CONI – Camera di Conciliazione ed Arbitrato per lo Sport –Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it LODO ARBITRALE DEL 7/8/2004 TRA Calcio Como SpA e FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO (“FIGC”)

CONI – Camera di Conciliazione ed Arbitrato per lo Sport –Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it LODO ARBITRALE DEL 7/8/2004 TRA Calcio Como SpA e FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO (“FIGC”) C O L L E G I O A R B I T R A L E Avv. Enrico Ingrillì in qualità di Presidente del Collegio Arbitrale nominato dal Presidente della Camera ai sensi del Regolamento per le controversie relative all’iscrizione ai campionati di calcio professionistico (Regolamento) Avv. Guido Cecinelli in qualità di Arbitro nominato dal Presidente della Camera ai sensi del Regolamento Avv. Aurelio Vessichelli in qualità di Arbitro nominato dal Presidente della Camera ai sensi del Regolamento nel procedimento di Arbitrato promosso da: Calcio Como SpA con sede in Como, via Sinigallia n. 2, in persona del proprio legale rappresentate Dott. Massimo D’Alma rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente dagli Avv.ti Eduardo Chiacchio e Ruggero Stincardini ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest’ultimo in Perugia via Martiri dei Lager n. 92/A - attrice - contro Federazione Italiana Giuoco Calcio, in persona del Presidente p.t., rappresentata e difesa dagli Avv.ti Mario Gallavotti e Luigi Medugno, giusta delega, ed elettivamente domiciliata presso lo studio del primo in via Po n.9 - convenuta - **** Letti i quesiti conclusivamente formulati dalle parti, esaminate le conclusioni delle stesse, esaminati gli atti e documenti del giudizio, valutate le istanze istruttorie, ha emesso il seguente LODO ARBITRALE **** SVOLGIMENTO DEI FATTI In data 30 giugno 2004, la società calcistica Calcio Como S.p.A. (d’ora in poi, per brevità, Como) provvedeva ad inoltrare alla Lega Professionisti di Serie C la documentazione idonea a richiedere l’iscrizione al campionato di serie C1, per la stagione calcistica 2004 – 2005. Sulla domanda di iscrizione del Como, la Covisoc, con comunicazione del 19 luglio 2004, dava parere sfavorevole all’ammissione della società, per i seguenti motivi: - la presenza di debiti scaduti al 30 aprile 2004, nei confronti di tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo; - la presenza di debiti, scaduti al 30 giugno 2004, nei confronti della FIGC, delle Leghe, di società affiliate alla FIGC. In particolare, la domanda di iscrizione del Como veniva rigettata, in quanto il deposito di 4 attestazioni di pagamento, relative ai calciatori Grassi, Olivera Torres, Greco e Japi, inviati al domicilio degli stessi, avveniva solamente in data 16 luglio 2004. In pari data, la società calcistica Como informava la Lega, in merito all’avvenuto pagamento. Il rigetto della domanda riguardava anche la pendenza debitoria relativa al premio alla carriera del calciatore Godeas, per il debutto della stesso nella serie A calcistica, definitivamente giudicato dalla C.V.E. della F.I.G.C., a favore della società U.S. Itala San Marco, nell’importo di euro 103.000,00. Il Como proponeva tempestivo appello alla CoAvisoc, manifestando e documentando la circostanza per la quale tutti i debiti erano stati saldati, prima della proposizione dell’appello, e comunque entro il termine perentorio di proposizione dell’appello alla CoAvisoc, ossia entro il 22.07.2004. In particolare, già nel reclamo proposto avanti alla CoAvisoc, il Como precisava che “il credito vantato dai suddetti tesserati è stato definitivamente e completamente saldato. Il problema, così come sollevato dalla Covisoc, riguarda solo ed esclusivamente la tempestività dell’avvenuto pagamento, e delle relative comunicazioni alla lega, nonché se tale tardività – ove rilevante ai fini della NON ammissione – sia imputabile a colpa della società. Dall’esame analitico dei comunicati ufficiali pubblicati dalla F.I.G.C. e dalla L.P.S.C. si evince, senza possibilità di controversia interpretazione, che i termini relativi alla definizion dei debiti (….) non sono perentori”. La CoAvisoc, rigettando le ragioni del ricorrente Como, rilevava la presenza di ulteriori tre posizioni debitorie, nei confronti dei calciatori Brunner, Corrent e Padalino, proponendo, al Consiglio Federale, il proprio parere sfavorevole all’ammissione del Como al campionato di serie C1, per la stagione 2004 – 2005. In particolare, si legge nella decisione del Consiglio federale del 27 luglio 2004, che “la CoAvisoc rileva che la LPSC ha espresso parere negativo con comunicazioni (12, 15 e 19 luglio 2004) indirizzate alla Covisoc; in tali comunicazioni si assume tra l’altro, che non sono stati integralmente assolti alla data del 17 luglio 2004 i debiti scaduti sulle posizioni di taluni calciatori, ed in particolare di Corrent, Brunner e Padalino. L’esistenza di debiti non assolti alla data di chiusura del verbale CoAvisoc è stata confermata con lettera della Lega di serie C. Si osserva anche che l’esposizione debitoria nei confronti della U.S. Itala San Marco, evidenziata nella lettera della Lega del 12 luglio 2004, risulta ora dai documenti allegati al ricorso sanata”. Il Consiglio Federale della Federazione Italiana Gioco Calcio (FIGC), quindi, sulla base delle risultanze del giudizio d’appello, avanti alla CoAvisoc, disponeva la non ammissione del Como al campionato di serie C1, per la stagione calcistica 2004 – 2005. Si deve rilevare, in ogni caso, che la stessa CoAvisoc riconosceva che il debito nei confronti della società Itala San Marco, per il premio alla valorizzazione della carriera del calciatore Godeas, era stato saldato. **** IL GIUDIZIO ARBITRALE E LE CONCLUSIONI DELLE PARTI Il Como, pertanto, in data 29 luglio 