CONI – Camera di Conciliazione ed Arbitrato per lo Sport – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it LODO ARBITRALE DEL 5/4/2002 TRA Società Sportiva NETTUNO 2 BC e Federazione Italiana Baseball Softball (F.I.B.S.)

CONI – Camera di Conciliazione ed Arbitrato per lo Sport – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it LODO ARBITRALE DEL 5/4/2002 TRA Società Sportiva NETTUNO 2 BC e Federazione Italiana Baseball Softball (F.I.B.S.) LODO ARBITRALE Arbitrato promosso da: Società Sportiva NETTUNO 2 BC, in persona del Sig. Alessandro ROSATI quale Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. Massimo Vergara Caffarelli, presso il cui studio in Roma, Via Boncompagni n. 47, è elettivamente domiciliata, giusta delega in calce alla domanda di arbitrato datata 14 dicembre 2001 -attrice- contro Federazione Italiana Baseball Softball (F.I.B.S.) con sede in Roma, V.le Tiziano n. 74, in persona del Presidente pro tempore Sig. Riccardo FRACCARI, rappresentata e difesa dall’Avv. Guido Cecinelli, presso il cui studio in Roma, P.zza A. Mancini n. 4, è elettivamente domiciliata -convenuta- *** * *** Organo arbitrale composto da: Avv. Enrico Ingrillì di Milano, Via Brera n. 16, (fax: 02862840), arbitro nominato dal Presidente della Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport ai sensi dell’art. 13 comma 2 del Regolamento della stessa Camera -Presidente- Avv. Flavio Maria Musto di Roma, Via Tembien n. 15, (fax: 0686218623), arbitro designato dalla parte attrice con la domanda di arbitrato datata 14 dicembre 2001 -Componente- Avv. Claudio Coccia di Roma, Via Fagarè n. 15, (fax: 0637350544), arbitro designato dalla parte convenuta con comparsa di costituzione e risposta -Componente- Segretario: Dott. Marco Arpino. *** * *** FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 1. Il giorno 22 settembre 2001 si svolgeva, presso il Campo Comunale di Montegranaro (AP), un concentramento a tre squadre, per l’accesso alla finale nazionale relativa al campionato di baseball categoria ragazzi, al quale prendevano parte la Nettuno 2 BC, gli Angels Montegranaro e il Rimini B.C.. 2. Prima dell’inizio del concentramento il Commissario di Gara, Dott. Stefanoni effettuava una riunione con i rappresentanti delle tre squadre, nel corso della quale egli comunicava l’intenzione di interpretare in senso estensivo la norma di cui alla pag. 73 della Circolare dell’Attività Agonistica 2001, punti c) e d), ammettendo la possibilità che un lanciatore sostituito potesse essere riutilizzato purché nei limiti dei 6 innings. 3. Al termine dell’incontro gli Angels Montegranaro presentavano reclamo tecnico lamentando una pretesa violazione del regolamento da parte della Nettuno 2 BC, la quale aveva fatto giocare il lanciatore Danilo Mercuri nella seconda parte della gara, dopo averlo sostituito nella prima parte. Tale reclamo veniva respinto dal Giudice di Campo, Avv. Bruno Porcu Poren, il quale confermava il risultato ottenuto sul campo di 14 a 7 per la Nettuno 2 BC. 4. Con delibera n. 2 del 16 ottobre 2001 la Commissione d’Appello Federale della Federazione Italiana Baseball e Softball riformava il provvedimento del 22 settembre 2001 emesso dal Giudice di Campo, assegnando la vittoria agli Angels Montegranaro per 6 a 0 sulla Nettuno 2 BC. La C.A.F. motivava la riforma sostenendo che la Nettuno 2 BC avrebbe violato l’art. 8.06 B del Regolamento Tecnico del Baseball e le regole di cui ai punti c) e d) delle “Norme riguardanti il lanciatore”, di cui alla pag. 73 della Circolare Attività Agonistica 2001. Successivamente gli Angels Montegranaro conseguivano, in data 21 ottobre 2001, il titolo italiano categoria ragazzi. 