CONI – Camera di Conciliazione ed Arbitrato per lo Sport – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it LODO ARBITRALE DEL 34/6/2002 TRA Fabio Maiorchini e F.I.S.E. Federazione Italiana Sport Equestri

CONI – Camera di Conciliazione ed Arbitrato per lo Sport - Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it LODO ARBITRALE DEL 34/6/2002 TRA Fabio Maiorchini e F.I.S.E. Federazione Italiana Sport Equestri IL COLLEGIO ARBITRALE Composto dai Sigg.ri: § Avv. Marcello Melandri - Presidente – § Avv. Maria Grazia Affatato - Arbitro – § Avv. Giancarlo Guarino - Arbitro – riuniti in conferenza personale, ha pronunciato il seguente LODO ARBITRALE nella controversia promossa da: Fabio Maiorchini, nato a Roma il 25.11.1966 e residente in Sacrofano (RM), Via Dalmazia n. 20, rappresentato e difeso dagli avv.ti Caterina Brambilla e Marco Franco, entrambi del Foro di Roma, con studio in Via Orazio, 3 e elettivamente domiciliato presso i medesimi - attore - contro F.I.S.E. Federazione Italiana Sport Equestri, con sede in Roma, Viale Tiziano n. 74, in persona del suo Presidente, Legale Rappresentante pro-tempore ing. Cesare Croce, rappresentato e difeso dall’avv. Alberto Angeletti, presso il cui studio in Roma, Via Giuseppe Pisanelli n. 2 è elettivamente domiciliato. - convenuta - * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * FATTO E SVOGLIMENTO DEL PROCEDIMENTO Il Collegio ritiene opportuno, preliminarmente, ricostruire la vicenda che ha portato il Maiorchini ad essere, prima, sottoposto a giudizio disciplinare in ambito federale e, poi, a presentare ricorso alla Camera di Conciliazione ed Arbitrato per lo Sport. La F.I.S.E., a seguito di controlli presso la omologa Federazione Olandese, aveva accertato che in Italia erano stati iscritti a concorsi ippici, cavalli di provenienza olandese con “certificati” non veritieri, in particolare con riferimento al nome, alla genealogia ed all’età. A seguito di ciò, la Federazione aveva iniziato una indagine e promosso successivo procedimento disciplinare, nei confronti di molti tesserati tra i quali il Maiorchini. All’esito del giudizio di primo grado la Commissione di Disciplina aveva condannato lo stesso alla radiazione in quanto ritenuto responsabile della falsificazione e utilizzazione di documenti falsi, ai fini dell’iscrizione di quattordici cavalli dallo stesso importati dall’Olanda. Contro tale sentenza del 25.09.2000, il Maiorchini aveva ritualmente proposto appello alla Commissione Federale d’Appello che, con sentenza del 20.01.01 aveva confermato la sanzione. Il Maiorchini, allora, proponeva ricorso al TAR del Lazio per l’annullamento della sanzione inflittagli, con richiesta di sospensiva che il detto Tribunale Amministrativo Regionale respingeva, rinviando la causa alla discussione di merito. Successivamente, ai sensi dell’art. 3 e ss. del Regolamento della Camera di Conciliazione ed Arbitrato per lo Sport, il Maiorchini proponeva istanza di conciliazione che risultava inutilmente esperita per indisponibilità della F.I.S.E. Il Maiorchini pertanto, ai sensi dell’art. 8 e ss. del Regolamento presentava richiesta di giudizio arbitrale alla Camera, sostenendo in via principale la sua assoluta buona fede e quindi la sua estraneità ai fatti che gli erano stati contestati richiedendo conseguentemente la revoca della sanzione della radiazione, e la sua completa assoluzione od, in subordine, la sostituzione con una sanzione “meno afflittiva”. La F.I.S.E. si costituiva in data 29.11.01, ai sensi dell’art. 9 del regolamento depositando atto di costituzione con il quale chiedeva in via preliminare : § di dichiarare la inammissibilità e/o improponibilità e/o improcedibilità della procedura arbitrale; § sempre in via preliminare e subordinata, di dichiarare la inammissibilità perché generici i motivi dell’atto introduttivo del Giudizio Arbitrale; § di respingere tutte le conclusioni formulate sia in via principale, sia in via subordinata dal Sig. Fabio Maiorchini perché infondate in fatto ed in diritto e non provate, “con vittoria di spese ed onorari”; § in via riconvenzionale il risarcimento dei danni che, nel prosieguo del giudizio, è stato quantificato in € 154.937,07. In data 28.01.02 si costituiva formalmente il Collegio Arbitrale composto