CONI – Camera di Conciliazione ed Arbitrato per lo Sport –Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it LODO ARBITRALE DEL 7/8/2004 TRA Varese F.C. S.r.l. e FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO (“FIGC”)
CONI – Camera di Conciliazione ed Arbitrato per lo Sport –Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it
LODO ARBITRALE DEL 7/8/2004 TRA Varese F.C. S.r.l. e FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO (“FIGC”)
C O L L E G I O A R B I T R A L E
Avv. Aurelio Vessichelli in qualità di Presidente del Collegio
Arbitrale nominato dal Presidente
della Camera ai sensi del
Regolamento per le controversie
relative all’iscrizione ai campionati
di calcio professionistico
(Regolamento)
Avv. Guido Cecinelli in qualità di Arbitro nominato dal
Presidente della Camera ai sensi del
Regolamento
Avv. Enrico Ingrillì in qualità di Arbitro nominato dal
Presidente della Camera ai sensi del
Regolamento
nel procedimento di Arbitrato promosso da:
Varese F.C. S.r.l. con sede in Varese , Via Cadore n. 18 , in persona del legale
rappresentante pro tempore Dott. Claudio Turri, rappresentata e difesa dall’ Avv.
Angelo Di Pasquale presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Via S.
Maria Valle 2/A – 20100 - Milano
- attrice -
contro
Federazione Italiana Giuoco Calcio, in persona del Presidente p.t., rappresentata
e difesa dagli Avv.ti Mario Gallavotti e Luigi Medugno, giusta delega, ed
elettivamente domiciliata presso lo studio del primo in via Po n.9
- convenuta -
****
Letti i quesiti conclusivamente formulati dalle parti, esaminate le conclusioni
delle stesse, esaminati gli atti e documenti del giudizio compresi quelli depositati
all’udienza di discussione, valutate le istanze istruttorie, ha emesso il seguente
LODO ARBITRALE
****
SVOLGIMENTO DEI FATTI
La società calcistica Varese F.C. S.r.l. (d’ora in poi, per brevità, Varese)
provvedeva ad inoltrare alla Lega Professionisti di Serie C la documentazione
ritenuta idonea a richiedere l’iscrizione al campionato di serie C2, per la stagione
calcistica 2004 – 2005.
Sulla domanda di iscrizione del Varese, la Covisoc, con comunicazione del 19
luglio 2004, rendeva parere sfavorevole all’ammissione dell’ odierna attrice , per
i seguenti motivi:
- la presenza di debiti scaduti al 30 aprile 2004, nei confronti di tesserati,
lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo;
- la presenza di debiti, scaduti al 30 aprile 2004, nei confronti di Enti
Previdenziali e del Fondo di fine carriera , relativi a tesserati, lavoratori
dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo;
- la presenza di debiti scaduti al 30 giugno 2003, nei confronti dell’Erario ,
relativi a tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore
sportivo;
- mancato deposito di idonea garanzia bancaria per € 207.000 ,00 (
duecentosettemila)
Il Varese proponeva tempestivo appello alla Co.a.vi.soc., in realtà non
contestando il merito del parere reso in primo grado ma rilevando che
l’assemblea dei soci convocata per il 23 luglio 2004 avrebbe deliberato la
ricapitalizzazione della società in modo tale da poter far fronte alle esposizioni
debitorie.
La Co.a.vi.soc, riportandosi a quanto rilevato dalla Co.vi.soc. riteneva non
superato il mancato possesso dei requisiti in capo al Varese per l’ammissione al
campionato di serie C2.
Il Consiglio Federale della Federazione Italiana Gioco Calcio (FIGC), quindi,
sulla base delle risultanze del giudizio d’appello, avanti alla Co.a.vi.soc,
disponeva la non ammissione del Varese al campionato di serie C2, per la
stagione calcistica 2004 – 2005.
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IL GIUDIZIO ARBITRALE E LE CONCLUSIONI DELLE PARTI
Il Varese , pertanto, in data 29 luglio 2004, proponeva istanza di arbitrato avanti
alla Camera di Concilazione e Arbitrato per lo Sport, chiedendo :
all’ Ecc.mo Organo adito che, per i motivi di cui sopra, siano ritenute non più
sussistenti le ragioni poste a fondamento della delibera Co.vi.soc. 19 luglio e
dalla Co.a.vi.soc. per l’effetto dichiarandosi
- l’annullamento della delibera con la quale veniva rigettata l’istanza
volta ad ottenere l’iscrizione ai campionati professionistici dal Varese
F.C. S.r.l.
