CONI – Camera di Conciliazione ed Arbitrato per lo Sport – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it LODO ARBITRALE DEL 25/6/2003 TRA LUCIANO D’ARCIO e Gianfranco Tobia., e COMMISSIONE SPORTIVA AUTOMOBILISTICA ITALIANA (C.S.A.I.)

CONI – Camera di Conciliazione ed Arbitrato per lo Sport – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it LODO ARBITRALE DEL 25/6/2003 TRA LUCIANO D’ARCIO e Gianfranco Tobia., e COMMISSIONE SPORTIVA AUTOMOBILISTICA ITALIANA (C.S.A.I.) LODO ARBITRALE nell’arbitrato promosso presso la Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport del CONI (in seguito la “Camera”) da: LUCIANO D’ARCIO, residente in Casalgrande (RE), alla Via Canaletto n. 12, elettivamente domiciliato in Teramo, alla Via Cavour n. 52, presso e nello studio dell'Avv. Prof. Sandro Pelillo, che lo rappresenta e difende congiuntamente e disgiuntamente all'Avv. Angelo Raffaele Pelillo – Attore– contro COMMISSIONE SPORTIVA AUTOMOBILISTICA ITALIANA (C.S.A.I.), in persona del Presidente legale rappresentante pro tempore Sig.Luigi Macaluso, elettivamente domiciliato in Roma alla via A. Baccarini n. 32 presso e nello studio dell'Avv. Francesco de Beaumont che lo rappresenta e difende – Convenuta – Dinanzi al Collegio arbitrale composto da: Prof. Avv. ANGELO PIAZZA, di Roma –Presidente- Avv. LUISA MELARA, di Roma – Arbitro – Prof. Avv. MAURIZIO BENINCASA, di Roma – Arbitro – * * * Le PARTI – LUCIANO D’ARCIO 1. L’attore nel presente arbitrato è il Sig. Luciano D’Arcio, in qualità di titolare di licenza CSAI concorrente e conduttore. – LA CSAI 2. La convenuta nel presente arbitrato è la CSAI – Commissione Automobilistica Sportiva Italiana– istituita ai sensi degli artt. 23 e 24 dello Statuto dell' A.C.I. - eretto in Ente Morale con R.D. 14 novembre 1926, n.2481 – con sede in Roma, presso l'Automobile Club d' Italia. L'ACI esercita su delega della FIA, il potere sportivo automobilistico in Italia, attraverso la C.S.A.I., ed è federata al CONI. La C.S.A.I. assiste ed associa gli eventi sportivi automobilistici, promuove ed organizza le attività sportive, interviene nella produzione di normative tecnico - sportive, nel reclutamento degli Ufficiali di gara per il controllo delle manifestazioni, occupandosi, inoltre, dell'approvazione dei percorsi di gara e dell'omologazione del materiale tecnico da impiegare nelle gare automobilistiche. La C.S.A.I. è delegata altresì a rappresentare, presso gli Organismi Sportivi nazionali ed internazionali, lo sport automobilistico italiano, compresa la F.I.A. per quanto concerne il potere sportivo. La CSAI assicura, infine, la formazione e l'avviamento dei giovani piloti all'attività agonistica attraverso la Scuola Federale di Pilotaggio presso l'Autodromo di Vallelunga a Roma. * * * I FATTI Nel mese di aprile 2002 il Sig.Luciano d’Arcio, nella qualità di concorrente, iscriveva l’equipaggio D’Arcio – Graziato alla edizione n.9 del Rally del Taro, in programma nei giorni 20 e 21 aprile 2002, con autovettura Ford Escort Coswort appartenente alla categoria n.4. In data 20 aprile 2002, l’equipaggio effettuava le ricognizioni del percorso ante gara, comprese la serie di prove con vettura da gara (shakedown) sul percorso riservato all’evento e chiuso alla normale circolazione stradale. Intorno alle 17:00 l’equipaggio D’Arcio – Graziato si recava presso la Casa del Volontario di Begonia (PR) per l’espletamento delle verifiche sportive prodromiche alla gara. Qui l’organizzatore della gara (Sig. Tedaldi) ed il Direttore di gara (Sig.Cavallotti) valutavano insufficiente l’abilitazione in possesso del conduttore D’Arcio (abilitazione rilasciata nell’anno 1998, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.2.2 nota “b” e nota “c” della norma supplementare 11 del Regolamento Nazionale Sportivo) ai fini della conduzione di vetture inserite nel gruppo n.4, e contestavano verbalmente la carenza di una formale richiesta di concessione dell’abilitazione da parte del D’Arcio alla CSAI. A conferma di quanto dichiarato, il Direttore di gara esibiva un estratto del 18 febbraio 2002 dal sito internet della CSAI dell’Annuario CSAI 2002; egli comunicava inoltre la propria intenzione di sottoporre la questione, mediante contatto telefonico, al dott.Giuseppe Cannizzaro, Segretario Generale della CSAI. Intorno alle 17:45 il Direttore di Gara informava di aver ricevuto conferma telefonica da parte del dott.Cannizzaro in relazione a quanto contestato verbalmente all’equipaggio D’Arcio – Graziato. L’equipaggio rimaneva all’interno dell’edificio in attesa della convocazione da parte del Collegio dei Commissari Sportivi o di una comunicazione ufficiale da parte del Responsabile di gara. Intorno alle 21:30 l’equipaggio veniva convocato dal Collegio dei Commissari Sportivi, che gli comunicava verbalmente la non ammissione alla gara. Nelle 48 ore successive il D’Arcio esperiva il rimedio di cui all’art.138 e ss. del Regolamento Nazionale Sportivo, inoltrando la dichiarazione di appello. Con comunicazione in