5. Esaurita con esito negativo la fase conciliativa in data 28 novembre 2001, la Nettuno 2 BC, con istanza di arbitrato del 14 dicembre 2001 chiedeva la nomina di un Collegio Arbitrale, per sentire dichiarata l’inefficacia del provvedimento della Commissione d’Appello Federale n. 2 del 16 ottobre 2001, in quanto: a) il provvedimento era da considerarsi assunto sulla base di una norma sostanziale e processuale palesemente inefficace; b) l’interpretazione posta a fondamento del provvedimento era erronea e contraddittoria; c) non esistevano elementi di responsabilità a carico della Nettuno 2 BC. Per l’effetto l’attrice chiedeva la revoca del titolo italiano categoria ragazzi agli Angels Montegranaro, l’omologazione del risultato della gara del 22.9.2001 con il risultato di 14 a 7 a favore del Nettuno BC, l’organizzazione da parte della F.I.B.S. dell’incontro per l’assegnazione del titolo italiano ragazzi tra la Nettuno 2 BC e il Bollate BC (squadra vincente dall’altro concentramento di semifinale) ed il pagamento di € 26.000 a titolo risarcimento del danno emergente e del lucro cessante a carico della resistente, oltre che al pagamento delle spese per il procedimento arbitrale. Con il medesimo atto la Nettuno 2 BC nominava quale proprio arbitro, l’Avv. Flavio Maria Musto di Roma. 6. La F.I.B.S., con memoria di risposta, si costituiva nel suddetto procedimento, chiedendo il rigetto di tutte le domande proposte dalla Nettuno 2 BC, in quanto: a) il provvedimento emesso dalla C.A.F. era privo di vizi logico-giuridici; b) le interpretazioni dell’art. 8.06 B del Regolamento Tecnico del Baseball e delle regole di cui alla pag. 73 della Circolare Attività Agonistica 2001 apparivano più che legittime; c) la responsabilità della Nettuno 2 BC sussisteva in quanto responsabile della violazione di norme poste a fondamento della tutela della salute dei giocatori. La F.I.B.S. chiedeva inoltre il pagamento, a carico della Nettuno 2 BC, delle spese processuali. Con lo stesso atto nominava quale proprio arbitro l’Avv. Claudio Coccia di Roma. 7. Il Collegio Arbitrale, presieduto dall’Avv. Enrico Ingrillì di Milano, si costituiva all’udienza dell’8 febbraio 2002, ai sensi dell’art. 7 del Regolamento della Camera di Conciliazione ed Arbitrato per lo Sport ed ai sensi dell’art. 53.5 dello Statuto della F.I.B.S., con accettazione della nomina da parte degli arbitri designati e determinazione della sede dell’arbitrato in Roma, presso la Camera Arbitrale, Stadio Olimpico, Curva Sud. Il Collegio, dopo aver accertato la presenza dei procuratori delle parti, stabiliva la data del 14 febbraio 2002 quale termine alle parti per il deposito di memorie, relative alle definitive formulazioni delle domande ed eccezioni, oltre che per l’indicazione dei mezzi di prova e la produzione dei documenti, e la data del 18 febbraio 2002 quale termine alle parti per le eventuali repliche. Il Collegio fissava inoltre, per il giorno 22 febbraio 2002 l’udienza per l’ulteriore trattazione e l’eventuale discussione. 