- la revisione del giudizio espresso dalla Co.vi.soc. circa l’esistenza dei
requisiti richiesti dai comunicati ufficiali 162/A e 167/A 30 aprile 2004 e
per l’effetto l’accoglimento della summenzionata domanda d’iscrizione
al campionato di serie C2 per la stagione sportiva 2004/2005
****
La FIGC si costituiva in giudizio, chiedendo il rigetto del ricorso. In
particolare, la FIGC proponeva le seguenti conclusioni:
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“Piaccia all’adito collegio arbitrale, disattesa ogni contraria eccezione,
respingere
le domande proposte dalla società Varese F.C. S.r.l. perché infondate in fatto
ed in diritto. Con vittoria di spese.”.
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All’udienza di discussione del ricorso, avanti al Collegio Arbitrale, in data 7
agosto 2004, le parti insistevano per l’accoglimento delle rispettive conclusioni.
Il tentativo di conciliazione, esperito dal Collegio Arbitrale, infatti, dava esito
negativo.
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MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente il Collegio ritiene utile, per la soluzione della controversia
sottoposta in questa sede, richiamare quanto previsto dalla normativa vigente in
materia di controversie sportive compromettibili in arbitrato.
Ai sensi dell’art. 12 dello Statuto del CONI del 2000, che istituisce, presso il
medesimo ente pubblico rappresentativo di tutti i soggetti dell’ordinamento
sportivo, la Camera di conciliazione e arbitrato per lo Sport, è stato approvato lo
Statuto della FIGC, che all’art. 27 consente la devoluzione in arbitrato di
pressoché tutte le controversie tra la federazione e altro soggetto dell’ordinamento
federale.
Le regole della presente procedura arbitrale speciale – amministrata dalla stessa
Camera di conciliazione e arbitrato per lo Sport – in materia di licenze UEFA e di
iscrizione ai campionati professionistici del calcio, sono state approvate dal
Consiglio nazionale del CONI nella riunione del 30 aprile 2004, quale annesso al
regolamento della camera. Tale regolamento – approvato successivamente dal
Ministero per i Beni e le Attività Culturali, anche ai sensi della L. n. 138 del 1992
– prevede che il lodo è imputabile esclusivamente all’organo arbitrale e che in
nessun caso il lodo può essere considerato atto della Camera o del CONI.
Sempre nell’ambito delle controversie compromettibili in arbitrato, la legge 17
ottobre 2003 n. 280, nel devolvere la maggior parte delle controversie aventi ad
oggetto atti del Comitato Olimpico Nazionale Italiano o delle Federazioni
Sportive rilevanti per l’ordinamento statale, alla giurisdizione esclusiva del
giudice amministrativo, allo stesso tempo, ha affermato espressamente che <>.
Per tutte queste ragioni, il Collegio riafferma che la presente procedura attivata
dalla società ricorrente ha natura arbitrale e che in nessun caso il lodo può essere
considerato atto della camera o del CONI, significando che le parti hanno peraltro
già dato atto che la decisione arbitrale richiesta è irrevocabilmente riconosciuta
come manifestazione della propria volontà e di conseguenza si sono impegnate a
rispettarla.