2004, proponeva istanza di arbitrato avanti alla Camera di Concilazione e Arbitrato per lo Sport, presentando le seguenti conclusioni: **** che il nominando Organo Arbitrale, ferme tutte le riserve sopra prospettate, contrariis reiectis, si compiaccia di a) accertare e dichiarare l’illegittimità e/o la nullità e/o l’annullabilità, e comunque la contrarietà a diritto, della non ammissione della società ricorrente al Campionato di Serie/- 2004-2005, ed in ogni caso la buona fede della soc/Como per le posizioni debitorie tardivamente contestate, e per l’effetto; b) ordinare alla FIGC di procedere all’iscrizione della società ricorrente al suddetto campionato, ovvero (in subordine) di dettagliare analiticamente tutte le posizioni debitorie che impediscono ad oggi l’ammissione e rimettere in termine assegnando la soc/Como per la loro regolarizzazione; c) pronunciare ogni e qualsivoglia altro provvedimento utile agli effetti di quanto domandato e/o a dare attuazione alla decisone arbitrale; d) condannare parte convenuta al pagamento delle spese del procedimento arbitrale e dei compensi degli Arbitri e degli altri Organi della Camera nonché a rifondere alla parte attrice ogni spesa sostenuta per la propria assistenza legale e per il presente procedimento, e dei diritti amministrativi versati alla CCA”. **** La FIGC si costituiva in giudizio, chiedendo il rigetto del ricorso. In particolare, la FIGC proponeva le seguenti conclusioni: **** “Piaccia all’adito collegio arbitrale, disattesa ogni contraria eccezione, respingere le domande proposte dalla società Calcio Como S.p.A. perché infondate in fatto ed in diritto. Con vittoria di spese, competenze ed onorari”. **** All’udienza di discussione del ricorso, avanti al Collegio Arbitrale, in data 7 agosto 2004, le parti insistevano per l’accoglimento delle rispettive conclusioni. Il tentativo di conciliazione, esperito dal Collegio Arbitrale, infatti, dava esito negativo. **** MOTIVI DELLA DECISIONE Preliminarmente il Collegio ritiene utile, per la soluzione della controversia sottoposta in questa sede, richiamare quanto previsto dalla normativa vigente in materia di controversie sportive compromettibili in arbitrato. Ai sensi dell’art. 12 dello Statuto del CONI del 2000, che istituisce, presso il medesimo ente pubblico rappresentativo di tutti i soggetti dell’ordinamento sportivo, la Camera di conciliazione e arbitrato per lo Sport, è stato approvato lo Statuto della FIGC, che all’art. 27 consente la devoluzione in arbitrato di pressoché tutte le controversie tra la federazione e altro soggetto dell’ordinamento federale. Le regole della presente procedura arbitrale speciale – amministrata dalla stessa Camera di conciliazione e arbitrato per lo Sport – in materia di licenze UEFA e di iscrizione ai campionati professionistici del calcio, sono state approvate dal Consiglio nazionale del CONI nella riunione del 30 aprile 2004, quale annesso al regolamento della camera. Tale regolamento – approvato successivamente dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali, anche ai sensi della L. n. 138 del 1992 – prevede che il lodo è imputabile esclusivamente all’organo arbitrale e che in nessun caso il lodo può essere considerato atto della Camera o del CONI. Sempre nell’ambito delle controversie compromettibili in arbitrato, la legge 17 ottobre 2003 n. 280, nel devolvere la maggior parte delle controversie aventi ad oggetto atti del Comitato Olimpico Nazionale Italiano o delle Federazioni Sportive rilevanti per l’ordinamento statale, alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, allo stesso tempo, ha affermato espressamente che <>. Per tutte queste ragioni, il Collegio riafferma che la presente procedura attivata dalla società ricorrente ha natura arbitrale e che in nessun caso il lodo può essere considerato atto della camera o del CONI, significando che le parti hanno peraltro già dato atto che la decisione arbitrale richiesta è irrevocabilmente riconosciuta come manifestazione della propria volontà e di conseguenza si sono impegnate a rispettarla. **** I REQUISITI PER L’AMMISSIONE AI CAMPIONATI PROFESSIONISTICI PER LA STAGIONE 2004 – 2005 Le disposizioni relative all’iscrizione ai campionati di calcio professionistico per la stagione calcistica 2004 – 05 possono essere così rinvenute: - nel CU n. 162/A, il quale ha, tra l’altro, così stabilito: “1. Costituiscono condizioni per l’iscrizione ai campionati professionistici della stagione sportiva 2004 – 05: a) il rispetto dei criteri economici finanziari richiesti per il rilascio delle licenze UEFA, le società sono tenute al deposito presso la Covisoc del bilancio relativo all’ultimo esercizio e della relazione semestrale. Le società neo promosse in serie A, le società di serie B e di serie C non hanno l’obbligo di certificazione dei bilanci; b) l’assenza di debiti nei confronti dell’Erario per i rapporti di cui alla successiva lettera c.a) scaduti al 30 giugno 2003; c) l’assenza di debiti scaduti al 30 aprile 2004: c.a) nei confronti di tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo; c.b) nei confronti di enti previdenziali e del fondo di fine carriera, per quanto attiene al precedente punto c.a.); d) l’assenza di debiti scaduti al 30 giugno 2004: d.a) nei confronti della F.I.G.C., delle Leghe, di società affiliate alla F.I.G.C.; d.b) derivanti dal trasferimento di calciatori, nei confronti di altre società di calcio, giocatori o altri soggetti riconosciuti dalle competenti istituzioni calcistiche nazionali o internazionali (FIFA, UEFA, Federazioni Nazionali); e) il rispetto del rapporto PA di cui all’art. 85 del paragrafo IV delle NOIF, determinato sulla base di una situazione patrimoniale al 31 marzo 2004, nella misura minima di 0,10 unità di patrimonio netto