CONI – Camera di Conciliazione ed Arbitrato per lo Sport –Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it LODO ARBITRALE DEL 3/9/2004 TRA Società Cosenza Calcio 1914 SpA e FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO (“FIGC”)
CONI – Camera di Conciliazione ed Arbitrato per lo Sport –Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it
LODO ARBITRALE DEL 3/9/2004 TRA Società Cosenza Calcio 1914 SpA e FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO (“FIGC”)
C O L L E G I O A R B I T R A L E
Prof. Avv. Maurizio Benincasa in qualità di Presidente del Collegio Arbitrale nominato dal Presidente della Camera ai sensi del Regolamento per le controversie relative all’iscrizione ai campionati di calcio professionistico
(Regolamento ad hoc)
Prof. Avv. Massimo Zaccheo in qualità di Arbitro nominato dal Presidente della Camera ai sensi del Regolamento ad hoc
Avv. Ciro Pellegrino in qualità di Arbitro nominato dal Presidente della Camera ai sensi del Regolamento ad hoc
L O D O A R B I T R A L E
nei procedimenti di Arbitrato nn. 844 del 29 luglio 2004 e 893
del 31 luglio 2004 promossi da:
Società Cosenza Calcio 1914 SpA con sede in Cosenza, viale degli Stadi, in persona del proprio Presidente, legale rappresentante p.t., Padre Fedele Bisceglia Francesco, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Giuseppe Carratelli, Enrico Lubrano e Prof. Filippo Lubrano, presso lo studio del quale in Roma Via Flaminia n. 79 (tel. 063223249 – fax 063214981) è elettivamente domiciliata
- attrice -
contro
Federazione Italiana Giuoco Calcio, in persona del Presidente p.t., rappresentata e difesa dagli Avv.ti Mario Gallavotti e Luigi Medugno ed elettivamente domiciliata presso lo studio del primo in via Po n.9 (tel. 06858231 – fax
0685823200 – email ghplex@ghplex.it)
convenuta -
Fatto e svolgimento del giudizio arbitrale
I.
Con atto depositato in data 29 luglio 2004 (Prot. n. 844) -
titolato «Ricorso» e sottotitolato «Istanza di arbitrato» - il
Cosenza Calcio 1914 s.p.a. ha chiesto alla Camera di
Conciliazione e Arbitrato per lo Sport l’annullamento « […] del
provvedimento emanato in data 27 luglio 2004, con il quale il
consiglio federale della F.I.G.C. “ha stabilito che non sia
possibile inquadrare la Società Cosenza 1914 nei campionati
professionistici”, dando mandato al Presidente di trovare “la
migliore collocazione possibile nell’ambito della Lega nazionale
Dilettanti” (Comunicato Stampa F.I.G.C. 27 luglio 2004),
nonché di ogni ulteriore atto, presupposto o conseguente, ad
esso comunque connesso, in particolare di tutte quelle norme
dell’ordinamento sportivo che prevedano che il diniego di
iscrizione ad un campionato per mere ragioni contabili-
finanziarie-amministrative per una determinata stagione
agonistica determini la definitiva perdita del “titolo sportivo”
per la relativa categoria […]».
Con il suddetto «Ricorso», che si articola in due motivi, il
Cosenza Calcio 1914 s.p.a. ha chiesto l’accoglimento delle
seguenti conclusioni « […] chiede che venga annullato il
provvedimento impugnato e tutti gli atti ad esso presupposti e,
per l’effetto, le sia definitivamente confermato: a) il proprio
status attuale di Società affiliata alla F.I.G.C.; b) il proprio
status attuale di Società affiliata alla Lega Professionisti di
Serie C; c) il proprio status attuale di Società titolare del “titolo
sportivo” per presentare domanda di iscrizione al Campionato
di Serie C1 per la stagione 2004-2005 (anche per eventuale
provvedimento straordinario). Con l’effetto di ordinare alla
F.I.G.C. l’immediato inserimento del Cosenza nel Campionato
di Serie C1 o, in via subordinata, di Serie C2. Con riserva di
tutelare i propri interessi nelle sedi opportune. Con vittoria di
spese e di onorari. […]».
A’ sensi dell’art. 9 del Regolamento di Arbitrato per la
risoluzione delle controversie relative all’applicazione del
manuale per l’ottenimento della Licenza UEFA da parte dei club
– versione italiana e delle controversie relative all’iscrizione ai
campionati nazionali di calcio professionistico, di seguito
denominato Regolamento ad hoc, il Presidente della Camera
di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport ha nominato gli
arbitri componenti il Collegio arbitrale nelle persone del prof.
avv. Maurizio Benincasa, con funzione di Presidente, dell’avv.