data 29 maggio 2002 la CSAI, alla cui segreteria compete, ai sensi dell’art.139 del Regolamento Nazionale Sportivo, la verifica della sussistenza di condizioni e presupposti per la proposizione dell’appello prima della trasmissione dello stesso al Tribunale Nazionale competente, dava notizia della irricevibilità dello stesso per “mancato preavviso in sede di gara (art.138 R.N.S.); né peraltro risulta presentato reclamo a seguito della pubblicazione dell’elenco dei partenti(art.129 e ss. R.N.S.) ” In data 3 giugno 2002 il Sig.D’Arcio inoltrava formale istanza, nella quale, tra l’altro, chiedeva alla CSAI di non omologare i risultati della Gara Rally del Taro del 20 – 21 aprile 2002, “adottando tutti i provvedimenti del caso per l’illegittima esclusione dalla gara in parola dell’equipaggio D’arcio – Graziato” oltre ad avanzare istanza di rilascio di copia, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge 241/1990, delle deliberazioni di cui al Comitato Esecutivo della CSAI “con le quali sono state disposte adozione e successiva modificazione dell’art.2.4.1.2 della norma supplementare n.11 del Regolamento Nazionale Sportivo”. I fatti surrichiamati, così come analiticamente descritti da parte attrice nelle memorie esibite nel corso del giudizio, non sono stati contestati da parte convenuta. * * * III.SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO ARBITRALE A norma dell’art.12 dello Statuto del Coni, il Sig. Luciano D’Arcio presentava in data 29 luglio 2002 istanza di conciliazione alla Camera, chiedendo l’esperimento di un tentativo di conciliazione tra le parti, così come prescritto dall’art.7.6 del Regolamento di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport (in seguito indicato per brevità come “Regolamento della Camera”, facendo riferimento al testo in vigore al momento della proposizione della istanza arbitrale). Il Sig. Luciano D'Arcio deduceva tra l'altro: “Che, regolarmente iscritto alla gara "Rally del Taro" del 20-21 aprile 2002, gli è stata impedita la partecipazione a motivo del presunto mancato inoltro di domanda per ottenere la abilitazione a condurre vetture della categoria n. 4;che, in realtà, titolare della menzionata abilitazione a far tempo dal 1998, alcun adempimento di tale natura risultava previsto dalla normativa vigente;che il Collegio dei Commissari Sportivi responsabili della gara, ciò nonostante, aveva comunicato verbalmente la non ammissione alla gara con motivazione diversa, in quanto non riferita alla predetta mancanza di abilitazione, rispetto a quella segnalata dal Direttore di Gara, peraltro con comunicazione meramente verbale, in aperta violazione delle regole dettate dal Regolamento Nazionale Sportivo in punto a modi e forme dettati per la formalizzazione delle relative decisioni; che le circostanze descritte hanno impedito al conduttore l'attivazione dei rimedi a difesa, non essendo stato posto nella condizione di inoltrare formale reclamo avverso la decisione di non ammissione;” A seguito del tentativo di conciliazione sopra indicato veniva disposta la convocazione delle parti per il giorno 25 ottobre 2002. Alla presenza del Conciliatore On. Prof. Ronzani, comparivano il Dott. Giuseppe Cannizzaro, Segretario Generale della CSAI, e l'Avv. Angelo Raffaele Pelillo, difensore del Sig.Luciano D’Arcio. In detta sede veniva sottoscritto il verbale di conciliazione dalla parte istante (rappresentata dall’Avv.Raffaele Pelillo) e dalla controparte (rappresentata dal dott.G.Cannizzaro Segretario Generale CSAI), la quale formulava riserva di ratifica da parte del proprio Comitato Esecutivo entro e non oltre ilo 12 novembre 2002. In data 13 novembre 2002 la CSAI comunicava che il predetto Comitato Esecutivo, nella riunione dell’11 novembre, aveva deciso di non ratificare la conciliazione de qua. Pertanto con domanda di arbitrato del 20 novembre 2002 il Sig. Luciano D'Arcio attivava il giudizio arbitrale avente ad oggetto la declaratoria di illegittimità della propria esclusione dalla partecipazione alla gara "Rally del Taro". Con la domanda surrichiamata il Sig.Luciano D’Arcio nominava arbitro l’Avv.Luisa Melara. La CSAI non provvedeva a designare il proprio arbitro, che pertanto veniva nominato dal Presidente della Camera ai sensi dell’art.13 comma 1 del Regolamento ed individuato nel Prof.Avv.Maurizio Benincasa. Il Presidente della Camera provvedeva altresì alla nomina del terzo arbitro, con funzioni di Presidente del Collegio, investendo il Prof.Avv.Angelo Piazza. Il 30 gennaio 2003 alle ore 15.00, presso lo Studio Legale del Prof. Avv. Angelo Piazza sito in Piazza di Spagna n. 35 – 00187 ROMA, si riunivano il Prof.Avv.Angelo Piazza, l’Avv.Luisa Melara, il Prof.Avv. Maurizio Benincasa, per costituirsi formalmente in Collegio. Il costituendo Collegio fissava la sede dell’arbitrato presso la sede della Camera, nominava il Dott. Marco Arpino quale segretario del Collegio e l’Avv.Monica Boezio nelle funzioni di coadiutore del segretario, dava atto, ai sensi dell’art.9 del