contabile per ogni unità di attivo patrimoniale ovvero nella misura minima di 0,08 unità di patrimonio netto contabile per ogni unità di attivo patrimoniale per le società che non si sono avvalse della facoltà di cui all’art. 18 bis della legge 91/81 introdotto dalla l. n. 27/2003, nonché il rispetto del rapporto PD di cui all’art. 85, paragrafo V delle NOIF, determinato sulla base di una situazione patrimoniale al 31 marzo 2004, nella misura minima di 0,25 di unità di patrimonio netto contabile per ogni unità di diritti pluriennali alle prestazioni dei calciatori. Per le società che si sono avvalse della facoltà prevista dall’art. 18 della legge 91/81, ai fini della determinazione del rapporto PA, il valore delle immobilizzazioni immateriali deve intendersi assunto con esclusione del valore della voce “oneri pluriennali da ammortizzare” di cui al citato articolo. Il termine per l’invio di tali rapporti verrà stabilito dal Consiglio federale; f) l’assenza della situazione prevista dall’art. 2447 del c.c. e, nell’ipotesi di cui all’art. 2446 del c.c. l’aver ottemperato agli adempimenti prescritti dalla medesima normativa”; (….). - nell’art. 85 par. IV delle NOIF, richiamato al punto e) della norma surriportata, il quale così dispone: “A. le società, entro quarantacinque giorni dalla fine di ciascun semestre dell’esercizio (31 dicembre, 30 giugno), devono far pervenire alla Covisoc il prospetto PA con l’indicazione del rapporto patrimonio netto contabile / attivo patrimoniale, calcolato ai sensi di quanto previsto alla successiva lettera D. B. Le società, nei termini previsti nei precedenti paragrafi I e II lettera A, devono far pervenire alla Covisoc, unitamente al bilancio di esercizio e alla semestrale, il prospetto PA con l’indicazione del patrimonio netto contabile / attivo patrimoniale riferito alla data di chiusura dell’esercizio o del semestre, calcolato sulla base delle risultanze del bilancio e della relazione semestrale approvati; C. Nel solo caso in cui, per motivi eccezionali, il bilancio non sia stato ancora approvato nel termine di sei mesi dalla chiusura dell’esercizio, il prospetto riferito a tale data dovrà essere redatto sulla base delle risultanze del progetto di bilancio, ovvero sulla base di una situazione economica e patrimoniale alla data della chiusura dell’esercizio redatta dagli amministratori con i medesimi criteri previsti per la redazione del bilancio. In tal caso, le società devono far pervenire alla Covisoc (a) il prospetto PA con l’indicazione del rapporto patrimonio netto contabile / attivo patrimoniale redatto sulla base delle risultanze del progetto di bilancio o della situazione economica e patrimoniale, entro il termine di sei mesi dalla chiusura dell’esercizio, (b) il prospetto PA con l’indicazione del rapporto patrimonio netto contabile / attivo patrimoniale redatto sulla base delle risultanze del bilancio approvato, entro 15 giorni dalla data di approvazione da parte dell’organo competente. D. Per la determinazione del rapporto “patrimonio netto contabile / attivo patrimoniale”, il patrimonio netto contabile è quello che risulta dalle scritture contabili alla voce patrimonio netto, compresi i finanziamenti dei soci postergati e detratti i crediti verso soci. L’attivo patrimoniale è dato dalla somma delle voci immobilizzazioni, attivo circolante e ratei e risconti, risultanti dalla contabilità. La misura minima del parametro di riferimento è stabilita dal Consiglio Federale su proposta della Covisoc. - nell’art. 85 par. V delle NOIF, pure richiamato al punto (e) del CU n. 162/A, il quale prevede che: “A. Nel prospetto PA le società devono evidenziare un distinto “prospetto PD” riferito al solo attivo patrimoniale costituito dai beni immateriali relativi ai diritti alle prestazioni dei calciatori, con l’indicazione del rapporto patrimonio netto contabile / diritti patrimoniali alle prestazioni dei calciatori, calcolato ai sensi di quanto previsto alla successiva lettera B. B. Per la determinazione del rapporto patrimonio netto contabile / diritti patrimoniali alle prestazioni dei calciatori, fermo restando che il patrimonio netto contabile è quello che risulta dalle scritture contabili alla voce patrimonio netto, compresi i finanziamenti dei soci postergati e detratti i crediti verso soci, per diritti patrimoniali alle prestazioni dei calciatori si intendono quelli iscritti sotto tale voce nella contabilità sociale. C. La misura minima del parametro di riferimento è stabilita dal Consiglio Federale su proposta della Covisoc”. - nel CU n. 167/A, con il quale la FIGC ha fissato i termini per la messa in opera e la verifica degli adempimenti a carico delle società in ordine all’ammissione ai campionati, prevedendo, nella parte I, che: “A. Per essere iscritte ai Campionati di competenza le società devono: a) aver presentato la domanda alla Lega di competenza entro il termine del 30 giugno 2004; b) rispettare le norme e le prescrizioni per l’ammissione ai campionati professionistici stagione sportiva 2004-05 contenute nell’allegato B) al C.U. n. 162/A del 30 aprile 2004, con le seguenti ulteriori precisazioni: b.1) con riferimento al comma 1 lett. Ca) del suddetto allegato B), per lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo devono intendersi coloro che abbiano contratti depositati e ratificati dalle competenti Leghe; A.1. L’eventuale carenza dei parametri di cui al comma 1) lett. E) dell’allegato B) al citato C.U. n. 162/a del 30 aprile 2004, riferita al 31 marzo 2004, verrà contestata dalla Covisoc entro il 4 giugno 2004 e potrà essere ripianata ai fini del raggiungimento delle misure minime dei parametri indicati nel medesimo allegato, esclusivamente mediante: a) finanziamenti postergati ed infruttiferi dei soci da effettuarsi entro il 12 luglio 2004; b) incremento dei propri mezzi da effettuarsi: b1) con versamento in conto futuro aumento capitale irreversibile entro il 12 luglio 2004; b2) nella forma dell’aumento di capitale sociale da deliberarsi entro il 9 luglio 2004. L’eventuale differimento non potrà eccedere il 31 dicembre 2004 ed il relativo adempimento dovrà essere garantito da fideiussione bancaria o assicurativa da depositarsi entro il 12 luglio 2004……………..