovrà giungere, leggendo il documento n. 3 allegato al
ricorso del Viterbo, ossia la domanda di iscrizione al campionato di serie C2, per
la stagione calcistica 2004 – 2005. Infatti, la società Viterbo, come si potrà
leggere, approvava specificamente, ai sensi degli artt. 1341 e 1342 del codice
civile, la clausola compromissoria di cui all’art. 27 dello Statuto Federale e del
connesso art. 47 del Codice di Giustizia Sportiva.
In particolare, il III comma del citato art. 27 dello Statuto Federale precisa che:
“3. In riferimento alle controversie tra uno dei soggetti di cui al comma 1 e la
Federazione, per le quali siano esauriti i gradi interni di giustizia federale, su
istanza del soggetto interessato o della Federazione, è obbligatorio sottoporsi al
tentativo di conciliazione davanti alla Camera di conciliazione ed arbitrato per lo
sport istituita presso il C.O.N.I., nei casi e secondo i criteri previsti dallo Statuto
del C.O.N.I. e dal relativo regolamento di attuazione. Restano comunque escluse
le controversie di natura tecnico-disciplinare che abbiano comportato
l’irrogazione di sanzioni inferiori a 120 giorni”.
L’effetto è che alla presente fattispecie, si dovrà applicare la clausola
compromissoria di cui all’art. 27, anche in forza del tipo di provvedimento
impugnato. Lo stesso Regolamento della Camera di Conciliazione ed Arbitrato
per lo Sport (d’ora in poi, per brevità, Regolamento), prevede all’art. 7, lettera b)
che la procedura arbitrale si applichi “quando vi sia comunque tra le parti di una
controversia riguardante la materia sportiva, un accordo arbitrale ai sensi dello
statuto”.
In ogni caso, risulta chiaro che l’oggetto del giudizio arbitrale, instaurato dal
Viterbo, riguarda la domanda di annullamento di un provvedimento di esclusione
dai campionati di calcio professionistici, a nulla valendo il fatto per il quale la
domanda di iscrizione fosse stata inoltrata sulla base della procedura di cui all’art.
52 NOIF (Lodo Petrucci).
Ciò si evince anche dalle domande formulate dal Viterbo, le quali, tra l’altro,
avevano ad oggetto l’annullamento dei provvedimenti C.U. 68/A e 78/A della
F.I.G.C. (cfr. in particolare le conclusioni c), d) ed e) di cui all’istanza di
arbitrato).
Si legge, sempre nella domanda di iscrizione, che il dichiarante “accetta, ai sensi
dell’art. 27 dello Statuto Federale, la piena e definitiva efficacia di tutti i
provvedimenti generali e di tutte le decisioni particolari adottate dalla F.I.G.C.,
da suoi organi o soggetti delegati (….)”.
Ragionando a contrariis, si cita il lodo arbitrale, depositato in data 3 settembre
2004, reso tra il Cosenza Calcio e la F.I.G.C. (Collegio composto dal Prof.
Benincasa, Prof. Zaccheo ed Avv. Pellegrino), ove, infatti, si legge:
“In sintesi, pertanto, il ricorso alla Camera sulla base del Regolamento ad hoc è
ammissibile avverso un provvedimento del Consiglio Federale della F.I.G.C. che
neghi l’ammissione ad un campionato di competenza; ammissione richiesta, dalla
società interessata, mediante apposita domanda formulata con le modalità e nei
termini stabiliti dal C.U. n. 167/A.
Nel caso di specie, per un verso, non risulta che il Cosenza Calcio 1914 s.p.a.
abbia presentato, nei termini e con le modalità stabilite dal C.U. 167/A, una
domanda alla Lega di competenza per l’ammissione ad un Campionato
professionistico; per altro verso, e conseguentemente, si deve rilevare che il
Consiglio Federale della F.I.G.C. non ha mai pronunciato un provvedimento di
non ammissione del Cosenza Calcio 1914 s.p.a. al campionato di competenza.
Provvedimento, appunto, la cui esistenza avrebbe legittimato il Cosenza Calcio
1914 s.p.a. a proporre dinanzi alla Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo
Sport - e sulla base del 9 Regolamento ad hoc - il ricorso oggetto di esame in
questa sede.