8. Con memoria del 14 febbraio 2002 la parte attrice ribadiva le pretese precedentemente avanzate, chiedendo: a) in via preliminare ed assorbente la dichiarazione di inefficacia del provvedimento della Corte di Appello Federale della Federazione Italiana Baseball Softball, per violazione delle norme dello Statuto del C.O.N.I. e dello Statuto F.I.B.S.; b) in via principale e nel merito l’annullamento della decisione impugnata per erronea interpretazione della norma di cui alla pag. 73 della circolare attività agonistica F.I.B.S.; c) in via subordinata l’annullamento del procedimento in oggetto per errore tecnico sull’interpretazione della norma contestata da parte degli organi F.I.B.S. preposti alla gara. La Nettuno 2 BC ribadiva inoltre, per l’effetto: a) la revoca dell’assegnazione del titolo italiano ragazzi 2001 agli Angels Montegranaro; b) l’omologazione della gara del 22 settembre 2001, con risultato di 14 a 7 per il Nettuno 2 BC; c) l’organizzazione da parte della F.I.B.S., in data anteriore all’inizio della nuova stagione agonistica 2002, dell’incontro per l’assegnazione del titolo categoria ragazzi 2001 tra la ricorrente e il Bollate BC, squadra vincente dell’altro concentramento di semifinale; d) la condanna della F.I.B.S. al pagamento del risarcimento di € 26.000 a titolo di danno emergente e lucro cessante. Con la stessa memoria la Nettuno 2 BC chiedeva l’ammissione della prova testimoniale sui fatti di causa e sui documenti depositati, indicando quali testi i Sig.ri Dott. Armando Stefanoni, Commissario di Gara F.I.B.S., e l’Avv. Bruno Porcu Porren, Giudice di Campo F.I.B.S.. L’attrice richiedeva infine l’esibizione, da parte della stessa F.I.B.S., degli atti con cui il Procuratore Federale F.I.B.S. aveva concluso il procedimento apertosi su esposto del 22 ottobre 2001 relativo al tesseramento di giocatori. 9. Con memoria integrativa del 12 febbraio 2002 la F.I.B.S. rilevava che gli Ufficiali di Gara sono designati solo ed unicamente per assolvere alle incombenze organizzative delle gare. Si escludeva quindi che sia il Commissario di Gara, Dott. Armando Stefanoni, sia il Giudice di Campo, Avv. Bruno Porcu Poren, avessero il potere ed il dovere di interpretare le norme, essendo quest’ultima attività riservata esclusivamente al Consiglio Federale. Di conseguenza, in quanto ininfluente, la F.I.B.S. si opponeva alla prova testimoniale richiesta dall’attrice. 10. All’udienza del 22 febbraio 2002, comparivano i rispettivi procuratori delle parti; la parte attrice chiedeva l’assunzione dei mezzi di prova richiesti, mentre la parte resistente vi si opponeva. Il Collegio Arbitrale disponeva, con ordinanza, l’audizione dei Sig.ri Dott. Armando Stefanoni ed Avv. Bruno Porcu Poren, fissando per tale incombente l’udienza all’8 marzo 2002. 11. All’udienza dell’8 marzo 2002 erano presenti i procuratori delle parti e il Sig. Luigi Cerchio, in qualità di segretario della Nettuno 2 BC. Erano presenti inoltre, in qualità di testi, il Dott. Armando Stefanoni e l’Avv. Bruno Porcu Poren, che, dopo essere stati informati ed ammoniti ai sensi di legge, venivano ascoltati separatamente e rilasciavano le dichiarazioni di cui al verbale. Il Collegio Arbitrale, dopo l’assunzione dei testi, rinviava l’udienza, per la discussione, al 21 marzo 2002, ore 12.00, dando termine fino al 14 marzo per il deposito di memorie e al 18 marzo per le eventuali repliche. 12. La Nettuno 2 BC, nella sua memoria, si riportava a tutti i precedenti scritti difensivi. In via preliminare ribadiva come il provvedimento della C.A.F. fosse privo di qualsiasi fondamento giuridico in quanto assunto sulla base di un Regolamento di Disciplina e Giustizia non approvato della Giunta Nazionale del C.O.N.I.. Nel merito ribadiva che l’unica interpretazione possibile della norma di cui alla pag. 73 della Circolare di Attività Agonistica 2001, era quella secondo la quale un lanciatore, una volta rimosso dal monte di lancio e mantenuto in campo in altro ruolo, potesse rientrare e lanciare nella stessa gara, sempre che non superato il limite dei sei innings. Nell’incontro tra la Montegranaro Angels e