(….)”. Ed ancora, i requisiti per l’ammissione delle squadre professionistiche ai campionati per la stagione sportiva 2004-2005, ai sensi del Comunicato Ufficiale 167/A del 30 aprile 2004, sono i seguenti (cfr. pag. 8 e ss. del presente lodo): a) la presentazione della relativa domanda alla Lega di competenza entro il termine del 30 giugno 2004; b) il rispetto dei criteri economico finanziari richiesti per il rilascio delle Licenze UEFA. c) l’assenza di debiti nei confronti dell’Erario scaduti al 30 giugno 2003 per i rapporti di cui alla successiva lettera d punto a); d) l’assenza di debiti scaduti al 30 aprile 2004: a. nei confronti di tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo; b. nei confronti di enti previdenziali e del fondo di fine carriera, per quanto attiene al precedente punto a); e) l’assenza di debiti scaduti al 30 giugno 2004: a. nei confronti della F.I.G.C., delle Leghe, di società affiliate alla F.I.G.C.; b. derivanti dal trasferimento di calciatori, nei confronti di altre società di calcio, giocatori o altri soggetti riconosciuti dalle competenti istituzioni calcistiche nazionali o internazionali (FIFA, UEFA, Federazioni Nazionali); f) l’assenza della situazione prevista dall’art. 2447 c.c. e, nell’ipotesi di cui all’art. 2446 c.c., l’aver ottemperato agli adempimenti prescritti dalla medesima norma. **** IN VIA PRELIMINARE E PREGIUDIZIALE L’INAMMISSIBILITA’ DEI MOTIVI NUOVI EVIDENZIATI IN APPELLO DALLA COAVISOC In via preliminare e pregiudiziale, deve rilevarsi che, a seguito della proposizione del reclamo alla CoAvisoc, nel quale il Como precisava che erano state sanate le posizioni debitorie ascritte dalla Covisoc, l’organo di appello evidenziava ulteriori tre posizioni debitorie, nei confronti dei calciatori Brunner, Corrent e Padalino. Sulla questione, il Collegio Arbitrale rileva, in via preliminare e pregiudiziale, l’inammissibilità delle contestazioni, stante i principi generali del processo civile italiano, sicuramente applicabili anche al giudizio amministrativo, avanti alla CoAvisoc, quali il divieto della reformatio in peius, e l’effetto devolutivo. Infatti, a seguito della proposizione dell’appello alla CoAvisoc, la situazione debitoria del Como (nei confronti dei calciatori Grassi, Olivera Torres, Greco e Japi) si era ormai cristallizzata. Anche la sentenza n. 6995 del 1992, della Suprema Corte di Cassazione, rileva la regola che si desume dagli artt. 345 e 346 del c.p.c., che delimita l’effetto parzialmente devolutivo dell’appello. In sostanza, “perché l’impugnare non può tradursi in un contra se agere, contrastando con l’interesse tutelato, la pronuncia peggiorativa del giudice del gravame vuoi in forma di eccezione, consolidatasi in una conclusione sostanzialmente rassegnata (….). Se difetti quell’esternazione, in appello ne resta condizionato il contenuto concreto della potestà di forma della sentenza di prime cure. In tal caso, alla rettificazione del ragionamento decisorio, in diritto e in fatto, non può seguire consonanza di decisione, questa dovendo restare non peggiorabile secondo il profilo dell’interesse dell’appellante. Tale è l’attuale espressione, nel moderno appello civile, dell’antico, interdisciplinare principio del divieto di reformatio in peius” (cfr. la massima della sentenza di cui sopra, per la quale “quando l’accertamento del quantum da parte del Giudice di primo grado sia stato impugnato soltanto dalla parte creditrice per conseguire una determinazione di maggiore entità senza che quella debitrice abbia sollevato eccezioni sulla entità del debito, l’accoglimento del gravame da parte del giudice di appello non può mai tradursi per l’appellante vittorioso in una riduzione di quanto determinato in prime cure”). Il Collegio Arbitrale ritiene, dunque, che tale principio generale del processo civile nel nostro ordinamento dovrà applicarsi, necessariamente, anche al procedimento di reclamo avanti alla CoAvisoc. La CoAvisoc, pertanto, avrebbe dovuto limitarsi ad esaminare il contenuto del reclamo della società calcistica, senza estendere l’ambito dell’oggetto del giudizio. Oggetto del giudizio che, come detto, doveva riguardare, solo ed esclusivamente, l’asserito ritardo con il quale erano state definite le posizioni debitorie nei confronti dei calciatori Grassi, Olivera Torres, Greco e Japi. In ogni caso, fermo restando l’inammissibilità delle nuove contestazioni mosse dalla CoAvisoc, il ricorrente forniva la prova concreta dell’adempimento, riferito alle posizioni debitorie nei confronti dei calciatori Brunner, Corrent e Padalino. Ed infatti, si legge a pag. 8 e 9 dell’istanza di arbitrato, introduttiva del presente giudizio: “in primis si ritiene doveroso segnalare che gli importi deliberati dal Collegio Arbitrale per i calciatori Corrent e Brunner sono stati considerati al lordo e non al netto per cui, le somme dovute ai suddetti tesserati non sono quantificate rispettivamente in euro (….) ma, invece, in euro 17.324,00 e 15.096,00, al netto delle ritenute di legge fiscali e previdenziali”. Ebbene, le somme innanzi indicate, relative per entrambi alla sola mensilità di giugno 2003, due stagioni sportive or sono, risultano regolarmente corrisposte ai sopra indicati tesserati con bonifici del 9 ottobre 2003 e 2 dicembre 2003 (…..). Dette posizioni debitorie non erano state – giustamente – contestate dalla Covisoc in quanto trattasi di crediti portati da una decisione definitiva del Collegio Arbitrale che, per espressa previsione regolamentare, sono liquidati direttamente dalla Lega con ricorso al saldo attivo della campagna trasferimenti. Ed ancora, si legge a pag. 9 dell’istanza di arbitrato, per la posizione debitoria nei confronti del calciatore Padalino “per questa posizione, oltre a quanto risolutivamente già dedotto nel paragrafo che precede, va anche rilevato che trattasi di posizione contrattuale fortemente e vibratamente contestata con richiesta di risoluzione del contratto per azione dolosa e gravemente scorretta posta in essere dal Padalino nei confronti della scrivente società. (…) il quale ha indebitamente richiesto e ottenuto dal Collegio Arbitrale importi già percepiti, il che ha dato luogo ad azioni nei suoi confronti formalizzati con denuncia all’ufficio Indagini della FIGC e con richiesta di risarcimento danni il cui importo sarà quantificato (…)”. Pertanto, il ricorrente dava prova concreta dell’adempimento dei debiti sopra descritti, nei confronti dei calciatori Brunner, Corrent e Padalino. Tali motivi, fermo restando, comunque, la già dedotta ed accertata inammissibilità dei nuovi motivi evidenziati dalla CoAvisoc, dovranno essere integralmente rigettati. Inoltre, per quanto riguarda il debito nei confronti della società U.S. Itala San Marco, il ricorrente, già nel giudizio avanti alla CoAvisoc, aveva provveduto a depositare l’originale della dichiarazione liberatoria della società creditrice, con l’effetto che la stessa CoAvisoc dava atto dell’avvenuta estinzione del debito. Infatti, nella nota del Consiglio Federale del 27 luglio 2004, si legge che “l’esposizione debitoria nei confronti della U.S. Itala San Marco (….), risulta dai documenti allegati al ricorso sanata”. **** SULLA PERENTORIETA’ DEL TERMINE DEL 6 LUGLIO 2004 Il ricorrente, a giustificazione delle proprie pretese, ricordava che le posizioni debitorie nei confronti dei calciatori Grassi, Olivera Torres, Greco e Japi, nonché nei confronti della società U.S. Itala San Marco erano state saldate, come risultava dalla dichiarazione liberatoria prodotta avanti alla CoAvisoc, e dai pagamenti disposti a vantaggio dei tesserati, in sede di reclamo, avverso il diniego di iscrizione al campionato di serie C1, stagione 2004 – 2005. La FIGC, nella propria memoria di costituzione, precisava alle pag. 2 e 3: “Nel corso della riunione del 19 luglio 2004, la Co.Vi.Soc. ha espresso parere negativo in merito all’ammissione al campionato 2004-2005 della società ricorrente per i seguenti motivi: a) presenza di debiti scaduti al 30 aprile 2004 nei confronti di tesserati, lavoratori, dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo; b) presenza di debiti scaduti al 30 giugno 2004 nei confronti della FIGC, delle Leghe e di società affiliate alla FIGC. 3. La società ricorrente ha presentato ricorso alla Co.A.Vi.Soc. basato su due argomenti: a) aver dimostrato di aver superato alla data del 19 luglio 2004 le contestazioni addebitatele; b) la non perentorietà del termine del 12 luglio prescritto dal Comunicato Ufficiale 167/A per gli adempimenti ivi prescritti (descritto al precedente paragrafo 2). 4. La Co.A.Vi.Soc., sentito il parere negativo della Lega Professionisti di Serie C, ha confermato il parere negativo in ordine all’ammissione della società al campionato di appartenenza, rilevando il mancato adempimento dei debiti nei confronti di alcuni calciatori”. La FIGC, infatti, riteneva la perentorietà del termine del 6 luglio 2004, per la risoluzione delle posizioni debitorie ancora aperte. A sostegno delle proprie argomentazioni, la FIGC citava il precedente del Consiglio di Stato (Sez. VI, sentenza n. 2546 del 2001, in data 07.05.2001), in forza del quale si concludeva per la perentorietà del termine fissato per la regolarizzazione degli adempimenti economici da parte delle società, affermando che la natura perentoria dei limiti temporali fissati a tal fine, pur se non sancita dal dato testuale delle disposizioni federali vigenti all’epoca, fosse ricavabile dalla natura e dalla finalità del termine in rilievo, in quanto la funzione, assolta da tali termini, di individuare gli aventi titolo alla partecipazione ai campionati, implica la necessità di uno sbarramento temporale netto e sufficientemente anticipato al fine di garantire l’espletamento di tutti gli incombenti organizzativi funzionali all’avvio del campionato. Il Collegio Arbitrale ritiene di dover rigettare le conclusioni della FIGC, anche in ordine alla perentorietà del termine del 6 luglio 2004, sulla base di due ragioni, qui di seguito esposte. **** L’interpretazione resa dalla Corte Federale nel comunicato ufficiale 2/cf del 2002 Sulla materia della perentorietà o meno dei termini, per l’iscrizione delle società sportive ai campionati calcistici, in data 1 agosto 2002, si era già espressa la Corte Federale, rendendo una sorte di c.d. <> delle espressioni usate nei comunicati ufficiali. Il parere richiesto riguardava: “La Corte Federale in relazione alla nota del Presidente Federale, con la quale si chiede il parere della Corte circa la perentorietà o meno dei termini indicati nel Comunicato Ufficiale n. 29/A, pubblicato il 14 maggio 2002, per la presentazione delle domande di ripescaggio e della relativa documentazione, ai fini dell’ammissione ai campionati di serie C1 e C2, (….). Il problema sottoposto all’esame della Corte, intanto è prospettabile, in quanto le disposizioni contenute nel suindicato comunicato ufficiale non qualificano espressamente come perentorio il termine del 16 luglio 2002 previsto per la presentazione delle domande”. Si legge, nel predetto comunicato ufficiale che “tuttavia la Corte ritiene che, sia