CONI – Camera di Conciliazione ed Arbitrato per lo Sport –Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it LODO ARBITRALE DEL 3/9/2004 TRA Società Cosenza Calcio 1914 SpA e FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO (“FIGC”)

CONI – Camera di Conciliazione ed Arbitrato per lo Sport –Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it LODO ARBITRALE DEL 3/9/2004 TRA Società Cosenza Calcio 1914 SpA e FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO (“FIGC”) C O L L E G I O A R B I T R A L E Prof. Avv. Maurizio Benincasa in qualità di Presidente del Collegio Arbitrale nominato dal Presidente della Camera ai sensi del Regolamento per le controversie relative all’iscrizione ai campionati di calcio professionistico (Regolamento ad hoc) Prof. Avv. Massimo Zaccheo in qualità di Arbitro nominato dal Presidente della Camera ai sensi del Regolamento ad hoc Avv. Ciro Pellegrino in qualità di Arbitro nominato dal Presidente della Camera ai sensi del Regolamento ad hoc L O D O A R B I T R A L E nei procedimenti di Arbitrato nn. 844 del 29 luglio 2004 e 893 del 31 luglio 2004 promossi da: Società Cosenza Calcio 1914 SpA con sede in Cosenza, viale degli Stadi, in persona del proprio Presidente, legale rappresentante p.t., Padre Fedele Bisceglia Francesco, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Giuseppe Carratelli, Enrico Lubrano e Prof. Filippo Lubrano, presso lo studio del quale in Roma Via Flaminia n. 79 (tel. 063223249 – fax 063214981) è elettivamente domiciliata - attrice - contro Federazione Italiana Giuoco Calcio, in persona del Presidente p.t., rappresentata e difesa dagli Avv.ti Mario Gallavotti e Luigi Medugno ed elettivamente domiciliata presso lo studio del primo in via Po n.9 (tel. 06858231 – fax 0685823200 – email ghplex@ghplex.it) convenuta - Fatto e svolgimento del giudizio arbitrale I. Con atto depositato in data 29 luglio 2004 (Prot. n. 844) - titolato «Ricorso» e sottotitolato «Istanza di arbitrato» - il Cosenza Calcio 1914 s.p.a. ha chiesto alla Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport l’annullamento « […] del provvedimento emanato in data 27 luglio 2004, con il quale il consiglio federale della F.I.G.C. “ha stabilito che non sia possibile inquadrare la Società Cosenza 1914 nei campionati professionistici”, dando mandato al Presidente di trovare “la migliore collocazione possibile nell’ambito della Lega nazionale Dilettanti” (Comunicato Stampa F.I.G.C. 27 luglio 2004), nonché di ogni ulteriore atto, presupposto o conseguente, ad esso comunque connesso, in particolare di tutte quelle norme dell’ordinamento sportivo che prevedano che il diniego di iscrizione ad un campionato per mere ragioni contabili- finanziarie-amministrative per una determinata stagione agonistica determini la definitiva perdita del “titolo sportivo” per la relativa categoria […]». Con il suddetto «Ricorso», che si articola in due motivi, il Cosenza Calcio 1914 s.p.a. ha chiesto l’accoglimento delle seguenti conclusioni « […] chiede che venga annullato il provvedimento impugnato e tutti gli atti ad esso presupposti e, per l’effetto, le sia definitivamente confermato: a) il proprio status attuale di Società affiliata alla F.I.G.C.; b) il proprio status attuale di Società affiliata alla Lega Professionisti di Serie C; c) il proprio status attuale di Società titolare del “titolo sportivo” per presentare domanda di iscrizione al Campionato di Serie C1 per la stagione 2004-2005 (anche per eventuale provvedimento straordinario). Con l’effetto di ordinare alla F.I.G.C. l’immediato inserimento del Cosenza nel Campionato di Serie C1 o, in via subordinata, di Serie C2. Con riserva di tutelare i propri interessi nelle sedi opportune. Con vittoria di spese e di onorari. […]». A’ sensi dell’art. 9 del Regolamento di Arbitrato per la risoluzione delle controversie relative all’applicazione del manuale per l’ottenimento della Licenza UEFA da parte dei club – versione italiana e delle controversie relative all’iscrizione ai campionati nazionali di calcio professionistico, di seguito denominato Regolamento ad hoc, il Presidente della Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport ha nominato gli arbitri componenti il Collegio arbitrale nelle persone del