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I REQUISITI PER L’AMMISSIONE AI CAMPIONATI PROFESSIONISTICI
PER LA STAGIONE 2004 – 2005
Le disposizioni relative all’iscrizione ai campionati di calcio professionistico per
la stagione calcistica 2004 – 05 possono essere così rinvenute:
- nel CU n. 162/A, il quale ha, tra l’altro, così stabilito:
“1. Costituiscono condizioni per l’iscrizione ai campionati professionistici della
stagione sportiva 2004 – 05:
a) il rispetto dei criteri economici finanziari richiesti per il rilascio delle
licenze UEFA, le società sono tenute al deposito presso la Covisoc del
bilancio relativo all’ultimo esercizio e della relazione semestrale. Le
società neo promosse in serie A, le società di serie B e di serie C non
hanno l’obbligo di certificazione dei bilanci;
b) l’assenza di debiti nei confronti dell’Erario per i rapporti di cui alla
successiva lettera c.a) scaduti al 30 giugno 2003;
c) l’assenza di debiti scaduti al 30 aprile 2004:
c.a) nei confronti di tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al
settore sportivo;
c.b) nei confronti di enti previdenziali e del fondo di fine carriera, per quanto
attiene al precedente punto c.a.);
d) l’assenza di debiti scaduti al 30 giugno 2004:
d.a) nei confronti della F.I.G.C., delle Leghe, di società affiliate alla F.I.G.C.;
d.b) derivanti dal trasferimento di calciatori, nei confronti di altre società di
calcio, giocatori o altri soggetti riconosciuti dalle competenti istituzioni
calcistiche nazionali o internazionali (FIFA, UEFA, Federazioni Nazionali);
e) il rispetto del rapporto PA di cui all’art. 85 del paragrafo IV delle NOIF,
determinato sulla base di una situazione patrimoniale al 31 marzo 2004,
nella misura minima di 0,10 unità di patrimonio netto contabile per ogni
unità di attivo patrimoniale ovvero nella misura minima di 0,08 unità di
patrimonio netto contabile per ogni unità di attivo patrimoniale per le
società che non si sono avvalse della facoltà di cui all’art. 18 bis della
legge 91/81 introdotto dalla l. n. 27/2003, nonché il rispetto del rapporto
PD di cui all’art. 85, paragrafo V delle NOIF, determinato sulla base di
una situazione patrimoniale al 31 marzo 2004, nella misura minima di
0,25 di unità di patrimonio netto contabile per ogni unità di diritti
pluriennali alle prestazioni dei calciatori. Per le società che si sono
avvalse della facoltà prevista dall’art. 18 della legge 91/81, ai fini della
determinazione del rapporto PA, il valore delle immobilizzazioni
immateriali deve intendersi assunto con esclusione del valore della voce
“oneri pluriennali da ammortizzare” di cui al citato articolo.
Il termine per l’invio di tali rapporti verrà stabilito dal Consiglio federale;
f) l’assenza della situazione prevista dall’art. 2447 del c.c. e, nell’ipotesi di
cui all’art. 2446 del c.c. l’aver ottemperato agli adempimenti prescritti
dalla medesima normativa”;
(….).
- nell’art. 85 par. IV delle NOIF, richiamato al punto e) della norma
surriportata, il quale così dispone:
“A. le società, entro quarantacinque giorni dalla fine di ciascun semestre
dell’esercizio (31 dicembre, 30 giugno), devono far pervenire alla Covisoc il
prospetto PA con l’indicazione del rapporto patrimonio netto contabile /
attivo patrimoniale, calcolato ai sensi di quanto previsto alla successiva
lettera D.
B. Le società, nei termini previsti nei precedenti paragrafi I e II lettera A,
devono far pervenire alla Covisoc, unitamente al bilancio di esercizio e alla
semestrale, il prospetto PA con l’indicazione del patrimonio netto contabile /
attivo patrimoniale riferito alla data di chiusura dell’esercizio o del semestre,
calcolato sulla base delle risultanze del bilancio e della relazione semestrale
approvati;
C. Nel solo caso in cui, per motivi eccezionali, il bilancio non sia stato ancora
approvato nel termine di sei mesi dalla chiusura dell’esercizio, il prospetto
riferito a tale data dovrà essere redatto sulla base delle risultanze del
progetto di bilancio, ovvero sulla base di una situazione economica e
patrimoniale alla data della chiusura dell’esercizio redatta dagli
amministratori con i medesimi criteri previsti per la redazione del bilancio.
In tal caso, le società devono far pervenire alla Covisoc (a) il prospetto PA
con l’indicazione del rapporto patrimonio netto contabile / attivo
patrimoniale redatto sulla base delle risultanze del progetto di bilancio o
della situazione economica e patrimoniale, entro il termine di sei mesi dalla
chiusura dell’esercizio, (b) il prospetto PA con l’indicazione del rapporto
patrimonio netto contabile / attivo patrimoniale redatto sulla base delle
risultanze del bilancio approvato, entro 15 giorni dalla data di approvazione
da parte dell’organo competente.