per la dizione letterale adoperata nel comunicato (entro e non oltre il termine del 16 luglio 2002) sia, soprattutto, per la ratio che presiede alla previsione di tale termine, quest’ultimo non può che considerarsi perentorio”. Nel caso di specie, oggetto del presente giudizio, i comunicati ufficiali 162/a e 167/a della FIGC non contengono espressione precise ed inequivoche, come richiesto dall’interpretazione della Corte Federale nel comunicato ufficiale del 1 agosto 2002. L’unico termine che, ai sensi dell’interpretazione della Corte Federale di cui sopra, può considerarsi perentorio, riguarda la proposizione del ricorso alla CoAvisoc. Ed infatti, si legge nel comunicato che “Le società che sono risultate non in possesso dei requisiti per l’ammissione ai campionati possono presentare ricorso alla FIGC – CoAvisoc entro il termine perentorio del 22 luglio 2004, alle ore 19,00 (…..)”. Ma non solo, anche la normativa civilistica, sintetizzata dall’art. 152 del c.p.c. è molto precisa al riguardo, precisando che “i termini stabiliti dalla legge sono ordinatori, salvo che la legge stessa li definisca espressamente perentori” (principio generale applicabile anche ai giudizi amministrativi, come stabilito dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 175 del 1999. Principio che, pertanto, andrà applicato anche nella valutazione dell’operato della Covisoc e della CoAvisoc, nei rispettivi giudizi amministrativi di primo grado e di fase di reclamo). Infatti, la disposizione di cui all’art. 152 del c.p.c., introduce nell’ordinamento un principio generale di presunzione del carattere ordinatorio dei termini. Dunque, affinché possa qualificarsi un termine come perentorio, è necessario che la formulazione letterale sia chiara ed univoca, senza lasciare margini di discrezionalità interpretativa. Nei comunicati ufficiali su cui si fonda il provvedimento della FIGC, oggi impugnato, non si parla espressamente di termini perentori, eccezion fatta per il termine del 22 luglio 2004, ossia per la presentazione dell’eventuale reclamo alla CoAvisoc. Alla data di presentazione del reclamo suddetto, come ampiamente dimostrato documentalmente, il Como aveva provveduto a saldare tutte le posizioni debitorie. Inoltre, da una lettura della circolare del 3 maggio 2004, si potrà evincere che il termine del 6 luglio 2004 non recava alcuna indicazione di perentorietà, con la semplice indicazione “entro”. Come già detto sopra, il comunicato della Corte Federale del 1 agosto 2002, è molto preciso, e stabilisce che i termini perentori debbano essere esplicitati con espressioni in equivoche, come del tipo “entro e non oltre (…)”. *** La non imputabilità del rispetto del termine Anche nell’ipotesi in cui si volesse considerare come perentorio, il termine del 6 luglio 2004, per l’adempimento ed il saldo dei debiti scaduti, nei confronti dei tesserati, il ricorrente ha dato prova in giudizio di aver messo in atto tutti gli adempimenti necessari. Si legge, infatti, a pag. 17 dell’istanza di arbitrato che “Per dovere di completezza difensiva si rileva altresì che, anche a voler tutto concedere in punto di perentorietà dei termini, il ritardato pagamento dei 4 tesserati NON è imputabile alla società la quale prima del 6/luglio, e precisamente il 3 e 4 luglio, (e dopo reiterate precedenti sollecitazioni telefoniche) aveva inviato a tre dei tesserati/creditori un telegramma postale di convocazione presso la sede per l’effettuazione del pagamento, mentre per il quarto creditore (Greco) ciò non fu possibile stante la sua irreperibilità da settimane”. Sulla materia, anche la giurisprudenza civile ha affermato che “la sanzione di inammissibilità dell’impugnazione prevista dall’art. 331 del c.p.c. per l’ipotesi di mancata integrazione del contraddittorio nel termine fissato dal Giudice può escludersi solo se la parte interessata non sia stata in grado di rispettare il termine a causa di fatti ad essa non imputabili né per dolo, né per colpa, di cui fornisca la prova” (cfr. la sentenza n. 7658 del 1995 della Corte di Cassazione). Ed ancora la sentenza n. 11626 del 1992 della Corte di Cassazione, stabilisce che “l’improrogabilità del termine perentorio assegnato dal giudice a norma dell’art 331 del c.p.c. per l’integrazione del contraddittorio nel giudizio di impugnazione di cause inscindibili, non esclude, con riguardo alla notificazione dell’atto integrativo a norma dell’art. 150 del c.p.c. che possa riconoscersi rilevanza ad una situazione di forza maggiore certa ed obiettiva, che abbia impedito alla parte l’osservanza del termine stesso, atteso che la sanzione dell’inammissibilità dell’impugnazione prevista dalla legge per la sua inosservanza, essendo rivolta a colpire comportamenti processuali volontari o colpevoli per incuria o negligenza, imputabili al soggetto avente il detto onere, non può tradursi in danno alla parte che non sia stata in grado di rispettare il termine fissato dal giudice per fatti ad essa non imputabili né per dolo né per colpa, semprechè la parte interessata fornisca la prova della ricorrenza delle situazioni che le abbiano impedito di portare a termine le formalità alla notifica”. In buona sostanza, le importanti massime giurisprudenziali sopra riportate, precisano che la scadenza del termine perentorio, per causa non imputabile, non può avere l’effetto di impedire alla parte interessata il compimento dell’azione. Causa non imputabile che dovrà, chiaramente, essere dimostrata dal soggetto interessato ad invocare l’inoperatività del termine perentorio scaduto. Nel caso di specie, ancora una volta, dovrà rivelarsi l’assoluta buona fede della società ricorrente, che ha dato prova di aver convocato i calciatori Grassi, Olivera Torres, Greco e Japi, ben prima della scadenza del termine del 6 luglio 