Sulla base degli atti acquisiti al procedimento, il Collegio – sotto quest’ultimo
profilo – rileva che il Consiglio Federale nella seduta del 27 luglio 2004 si è
limitato a stabilire «[…] che non sia possibile inquadrare la Società Cosenza
1914 nei campionati professionistici [e] ha dato mandato al presidente e ai vice
presidenti, insieme alla LND, di trovare – possibilmente in accordo con la società
– la migliore collocazione possibile nell’ambito della Lega Nazionale Dilettanti
[…]» (cfr. Comunicato Stampa F.I.G.C. del 27 luglio 2004)”.
A nulla può valere, altresì, l’affermazione della F.I.G.C. per la quale lo stesso
Viterbo conosceva l’inammissibilità della domanda, in forza dell’affermazione di
cui a pag. 3 dell’istanza di arbitrato. Si legge: “in ragione del fatto che il termine
di presentazione della eventuale nuova istanza di conciliazione secondo il rito
ordinario andrà a scadere il 26.08.2004, è assolutamente urgente che il presente
procedimento sia definito, almeno con riferimento alla individuazione del rito da
seguire laddove questo Particolare fosse contestato dalla F.I.G.C., in tempo utile
per evitare la decadenza dell’azione”.
Il Collegio deve rilevare che l’eccezione della F.I.G.C. è assolutamente
pretestuosa, in quanto trattasi di mera affermazione subordinata, avanzata dal
ricorrente.
Come già ricordato, dunque, ragionando a contrariis sul contenuto del lodo
Cosenza – F.I.G.C., si dovrà concludere per la piena ammissibilità del ricorso del
Viterbo, il quale ha impugnato uno specifico provvedimento della F.I.G.C., nel
caso il C.U. 68/A del 12 agosto 2004. Nel lodo arbitrale citato, infatti, il ricorso
proposto dal Cosenza veniva dichiarato inammissibile, proprio per la circostanza
in forza della quale non era stato impugnato alcun provvedimento della F.I.G.C..
Nel caso di specie, sottoposto al giudizio del Collegio, invece, l’oggetto è
rappresentato dall’impugnazione di un provvedimento della F.I.G.C., come
traspare a chiare lettere (sul punto si veda anche la giurisprudenza che, in ogni
caso, permette al giudice di qualificare la domanda a seguito delle risultanze
processuali, cfr. Corte di Appello di Milano, sentenza in data 28.01.2000, per la
quale “Il giudice nell’interpretazione e qualificazione della domanda non è
condizionato dalla formula adottata dalla parte dovendo considerare il contenuto
sostanziale della pretesa così che l’individuazione del provvedimento richiesto,
cioè della ricerca della volontà e dello scopo anche implicito con una tale
richiesta perseguito dalla parte stessa, deve essere desunta dalla situazione di
causa espressa dall’insieme delle deduzioni e delle tesi svolte nel corso del
giudizio” (….)).
****
NEL MERITO
Il Lodo Petrucci
Il Viterbo richiedeva l’ammissione ai campionati professionistici, sulla base del
dettato di cui all’art. 52 del NOIF, il c.d. “Lodo Petrucci”. I requisiti necessari
previsti dal lodo, come enumerati dall’art. 52 del NOIF (in particolare il VI e VII
comma, come introdotti in data 14 maggio 2004), sono i seguenti:
“1. Il titolo sportivo è il riconoscimento da parte della F.I.G.C. delle condizioni
tecniche sportive che consentono, concorrendo gli altri requisiti previsti dalle
norme federali, la partecipazione di una società ad un determinato Campionato.
2. In nessun caso il titolo sportivo può essere oggetto di valutazione economica o
di cessione.
3. Il titolo sportivo di una società, cui venga revocata l'affiliazione, può essere
attribuito ad altra società con delibera del Presidente della F.I.G.C., previo
parere vincolante della Co.Vi.So.C. ove il titolo sportivo concerna un Campionato
professionistico.