dagli avv.ti Marcello Melandri, Maria Grazia Affatato e Giancarlo Guarino, i quali confermavano l’accettazione della designazione e la nomina della Sig.ra Silvia Paoli quale Segretaria del Collegio. Venivano convocate le parti alla prima udienza dell’8.02.02 nella quale: § le parti dichiaravano di accettare la designazione del Collegio Arbitrale; § le parti davano atto che l’arbitrato si fonda sugli artt. 7 e ss. del Regolamento della Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport istituita presso il C.O.N.I. e che, pertanto, gli arbitri avrebbero dovuto decidere in via rituale ed applicando le norme di diritto e le norme e gli usi dell’ordinamento sportivo nazionale e internazionale; § l’avv. Angeletti chiedeva preliminarmente che il Collegio Arbitrale dichiarasse la inammissibilità dell’istanza del Maiorchini avendo lo stesso presentato ricorso innanzi il TAR del Lazio e chiedeva inoltre, notizie sull’esistenza del procedimento penale relativo agli stessi fatti, facendo presente che questo avrebbe potuto essere preclusivo all’arbitrato; § gli avv.ti Brambilla e Franco chiedevano il rigetto di entrambe le richieste avanzate dall’avv. Angeletti dichiarando che il Maiorchini aveva formalizzato la propria rinuncia al ricorso al TAR e, riguardo al procedimento penale, che lo stesso era ininfluente ai fini della decisione dell’arbitrato; § l’avv. Angeletti chiedeva termine per deposito di memoria anche per articolare mezzi istruttori e depositare documenti; § Il Collegio si riservava di decidere sulle questioni pregiudiziali avanzate e concedeva termine fino al 15.02.02 per il deposito di memorie contenenti l’integrale e definitiva formulazione delle domande, nonché eventuali eccezioni preliminari e pregiudiziali e/o deduzioni di merito e per l’articolazione definitiva dei mezzi istruttori ed il deposito di documenti. Fissava inoltre la data del 20.02.02 quale termine per le parti per le controdeduzioni o repliche, nonché indicazione di eventuali mezzi di prova o deposito di ulteriori documenti; § Il Collegio disponeva con separato provvedimento circa il fondo spese di arbitrato e fissava la successiva udienza per il giorno 26.02.02; All’udienza del 26.02.02: § L’avv. Angeletti, per conto della F.I.S.E., ribadiva le proprie eccezioni pregiudiziali e preliminari ed in particolare sull’ipotesi di incompetenza del Collegio Arbitrale e sulla pregiudizialità della vicenda al vaglio della giustizia penale rispetto alla procedura arbitrale, della quale, pertanto, chiedeva la sospensione. Lo stesso difensore insisteva anche sulla improponibilità dell’arbitrato in quanto essendo stata devoluta al giudice amministrativo la medesima controversia, questa presupponeva necessariamente la lesione di un interesse legittimo e non di un diritto soggettivo per cui non avrebbe potuto essere compromessa in arbitri. § La difesa del Maiorchini chiedeva il rigetto di tutte le questioni insistendo su tutte le loro istanze avanzate con l’atto introduttivo. § Il Collegio, riservando qualsiasi provvedimento in ordine alle le questioni avanzate, invitava le parti a verificare l’eventualità di rinunciare, ai sensi dell’art. 7, punto 7 del regolamento della Camera, alla ritualità dell’arbitrato autorizzando il Collegio anche a decidere secondo equità. § Le parti si riservavano di interpellare i rispettivi assistiti. § Il Collegio rinviava all’udienza dell’11.03.02. L’udienza dell’11 marzo veniva rinviata in quanto l’avv. Angeletti non aveva potuto ottenere dalla F.I.S.E. il consenso richiesto. Alla successiva udienza del 15.04.02 gli avv. Brambilla e Franco depositavano decreto presidenziale del TAR Lazio, sez. terza ter, n. 1999/02 relativo all’estinzione del processo amministrativo a seguito della rinuncia da parte del Maiorchini del ricorso ed entrambe le parti chiedevano un ulteriore rinvio al fine di acquisire dai loro assistiti formale dichiarazione di rinuncia all’arbitrato rituale e secondo diritto. Il Collegio, riservando ogni provvedimento rinviava al 29.04.02, per il deposito delle suddette dichiarazioni fissando per quella data anche l’audizione del Signor Fabio Maiorchini. In data 29.04.02, compariva innanzi al Collegio, il Signor Fabio Maiorchini che illustrava ampiamente le sue ragioni rispondendo