Ciro Pellegrino e del prof. avv. Massimo Zaccheo. Gli arbitri
hanno accettato la nomina nei termini stabiliti dal
Regolamento ad hoc.
Con memoria depositata in data 31 luglio 2004 si è
costituita la F.I.G.C. rassegnando le seguenti conclusioni: «[…]
Piaccia all’adito collegio arbitrale, disattesa ogni contraria
eccezione, dichiarare inammissibile la domanda proposta dalla
società Cosenza Calcio 1914 s.p.a. e comunque respingerla
perché totalmente infondata. Con vittoria di spese. […]».
A’ sensi dell’art. 12 del Regolamento ad hoc, il Collegio
Arbitrale ha fissato l’udienza di discussione per il giorno 4
agosto 2004, alle ore 17.00. Con successivo provvedimento
l’udienza è stata differita al giorno 5 agosto 2004, ore 18.30.
II.
Con un secondo atto depositato in data 31 luglio 2004
(Prot. n. 893) - titolato «Ricorso» e sottotitolato «Istanza di
arbitrato» - il Cosenza Calcio 1914 s.p.a. ha chiesto alla
Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport
l’annullamento «[…] del provvedimento emanato in data 29
luglio 2004, con il quale il Consiglio federale della F.I.G.C. ha
autorizzato la Società Cosenza Calcio 1914 s.p.a. “a presentare
domanda di ammissione al campionato nazionale dilettanti
(se del caso in soprannumero)” (Comunicato Ufficiale F.I.G.C.
29 luglio 2004, n. 44/A); nonché di ogni ulteriore atto,
presupposto o conseguente, ad esso comunque connesso, in
particolare di tutte quelle norme dell’ordinamento sportivo che
prevedano che il diniego di iscrizione ad un campionato per
mere ragioni contabili-finanziarie-amministrative per una
determinata stagione agonistica determini la definitiva perdita
del “titolo sportivo” per la relativa categoria […]».
Con il suddetto «Ricorso», che si articola in due motivi ed
ha contenuto pressoché identico a quello sub I, il Cosenza
Calcio 1914 s.p.a. ha chiesto l’accoglimento delle seguenti
conclusioni «[…] chiede che venga annullato il provvedimento
impugnato e tutti gli atti ad esso presupposti e, per l’effetto, le
sia definitivamente confermato: a) il proprio status attuale di
Società affiliata alla F.I.G.C.; b) il proprio status attuale di
Società affiliata alla Lega Professionisti di Serie C; c) il proprio
status attuale di Società titolare del “titolo sportivo” per
presentare domanda di iscrizione al Campionato di Serie C1
per la stagione 2004-2005 (anche per eventuale provvedimento
straordinario). Con l’effetto di ordinare alla F.I.G.C. l’immediato
inserimento del Cosenza nel Campionato di Serie C1 o, in via
subordinata, di Serie C2. Con riserva di tutelare i propri
interessi nelle sedi opportune. Con vittoria di spese e di onorari.
[…]».
A’ sensi dell’art. 9 del Regolamento ad hoc il Presidente
della Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport ha
nominato il medesimo collegio di cui al procedimento sub I n.
844, assegnando la funzione di Presidente al prof. avv.
Maurizio Benincasa. Gli arbitri hanno accettato la nomina nei
termini previsti dal Regolamento ad hoc.
Con memoria depositata in data 2 agosto 2004 si è
costituita la F.I.G.C. rassegnando le seguenti conclusioni: «
[…] Piaccia all’adito collegio arbitrale, disattesa ogni contraria
eccezione, dichiarare inammissibile la domanda proposta dalla
società Cosenza Calcio 1914 s.p.a. e comunque respingerla
perché totalmente infondata. Con vittoria di spese. […]».
A’ sensi dell’art. 12 del Regolamento ad hoc, il Collegio
Arbitrale ha fissato l’udienza di discussione per il giorno 4
agosto 2004, alle ore 17.00. Con successivo provvedimento
l’udienza è stata differita al giorno 5 agosto 2004, ore 18.30.
III.
In data 5 agosto 2004 si svolgevano le udienze dei giudizi
arbitrali sub I (n. 844) e sub II (n. 893). In entrambe le
udienze, preliminarmente, veniva reiterata dalla F.I.G.C. la
richiesta di riunione dei procedimenti arbitrali. Il Cosenza
Calcio 1914 s.p.a. non si opponeva all’accoglimento di tale
richiesta. Il Collegio si riservava sull’istanza di riunione.
Le discussioni si svolgevano nel rispetto del principio del
contraddittorio, come sintetizzato - a’ sensi dell’art. 13 del
Regolamento ad hoc - nei relativi verbali. Esaurite le
discussioni, il Collegio si riservava.