la Nettuno 2 BC, quest’ultima faceva rientrare il giocatore sostituito al quinto inning, escludendo di conseguenza qualsiasi responsabilità della Nettuno 2 BC. Inoltre si ribadiva che la Montegranaro Angels, durante la riunione pre-gara, aveva accettato espressamente l’interpretazione estensiva data dal Dott. Stefanoni. Lo stesso Avv. Bruno Porcu Poren, ha evidenziato come la norma de qua, era già stata interpretata in senso estensivo in precedenti incontri. Infondate risultavano ancora le eccezioni secondo le quali l’interpretazione della norma contestata avrebbe dovuto essere restrittiva al fine della tutela della salute dei giocatori. La Nettuno 2 BC chiedeva, di conseguenza, l’accoglimento di tutte le rassegnate conclusioni. 13. Con nota conclusionale del 12 marzo 2002 la F.I.B.S., nel riportarsi a tutte le difese precedentemente svolte, rilevava che dall’istruttoria espletata non erano emersi elementi probatori a sostegno delle doglianze della ricorrente. Si evidenziava inoltre che il Commissario di Gara, Dott. Stefanoni, e il Giudice di Campo, Avv. Bruno Porcu Poren, non erano investiti del potere di interpretare le norme regolamentari. In particolare, durante la riunione pre-gara tra le squadre partecipanti al concentramento e il Commissario di Gara, quest’ultimo, per sua iniziativa personale, aveva informato le formazioni in campo sulla possibilità di riutilizzare un giocatore, nel ruolo di lanciatore, precedentemente sostituito. Tuttavia la F.I.B.S. aveva già dato interpretazione precisa al riguardo con la norma di cui ai punti c) e d) della pag. 73 della Circolare dell’Attività Agonistica 2001, secondo la quale: “un giocatore, una volta rimosso come lanciatore, non può lanciare nuovamente nella stessa gara”. In fatto, la società Rimini esprimeva parere negativo all’interpretazione estensiva data dal Dott. Stefanoni, preannunciando reclamo nel momento in cui venisse data attuazione a tale interpretazione. Vista l’opposizione del Rimini, la Montegranaro Angels riteneva anch’essa di non aderire a tale interpretazione, modificando il parere favorevole precedentemente espresso. La Nettuno 2 BC seguiva invece l’interpretazione estensiva, facendo rientrare nel quinto inning un lanciatore precedentemente sostituito. Proprio a causa di questo comportamento la Nettuno 2 BC veniva sanzionata con la sconfitta “a tavolino” dalla C.A.F. L’Avv. Bruno Porcu Poren, sentito nella qualità di Giudice di Campo, dopo aver dichiarato di non aver mai partecipato a nessuna riunione pre-gara, affermava che il reclamo della Montegranaro Angels, contro il riutilizzo del giocatore sostituito da parte della Nettuno 2 BC, veniva inoltrato prima della fine del quinto inning, e non alla fine della partita. Tutto questo evidenziava, sempre secondo la nota conclusionale del 12 marzo 2002, l’assenza di qualsiasi comportamento illegittimo o antisportivo a carico della F.I.B.S., in quanto la decisione della Commissione di Appello Federale della F.I.B.S. appariva legittima. La F.I.B.S. chiedeva, di conseguenza, il rigetto del ricorso proposto dalla Nettuno 2 BC. 14. Con replica del 18 marzo 2002, la Nettuno 2 BC evidenziava le seguenti osservazioni: a) in base al Regolamento F.I.B.S. il Commissario di Gara rappresentava la Federazione Italiana Besaball e Softball, mentre il Giudice di Campo ben poteva interpretare le norme in quanto soggetto deputato ad esprimersi sui reclami tecnici proposti; b) anche la Commissione d’Appello Federale doveva rispettare il principio fondamentale della lealtà, quale fondamentale regola di condotta sportiva; c) durante la deposizione il