4. Il titolo sportivo di una società, cui venga revocata l'affiliazione ai sensi del
comma 7 dell'articolo 16, può essere attribuito ad altra società a condizione che
la società in liquidazione appartenga alla Lega Dilettanti e che la nuova
aspirante al titolo si accolli ed assolva gli eventuali debiti di quella in
liquidazione cui viene revocata l'affiliazione.
5. In caso di fusione a norma dell'art. 20, alla nuova società o alla incorporante è
attribuito il titolo superiore tra quelli riconosciuti alle società che hanno dato
luogo alla fusione. In caso di scissione o conferimento dell’azienda sportiva a
norma dell’art. 20, il titolo sportivo della società scissa o della conferente è
attribuito rispettivamente alla società derivante dalla scissione che prosegue
l’attività sportiva ovvero alla conferitaria, fatto salvo quanto previsto in ambito
dilettantistico dal comma 6 della medesima disposizione.
6. In caso di non ammissione al campionato di serie A, B o C1, per mancato
rispetto dei criteri economico – finanziari, di una società costituente espressione
della tradizione sportiva italiana e con un radicamento nel territorio di
appartenenza comprovato da una continuativa partecipazione, anche in serie
diverse, ai campionati professionistici di Serie A, B, C1 e C2 negli ultimi dieci
anni, ovvero, da una partecipazione per almeno venticinque anni nell’ambito
del calcio professionistico, la FIGC, sentito il Sindaco della città interessata,
può attribuire il titolo sportivo inferiore di una categoria rispetto a quello di
pertinenza della società non ammessa ad altra società, avente sede nella stessa
città della società non ammessa, che sia in grado di fornire garanzie di solidità
finanziaria e continuità aziendale. Al capitale della nuova società non possono
partecipare, neppure per interposta persona, nè possono assumervi cariche,
soggetti che, nella società non ammessa, abbiano ricoperto cariche sociali
ovvero detenuto partecipazioni dirette e/o indirette superiori al 2% del capitale
totale o comunque tali da determinarne il controllo gestionale, né soggetti che
siano legati da vincoli di parentela o affinità entro il quarto grado con gli stessi.
L’inosservanza di tale divieto, se accertata prima della decisione sulla istanza di
attribuzione del titolo sportivo, comporta il non accoglimento della stessa o, se
accertata dopo l’accoglimento della domanda, comporta, su deferimento della
Procura Federale, l’applicazione delle sanzioni previste dal Codice di Giustizia
Sportiva.
La società aspirante al titolo deve presentare domanda alla F.I.G.C., corredata
della richiesta di affiliazione ai sensi dell’art. 15 delle presenti norme, entro due
giorni dalla pubblicazione del provvedimento di non ammissione al Campionato
professionistico dell’altra società, e nei successivi cinque giorni deve depositare:
1) la documentazione attestante la sussistenza dei requisiti economici,
patrimoniali e finanziari richiesti per la partecipazione al campionato
professionistico di competenza accompagnata da idonee garanzie di continuità
aziendale;
2) la documentazione comprovante l’effettuazione degli adempimenti richiesti
dalla competente Lega per l’iscrizione al campionato e l’avvenuto pagamento di
una tassa straordinaria di iscrizione, destinata al Fondo di Garanzia per
Calciatori ed Allenatori di calcio, la cui misura è determinata tenuto conto della
categoria di appartenenza della nuova società e del bacino di utenza interessato,
da un’apposita commissione nominata dal Consiglio Federale e formata da un
rappresentante della federazione, un rappresentante della lega di competenza ed
un rappresentante designato di comune accordo dalle componenti tecniche. La
commissione decide all’unanimità;
3) la dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante della società, di
impegno a corrispondere al Fondo di Garanzia per Calciatori ed Allenatori di
calcio, tutte le somme che tale ente fosse tenuto ad erogare ai tesserati della
società non ammessa al campionato di competenza, corredata da idonee
garanzie per tale adempimento;
4) la dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante della società,
contenente l’impegno della stessa a garantire con fideiussione bancaria a prima
richiesta le obbligazioni, relative alla stagione sportiva corrente, derivanti dai
contratti con i tesserati e dalle operazioni di acquisizione di calciatori. Il
deposito della fideiussione è condizione per il rilascio del visto di esecutività dei
contratti.