MOTIVI
1.
Preliminarmente, il Collegio Arbitrale dispone la riunione
dei procedimenti arbitrali rubricati ai nn. 844 e 893 e di cui ai
«Ricorsi» depositati, rispettivamente, in data 29 luglio 2004 e
31 luglio 2004.
I due procedimenti, infatti, presentano un’identità di parti
e un’evidente connessione oggettiva, confermata, tra l’altro,
dalla circostanza che i motivi di doglianza della parte
ricorrente sono, pressoché, identici per entrambi i ricorsi.
2.
Il ricorso n. 844 del 29 luglio 2004 è inammissibile.
L’art. 1 del Regolamento ad hoc dispone che quest’ultimo:
«[…] ha lo scopo di assicurare la risoluzione mediante arbitrato
delle controversie relative […] b) all’iscrizione dei club ai
campionati nazionali di calcio professionistico […] » (s.d.r.).
La F.I.G.C. con il C.U. n. 167/A del 30 aprile 2004 ha
dettato gli «Adempimenti in ordine alla ammissione ai
Campionati professionistici 2004/2005».
Tra gli altri Adempimenti, il suddetto C.U. prevede che
«Per essere iscritte ai Campionati di competenza le Società
devono: a) aver presentato la domanda alla Lega di
competenza entro il termine del 30 giugno 2004 […]».
Il C.U. stabilisce, inoltre, che «La decisione definitiva
sull’ammissione ai Campionati verrà assunta dal Consiglio
Federale nella riunione del 27 luglio 2004. Avverso la decisione
del Consiglio Federale, che neghi l’ammissione al campionato
di competenza [s.d.r.], è consentito ad iniziativa della sola
società non ammessa ricorso alla Camera di Conciliazione ed
Arbitrato per lo Sport istituita presso il CONI, da proporsi nei
termini e con le modalità previsti dall’apposito regolamento [id
est Regolamento ad hoc] ».
In sintesi, pertanto, il ricorso alla Camera sulla base del
Regolamento ad hoc è ammissibile avverso un provvedimento
del Consiglio Federale della F.I.G.C. che neghi l’ammissione
ad un campionato di competenza; ammissione richiesta, dalla
società interessata, mediante apposita domanda formulata
con le modalità e nei termini stabiliti dal C.U. n. 167/A.
Nel caso di specie, per un verso, non risulta che il
Cosenza Calcio 1914 s.p.a. abbia presentato, nei termini e
con le modalità stabilite dal C.U. 167/A, una domanda alla
Lega di competenza per l’ammissione ad un Campionato
professionistico; per altro verso, e conseguentemente, si deve
rilevare che il Consiglio Federale della F.I.G.C. non ha mai
pronunciato un provvedimento di non ammissione del
Cosenza Calcio 1914 s.p.a. al campionato di competenza.
Provvedimento, appunto, la cui esistenza avrebbe legittimato
il Cosenza Calcio 1914 s.p.a. a proporre dinanzi alla Camera
di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport - e sulla base del
Regolamento ad hoc - il ricorso oggetto di esame in questa
sede.
Sulla base degli atti acquisiti al procedimento, il Collegio
– sotto quest’ultimo profilo – rileva che il Consiglio Federale
nella seduta del 27 luglio 2004 si è limitato a stabilire «[…]
che non sia possibile inquadrare la Società Cosenza 1914 nei
campionati professionistici [e] ha dato mandato al presidente e
ai vice presidenti, insieme alla LND, di trovare – possibilmente
in accordo con la società – la migliore collocazione possibile
nell’ambito della Lega Nazionale Dilettanti […]» (cfr.
Comunicato Stampa F.I.G.C. del 27 luglio 2004).
Peraltro (e a ulteriore conferma), come è dato desumere
dal citato Comunicato, tale statuizione risulta emessa non
nell’ambito del punto all’ordine del giorno relativo
all’ammissione ai campionati professionistici, bensì in quello,
decisamente diverso, rubricato (nel Comunicato)
«Adempimenti conseguiti [rectius «conseguenti» n.d.r.] alla
sentenza del Consiglio di Stato 2/7//04 n. 5025».
A quanto finora esposto si aggiunga che l’assenza di una
domanda di ammissione al campionato di competenza
formulata nei termini e con le modalità stabilite nel C.U. n.
167/A si converte in un ulteriore profilo di inammissibilità del
ricorso n. 844 del Cosenza Calcio 1914 s.p.a.