prof. avv. Maurizio Benincasa, con funzione di Presidente, dell’avv. Ciro Pellegrino e del prof. avv. Massimo Zaccheo. Gli arbitri hanno accettato la nomina nei termini stabiliti dal Regolamento ad hoc. Con memoria depositata in data 31 luglio 2004 si è costituita la F.I.G.C. rassegnando le seguenti conclusioni: «[…] Piaccia all’adito collegio arbitrale, disattesa ogni contraria eccezione, dichiarare inammissibile la domanda proposta dalla società Cosenza Calcio 1914 s.p.a. e comunque respingerla perché totalmente infondata. Con vittoria di spese. […]». A’ sensi dell’art. 12 del Regolamento ad hoc, il Collegio Arbitrale ha fissato l’udienza di discussione per il giorno 4 agosto 2004, alle ore 17.00. Con successivo provvedimento l’udienza è stata differita al giorno 5 agosto 2004, ore 18.30. II. Con un secondo atto depositato in data 31 luglio 2004 (Prot. n. 893) - titolato «Ricorso» e sottotitolato «Istanza di arbitrato» - il Cosenza Calcio 1914 s.p.a. ha chiesto alla Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport l’annullamento «[…] del provvedimento emanato in data 29 luglio 2004, con il quale il Consiglio federale della F.I.G.C. ha autorizzato la Società Cosenza Calcio 1914 s.p.a. “a presentare domanda di ammissione al campionato nazionale dilettanti (se del caso in soprannumero)” (Comunicato Ufficiale F.I.G.C. 29 luglio 2004, n. 44/A); nonché di ogni ulteriore atto, presupposto o conseguente, ad esso comunque connesso, in particolare di tutte quelle norme dell’ordinamento sportivo che prevedano che il diniego di iscrizione ad un campionato per mere ragioni contabili-finanziarie-amministrative per una determinata stagione agonistica determini la definitiva perdita del “titolo sportivo” per la relativa categoria […]». Con il suddetto «Ricorso», che si articola in due motivi ed ha contenuto pressoché identico a quello sub I, il Cosenza Calcio 1914 s.p.a. ha chiesto l’accoglimento delle seguenti conclusioni «[…] chiede che venga annullato il provvedimento impugnato e tutti gli atti ad esso presupposti e, per l’effetto, le sia definitivamente confermato: a) il proprio status attuale di Società affiliata alla F.I.G.C.; b) il proprio status attuale di Società affiliata alla Lega Professionisti di Serie C; c) il proprio status attuale di Società titolare del “titolo sportivo” per presentare domanda di iscrizione al Campionato di Serie C1 per la stagione 2004-2005 (anche per eventuale provvedimento straordinario). Con l’effetto di ordinare alla F.I.G.C. l’immediato inserimento del Cosenza nel Campionato di Serie C1 o, in via subordinata, di Serie C2. Con riserva di tutelare i propri interessi nelle sedi opportune. Con vittoria di spese e di onorari. […]». A’ sensi dell’art. 9 del Regolamento ad hoc il Presidente della Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport ha nominato il medesimo collegio di cui al procedimento sub I n. 844, assegnando la funzione di Presidente al prof. avv. Maurizio Benincasa. Gli arbitri hanno accettato la nomina nei termini previsti dal Regolamento ad hoc. Con memoria depositata in data 2 agosto 2004 si è costituita la F.I.G.C. rassegnando le seguenti conclusioni: « […] Piaccia all’adito collegio arbitrale, disattesa ogni contraria eccezione, dichiarare inammissibile la domanda proposta dalla società Cosenza Calcio 1914 s.p.a. e comunque respingerla perché totalmente infondata. Con vittoria di spese. […]». A’ sensi dell’art. 12 del Regolamento ad hoc, il Collegio Arbitrale ha fissato l’udienza di discussione per il giorno 4 agosto 2004, alle ore 17.00. Con successivo provvedimento l’udienza è stata differita al giorno 5 agosto 2004, ore 18.30. III. In data 5 agosto 2004 si svolgevano le udienze dei giudizi arbitrali sub I (n. 844) e sub II (n. 893). In entrambe le udienze, preliminarmente, veniva reiterata dalla F.I.G.C. la richiesta di riunione dei procedimenti arbitrali. Il Cosenza Calcio 1914 s.p.a. non si opponeva all’accoglimento di tale richiesta. Il Collegio si riservava sull’istanza di riunione. Le discussioni si svolgevano nel rispetto del principio del contraddittorio, come sintetizzato - a’ sensi dell’art. 13 del Regolamento ad hoc - nei relativi verbali. Esaurite le discussioni, il Collegio si riservava. MOTIVI 1. Preliminarmente, il Collegio Arbitrale dispone la riunione dei procedimenti arbitrali rubricati ai nn. 844 e 893 e di cui ai «Ricorsi» depositati, rispettivamente, in data 29 luglio 2004 e 31 luglio 2004. I due procedimenti, infatti, presentano un’identità di parti e un’evidente connessione oggettiva, confermata, tra l’altro, dalla circostanza che i motivi di doglianza della parte ricorrente sono, pressoché, identici per entrambi i ricorsi. 