In caso di pluralità di società aspiranti all’attribuzione del titolo sportivo, la
commissione di cui al precedente punto 2 procederà alla scelta del soggetto
ritenuto più meritevole sulla base di una valutazione comparativa che tenga
conto dell’affidabilità della compagine sociale, delle garanzie di continuità
aziendale offerte e della solidità organizzativa e finanziaria. La commissione
decide all’unanimità.
Il Consiglio Federale o, su delega dello stesso, il Presidente Federale, d’intesa
con i Vicepresidenti ed i Presidenti delle componenti federali, esaminata la
domanda e la documentazione prodotta, previo parere favorevole della
Co.Vi.So.C. e della Lega competente, sentito il sindaco della città interessata,
decide sulla istanza di attribuzione del titolo sportivo e sulla conseguente
ammissione al campionato. In caso di mancata attribuzione di detto titolo
sportivo, la tassa straordinaria di cui al precedente punto 2 è restituita
all’avente diritto.
Ai fini della presente disposizione, la anzianità sportiva della società neo
affiliata decorrerà dalla data della sua affiliazione.
Le società non ammesse ai Campionati di Serie A, B o C1 potranno iscriversi al
Campionato di Terza Categoria – L.N.D..
7. In caso di non ammissione al Campionato di Serie C2, per mancato rispetto dei
criteri economico – finanziari, la F.I.G.C., sentito il Sindaco della città
interessata, può attribuire il titolo sportivo di Eccellenza ad altra società avente
sede nella stessa città della società non ammessa. Alla nuova società non possono
partecipare, neppure per interposta persona, né possono assumervi cariche,
soggetti che, nella società non ammessa, abbiano ricoperto cariche sociali ovvero
detenuto partecipazioni dirette e/o indirette superiori al 2% del capitale totale o
comunque tali da determinarne il controllo gestionale, né soggetti che siano
legati da vincoli di parentela o affinità entro il quarto grado con gli stessi.
L’inosservanza di tale divieto, se accertata prima della decisione sull’istanza di
attribuzione del titolo sportivo, comporta il non accoglimento della stessa o, se
accertata dopo l’accoglimento della domanda, comporta, su deferimento della
Procura Federale, l’applicazione delle sanzioni previste dal Codice di Giustizia
Sportiva.
A tal fine, la società aspirante al titolo deve presentare domanda alla F.I.G.C.,
corredata della richiesta di affiliazione ai sensi dell’art. 15 delle presenti norme,
entro due giorni dalla pubblicazione del provvedimento di non ammissione al
campionato di Serie C2 dell’altra società, e nei successivi cinque giorni deve
depositare:
1. la documentazione comprovante l’effettuazione degli adempimenti richiesti dal
Comitato Regionale L.N.D. per l’iscrizione al Campionato;
2. la dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante della società, di
impegno a corrispondere, al Fondo di Garanzia per Calciatori ed Allenatori di
calcio, tutte le somme che tale ente fosse tenuto ad erogare ai tesserati della
società non ammessa al campionato di competenza, corredata da idonee garanzie
per tale adempimento.
Il Consiglio Federale o, su delega dello stesso, il Presidente Federale, d’intesa
con i Vicepresidenti ed il Presidente della L.N.D., sentito il Sindaco della città
interessata, decide sulla istanza di attribuzione del titolo sportivo di Eccellenza e
sulla conseguente ammissione al Campionato.
In caso di pluralità di società aspiranti all’attribuzione del titolo sportivo, si
procederà alla scelta del soggetto ritenuto più meritevole sulla base di una
valutazione comparativa che tenga conto dell’affidabilità della compagine
sociale.
La anzianità sportiva della società neo affiliata decorrerà dalla data della sua
affiliazione. La società non ammessa al Campionato di Serie C2 potrà iscriversi
al Campionato di Terza Categoria – L.N.D.”.
La ratio del “Lodo Petrucci”, dunque, è quella di consentire ad importanti realtà
cittadine, le quali hanno potuto vantare squadre di calcio nei campionati
professionistici, di mantenere nell’ambito dei quadri professionistici, nuove
squadre di calcio. La finalità, dunque, è quella di favorire l’iscrizione ai
campionati di calcio professionistici, di nuove realtà calcistiche, capaci di
mantenere e continuare la tradizione, soprattutto nelle grandi città.