alle domande che gli venivano poste sia da parte degli Arbitri che da parte di tutti i difensori. Le parti depositavano dichiarazioni dei rispettivi assistiti a decidere l’arbitrato con lodo di natura irrituale e secondo equità. Il Collegio ritenendo opportuno ascoltare anche l’avv. Maurizio Scuderi, rinviava all’udienza del 09.05.02 per tale incombente. All’udienza del 9 maggio, comparso l’avv. Maurizio Scuderi, lo stesso dichiarava di trovarsi, a suo giudizio, in situazione di incompatibilità con la veste di testimone in quanto, avrebbe potuto essere ascoltato quale teste solo qualora fosse o avesse rivestito la qualifica di Autorità Sportiva. Lo stesso comunque “per spirito di collaborazione”, confermava, anche in punto di fatto, quanto sostenuto nella veste di Procuratore Federale, sia nel capo di incolpazione che nella requisitoria scritta, in particolare con riferimento al riscontro dei certificati che egli aveva definito “simili per composizione, qualità di carta e di stampa“ a quello certamente falsificato dal Maiorchini e relativo al cavallo Itham. L’avv. Scuderi dichiarava inoltre di aver ritenuto doveroso denunciare i fatti alla Procura della Repubblica di Roma, allegando alla denunzia tutti i documenti relativi. Con successivo fax, l’avv. Scuderi informava di non voler sottoscrivere il relativo verbale. L’avv. Angeletti insisteva sulla eccezione di pregiudizialità penale anche con riferimento a questo nuovo procedimento di cui si era venuti a conoscenza attraverso l’avv. Scuderi, e comunque, in subordine, di acquisire gli atti del suddetto processo penale. L’avv. Franco faceva presente che la richiesta appariva superflua in quanto si trattava di atti coperti dal segreto istruttorio e per quanto atteneva alla pregiudiziale, si riportava alla precedente opposizione. Il Collegio si aggiornava al giorno 17.05.02 L’udienza del 17 maggio 2002 veniva rinviata in quanto il Collegio, avendo ritenuto necessario prendere visione degli atti del procedimento penale di cui si era avuta conoscenza con l’audizione dell’avv. Scuderi, era in attesa di conoscere l’autorizzazione all’uopo richiesta dal Presidente, al Sostituto Procuratore della Repubblica dott. Catelio Pandolfi. Tali atti, tra i quali gli originali dei certificati di identità dei cavalli dichiarati falsi dalla Federazione Olandese, erano sotto sequestro presso il N.A.S. dei Carabinieri di Roma. Tale autorizzazione veniva rilasciata in data 21.05.02, per cui il 22 maggio 2002 il Collegio si riuniva presso il NAS di Roma in Piazza Albania, 10 e, con l’assistenza del M.llo Cornacchia, esaminava i certificati di identità dei cavalli in originale estraendo copia di cinque di essi, ed esattamente dei certificati relativi ai cavalli Imperial, Itham, Ginevra, Belvia e Lidia. Veniva stilato verbale dell’accesso al NAS fissando la successiva udienza per il giorno 29.05.02. Il giorno 29.05.02 il Collegio si riuniva e dopo aver respinto tutte le questioni pregiudiziali avanzate dalla difesa della F.I.S.E., come da ordinanza che, ad ogni buon fine si allega al presente lodo come sua parte integrante, convocava le parti per l’udienza del 21.06.02 per la discussione orale, concedendo il termine sino a tre giorni prima dell’udienza per il deposito di eventuali note conclusive. Copia della predetta ordinanza, unitamente al verbale di accesso svolto il 22.05.02, veniva trasmessa a mezzo corriere ai difensori della parti a cura della segretaria del Collegio. All’udienza del 21.06.02, dopo il deposito rituale di note conclusive da parte del solo avv. Angeletti, le parti concludevano con lunga discussione orale, insistendo entrambe nelle proprie richieste * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * MOTIVI DELLA DECISIONE Il Collegio ha ritenuto di respingere, in via pregiudiziale e preliminare, le eccezioni di incompetenza del Collegio, di improcedibilità o, in subordine, di sospensione del procedimento per pregiudizialità del pendente procedimento penale, di inammissibilità-improponibilità della procedura perché relativa ad interessi legittimi, come tali non compromettibili in arbitri, anche sotto il diverso profilo del criterio di prevenzione nella scelta del mezzo di tutela, di inammissibilità per genericità, avanzate dalla difesa