2. Il ricorso n. 844 del 29 luglio 2004 è inammissibile. L’art. 1 del Regolamento ad hoc dispone che quest’ultimo: «[…] ha lo scopo di assicurare la risoluzione mediante arbitrato delle controversie relative […] b) all’iscrizione dei club ai campionati nazionali di calcio professionistico […] » (s.d.r.). La F.I.G.C. con il C.U. n. 167/A del 30 aprile 2004 ha dettato gli «Adempimenti in ordine alla ammissione ai Campionati professionistici 2004/2005». Tra gli altri Adempimenti, il suddetto C.U. prevede che «Per essere iscritte ai Campionati di competenza le Società devono: a) aver presentato la domanda alla Lega di competenza entro il termine del 30 giugno 2004 […]». Il C.U. stabilisce, inoltre, che «La decisione definitiva sull’ammissione ai Campionati verrà assunta dal Consiglio Federale nella riunione del 27 luglio 2004. Avverso la decisione del Consiglio Federale, che neghi l’ammissione al campionato di competenza [s.d.r.], è consentito ad iniziativa della sola società non ammessa ricorso alla Camera di Conciliazione ed Arbitrato per lo Sport istituita presso il CONI, da proporsi nei termini e con le modalità previsti dall’apposito regolamento [id est Regolamento ad hoc] ». In sintesi, pertanto, il ricorso alla Camera sulla base del Regolamento ad hoc è ammissibile avverso un provvedimento del Consiglio Federale della F.I.G.C. che neghi l’ammissione ad un campionato di competenza; ammissione richiesta, dalla società interessata, mediante apposita domanda formulata con le modalità e nei termini stabiliti dal C.U. n. 167/A. Nel caso di specie, per un verso, non risulta che il Cosenza Calcio 1914 s.p.a. abbia presentato, nei termini e con le modalità stabilite dal C.U. 167/A, una domanda alla Lega di competenza per l’ammissione ad un Campionato professionistico; per altro verso, e conseguentemente, si deve rilevare che il Consiglio Federale della F.I.G.C. non ha mai pronunciato un provvedimento di non ammissione del Cosenza Calcio 1914 s.p.a. al campionato di competenza. Provvedimento, appunto, la cui esistenza avrebbe legittimato il Cosenza Calcio 1914 s.p.a. a proporre dinanzi alla Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport - e sulla base del Regolamento ad hoc - il ricorso oggetto di esame in questa sede. Sulla base degli atti acquisiti al procedimento, il Collegio – sotto quest’ultimo profilo – rileva che il Consiglio Federale nella seduta del 27 luglio 2004 si è limitato a stabilire «[…] che non sia possibile inquadrare la Società Cosenza 1914 nei campionati professionistici [e] ha dato mandato al presidente e ai vice presidenti, insieme alla LND, di trovare – possibilmente in accordo con la società – la migliore collocazione possibile nell’ambito della Lega Nazionale Dilettanti […]» (cfr. Comunicato Stampa F.I.G.C. del 27 luglio 2004). Peraltro (e a ulteriore conferma), come è dato desumere dal citato Comunicato, tale statuizione risulta emessa non nell’ambito del punto all’ordine del giorno relativo all’ammissione ai campionati professionistici, bensì in quello, decisamente diverso, rubricato (nel Comunicato) «Adempimenti conseguiti [rectius «conseguenti» n.d.r.] alla sentenza del Consiglio di Stato 2/7//04 n. 5025». A quanto finora esposto si aggiunga che l’assenza di una domanda di ammissione al campionato di competenza formulata nei termini e con le modalità stabilite nel C.U. n. 167/A si converte in un ulteriore profilo di inammissibilità del ricorso n. 844 del Cosenza Calcio 1914 s.p.a. Infatti, il Regolamento ad hoc, sub art. 2, dispone che «[…] La procedura di arbitrato disciplinata dal presente Regolamento si basa […] b) sulla clausola compromissoria sottoscritta dalla Società nella domanda di iscrizione ai campionati nazionali di calcio professionistico [s.d.r.] e si applica per la risoluzione di ogni controversia, di