Nel caso di specie, il Viterbo ha dato prova di aver messo in atto una serie di
adempimenti, meritevoli di tutela. Basti ricordare la presenza delle più alte
Autorità locali, all’udienza collegiale del 24 agosto 2004, tanto del Sindaco della
Città, quanto del Presidente della Provincia.
****
Le determinazioni della F.I.G.C. sull’istanza del Viterbo
Sull’istanza del Viterbo, volta ad ottenere l’iscrizione al campionato di serie C2,
in forza del disposto di cui al c.d. “Lodo Petrucci”, inoltrata in data 29 luglio
2004, la F.I.G.C. rispondeva tempestivamente, in data 30 luglio 2004 (cfr. anche il
doc. 7 allegato all’istanza di arbitrato del Viterbo).
Nella comunicazione della F.I.G.C. si legge testualmente: “con riferimento alla
domanda presentata (…..), si comunica che la Commissione all’uopo nominata ha
determinato l’importo della tassa straordinaria prevista dal comma 6,. Punto 2
del citato articolo 52 NOIF nella somma di euro 400.000,00
(quattrocentomilaeuro/00), che dovrà essere depositata presso la sede della
F.I.G.C. entro il 3 agosto 2004, mediante assegno circolare (….)”.
In poche parole, dopo tutti gli adempimenti realizzati per la costituzione della
nuova società, il Viterbo avrebbe dovuto reperire, in soli tre giorni, l’ingente
somma di € 400.000,00 (quattrocentomilauro/00).
****
Sulla volontà di adempiere al pagamento della tassa straordinaria di iscrizione
La F.I.G.C. sosteneva che il Viterbo non avesse adempiuto al pagamento della
tassa di € 400.000,00, come deliberata dal Consiglio federale. In particolare, la
F.I.G.C. precisava (cfr. pag. 3 della memoria difensiva): “A fronte della
quantificazione della predetta tassa in € 400.000,00 da parte della Commissione
nominata ai sensi del medesimo Lodo Petrucci, in particolare, il Viterbo, in modo
del tutto discrezionale ed in spregio alle norme federali, ha ritenuto di versare il
minore importo di € 50.000,00, adducendo tutta una serie di considerazioni
generiche e sfornite di fondamento che non hanno potuto trovare alcun
accoglimento presso gli organi federali (….)”.
Anche questa eccezione dovrà essere rigettata.
Il Collegio arbitrale rileva, innanzitutto, che entro il termine previsto dalla
F.I.G.C., ossia il 3 agosto 2004, il Viterbo aveva provveduto a versare un importo
complessivo di € 50.000,00, richiedendo alla F.I.G.C. (cfr. doc. 9 allegato al
ricorso): “Alla luce delle suesposte considerazioni, la ns. società ed i soci che ne
hanno permesso la costituzione (….), hanno deciso di depositare quale tassa
straordinaria di iscrizione, come già anticipato nella descritta nota del 30 luglio
2004, la somma di euro 50.000,00, nella convinzione che la tessa possa risultare
congrua con quanto disposto dalle disposizione previste dall’art. 52 del NOIF
(…).
La ns. società si dichiara anche disponibile per valutare eventuali ipotesi
alternative (rateizzazione, garanzia fideiussoria ecc….) o integrative (….)”.
In via preliminare, il Collegio deve riscontrare che il Viterbo non è incorso in
alcuna decadenza, in quanto, alla data del 03.08.2004 aveva avanzato la propria
istanza, volta ad ottenere una differente condizione di pagamento della tassa
straordinaria. Il Collegio deve rilevare, infatti, che il termine del 03.08.2004, sia di
natura ordinatoria, tanto sulla scorta del parere espresso dalla Corte Federale, in
data 1 agosto 2002, quanto sulla scorta dei dettati giurisprudenziali, per cui i
termini stabiliti dalla legge sono ordinatori, salvo che la legge stessa li definisca
espressamente perentori (cfr. ex plurimis Corte di Cassazione, sentenza n. 175 del
1999, nonché Interpretazione della Corte Federale del 1 agosto 2002, Comunicato
Ufficiale 2/cf).