della FISE. Tale decisione è stata presa con provvedimento all’udienza del 29.05.02 e ritualmente comunicata alle parti, provvedimento da intendersi qui integralmente riportato e trascritto e che comunque viene allegato al presente lodo. Per quanto attiene al merito della controversia, il Collegio rileva preliminarmente che ai sensi dell’art. 7, comma 7 del Regolamento camerale, “gli arbitri decidono applicando le norme di diritto e le norme e gli usi dell’ordinamento sportivo nazionale ed internazionale”. Sotto tale profilo è necessario riconoscere il giusto valore, nell’ambito del sistema della giustizia sportiva attuata presso la FISE, al generale principio di lealtà e correttezza sportiva, che non solo, serve come momento di riferimento per la valutazione dei comportamenti degli affiliati e dei tesserati, ma rende anche conto del corretto ambito di efficacia degli strumenti della giustizia sportiva, efficacia limitata strutturalmente al novero degli associati e che pertanto non può disporre in nessun modo di strumenti di accertamento dei fatti quali la testimonianza tout court (poiché la stessa è ammissibile solo nell’ambito dei tesserati), l’ordine di esibizione e/o deposito di documenti, gli strumenti di indagine scientifica. Cosicchè, ferma l’esigenza imprescindibile di pervenire all’accertamento della verità anche con i limitati strumenti disponibili per i giudici sportivi, non risulterebbe corretto, perché in contrasto con l’obbligo di applicare “le norme e gli usi dell’ordinamento sportivo”, sindacare l’operato del procuratore e/o dei giudici sportivi federali sulla scorta di principi processuali propri del processo penale. In buona sostanza, la stessa ratio che ha indotto il Collegio a respingere l’eccezione di pregiudizialità penale –cioè la sostanziale autonomia dell’ordinamento sportivo rispetto all’ordinamento statuale- ha guidato il Collegio nella valutazione dei fatti oggetto del presente procedimento sulla esclusiva scorta degli autonomi principi di responsabilità desumibili dall’ordinamento della FISE e azionati dagli organi della Giustizia federale secondo le proprie procedure, e non dalle norme del processo penale. Il consenso espresso da entrambe le parti in corso di procedimento, a che l’arbitrato fosse trasformato in arbitrato irrituale e deciso secondo equità non modifica quanto sopra esposto, consentendo tutt’al più una maggiore aderenza sia della procedura sia delle argomentazioni del presente lodo, alla particolare natura della vicenda in esame. Ciò premesso, il Collegio non ritiene di poter accogliere la domanda principale del Maiorchini: il Collegio, cioè, non ritiene di condividere le ragioni avanzate dalla difesa dello stesso con conseguente revoca della sanzione ed assoluzione da qualsiasi responsabilità. E’ risultato infatti dall’istruttoria espletata, in particolare dall’esame dello stesso Maiorchini, del Procuratore Federale, nonché dagli accertamenti disposti presso il NAS dei Carabinieri di Roma, che il fenomeno della falsificazione dei documenti relativi ai cavalli importati dall’Olanda era un fenomeno ampiamente diffuso, e per quanto qui interessa, certamente a conoscenza della maggior parte di coloro che operavano nel mondo dei cavalli da concorso ed in particolar modo di coloro che si occupavano, come il Maiorchini, dell’importazione, acquisto e vendita di tali cavalli. E’ necessario sottolineare come, a parere di questo Collegio, non sia assolutamente condivisibile l’assunto della Procura fatto proprio dalle due sentenze, degli organi di giustizia federale, secondo cui la prova certa del dolo della falsificazione dei certificati alterati risulterebbe dal fatto che i certificati risultati falsi sarebbero tutti uguali a quello che il Maiorchini, in un precedente procedimento disciplinare, aveva confessato di aver alterato. Assunto smentito dal semplice controllo visivo (anche dei certificati acquisiti presso il NAS e/o di quelli prodotti dalla difesa della FISE) in quanto in realtà tutti diversi per grafia, consistenza della carta, plastificazione o sottoscrizione. Al contrario, ritiene il Collegio che la prova non della falsificazione ma della consapevolezza di utilizzare, al fine della iscrizione dei cavalli ai concorsi, certificati non autentici