Dott. Stefanoni confermava di aver espresso la volontà, e non una mera intenzione, di interpretare la normativa in senso estensivo; d) in nessun modo la Nettuno 2 BC avrebbe potuto venire a conoscenza, durante la gara, dell’intenzione della Montegranaro Angels di modificare il parere favorevole, precedentemente espresso, all’interpretazione estensiva della normativa; e) il canone ermeneutico in claris non fit interpretatio non poteva essere preso in considerazione a causa delle diverse interpretazioni emerse dalle precedenti decisioni e discussioni relative alla problematica de quo. Infine, la Nettuno 2 BC insisteva per l’accoglimento delle conclusioni esposte oltre che per la condanna della F.I.B.S. al pagamento di tutte le spese del giudizio. MOTIVI DELLA DECISIONE 1) L’eccezione proposta dall’attrice in via preliminare, con la quale si chiede la inefficacia della sanzione inflitta in quanto assunta sulla base di un Regolamento di Disciplina e Giustizia non approvato dalla Giunta Nazionale del C.O.N.I., non merita accoglimento in quanto: a) il suddetto regolamento è stata deliberato dalla Giunta Nazionale con provvedimento n. 444 del 4 giugno 2001; b) se è vero che all’interno della delibera sono presenti alcune riserve al riconoscimento di conformità, è altrettanto vero che tra queste non figura la normativa presa a fondamento dalla Commissione d’Appello Federale della F.I.B.S. per l’assunzione del provvedimento datato 16 ottobre 2001. 2) Il Collegio ritiene corrette le motivazioni addotte dalla C.A.F. in diritto e prese a fondamento della deliberazione in quanto: a) le normative riguardanti il numero massimo di innings nei quali un giocatore può lanciare a settimana, e il numero di giorni di riposo, sono normative volte a tutelare la salute dei giovani giocatori; b) la deroga alla normativa, stabilita per i “concentramenti”, non riguarda in alcun modo e non intacca il principio secondo il quale un lanciatore rimosso non possa essere utilizzato una seconda volta. 3) Nell’esatta ricostruzione della normativa, tuttavia, la C.A.F. non ha tenuto conto che la Nettuno 2 BC era stata chiaramente tratta in errore dall’interpretazione non corretta del regolamento illustrata dal Commissario di Gara, Dott. Armando Stefanoni, soggetto che, in quel dato momento, rappresentava, nei limiti dei poteri conferiti, la F.I.B.S. nel concentramento de quo. Lo stesso Dott. Stefanoni, nell’audizione davanti al Collegio, ribadiva che il consiglio di non riutilizzare lo stesso lanciatore durante la gara, viste le proteste sollevate dal Rimini, era stato comunicato al Montegranaro ma non anche al Nettuno 2 BC: “ Di contro nulla di tutto ciò in ordine alla riutilizzazione dello stesso lanciatore è stato detto, da parte mia, alla Società Nettuno, scesa nel frattempo in campo, in quanto il mio intervento andava a interferire oramai con l’inizio della partita.”. L’interpretazione estensiva resa dal dr. Stefanoni non era stata supportata da alcun atto scritto. 4) Di conseguenza, la gara si è svolta con regole diverse da quelle stabilite dal regolamento, ma certamente con la buona fede della Nettuno 2 BC, e, per altro verso, anche della Montegranaro Angels. Forse sarebbe stato opportuno che il Giudice di Campo, Avv. Bruno Porcu Porren, in presenza del “protesto” avesse disposto l’immediata ripetizione della gara, anziché limitarsi a respingere le contestazioni sollevate. 