Il Viterbo, pertanto, ha dato ampia prova di voler adempiere, seppure in modo
alternativo, all’obbligazione relativa alla tassa di iscrizione. Tuttavia, certamente
per un mero disguido, la F.I.G.C. non ha riscontrato nei termini l’istanza
formulata. Tutto ciò anche in considerazione che il ricorso allo strumento della
fideiussione è ampiamente previsto dalle norme federali e diffuso come
applicazione. Nella fattispecie che ci interessa, la fideiussione deve essere
considerata uno strumento straordinario, in quanto straordinaria è la natura del
Lodo Petrucci (vedi, tra l’altro, i tempi brevissimi per svolgere gli adempimenti
previsti e che, per la prima volta, trova applicazione quale assegnazione del titolo
nel mondo del calcio).
Il ricorso alla fideiussione, non lede le posizioni delle società compartecipanti al
medesimo campionato, laddove le stesse hanno ampiamente usato, anche se in via
ordinaria, lo strumento della fideiussione. Per cui, ciò non toglie che anche per la
straordinarietà della vicenda, la domanda del Viterbo merita accoglimento. Fermo
restando che per gli adempimenti ordinari, la data di presentazione della
fideiussione, dove prevista, deve essere considerata perentoria.
L’istanza del Viterbo, in data 3 agosto 2004, ha avuto l’effetto, altresì, di
richiedere formalmente una proroga, al già descritto termine ordinatorio di cui al
comunicato della F.I.G.C., in data 30 luglio 2004.
L’istanza del Viterbo, come detto, non ha trovato alcun riscontro, tuttavia, non si
possono dimenticare tutti gli altri adempimenti posti in essere dalla nuova
società, nel giro di pochi giorni, a far data dalla costituzione, avvenuta in data 28
luglio 2004. Le difficoltà, per una società neo costituita, sono ancora più forti, se
non prossime allo zero, nel reperire cifre così considerevoli (€ 400.000,00); in
ogni caso, il Viterbo ha messo immediatamente a disposizione quello che era
riuscito a <> (€ 50.000,00) in tre giorni (oltre agli altri
adempimenti), che, in ogni caso, era superiore al capitale sociale (€ 10.000,00). Se
a ciò si aggiunge che una società neo costituita è ovviamente priva di patrimonio
e, dunque, impossibilitata a richiedere un finanziamento di quelle dimensioni da
parte del sistema bancario, ne deriva che il termine fissato per l’adempimento
incide sulla prestazione, che diviene particolarmente onerosa, se non addirittura
impossibile. Altro, infatti, è richiedere l’adempimento indicato a una società già
esistente e dotata di patrimonio, altro è richiedere l’adempimento nei termini
fissati a società neo costituita ed ancora priva di qualsiasi bene, ivi incluso il titolo
sportivo. Ad identità di prestazione, la diversità soggettiva (società neo costituita
o meno) incide pesantemente sulla possibilità di adempimento: impossibile nel
primo caso; possibile nel secondo. Considerare, pertanto, il Viterbo inadempiente
nel termine a lui fissato (tre giorni) vuol dire svuotare di significato la disciplina
dell’adempimento e i principi che governano la medesima. Occorre, inoltre,
ricordare la volontà delle varie amministrazioni locali, molto vicine alla società,
come risulta anche dalla lettera del 30 luglio 2004 (cfr. doc. 8 allegato al ricorso),
nella quale si precisava che “la richiesta avanzata dalla scrivente società, è
basata anche sull’effettivo supporto di tutte le amministrazioni locali ed in
particolare su quella del Comune di Viterbo, che ha già formalizzato la propria
disponibilità a concedere in uso lo stadio “Rocchi”, che in tempi brevi e con
fondi garantiti dalla Regione Lazio, provvederà ad ampliare ed adeguare tutta la
struttura sportiva”.
Ed ancora, in data 2 agosto 2004 il Viterbo depositava due ulteriori dichiarazioni.