2004. Pertanto, in forza della giurisprudenza sopra citata, ed in forza della circostanza per la quale il Como aveva tempestivamente convocato i calciatori per la definizione delle varie posizioni debitorie, anche volendo considerare come termine perentorio, la data del 6 luglio 2004, non potrà applicarsi al caso di specie, stante la dimostrazione, da parte del ricorrente, della volontà di definire con i calciatori, le posizioni debitorie aperte. Ed infatti, l’eventuale impossibilità di saldare e definire le posizioni debitorie con i calciatori Grassi, Olivera Torres, Greco e Japi, non potrà essere imputata, né a titolo di colpa, né tantomeno a titolo di dolo, alla società ricorrente, la quale aveva provveduto, entro i termini di legge, a convocare formalmente i creditori, al fine di definire le posizioni Ed ancora, come già ricordato, l’unico termine perentorio era quello del 22 luglio, per la presentazione del reclamo alla CoAvisoc, termine entro il quale il ricorrente Como aveva provveduto a saldare tutte le posizioni debitorie. Ad analoghe conclusioni si dovrà arrivare, applicando alla fattispecie la disciplina della mora del creditore, di cui agli artt. 1206 del codice civile. Infatti, il ricorrente ha dato prova di aver provveduto a convocare, prima della scadenza del termine del 6 luglio 2004, i calciatori Grassi, Olivera Torres, Greco e Japi, ossia i creditori, al fine di definire la loro posizione debitoria. L’art. 1206 del codice civile, nella disciplina della mora del creditore, precisa che “il creditore è in mora quando (….) non compie quanto necessario affinché il debitore possa adempiere l’obbligazione”. Risulta chiaro, nel caso di specie, che il ricorrente non abbia potuto saldare le posizione debitorie per il rifiuto dei calciatori di presentarsi presso la sede della società. Addirittura, per il calciatore Greco, come precisato e sottolineato dal Como nella propria istanza di arbitrato, la sua convocazione non fu possibile, stante l’irreperibilità dello stesso, già da alcune settimane. Il Como ha sicuramente posto in essere, prima della scadenza del termine, un’attività idonea a costituire in mora il creditore, nella fattispecie i calciatori Grassi, Olivera Torres, Greco e Japi. Sulla questione, si rimanda a quanto statuito dalla sentenza n. 8389 del 20.06.2000 della Corte di Cassazione, per la quale “la costituzione in mora del creditore richiede inderogabilmente la dichiarazione del debitore, esteriorizzata e comunicata al creditore in forma idonea di volersi liberare dalla sua obbligazione”. L’attività della società ricorrente deve considerarsi idonea a volersi liberare dall’obbligazione. Ed ancora, ai sensi del canone della buona fede e della correttezza, nell’esecuzione dei rapporti obbligatori, di cui agli artt. 1175 e 1375 del codice civile, i calciatori, tempestivamente convocati dalla società, per la definizione delle posizioni debitorie, avrebbero dovuto informare la stessa dell’impossibilità di recarsi presso la sede sociale entro il termine del 6 luglio 2004. In questo modo, la società ricorrente avrebbe potuto, nel caso, dare avvio ad una procedura liberatoria mediante offerta reale, nelle forme prescritte dalla legge. **** L’ADEMPIMENTO DELLE VARIE POSIZIONI DEBITORIE Ad abundantiam, si deve rilevare che il ricorrente Como provvedeva a depositare numerose liberatorie, come elencate nell’istanza introduttiva del giudizio arbitrale, il tutto per un ammontare complessivo di euro 3.652.845,00. In forza di quanto sopra, il ricorrente Como ha dato ampia prova di aver provveduto a saldare le varie posizioni debitorie, producendo in giudizio ampie liberatorie, concesse da diversi tesserati del club, dimostrando, altresì, dei requisiti e delle potenzialità economiche, necessarie e sufficienti per far fronte alla gestione societaria. Nel dettaglio, come risulta dai documenti allegati agli atti, il ricorrente depositava ampia liberatoria concessa dai tesserati: Mirco Benin, Stefano Borgonovo, Mauro Bressan, Marco Carparelli, Fabrizio castelnuovo, Davide Caremi, Giancarlo Centi, Alessandro Colasante. Francesco Cigardi, Vincenzo Chianese, Francesco De Francesco, Eugenio Fascetti, Alfredo Femiano, Massimiliano Ferrigno, Roberto Fiorillo, Silvano Fontolan, Roberto Galia, Carmine Gentile, Cataldo Graziano, Daniele Gregori, Stefano Layeni, Gianluca Lamacchi, Roberto Massaro, Angelo Massola, Giancorrado Montoneri, Riccardo Pigura, Cristiano Pavone, Felice Piccolo, Massimo Rstelli, Lorenzo Rossetti, Franco Salvadè, Antonello Sartorel, Gianluca Spinelli, Massimo Tarantino, Andrea Tarozzi e Milan Zahalka. Oltre alle suddette liberatorie, il ricorrente provvedeva a depositare altre quietanze, rilasciate da alcuni tesserati, relativamente alla stagione calcistica 2002 – 2003. Liberatorie non concesse, invece, dai calciatori Grassi, Olivera Torres, Greco e Japi, verso i quali le vertenze economiche, in forza di quanto esposto in motivazione, venivano regolate in data 16 luglio 2004, mediante la corresponsione, rispettivamente di euro 2.112,00 (per il calciatore Daniele Grassi), euro 35.491,00 (per il calciatore Cyril Japi), di euro 16.851,00 (per il calciatore Giuseppe Greco), e di euro 5.790,00 (per il calciatore Jonatas Olivera Torres), a mezzo di assegni circolari. Fermo restando la prova fornita dal Como, in merito all’effettivo pagamento dei debiti nei confronti dei calciatori Grassi, Olivera Torres, Greco e Japi, il Collegio deve rilevare la mancanza delle relative liberatorie. Mancanza che, in ogni caso, non potrà pregiudicare l’accoglimento del ricorso. Infatti, la produzione in giudizio degli assegni circolari, direttamente intestati ai calciatori interessati, è prova concreta dell’obbligazione e del relativo adempimento. Sulla questione, la dottrina giuridica