D. Per la determinazione del rapporto “patrimonio netto contabile / attivo
patrimoniale”, il patrimonio netto contabile è quello che risulta dalle scritture
contabili alla voce patrimonio netto, compresi i finanziamenti dei soci
postergati e detratti i crediti verso soci. L’attivo patrimoniale è dato dalla
somma delle voci immobilizzazioni, attivo circolante e ratei e risconti,
risultanti dalla contabilità.
La misura minima del parametro di riferimento è stabilita dal Consiglio
Federale su proposta della Covisoc.
- nell’art. 85 par. V delle NOIF, pure richiamato al punto (e) del CU n.
162/A, il quale prevede che:
“A. Nel prospetto PA le società devono evidenziare un distinto “prospetto
PD” riferito al solo attivo patrimoniale costituito dai beni immateriali relativi
ai diritti alle prestazioni dei calciatori, con l’indicazione del rapporto
patrimonio netto contabile / diritti patrimoniali alle prestazioni dei calciatori,
calcolato ai sensi di quanto previsto alla successiva lettera B.
B. Per la determinazione del rapporto patrimonio netto contabile / diritti
patrimoniali alle prestazioni dei calciatori, fermo restando che il patrimonio
netto contabile è quello che risulta dalle scritture contabili alla voce
patrimonio netto, compresi i finanziamenti dei soci postergati e detratti i
crediti verso soci, per diritti patrimoniali alle prestazioni dei calciatori si
intendono quelli iscritti sotto tale voce nella contabilità sociale.
C. La misura minima del parametro di riferimento è stabilita dal Consiglio
Federale su proposta della Covisoc”.
- nel CU n. 167/A, con il quale la FIGC ha fissato i termini per la messa in
opera e la verifica degli adempimenti a carico delle società in ordine
all’ammissione ai campionati, prevedendo, nella parte I, che:
“A. Per essere iscritte ai Campionati di competenza le società devono:
a) aver presentato la domanda alla Lega di competenza entro il termine del
30 giugno 2004;
b) rispettare le norme e le prescrizioni per l’ammissione ai campionati
professionistici stagione sportiva 2004-05 contenute nell’allegato B) al
C.U. n. 162/A del 30 aprile 2004, con le seguenti ulteriori precisazioni:
b.1) con riferimento al comma 1 lett. Ca) del suddetto allegato B), per
lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo devono
intendersi coloro che abbiano contratti depositati e ratificati dalle competenti
Leghe;
A.1. L’eventuale carenza dei parametri di cui al comma 1) lett. E)
dell’allegato B) al citato C.U. n. 162/a del 30 aprile 2004, riferita al 31 marzo
2004, verrà contestata dalla Covisoc entro il 4 giugno 2004 e potrà essere
ripianata ai fini del raggiungimento delle misure minime dei parametri
indicati nel medesimo allegato, esclusivamente mediante:
a) finanziamenti postergati ed infruttiferi dei soci da effettuarsi entro il 12
luglio 2004;
b) incremento dei propri mezzi da effettuarsi:
b1) con versamento in conto futuro aumento capitale irreversibile entro il 12
luglio 2004;
b2) nella forma dell’aumento di capitale sociale da deliberarsi entro il 9
luglio 2004. L’eventuale differimento non potrà eccedere il 31 dicembre 2004
ed il relativo adempimento dovrà essere garantito da fideiussione bancaria o
assicurativa da depositarsi entro il 12 luglio 2004……………..(….)”.
Ed ancora, i requisiti per l’ammissione delle squadre professionistiche ai
campionati per la stagione sportiva 2004-2005, ai sensi del Comunicato Ufficiale
167/A del 30 aprile 2004, sono i seguenti (cfr. pag. 8 e ss. del presente lodo):
a) la presentazione della relativa domanda alla Lega di competenza entro
il termine del 30 giugno 2004;
b) il rispetto dei criteri economico finanziari richiesti per il rilascio delle
Licenze UEFA.
c) l’assenza di debiti nei confronti dell’Erario scaduti al 30 giugno 2003
per i rapporti di cui alla successiva lettera d punto a);
d) l’assenza di debiti scaduti al 30 aprile 2004:
a. nei confronti di tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori
addetti al settore sportivo;
b. nei confronti di enti previdenziali e del fondo di fine carriera, per
quanto attiene al precedente punto a);
e) l’assenza di debiti scaduti al 30 giugno 2004:
a. nei confronti della F.I.G.C., delle Leghe, di società affiliate alla
F.I.G.C.;
b. derivanti dal trasferimento di calciatori, nei confronti di altre
società di calcio, giocatori o altri soggetti riconosciuti dalle
competenti istituzioni calcistiche nazionali o internazionali (FIFA,
UEFA, Federazioni Nazionali);
f) l’assenza della situazione prevista dall’art. 2447 c.c. e, nell’ipotesi di
cui all’art. 2446 c.c., l’aver ottemperato agli adempimenti prescritti
dalla medesima norma.