Con la prima, la società si obbligava a corrispondere al Fondo di Garanzia per
Calciatori ed Allenatori di Calcio, tutte le somme che l’ente fosse tenuto ad
erogare ai tesserati della società non ammessa al campionato di competenze (ossia
la Viterbese, esclusa dal campionato di serie C1).
Con la seconda dichiarazione, sempre in pari data, invece, il Viterbo si impegnava
a rilasciare una fideiussione bancaria a prima richiesta per garantire le
obbligazioni relative alla stagione 2004/2005, derivanti da contratti con i tesserati
e dalle operazioni di acquisizione dei calciatori.
Con la documentazione di cui sopra, dunque, il Viterbo dava prova concreta di
aver adempiuto al punto 1 dell’art. 52, VI comma del NOIF, al punto 3 –
riguardante l’impegno a corrispondere al Fondo di Garanzia per Calciatori ed
Allenatori di Calcio, ed al punto 4 – relativa al rilascio di una garanzia
fideiussoria a prima richiesta.
Invece, per quanto riguarda la tassa di iscrizione di cui al punto 2, richiamate tutte
le superiori argomentazioni, il Collegio deve rilevare che la società abbia dato, in
ogni caso, prova concreta di poter soddisfare i requisiti di solidità finanziaria e
continuità aziendale, di cui al VI comma dell’art. 52 NOIF.
Ricordiamo, infine, che sempre in data 3 agosto 2004, il Viterbo provvedeva
anche a depositare il c.d. “Piano d’impresa”, richiesto dalla F.I.G.C..
Il Collegio arbitrale intende rilevare, altresì, la circostanza per la quale, da un lato,
il punto 3 del VI comma, dell’art. 52 NOIF, richiede la dichiarazione della società
interessata di corrispondere tutte le somme eventualmente dovute al Fondo di
Garanzia per Calciatori ed Allenatori di Calcio; dall’altro, impone alla società
interessata a beneficiare del c.d. “Lodo Petrucci”, di dover pagare “una tassa
straordinaria di iscrizione, destinata al Fondo di Garanzia per Calciatori ed
Allenatori di calcio (….)”. I punti 2 e 3 del c.d. “Lodo Petrucci”, pertanto,
sembrano contenere una vera e propria duplicazione, ove da un lato (cfr. punto 3)
si richiede la dichiarazione di impegno a corrispondere tutte le somme dovute al
Fondo di garanzia, e dall’altro, invece, si impone, per poter accedere al Lodo ed
ed ottenere l’iscrizione ai campionati professionistici, di pagare una tassa
straordinaria di iscrizione, dovuta al Fondo di Garanzia. In ogni caso, la ratio del
combinato disposto degli articoli di cui sopra, vuole essere un rafforzativo per
garantire a calciatori ed allenatori, il rispetto economico dei contratti. Il Collegio
ritiene che questa garanzia sia stata ampiamente soddisfatta dal Viterbo, anche in
considerazione del depositato, con la domanda di iscrizione, di una fideiussione di
€ 207.000,00, a garanzia degli adempimenti per il nuovo campionato di
appartenenza, nella stagione 2004 – 05.
Tali obblighi, ad avviso del Collegio, sono del tutto antitetici rispetto alle finalità
e la ratio del “Lodo Petrucci”, come già ricordate nel presente lodo arbitrale.
In forza di tutto quanto sopra, non avendo i poteri necessari per disapplicare l’art.
52 delle NOIF, recante il c.d. “Lodo Petrucci”, ma considerate le valide
argomentazioni del ricorrente, in accoglimento della conclusione sub i), il
Collegio arbitrale dispone che il pagamento della tassa straordinaria, nel residuo
importo pari ad € 350.000,00 possa essere garantito da fideiussione bancaria a
prima richiesta, che dovrà essere depositata presso l’organo competente entro e
non oltre il 03.09.2004 ore 13,00, nonché il versamento effettivo della suddetta
somma entro e non oltre il 30.11.2004 ore 13,00, con termini che, in ogni caso,
dovranno essere considerati perentori, anche sulla base dell’interpretazione resa
dalla Corte Federale nel parere del 1 agosto 2002.