Infatti, il Regolamento ad hoc, sub art. 2, dispone che «[…]
La procedura di arbitrato disciplinata dal presente
Regolamento si basa […] b) sulla clausola compromissoria
sottoscritta dalla Società nella domanda di iscrizione ai
campionati nazionali di calcio professionistico [s.d.r.] e si
applica per la risoluzione di ogni controversia, di qualsiasi
natura, che insorga tra una Società e la Federazione ovvero tra
una Società e altra Società ed avente ad oggetto la concessione,
il diniego o la revoca da parte della federazione della iscrizione
ai campionati nazionali di calcio professionistico […]».
Il Cosenza Calcio 1914 s.p.a., non avendo formulato la
domanda di ammissione al campionato di competenza ex C.U.
n. 167/A, non ha mai sottoscritto la clausola compromissoria
sulla quale si fonda la competenza del Collegio Arbitrale e, in
generale, l’applicabilità del Regolamento ad hoc.
L’inammissibilità del ricorso per le ragioni sopra esposte
rende superfluo l’esame delle altre questioni sollevate dalle
parti sia in via preliminare, sia nel merito; questioni che
restano, pertanto, assorbite.
3.
Il ricorso n. 893 del 31 luglio 2004 è inammissibile.
Il Collegio, richiamando quanto esposto sub 2) della
presente motivazione, osserva che - sulla base del
Regolamento ad hoc e di quanto disposto dalla F.I.G.C. con il
C.U. n. 167/A del 30 aprile 2004 - è ammesso ricorrere alla
Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport per
censurare i provvedimenti del Consiglio Federale relativi « […]
all’iscrizione dei club ai campionati nazionali di calcio
professionistico […]» (art. 1 lett. b) del Regolamento ad hoc). E,
cioè, quei provvedimenti con i quali il Consiglio Federale neghi
l’ammissione al campionato di competenza professionistico.
Nel caso di specie, il provvedimento impugnato con il
ricorso n. 893, per un lato - e contrariamente a quanto
erroneamente indicato nell’epigrafe del ricorso - non è un
provvedimento del Consiglio Federale F.I.G.C., bensì del
Presidente Federale che, evidentemente, è organo statutario
diverso.
Per altro lato, non è un provvedimento che abbia come
oggetto l’ammissione di una società ad un campionato di
calcio professionistico.
Il Presidente Federale, infatti, ha deliberato
esclusivamente « […] b) di autorizzare la stessa Società a
presentare domanda di ammissione al campionato nazionale
dilettanti (se del caso in soprannumero), ferma restando la
verifica del possesso dei requisiti di iscrizione all’uopo prescritti
da parte del Comitato Interregionale […]».
Altro è un provvedimento che consenta o neghi
l’ammissione ad un campionato di calcio professionistico;
altro è l’autorizzazione a proporre una domanda di
ammissione ad un campionato dilettanti.
Anche per il ricorso n. 893 del 31 luglio 2004 valgono le
considerazioni già esposte sub 2) in ordine alla mancata
sottoscrizione della clausola compromissoria sulla quale si
fonda la competenza del Collegio arbitrale e, in generale,
l’applicabilità del Regolamento ad hoc.
L’inammissibilità del ricorso per le ragioni sopra esposte
rende superfluo l’esame delle altre questioni sollevate dalle
parti sia in via preliminare, sia nel merito; questioni che
restano, pertanto, assorbite.
4.
Quanto finora esposto evidenzia la soccombenza del
Cosenza Calcio 1914 s.p.a. nei due giudizi riuniti che
giustifica la condanna al pagamento degli onorari del Collegio
Arbitrale e delle spese dei procedimenti, liquidati con separata
ordinanza.
Diversamente, il Collegio – tenuto conto della natura del
presente procedimento arbitrale - reputa che sussistano le
ragioni per compensare tra le parti le spese di lite di entrambi
i procedimenti.
P.Q.M.
Il Collegio Arbitrale
definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, istanza ed eccezione:
a) dispone la riunione dei procedimenti arbitrali instaurati dal Cosenza Calcio 1914 S.p.A. e rubricati ai nn. 844 e 893;
b) dichiara inammissibile la domanda formulata dal Cosenza Calcio 1914 S.p.A. con l’istanza di arbitrato n. 844 del 29 luglio 2004;
c) dichiara inammissibile la domanda formulata dal Cosenza Calcio 1914 S.p.A. con l’istanza di arbitrato n. 893 del 31 luglio 2004;
d) condanna il Cosenza Calcio 1914 S.p.A. al pagamento degli onorari del Collegio Arbitrale e delle spese dei procedimenti, liquidati con separata ordinanza;
e) compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso in conferenza personale degli arbitri in data 5
agosto 2004.
Roma, 3 settembre 2004
F.to Prof. Avv. Maurizio Benincasa
F.to Prof. Avv. Massimo Zaccheo
F.to Avv. Ciro Pellegrino