Regolamento della Camera, della mancata costituzione della CSAI, la quale non aveva fatto pervenire alla Camera e alla controparte la propria risposta. Il collegio fissava altresì al giorno 20 febbraio 2003 l’udienza di comparizione delle parti, dando termine per il deposito di memorie e repliche. Il giorno 20 febbraio 2003 si teneva la prima udienza del Collegio arbitrale. Intervenivano all’udienza l’Avv.Prof.Sandro Pelillo e l’Avv.Angelo Raffaele Pelillo, nella loro qualità di difensori della parte attrice. A detta udienza si costituiva la CSAI con l’Avv.Francesco de Beaumont, che depositava la memoria di costituzione e difesa. Nella memoria eccepiva: - l’inammissibilità della domanda del D’Arcio per carenza di interesse. Rilevava a tal proposito la CSAI che il Sig.D’Arcio era consapevole di non possedere i presupposti legittimanti la partecipazione alla gara dal momento che aveva presentato alla CSAI un’istanza per la convalida dell’abilitazione in data 17 aprile 2003, mediante un fax indirizzato alla c.a. del Sig.Pescante. - l’inammissibilità della domanda del D’Arcio per carenza di interesse e legittimazione attiva. Rilevava la convenuta che il D’Arcio non era legittimato ad agire atteso che tutte le spese relative alla gara erano state sostenute non da lui personalmente ma dalla scuderia di appartenenza (Società Sportiva Eurosport con sede in Casalgrande alla Via Canaletto, 12). - l’inammissibilità della procedura di arbitrato. Ciò sulla base del rilievo che l’attivazione della procedura arbitrale ai fini dell’ottenimento del risarcimento del danno presuppone l’annullamento, in sede amministrativa, del provvedimento di esclusione dalla gara. Le procedure impugnatorie interne si erano concluse con la dichiarazione di irricevibilità dell’appello al TNA (ultimo grado di giudizio) per cui il provvedimento di esclusione si sarebbe consolidato ed una richiesta risarcitoria avrebbe potuto conseguire solo ad una declaratoria di illegittimità dell’esclusione dalla gara. In altri termini l’esistenza della pregiudiziale amministrativa impedirebbe il radicamento della competenza in capo al Collegio. - l’inammissibilità della prova per testi. Nella memoria autorizzata la CSAI chiedeva infine la condanna del D’Arcio per lite temeraria, ai sensi e per gli effetti dell’art. 96 c.p.c., ad una somma non inferiore ad €100.000,00. In data 27 febbraio 2003 il D’Arcio depositava memoria autorizzata, con la quale precisava la eccezione di tardività della costituzione della CSAI. In ogni caso l’attore contestava le eccezioni sollevate dalla CSAI. Più precisamente: - quanto all’inammissibilità della domanda per carenza di interesse il Sig. D'Arcio ribadiva di essere stato illegittimamente escluso dalla gara pur possedendo tutti i requisiti legittimanti. Soprattutto egli sosteneva di non necessitare di alcuna abilitazione e che la comunicazione a mezzo fax, inviata alla CSAI, mirava esclusivamente ad ottenere dei chiarimenti. A tal proposito citava tutte le modifiche della normativa in materia succedutesi negli ultimi tre anni, e sosteneva che, in base alla normativa vigente, i titolari di abilitazione, conseguita in anni precedenti al 2001, risultavano sottratti da qualsiasi onere formale, purchè se ne fossero avvalsi nell’anno 2001, ovvero “una volta negli anni precedenti” (modifica maggio 2002). Il ricorrente specificava di aver acquisito l’abilitazione per effetto della partecipazione al Corso organizzato dalla medesima CSAI presso la Scuola Federale; di aver partecipato nel 2001 a n. 4 gare avvalendosi di detta abilitazione; di essere stato inserito negli elenchi di priorità CSAI nel 1997; infine di aver partecipato nell’anno 2002 ad una competizione precedente (Rally Benacus) rispetto a quella dei giorni 20-21 aprile, e ad una successiva (Rally di Bergamo) in cui aveva positivamente superato le verifiche amministrative, previa esibizione dell’abilitazione conseguita. Evidenziava infine il ricorrente che nel mese di giugno, a distanza di circa due mesi dagli eventi descritti, vedeva inserito il proprio nome nell’elenco dei titolari di licenza CSAI abilitati (periodicamente pubblicato attraverso sito internet) senza aver provveduto, nel frattempo, ad inoltrare richiesta alla CSAI. - Circa la eccezione di inammissibilità della domanda per carenza di legittimazione attiva, l’attore sottolineava come la distinzione scuderia/licenziato evidenziata dalla CSAI riguardava l’aspetto dell’imputazione fiscale delle spese sostenute, senza incidere sulla capacità di agire atteso che il D’Arcio era presidente e legale rappresentante della scuderia Eurosport. - Sulla inammissibilità della procedura di arbitrato il D’Arcio contestava le affermazioni della convenuta, rammentando che il giudizio arbitrale, nella logica ascensionale, costituisce fase di ultima istanza, ai sensi dell’art. 7 comma 2 del Regolamento della Camera (“La procedura di arbitrato richiede che siano preventivamente esauriti i ricorsi interni (…) e sempre che si tratti di decisioni