qualsiasi natura, che insorga tra una Società e la Federazione ovvero tra una Società e altra Società ed avente ad oggetto la concessione, il diniego o la revoca da parte della federazione della iscrizione ai campionati nazionali di calcio professionistico […]». Il Cosenza Calcio 1914 s.p.a., non avendo formulato la domanda di ammissione al campionato di competenza ex C.U. n. 167/A, non ha mai sottoscritto la clausola compromissoria sulla quale si fonda la competenza del Collegio Arbitrale e, in generale, l’applicabilità del Regolamento ad hoc. L’inammissibilità del ricorso per le ragioni sopra esposte rende superfluo l’esame delle altre questioni sollevate dalle parti sia in via preliminare, sia nel merito; questioni che restano, pertanto, assorbite. 3. Il ricorso n. 893 del 31 luglio 2004 è inammissibile. Il Collegio, richiamando quanto esposto sub 2) della presente motivazione, osserva che - sulla base del Regolamento ad hoc e di quanto disposto dalla F.I.G.C. con il C.U. n. 167/A del 30 aprile 2004 - è ammesso ricorrere alla Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport per censurare i provvedimenti del Consiglio Federale relativi « […] all’iscrizione dei club ai campionati nazionali di calcio professionistico […]» (art. 1 lett. b) del Regolamento ad hoc). E, cioè, quei provvedimenti con i quali il Consiglio Federale neghi l’ammissione al campionato di competenza professionistico. Nel caso di specie, il provvedimento impugnato con il ricorso n. 893, per un lato - e contrariamente a quanto erroneamente indicato nell’epigrafe del ricorso - non è un provvedimento del Consiglio Federale F.I.G.C., bensì del Presidente Federale che, evidentemente, è organo statutario diverso. Per altro lato, non è un provvedimento che abbia come oggetto l’ammissione di una società ad un campionato di calcio professionistico. Il Presidente Federale, infatti, ha deliberato esclusivamente « […] b) di autorizzare la stessa Società a presentare domanda di ammissione al campionato nazionale dilettanti (se del caso in soprannumero), ferma restando la verifica del possesso dei requisiti di iscrizione all’uopo prescritti da parte del Comitato Interregionale […]». Altro è un provvedimento che consenta o neghi l’ammissione ad un campionato di calcio professionistico; altro è l’autorizzazione a proporre una domanda di ammissione ad un campionato dilettanti. Anche per il ricorso n. 893 del 31 luglio 2004 valgono le considerazioni già esposte sub 2) in ordine alla mancata sottoscrizione della clausola compromissoria sulla quale si fonda la competenza del Collegio arbitrale e, in generale, l’applicabilità del Regolamento ad hoc. L’inammissibilità del ricorso per le ragioni sopra esposte rende superfluo l’esame delle altre questioni sollevate dalle parti sia in via preliminare, sia nel merito; questioni che restano, pertanto, assorbite. 4. Quanto finora esposto evidenzia la soccombenza del Cosenza Calcio 1914 s.p.a. nei due giudizi riuniti che giustifica la condanna al pagamento degli onorari del Collegio Arbitrale e delle spese dei procedimenti, liquidati con separata ordinanza. Diversamente, il Collegio – tenuto conto della natura del presente procedimento arbitrale - reputa che sussistano le ragioni per compensare tra le parti le spese di lite di entrambi i procedimenti. P.Q.M. Il Collegio Arbitrale definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, istanza ed eccezione: a) dispone la riunione dei procedimenti arbitrali instaurati dal Cosenza Calcio 1914 S.p.A. e rubricati ai nn. 844 e 893; b) dichiara inammissibile la domanda formulata dal Cosenza Calcio 1914 S.p.A. con l’istanza di arbitrato n. 844 del 29 luglio 2004; c) dichiara inammissibile la domanda formulata dal Cosenza Calcio 1914 S.p.A. con l’istanza di arbitrato n. 893 del 31 luglio 2004; d) condanna il Cosenza Calcio 1914 S.p.A. al pagamento degli onorari del Collegio Arbitrale e delle spese dei procedimenti, liquidati con separata ordinanza; e) compensa tra le parti le spese di lite. Così deciso in conferenza personale degli arbitri in data 5 agosto 2004. Roma, 3 settembre 2004 F.to Prof. Avv. Maurizio Benincasa F.to Prof. Avv. Massimo Zaccheo F.to Avv. Ciro Pellegrino
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