precisa che “mentre la cambiale costituisce uno strumento di credito e mira, di regola, a dilazionare un adempimento, l’assegno è uno strumento di pagamento e mira, pertanto, a procurare al portatore l’immediata disponibilità di una somma di danaro”. Il Como, pertanto, con la produzione in giudizio degli assegni circolari intestati ai calciatori, ha dato prova di aver adempiuto alla propria obbligazione, in quanto, come già detto, l’assegno è considerato quale uno strumento di pagamento. Addirittura, nel caso di specie, trattandosi di assegni circolari, dobbiamo rilevare che la struttura stessa dell’assegno circolare è <>. La struttura dell’assegno circolare, infatti, consiste nell’impegno incondizionato della banca di pagare a vista l’importo per cui il titolo è emesso, o all’intestatario dell’assegno, oppure, eventualmente, ad un giratario. La firma della banca, inoltre, esclude, di regola, qualsivoglia rischio di mancato adempimento da parte dell’emittente. Tale ricostruzione, peraltro, è stata avallata anche dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione (cfr. la sentenza n. 1351 del 10.02.1998, pubblicata in Foto Italiano, 1998, 341 ss), che stabilisce che “La consegna di assegni circolari, pur non equivalendo a pagamento a mezzo di somme di denaro, estingue l’obbligazione di pagamento quando il rifiuto del creditore appare contrario alle regole della correttezza (….)”. Nel dettaglio, la sentenza citata afferma che: “Quanto al fatto che il pagamento sia avvenuto mediante l’invio di assegni circolari e non in danaro contante, preliminarmente, occorre mettere in evidenza i seguenti elementi che caratterizzano l’emissione dell’assegno circolare: a) questa può avvenire solo da parte di una banca a ciò autorizzata, la quale a sua volta deve avere presso la Banca d’Italia un deposito cauzionale a garanzia di tutti gli assegni che emette (art. 82 r.d. 21 dicembre 1933 n. 1736 e art. 49 d. lgs. 1 settembre 1993 n. 385); b) essa è limitata a somme che siano disponibili presso la banca emittente a credito di chi ha fatto richiesta di emissione degli assegni ed obbliga la banca promettente al pagamento nelle mani del possessore (art. 82 citato). In ragione di queste caratteristiche gli assegni circolari assicurano al legittimo portatore la sicurezza di conseguire la somma di danaro in essi indicata. E’ pur vero che gli assegni circolari, mantenendo la natura di titoli di credito, non sono essi stessi danaro e neppure possono svolgere la stessa funzione svolta dal danaro. Tuttavia, la facilità della loro circolazione e la sicurezza che tendenzialmente presentano possono rendere illegittimo il loro rifiuto da parte del creditore se si tratta di rifiuto contrario alla buona fede. S’intende a dire che, se il creditore non ha ragione di dubitare della regolarità e dell’autenticità dei titoli e non ha un apprezzabile interesse a ricevere il danaro anziché titoli, la consegna di assegni circolari estingue l’obbligazione di pagamento sia pure con l’implicita clausola del buon fine dell’assegno”. Ed ancora più significativamente, prosegue la sentenza citata precisando che “Né vale obiettare che tali titoli comportano che il portatore di recarsi presso la banca per riscuotere il danaro, mentre il creditore, di regola, ha diritto di ricevere la prestazione al suo domicilio”. In conclusione, la sentenza della Cassazione stabilisce che “Si può, quindi, ritenere che la consegna di assegni circolari, pur non equivalendo a pagamento a mezzo di somme di danaro, estingue l’obbligazione di pagamento quando il rifiuto del creditore appare contrario alle regole della correttezza, che impongono allo stesso creditore l’obbligo di prestare la sua collaborazione nell’adempimento dell’obbligazione: art. 1175 c.c.”. Pertanto, la mancanza delle liberatorie dei calciatori Grassi, Olivera Torres, Greco e Japi, non può assolutamente mettere in discussione l’effettivo adempimento dei debiti neri confronti dei suddetti tesserati. Nessun pregio, infine, rivestono le eccezioni relative alla mancata liberatoria di calciatori tesserati per pochi giorni, o addirittura immediatamente ceduti ad altre società. Questi calciatori, infatti, visto e considerato il tempo trascorso, in caso di inadempimento, avrebbero sicuramente adito gli organi competenti, onde ottenere il recupero coattivo del credito vantato. In forza di tutti i motivi sopra esposti, dunque, dovrà necessariamente accogliersi il ricorso del Como, avverso il diniego all’iscrizione al campionato di serie C1, per la stagione calcistica 2004 – 2005. *** P.Q.M. Il Collegio Arbitrale all’unanimità, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, disattesa ogni ulteriore istanza, eccezione e deduzione: a) in accoglimento della domanda formulata da Calcio Como SpA con istanza di arbitrato n. 0850 del 29.07.04 annulla il provvedimento del Consiglio Federale della Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC) del 27 luglio 2004 con il quale è stata deliberata la non ammissione della società istante Calcio Como SpA al campionato di serie C1 2004/2005, rimettendo alla FIGC l’adozione dei provvedimenti di competenza in ordine all’ammissione della società istante Calcio Como SpA al campionato di Serie C1 2004/2005; b) compensa tra le parti le spese di lite; c) dispone che tutti i diritti amministrativi versati dalle parti siano incamerati dalla Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport; d) pone a carico solidale delle parti il pagamento degli onorari e delle spese di arbitrato nonché di CTU liquidate come da separata ordinanza. Così deciso in conferenza personale degli arbitri. Roma, 7 agosto 2004 F.to Avv. Enrico Ingrillì F.to Avv. Guido Cecinelli F.to Avv. Aurelio Vessichelli
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