non più soggette ad impugnazioni nell’ambito della giustizia federale”). Sul merito il D’Arcio ribadiva quanto già dedotto. Sempre con memoria autorizzata, il ricorrente chiedeva condannarsi la CSAI al risarcimento dei danni patrimoniali, non patrimoniali (perdita di chance, danno edonistico), ed ex art.96 c.p.c. per difesa temeraria. In data 17 marzo 2003, presso la sede dell’arbitrato, si svolgeva l’udienza di discussione, nel corso della quale le parti discutevano le memorie depositate precedentemente. All’esito della discussione il Collegio si riservava di decidere in ordine alla ammissione dei mezzi istruttori. In data 24 marzo 2003 il Collegio arbitrale, riunitosi in conferenza personale presso lo studio del Presidente Prof.Avv. Angelo Piazza, scioglieva la riserva deliberando all’unanimità la non ammissione dei mezzi istruttori, ritenuti irrilevanti stante l’assenza di contestazione in ordine allo svolgimento dei fatti. Il Collegio fissava inoltre la data del 7 maggio 2003 per l’udienza di precisazione delle conclusioni. All’udienza del 7 maggio 2003 i legali difensori della parte attrice Avv.ti Pelillo non comparivano e rivolgevano al Collegio e all’Avvocato di controparte, tramite nota inviata via fax, istanza di rinvio dell’udienza. Il Collegio fissava la nuova udienza al 15 maggio successivo. All’udienza del 15 maggio le parti si riportavano alle conclusioni rassegnate nelle memorie difensive depositate. Il Collegio arbitrale, ascoltate le argomentazioni conclusive delle parti, si riservava la decisione. Il Collegio arbitrale si riuniva in conferenza personale in Roma presso lo studio del Prof.Avv.Piazza, in data 28 maggio e 25 giugno e deliberava all’unanimità il presente lodo. * * * V. MOTIVI DELLA DECISIONE SULLE QUESTIONI PRELIMINARI E PROCEDURALI. IV.1 Eccezione D’Arcio: tardività della costituzione della CSAI. All’udienza del 20 febbraio 2003 si costituiva la CSAI, mediante deposito di memoria difensiva, alla quale venivano allegati alcuni documenti. In detta sede i legali difensori del Sig. D’Arcio Avv.ti Pelillo eccepivano la tardività della costituzione della CSAI. L’eccezione veniva poi ulteriormente precisata in sede di memoria autorizzata attraverso il richiamo dell’art.9 del vigente regolamento della Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport, a sensi del quale la parte convenuta, nel termine di 15 giorni dal ricevimento della domanda di arbitrato, deve predisporre la propria “risposta”, contenente, oltre alla nomina dell’arbitro, le deduzioni difensive e le eventuali domande riconvenzionali ed istanze istruttorie. Il comma 2 dell’art.9 impone che il versamento dei diritti amministrativi debba avvenire entro lo stesso termine (15 giorni). L’eccezione è infondata. Osserva infatti il Collegio che, al pari di altri termini stabiliti nel Regolamento della Camera, anche il termine indicato nell’art.9 è ordinatorio. Il tardivo versamento dei diritti amministrativi da parte del convenuto non produce ipso iure alcuna decadenza, bensì una costituzione tardiva (rectius un atto tardivo del convenuto, atteso che nel procedimento arbitrale non vi è formale costituzione delle parti, dovendosi più correttamente parlare di “prima attività” delle parti stesse) che può avvenire mediante presentazione della comparsa e degli eventuali documenti direttamente in udienza, senza precludere il corretto esercizio del diritto alla difesa. Del resto, per il compimento degli atti del procedimento arbitrale le parti non hanno necessità di effettuare un previo atto formale di costituzione in giudizio, la cui omissione possa determinare la dichiarazione di contumacia (in questo senso la dottrina è concorde; si veda per tutti: Punzi “Disegno sistematico dell’arbitrato”, pag.580; Rubino Sammartano, “il diritto dell’Arbitrato” (interno) pag.225;Vecchione, “L’arbitrato nel sistema del processo civile, pag.518; Schizzerotto “Dell’arbitrato” pag.450). Lo stesso istituto della contumacia, difatti, è incompatibile col giudizio arbitrale, non essendo ivi prevista né una citazione né una rituale costituzione in giudizio, bensì la sola assegnazione (dopo l’instaurazione del procedimento) di un termine alle parti al fine di svolgere le proprie difese (Cass. 99/787). Conseguentemente, in carenza di un meccanismo processuale analogo a quello di cui all’art.290 c.p.c., la mera assenza o inattività della parte non è, comunque, idonea ad ostacolare lo svolgimento del giudizio, né a far presumere, a fortiori, una tacita rinuncia alla domanda stessa (Cass.98/8697). Inoltre, è orientamento costante della Suprema Corte riconoscere al procedimento arbitrale ogni più ampia libertà di forme, purchè tali da assicurare il contraddittorio, da intendersi quale strumento essenziale di garanzia del diritto di difesa. Ciò sulla base dell’osservazione fondamentale che nel procedimento arbitrale “non v’è attività processuale che non sia effetto del negozio compromissorio” (Cass. 2 febbraio 1978, n.459; si veda anche Cass. 15 marzo 