L’introduzione del Regolamento Iscrizione ai Campionati ha riaffermato quanto
codificato dalle disposizioni statutarie della FIGC e del CONI, che affidano invero
alla Camera, in modo analogo a quanto avviene a livello internazionale per il TAS
rispetto alle federazioni sportive internazionali, la competenza a ius dicere, su
istanza della parte interessata, nelle “controversie che contrappongono una
Federazione Sportiva Nazionale ... a soggetti affiliati, tesserati o licenziati”, a
condizione che siano previamente esauriti i ricorsi interni alla Federazione o
comunque si tratti di decisioni non soggette a impugnazione nell’ambito della
giustizia federale. Il ricorso alla giustizia arbitrale offerto dalla Camera ha la
funzione di norma di chiusura dell’ordinamento sportivo italiano, di talché
garantisce alla comunità sportiva nazionale, in particolare attraverso il ricorso alle
“norme di diritto e [al]le norme e [a]gli usi dell’ordinamento sportivo nazionale
e internazionale” (art. 12, ultimo comma dello Statuto CONI), la possibilità di
ottenere l’esame e l’eventuale pronuncia su qualsiasi controversia insorta ed
esauritasi in ambito federale anche sulla base di principi non espressamente
enunciati negli ordinamenti federali stessi.
In forza di quanto sopra ed alla luce del parere reso dalla Corte Federale nel
C.U.N.16/Cf del 16.04.2004 (col quale viene ribadito in seno alla F.I.G.C. di
“…esaurire i rimedi previsti dall’ordinamento sportivo. Infatti, l’art.27 dello
statuto federale espressamente prevede l’obbligatorietà …omissis (del) rimedio
definitivo dell’arbitrato avanti alla camera di Conciliazione e Arbitrato per lo
Sport, istituita presso il C.O.N.I.”), risulta chiaro che la F.I.G.C. e la Lega
professionisti di serie C, ciascuno per quanto di sua competenza, nell’assicurare il
regolare svolgimento dei campionati provvederanno a definirne l’organizzazione
non prima di aver atteso la soluzione delle eventuali controversie dalle stesse
demandate - espressamente per disposizioni statutarie e regolamentari - alla
competenza della Camera.
Pertanto, la FIGC, anche attraverso la Lega Professionisti serie C, nell’adottare i
provvedimenti attuativi del presente lodo assicurerà che, conseguentemente
all’esito dei prescritti adempimenti, l’inserimento della A.S. Viterbo S.r.l.
avvenga in armonia e sinergia con gli interessi delle altre società sportive
compartecipanti al campionato di competenza, individuando il girone più
confacente.
****
P.Q.M.
Il Collegio Arbitrale
all’unanimità, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti,
disattesa ogni ulteriore istanza, eccezione e deduzione:
a) rigetta le domande sub a) – b) – c) – d) – e) – f) – g) – h) delle conclusioni
formulate nell’istanza di Arbitrato del 16.08.2004, dalla A.S. Viterbo S.r.l.;
b) in accoglimento della domanda sub i), delle conclusioni formulate
nell’istanza di Arbitrato del 16.08.2004, della A.S. Viterbo S.r.l., dispone che
la tassa straordinaria residua pari ad € 350.000,00 (trecentocinquantamila/00)
possa essere garantita da fideiussione bancaria a prima richiesta, che dovrà
essere depositata presso l’organo competente entro e non oltre il 03.09.2004
ore 13,00;
c) dispone altresì che il versamento della suddetta somma residua di €
350.000,00 (trecentocinquantamila/00), venga effettuato entro e non oltre il
30.11.2004 ore 13,00;
d) conseguentemente all’esito dell’adempimento del 03.09.2004, dispone che
la F.I.G.C. adotti tutti i provvedimenti del lodo arbitrale;
e) compensa tra le parti le spese di lite;
f) dispone che tutti i diritti amministrativi versati dalle parti siano incamerati
dalla Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport;
g) pone a carico delle parti il pagamento degli onorari e delle spese di arbitrato
come da separata ordinanza.
Così deciso in conferenza personale degli arbitri.
Roma, 24 agosto 2004
F.to Avv. Enrico Ingrillì
F.to Avv. Guido Cecinelli
F.to Prof. Avv. Massimo Zaccheo