Il 6 agosto u.s. veniva depositata alla Segreteria della Camera di Conciliazione
e Arbitrato del C.O.N.I. una comunicazione del Varese con la quale si
allegavano 25 liberatorie regolarmente sottoscritte. La società dichiarava che
le liberatorie erano state rilasciate il 4 agosto dai calciatori e dai tesserati
federali relativamente a tutti gli stipendi pagati al 30.04.04.
Il Varese depositava altresì una lettera della Banca Popolare di Sondrio nella
quale si manifestava la disponibilità della concessione di fideiussione di €
207.000,00 a favore della Lega professionisti di serie C ( la disponibilità era
espressamente manifestata in riferimento all’eventuale esito favorevole al
Varese del procedimento arbitrale).
a) Sulla perentorietà del termine del 6 luglio 2004 , anche se non
determinante ai fini della decisione della presente controversia,
la convenuta FIGC ribadiva la perentorietà del termine del 6 luglio 2004, per la
risoluzione delle posizioni debitorie ancora aperte. A sostegno delle proprie
argomentazioni, la FIGC citava il precedente del Consiglio di Stato (Sez. VI,
sentenza n. 2546 del 2001, in data 07.05.2001), in forza del quale si concludeva
per la perentorietà del termine fissato per la regolarizzazione degli adempimenti
economici da parte delle società, affermando che la natura perentoria dei limiti
temporali fissati a tal fine, pur se non sancita dal dato testuale delle disposizioni
federali vigenti all’epoca, fosse ricavabile dalla natura e dalla finalità del termine
in rilievo, in quanto la funzione, assolta da tali termini, di individuare gli aventi
titolo alla partecipazione ai campionati, implica la necessità di uno sbarramento
temporale netto e sufficientemente anticipato al fine di garantire l’espletamento di
tutti gli incombenti organizzativi funzionali all’avvio del campionato.
Il Collegio Arbitrale ritiene di dover comunque respingere sul punto le
conclusioni della FIGC in ordine alla perentorietà del termine del 6 luglio 2004.
Sulla materia della perentorietà o meno dei termini, per l’iscrizione delle società
sportive ai campionati calcistici, in data 1 agosto 2002, si era già espressa la Corte
Federale, rendendo una sorte di c.d. <> delle
espressioni usate nei comunicati ufficiali.
Il parere richiesto riguardava: “La Corte Federale in relazione alla nota del
Presidente Federale, con la quale si chiede il parere della Corte circa la
perentorietà o meno dei termini indicati nel Comunicato Ufficiale n. 29/A,
pubblicato il 14 maggio 2002, per la presentazione delle domande di ripescaggio
e della relativa documentazione, ai fini dell’ammissione ai campionati di serie C1
e C2, (….).
Il problema sottoposto all’esame della Corte, intanto è prospettabile, in quanto le
disposizioni contenute nel suindicato comunicato ufficiale non qualificano
espressamente come perentorio il termine del 16 luglio 2002 previsto per la
presentazione delle domande”.
Si legge, nel predetto comunicato ufficiale che “tuttavia la Corte ritiene che, sia
per la dizione letterale adoperata nel comunicato (entro e non oltre il termine del
16 luglio 2002) sia, soprattutto, per la ratio che presiede alla previsione di tale
termine, quest’ultimo non può che considerarsi perentorio”.
I comunicati ufficiali 162/a e 167/a della FIGC non contengono espressione
precise ed inequivoche, come richiesto dall’interpretazione della Corte Federale
nel comunicato ufficiale del 1 agosto 2002.