1986, n.1765; Cass. 19 novembre 1987, n.8499; Cass.8 agosto 1990, n.7995; Cass.11 luglio 1992, n.8469 con nota di Trisorio Liuzzi, Contumacia nel giudizio arbitrale; Trib.Roma 15 ottobre 1987). IV.2 Prima eccezione della CSAI: Inammissibilità della domanda per carenza di interesse Nella memoria di costituzione depositata all’udienza del 20 febbraio la convenuta rilevava che in data 17 aprile 2002 l’attore aveva inviato alla CSAI un fax, indirizzato alla c.a. del Sig.Pescante, con il quale richiedeva - anche se in modo improprio – l’abilitazione prescritta dalle norme CSAI. Questo comportamento rivelerebbe, secondo la convenuta, la consapevolezza del D’Arcio in relazione alla carenza del requisito legittimante la partecipazione alla gara. L’eccezione è infondata. Secondo il Collegio l’iniziativa assunta dall’attore con il fax inviato alla CSAI in data 17.04.2003 non mirava al conseguimento dell’abilitazione, ma, semplicemente, ad ottenere dei chiarimenti, esigenza sicuramente comprensibile laddove si consideri la superfetazione di modificazioni ed integrazioni nella materia in questione, avvenuta nel volgere di pochi mesi. IV.3 Seconda eccezione della CSAI: Inammissibilità della domanda per carenza di interesse e legittimazione attiva. Sostiene la CSAI che il ricorrente non è soggetto danneggiato, poiché richiede il rimborso di spese sostenute dalla Società sportiva Eurosport. A riprova di ciò rileva come egli esibisca preventivi e fatture della Eurosport e biglietti autostradali e ferroviari di cui non si conosce il titolare. Il Collegio ritiene infondata questa eccezione alla stregua delle seguenti considerazioni: - soggetto legittimato a chiedere la refusione in relazione al giudizio arbitrale è il D’Arcio, sia che abbia affrontato direttamente gli esborsi, sia che, per suo conto, sia stata la scuderia a sopportarli (nel qual caso la scuderia vanterà un diritto di rimborso). Il Sig.D’Arcio ha documentato tutti i costi sopportati sia direttamente che per il tramite della Associazione sportiva, secondo l’usuale criterio di contabilizzazione ed assolvimento degli oneri fiscali connessi. - La richiesta risarcitoria avanzata dal Sig.D’Arcio involge non soltanto la sfera del danno patrimoniale, ma altresì (se non prioritariamente) quella del danno non patrimoniale (perdita di chance, danno edonistico), lesa dal provvedimento di esclusione dalla gara. Il thema decidendum è la dichiarazione di illegittimità della preclusione opposta al Sig.D’Arcio alla partecipazione alla gara. L’interesse leso risiede quindi direttamente nella sfera giuridica del licenziato per la discriminazione sofferta. IV.4 Terza eccezione della CSAI: Inammissibilità della procedura di arbitrato Nella memoria di costituzione la CSAI eccepiva l’inammissibilità della procedura di arbitrato. Ciò sulla base del rilievo che “Le procedure impugnatorie si sono concluse con la dichiarazione di irricevibilità dell’appello al TNA (ultimo grado di giudizio) per cui l’atto (rectius: il provvedimento di esclusione) si è consolidato ed una richiesta risarcitoria avrebbe potuto conseguire solo ad una declaratoria di illegittimità dell’esclusione dalla gara). In sede di udienza la convenuta ribadiva che: 1) l’attivazione della procedura arbitrale ai fini dell’ottenimento del risarcimento del danno presuppone l’annullamento, in sede amministrativa, del provvedimento di esclusione dalla gara; 2) l’attore non aveva esperito i rimedi interni (reclamo di cui all’art.132 RNS e formalità di cui all’art.138 RNS per la presentazione dell’Appello al TNA). L’esistenza della pregiudiziale amministrativa impedirebbe, quindi, il radicamento della procedura arbitrale. Ritiene invece questo Collegio che la controversia sia oggettivamente sottoponibile ad arbitrato. In effetti se si procede a qualificare giuridicamente la domanda proposta dal D’Arcio (si veda il petitum attoreo riportato sia nella domanda di arbitrato che nell’istanza di conciliazione) si può constatare come la domanda non sia affatto volta ad ottenere l’annullamento o la riforma del provvedimento di esclusione dalla gara. La domanda è invece indirizzata ad ottenere il risarcimento dei danni derivanti dalla perdita della possibilità di partecipare a detta gara, pur essendo in possesso di tutti i requisiti legittimanti. In sostanza il Collegio è dell’opinione che il ricorrente, con la sua richiesta di risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale, stia invocando le tutele apprestate dall’ordinamento, a fronte dell’illiceità della condotta dei rappresentanti CSAI in sede di gara e della correlata “ingiustizia” del danno. In altri termini, l’azione di risarcimento del danno proposta dal D’Arcio nei confronti della CSAI per esercizio illegittimo delle proprie funzioni, privatistiche o amministrativistiche che siano, concerne comunque una questione di diritto soggettivo,“poiché tale natura esibisce il diritto al risarcimento del danno[...] (che può avere, indifferentemente, natura di diritto soggettivo, di interesse