5) Stante la corretta decisione della C.A.F. è inammissibile la richiesta della Nettuno 2BC di ripetizione della gara, anche in considerazione di altri insuperabili, e non di poco conto, elementi di fatto quali, ad esempio, l’inizio della nuova stagione, i cambi di categoria giovanile ed i trasferimenti dei giocatori, che rendono impossibile la riproposizione delle condizioni esistenti al 22 settembre 2001, momento di effettuazione della gara in questione. 6) Una ulteriore considerazione si impone invece in ordine alle richieste della Nettuno 2BC sotto il profilo del risarcimento del danno. La Federazione è oggettivamente responsabile per colpa, connessa o meno con quella in eligendo o in vigilando, per l’operato dei suoi rappresentanti sul campo di gioco, quando essi determinino ingiustificati condizionamenti dei diritti o delle aspettative dei competitori, esercitando i loro poteri oltre i limiti – sia pure discrezionali – propri all’incarico conferito, invadendo invece settori di competenza di altri organi federali, come nel caso di specie la facoltà interpretativa delle norme, di esclusiva attribuzione del Consiglio Federale. E’ indubbio nella fattispecie il nesso di causalità tra il comportamento del rappresentante della Federazione e quanto lamentato dall’istante; il Commissario di campo Dott. Stefanoni infatti non solo andava oltre i poteri conferiti con l’interpretazione del regolamento, a lui non certo demandata, ma distorcendola induceva chiaramente in errore il ricorrente. 7) Ne consegue perciò che in ogni caso la Società istante ha subito un danno direttamente ricollegabile al comportamento del rappresentante della Federazione da determinarsi - stante la peculiarità del caso e la difficoltà di giungere ad una analitica quantificazione – in via equitativa ai sensi e per gli effetti dell’art. 1226 c.c., normativa peraltro richiamata anche dalla Nettuno 2BC nell’atto introduttivo. P.Q.M. Il Collegio Arbitrale, definitivamente pronunciando nel contraddittorio tra le parti, così statuisce: 1. Respinge la domanda volta alla declaratoria di inefficacia della delibera n. 2/2001, emessa dalla Commissione d’Appello Federale della F.I.B.S., limitatamente alla contestata violazione di norme statutarie e di regolamenti vigenti, provvedimento assorbente dei punti a), b) e c) della domanda principale dell’istante Nettuno 2 BC. 2. In accoglimento della subordinata, di cui ai punti d) ed e) dell’istanza di arbitrato, condanna la F.I.B.S. al risarcimento del danno subito dalla Nettuno 2BC, di cui in motivazione nella misura di Euro 18.000,00. 3. Condanna la F.I.B.S. a rifondere all’istante Nettuno 2 BC le spese di questo Collegio Arbitrale secondo la percentuale indicata al punto successivo. 4. Determina in Euro 7.500,00 oltre oneri di legge, il compenso per il Collegio Arbitrale (somma comprensiva di quella già determinata a titolo di acconto in data 8 marzo 2002) ed in Euro 3.000,00 le spese dello svolgimento dell’Arbitrato (di cui Euro 2.500,00 per spese sostenute dal Presidente Avv. Enrico Ingrillì, Euro 250,00 per le spese sostenute dall’Avv. Flavio Maria Musto e di Euro 250,00 per le spese sostenute dall’Avv. Claudio Coccia; pone il compenso del Collegio e le spese sostenute dal Presidente e dai componenti nella misura dello 80% a carico della F.I.B.S. e del 20% a carico della Nettuno 2 BC, con il vincolo della solidarietà ed il diritto di rivalsa ex art. 814 c.p.c.; determina le spese di parte attrice in 2.500,00 Euro, oltre oneri di legge, che pone a carico della F.I.B.S. nella misura dell’80%. Così deciso in Roma, il 5 aprile 2002 in conferenza personale ed alla unanimità dei voti. Avv. Enrico Ingrillì Avv. Flavio Maria Musto Avv. Claudio Coccia Il segretario Dott. Marco Arpino
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it