è deducibile proprio dalla dichiarazione “confessoria” resa dal Maiorchini all’udienza del 29 aprile 2002, che appare assolutamente inverosimile. Il confronto tra i due certificati che lo stesso dice di aver fatto falsificare attraverso un suo amico con l’utilizzo di uno scanner, smentisce proprio tale assunto in quanto, se ciò fosse vero il certificato relativo al cavallo Jersey Tetti e quello relativo al cavallo Imperial avrebbero dovuto essere assolutamente identici mentre invece gli stessi sono solo simili. Infine, se fosse vero quanto asserito dal Maiorchini, i dati che compaiono sul certificato di Imperial avrebbero dovuto essere uguali a quelli che compaiono sul certificato di Itham. Il Maiorchini quindi ha mentito sia nel precedente procedimento sia in questo nel quale ha ripetuto esattamente le stesse dichiarazioni e tale suo mendacio, non è certamente finalizzato a “coprire” un amico, come dallo stesso sostenuto, ma è esclusivamente finalizzato a nascondere la consapevolezza del fenomeno della falsificazione. Il Maiorchini quindi, era perfettamente a conoscenza dell’esistenza di certificati falsi che utilizzava a suo piacimento per iscrivere i cavalli a vari concorsi e proprio l’ampiezza del fenomeno e la notevole similitudine nella falsificazione sui certificati utilizzati anche da altri su tutto il territorio nazionale, hanno convinto questo Collegio della assoluta mancanza di buona fede da parte dello stesso e quindi della sua responsabilità. Ritiene comunque questo Collegio, proprio a causa ed a ragione dell’estensione del fenomeno e del fatto che non si è raggiunta la prova certa che sia il Maiorchini l’autore della falsificazione, materiale od ideologica, ma che lo stesso abbia “solo” utilizzato consapevolmente i certificati non autentici, la sanzione inflitta risulti eccessiva. A tal proposito, in considerazione comunque del criterio assolutamente condivisibile che la sanzione non debba mai essere esemplare e sempre invece, ispirata ad uno scopo rieducativo e non afflittivo, ritiene equo il Collegio, in accoglimento della domanda subordinata proposta del Maiorchini, riformare notevolmente la pena inflittagli. Per quanto attiene, poi, alla domanda risarcitoria avanzata dalla F.I.S.E., nella misura di € 154.937,07 è da dire che, certamente, la gravità della condotta posta in essere dal Maiorchini, ha comportato un grave danno di immagine alla Federazione –la cui prova è da ritenere in re ipsa, considerata la natura della vicenda ed il risalto che ne fu dato a suo tempo- per cui potrebbe non apparire sproporzionata o esagerata la richiesta risarcitoria è però da rilevate che tale danno all’immagine, è da riferire assai più all’ampiezza del fenomeno, che non alla condotta individuale del Maiorchini. Cosicchè, la convinzione del Collegio che il Maiorchini sia stato solo uno dei tanti che hanno contribuito alla diffusione del fenomeno e, quindi, alla “lesione” dell’immagine della Federazione, impongono una determinazione, in via equitativa dell’obbligo risarcitorio, che si stabilisce nella misura di € 25.000,00 P. Q. M. Il Collegio a maggioranza dei suoi componenti, definitivamente pronunciando, così decide: A. Respinge la domanda principale del Maiorchini; B. Accoglie la domanda subordinata del Maiorchini e, per l’effetto, dispone di revocare la sanzione della radiazione inflitta al medesimo e sostituire la stessa con quella meno gravosa di anni 5 e mesi 6 di sospensione dall’attività agonistica, detratta, naturalmente, la sanzione già scontata; C. Accoglie la domanda di risarcimento del danno proposta dalla F.I.S.E. determinando complessivamente ed in via equitativa in € 25.000,00 il risarcimento dei danni cagionati alla F.I.S.E. dalla condotta del Maiorchini; D. Compensa interamente tra le parti, sussistendone giuste ragioni, le spese legali e pone a carico delle stesse parti, in misura uguale ma in via solidale tra loro, le spese del presente procedimento fissate con separata ordinanza. Così deciso, con il parere contrario dell’arbitro avv. Maria Grazia Affatato, in conferenza personale il giorno 24 giugno 2002. Il Presidente Avv. Marcello Melandri Coarbitro Avv. Giancarlo Guarino Coarbitro Avv. Maria Grazia Affatato
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