legittimo, nelle sue varie configurazioni correlate alle diverse forme della protezione, o di interesse comunque rilevante per l’ordinamento)”(Cass., S.U. 22 luglio 1999, n.500). Ha tra l’altro chiarito la Suprema Corte che il giudizio sulla risarcibilità del danno arrecato dalla PA può ben svolgersi davanti al giudice ordinario - e dunque davanti all’arbitro come rilevato in dottrina (Sandulli) – anche qualora “l’illegittimità dell’azione amministrativa non sia stata previamente accertata e dichiarata dal giudice amministrativo”, in quanto “l’illegittimità dell’azione amministrativa costituisce uno degli elementi costitutivi della fattispecie di cui all’art.2043 c.c.” (Cass. 22 luglio 1999, n.500). Orbene, oggetto del presente giudizio non è affatto l’impugnazione in senso stretto del provvedimento di esclusione dalla competizione agonistica, ma l’esame di una controversia relativa al comportamento ed alle decisioni degli organi – rappresentanti della CSAI, analiticamente descritti nella domanda di arbitrato, con la specificazione dei vizi che le inficiano. Anche questa eccezione, pertanto, deve ritenersi infondata. * * * V. MOTIVI DELLA DECISIONE SUL MERITO a) Sul provvedimento di esclusione del D’Arcio dalla gara “Rally del Taro”. La questione di merito che il D’Arcio solleva con l’istanza di arbitrato si incentra sulla censura di illegittimità del provvedimento di esclusione dal IX Rally Internazionale del Taro (svoltosi a Bedonia nei giorni 20 e 21 aprile 2002) adottato nei suoi confronti dal Direttore di Gara e dal Collegio dei Commissari Sportivi, e motivato adducendo la inidoneità della documentazione fornita all’atto delle verifiche sportive a comprovare il possesso dell’abilitazione a condurre vetture di cilindrata superiore a 2000cc. Preliminarmente si rileva che la CSAI non contesta l’iscrizione del D’Arcio negli elenchi dei piloti prioritari, né nega che l’attore avesse utilizzato l’abilitazione a condurre vetture di cilindrata superiore a 2000 cc. nel corso dell’anno precedente la gara da cui origina la controversia. Non essendoci contrapposizione tra le posizioni delle parti in ordine alla ricostruzione dei fatti, appare evidente come la risoluzione della controversia dipenda sostanzialmente dalla individuazione della disciplina da applicare al caso concreto, ovvero dal comprendere se ed in quale misura l’interpretazione della disciplina di riferimento fornita dal Direttore di Gara sia condivisibile. Nel corso del 2002 la materia ha subito molteplici modificazioni e chiarimenti, rispetto a quanto già contenuto nel testo dell’art. 2.4.1.2 della N.S. 11 di cui all’Annuario 2001 relativo alle abilitazioni. In data 18 febbraio 2002, sul sito internet della CSAI, veniva pubblicata una riscrittura della norma, precedente a quella inserita nell’Annuario 2002 (nemmeno questa definitiva) e vigente al momento dell’espletamento della gara “Rally del Taro”. Il Direttore di Gara ha proceduto alla contestazione in esame, avvalendosi non del testo pubblicato sull’Annuario 2002 (che era quello vigente al 20-21 aprile 2002), bensì sulla base della pubblicazione apparsa sul sito internet il 18 febbraio 2002, e quindi precedente. La pubblicazione del febbraio 2002, inapplicabile, lo si ribadisce, alla fattispecie in esame poiché sostituita da successiva modifica trascritta nell’Annuario 2002, erroneamente esibita dal Direttore di Gara, è la seguente: “La concessione dell’abilitazione a condurre vetture di cilindrata superiore a 2000 cc è regolata dalle seguenti disposizioni: L’abilitazione è rilasciata ai conduttori titolari di licenza “C” internazionale che ne facciano richiesta (…). L’abilitazione concessa negli anni precedenti non perde la propria validità a condizione che i conduttori interessati l’abbiano utilizzata almeno nell’anno precedente. Le abilitazioni RILASCIATE nel 2001 saranno confermate nel 2002 alle seguenti condizioni: il conduttore interessato deve farne richiesta, dichiarando di aver usufruito almeno una volta nel 2001 e allegando alla dichiarazione un documento che lo attesti (esempio classifica)” Il legislatore sportivo ha quindi imposto l’obbligo della richiesta nella stagione 2002 ai conduttori che avessero conseguito l’abilitazione PER LA PRIMA VOLTA nell’anno 2001. Il Sig. Luciano D’Arcio ha conseguito invece l’abilitazione prima dell’anno 2001, precisamente nel 1998, l’ha utilizzata nell’anno precedente la gara, ovvero nel 2001 (per ben 4 volte), quindi era esonerato da qualunque ulteriore adempimento formale. In buona sostanza, se anche considerassimo applicabile alla fattispecie in esame la norma nella versione pubblicata via internet il 18 febbraio 2002 si dovrebbe concludere che il Direttore di Gara ha illegittimemente escluso il D’Arcio dalla manifestazione sportiva. La norma pubblicata sull’Annuario 2002, ovvero quella vigente al momento della gara, prevede: “La concessione delle abilitazioni (…) è regolata dalle seguenti disposizioni: a) L’abilitazione è rilasciata ai conduttori titolari