L’unico termine che, ai sensi dell’interpretazione della Corte Federale di cui
sopra, può considerarsi perentorio, riguarda la proposizione del ricorso alla
CoAvisoc. Ed infatti, si legge nel comunicato che “Le società che sono risultate
non in possesso dei requisiti per l’ammissione ai campionati possono presentare
ricorso alla FIGC – CoAvisoc entro il termine perentorio del 22 luglio 2004, alle
ore 19,00 (…..)”.
Ma non solo, anche la normativa civilistica, sintetizzata dall’art. 152 del c.p.c. è
molto precisa al riguardo, precisando che “i termini stabiliti dalla legge sono
ordinatori, salvo che la legge stessa li definisca espressamente perentori”
(principio generale applicabile anche ai giudizi amministrativi, come stabilito
dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 175 del 1999.
Principio che, pertanto, andrà applicato anche nella valutazione dell’operato della
Covisoc e della CoAvisoc, nei rispettivi giudizi amministrativi di primo grado e di
fase di reclamo). Infatti, la disposizione di cui all’art. 152 del c.p.c., introduce
nell’ordinamento un principio generale di presunzione del carattere ordinatorio
dei termini.
Dunque, affinché possa qualificarsi un termine come perentorio, è necessario che
la formulazione letterale sia chiara ed univoca, senza lasciare margini di
discrezionalità interpretativa.
Nei comunicati ufficiali su cui si non si parla espressamente di termini perentori,
eccezion fatta per il termine del 22 luglio 2004, ossia per la presentazione
dell’eventuale reclamo alla CoAvisoc.
Inoltre, da una lettura della circolare del 3 maggio 2004, si potrà evincere che il
termine del 6 luglio 2004 non recava alcuna indicazione di perentorietà, con la
semplice indicazione “entro”. Come già detto sopra, il comunicato della Corte
Federale del 1 agosto 2002, è molto preciso, e stabilisce che i termini perentori
debbano essere esplicitati con espressioni in equivoche, come del tipo “entro e
non oltre (…)”.
Pur potendo ritenere superabile la censura di parte convenuta relativa alla ritenuta
perentorietà del termine sopra esaminata, resta determinante ai fini della decisione
sull’istanza del Varese la posizione societaria in riferimento alle diverse
consistenti esposizioni debitorie, quali evidenziate dai pareri della Co.vi.soc. e
della Co.a.vi.soc e ribadite dalla difesa della F.I.G.C..
Ne’ le risultanze processuali e le produzioni documentali hanno consentito di
ritenere superabile il giudizio impugnato dal Varese.
Da una parte si conferma in capo al Varese il mancato deposito della richiesta
idonea garanzia fideiussoria per l’importo di € 207.000,00: la lettera depositata in
giudizio dal Varese è da considerare alla stregua di una manifestazione di
disponibilità, senza alcun vincolo giuridicamente apprezzabile, di un Istituto di
credito alla concessione di una garanzia fideiussoria.
Dall’altra, per quel che riguarda la consistente esposizione debitoria del Varese
nei confronti dell’Amministrazione finanziaria, le risultanze istruttorie hanno
consentito di rilevare che a fronte di un debito che si aggira intorno al
1.300.000,00 euro, la società avrebbe provveduto a versare ( ma di tale
circostanza non è stata fornita la prova documentale ) una prima rata di circa
50.000 euro.
La domanda del Varese è pertanto da considerare infondata.
In forza di tutti i motivi sopra esposti, dunque, il Collegio ritiene doversi
respingere il ricorso del Varese , avverso il diniego all’iscrizione al campionato di
serie C1, per la stagione calcistica 2004 – 2005.
****
P.Q.M.
Il Collegio Arbitrale
all’unanimità, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti,
disattesa ogni ulteriore istanza, eccezione e deduzione:
a) rigetta il ricorso formulato dal Varese F.C. S.r.l. con istanza di arbitrato
n. 0848 del 29 luglio 2004
b) compensa tra le parti le spese di lite;
c) dispone che tutti i diritti amministrativi versati dalle parti siano incamerati
dalla Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport;
d) pone a carico solidale delle parti il pagamento degli onorari e delle spese di
arbitrato nonché di CTU liquidate come da separata ordinanza.
Così deciso in conferenza personale degli arbitri.
Roma, 7 agosto 2004
F.to Avv.Aurelio Vessichelli
F.to Avv. Guido Cecinelli
F.to Avv. Enrico Ingrillì