di licenza “C” internazionale che ne facciano richiesta (…). L’abilitazione concessa negli anni precedenti non perde la propria validità a condizione che i concorrenti interessati l’abbiano utilizzata almeno nell’anno precedente” Questa versione in sostanza elimina la previsione ad hoc per i conduttori abilitati nel 2001, equiparandoli agli abilitati “negli anni precedenti”. Nel maggio 2002, sempre attraverso il sito internet, è stata pubblicato un nuovo testo della norma in esame, che viene di seguito trascritto: “Fermo restando il resto, sono state apportate le seguenti correzioni dell’art. 2.4.1.2: La concessione dell’abilitazione a condurre, in Prova Speciale vetture di cilindrata superiore a 2000 cc. (WRC, Gr. A, Gr. N, e Gruppi 2/4 di scaduta omologazione) o a 1600 cc. (Kit car) è regolata dalle seguenti disposizioni…:  l’abilitazione concessa negli anni precedenti non perde la propria validità, a condizione che i conduttori interessati l’abbiano utilizzata almeno una volta nei due anni precedenti;  le disposizioni relative alle abilitazioni non si applicano … ai conduttori che sono compresi negli elenchi prioritari FIA e CSAI o che lo sono stati nei dieci anni precedenti: Per beneficiare dell’abilitazione gli interessati devono farne domanda alla CSAI entro i termini di chiusura delle iscrizioni della gara di riferimento oppure devono presentare in sede di gara documentazione idonea a certificare la loro appartenenza agli elenchi prioritari (pubblicazioni ufficiali con l’elenco dei prioritari, lettere con cui la CSAI ha comunicato l’assegnazione delle priorità, ecc…). Tale documentazione dovrà essere trattenuta dagli ufficiali di gara e allegata all’incartamento di chiusura;  ai fini della concessione dell’abilitazione, casi particolari saranno valutati volta per volta dalla S/Commissione”. Il dato letterale non sembra offrire margine alcuno di incertezza, dal momento che la norma, anche con la più recente integrazione, distingue chiaramente la condizione di colui che sia titolare dell’abilitazione da anni, rispetto al licenziato che debba conseguirla ex novo. In questo ultimo caso, come conferma il ricorso alla espressione “concessione dell’abilitazione”, è necessaria la richiesta da inoltrare alla S/Commissione Rallies, nei modi e nelle forme prescritte. Nulla di tutto questo sembra essere richiesto al conduttore già titolare della abilitazione, e non solo a ragione del ricorso ad una espressione letterale chiaramente diversa e di significato assorbente (“… non perde la propria validità…”), ma soprattutto per la radicale diversità che caratterizza le due fattispecie, vincolandosi la perpetuazione degli effetti del titolo già conseguito alla sua utilizzazione pregressa, verificatasi “almeno nell’anno precedente” (testo pubblicato sull’Annuario 2002), ovvero “una volta nei due anni precedenti”, secondo la più recente formulazione. L’attore nel corso del 2001, avvalendosi della abilitazione, ha potuto partecipare a ben 4 manifestazioni, semplicemente previa esibizione ai responsabili di gara del titolo pacificamente acquisito: 1) Rally del Carnevale, nel mese di febbraio 2001; 2) Rally del Taro, in aprile 2001; 3) Rally di Sassuolo (MO), nel mese di maggio 2001; 4) Rally dei Carpiteti, in ottobre 2001. Non sembra dubitabile, invero, che il legislatore sportivo abbia voluto decisamente differenziare, almeno ancora alla data del 21 aprile 2002, la posizione di colui che desideri conseguire l’abilitazione per la prima volta nella stagione sportiva 2002, condizionandone la concessione (secondo il richiamo letterale del comma 1), all’espletamento di alcune formalità, rispetto al titolare di una posizione qualificata, consolidata nel tempo, la cui protrazione pro futuro appare unicamente condizionata dall’uso effettivo che del medesimo titolo sia stato fatto I titolari di abilitazione, conseguita in anni precedenti al 2001, risultano sottratti da qualsiasi onere formale, purchè se ne siano avvalsi nell’anno 2001, ovvero “una volta negli anni precedenti” (modifica maggio 2002). L’attore Luciano D’Arcio ha acquisito l’abilitazione nell’anno 1998, per effetto della partecipazione al Corso organizzato dalla medesima CSAI presso la Scuola Federale. Nel 2001 ha partecipato a n. 4 gare, sempre avvalendosi della ricordata abilitazione, semplicemente mostrata agli Ufficiali di Gara. Nell’anno 2002 ha partecipato ad una competizione precedente (Rally Benacus) rispetto a quella dei giorni 20-21 aprile, e ad una successiva (Rally di Bergamo): in ciascuna delle occasioni ha potuto avviarsi alla partenza dopo aver positivamente superato le verifiche amministrative, previa mera esibizione dell’abilitazione conseguita. Anche alla luce della formulazione contenuta nell’annuario 2002 (che poi è quella da applicare al caso concreto) e della modifica di maggio 2002 (successiva alla gara) l’esclusione dell’attore appare del tutto illegittima. Le considerazioni finora svolte non risultano inficiate dalla nota pubblicata in data 8 luglio 2002 dalla Commissione Sportiva. Non può infine prescindersi dalla considerazione che il D’Arcio è inserito, sin dal 1997, negli elenchi dei piloti prioritari CSAI, per i quali tutte le “versioni” della norma dispongono l’esenzione della abilitazione ove possano dimostrare direttamente ai responsabili delle verifiche amministrative l’inserimento negli elenchi di merito. Il Sig.D’Arcio, prima della definitiva cessazione dei contatti con i Responsabili della manifestazione, aveva messo a disposizione l’ulteriore idonea documentazione relativa all’inserimento, nell’anno 1997, negli elenchi di priorità CSAI (fattore ex se legittimante la partecipazione). In conclusione: a) Il Sig. D'Arcio non necessitava di alcuna abilitazione, come, peraltro, pacificamente riconosciuto dalla stessa CSAI, avendolo ammesso a partecipare a ben due eventi di analoga natura nel corso dell'anno 2002, uno precedente ed uno successivo a quello in esame; b) Nella comunicazione a mezzo fax, il ricorrente si è limitato a richiedere chiarimenti. c) In tutti i casi, in quanto inserito dal 1997 tra i piloti prioritari, non avrebbe dovuto farsi neanche questione intorno alla abilitazione. b) sul risarcimento del danno Una ulteriore considerazione si impone infine in ordine alle richieste del Signor D’Arcio sotto il profilo del risarcimento del danno. La competenza della Camera in materia di risarcimento danni è stata ampiamente stabilita da precedenti Collegi arbitrali di questa Camera (per tutti si veda Camera, lodo 5 novembre 2002, H.C.Gherdeina vs FISG). Nel Regolamento della Camera, infatti, non vi è alcuna disposizione che escluda tale ambito materiale. Parimenti, altro collegio arbitrale ha statuito che la competenza ratione materiae della Camera “non può essere interpretata in senso restrittivo” ed anzi comprende “ogni controversia che sorga tra tesserati [o affiliati] e Federazione e che abbia ad oggetto l’applicazione di una norma contenuta nello Statuto e/o Regolamento della Federazione” (Camera, lodo 11 luglio 2002, Ragazzi vs FIP). Del resto, in un altro arbitrato nell’ambito della Camera, una federazione è stata condannata a risarcire i danni ad una società affiliata per avere la stessa federazione male applicato i suoi regolamenti, sulla base del rilievo che “La Federazione è oggettivamente responsabile per colpa, connessa o meno con quella in eligendo o in vigilando, per l’operato dei suoi rappresentanti sul campo di gioco, quando essi determinino ingiustificati condizionamenti dei diritti o delle aspettative dei competitori […]” (Camera, lodo 5 aprile 2002, Nettuno 2 BC c. FIBS). Il Signor D’Arcio ha subito un danno direttamente ricollegabile al comportamento illegittimo del Direttore di Gara, che, nella sua qualità di rappresentante della C.S.A.I., lo ha escluso dalla competizione “Rally del Taro”, sulla base di un’erronea valutazione della normativa applicabile. Tale danno, involgente i profili di danno edonistico e perdita di chance, va determinato - stante la peculiarità del caso e la difficoltà di giungere ad un’analitica quantificazione – in via equitativa ai sensi e per gli effetti dell’art. 1226 c.c. All’ammontare così determinato andrà poi aggiunto il danno patrimoniale accertato in Euro 4.883,66. * * * P.Q.M. Il Collegio Arbitrale, definitivamente pronunciando nel contraddittorio tra le parti, così statuisce: - Dichiara l’illegittimità dell’esclusione del Signor D’Arcio dalla gara “Rally del Taro” e, in accoglimento della domanda di risarcimento del danno di cui ai punti 2.4 e 2.4.1 dell’istanza di arbitrato, condanna la C.S.A.I. al risarcimento del danno non patrimoniale subito dal Signor D’Arcio, di cui in motivazione, nella misura di Euro 20.000,00, oltre al danno patrimoniale quantificato in Euro 4.883,66. - Condanna la C.S.A.I. a rifondere all’istante D’Arcio le spese di questo Collegio Arbitrale. Determina in Euro 18.000,00 oltre oneri di legge, il compenso per il Collegio Arbitrale e le spese dello svolgimento dell’Arbitrato (somma comprensiva del fondo spese già determinato a titolo di acconto, pari ad Euro 15.000); pone il compenso del Collegio e le spese sostenute dal Presidente e dai componenti a carico della C.S.A.I. con il vincolo della solidarietà ed il diritto di rivalsa ex art. 814 c.p.c. per la parte rimanente quantificata in Euro 3.000,00, da liquidare al Presidente del Collegio Prof. Avv.Piazza entro e non oltre giorni 30 dalla data del deposito del presente lodo; - Condanna la CSAI a rifondere all’istante D’Arcio le spese di lite che liquida in Euro 7.000,00, oltre rimborso spese generali(10%), I.V.A. e c.p.a.; - Respinge le domande di parte attrice e parte convenuta volte al riconoscimento della responsabilità aggravata di cui all’art.96 c.p.c., non sussistendone le diverse ipotesi che possano integrare il particolare tipo di illecito. Così deciso in Roma, il 25 giugno 2003 in conferenza personale ed alla unanimità dei voti. Prof. Avv. Maurizio Benincasa
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