CONI – Camera di Conciliazione ed Arbitrato per lo Sport –Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it LODO ARBITRALE DEL 7/8/2004 TRA Varese F.C. S.r.l. e FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO (“FIGC”)

CONI – Camera di Conciliazione ed Arbitrato per lo Sport –Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it LODO ARBITRALE DEL 7/8/2004 TRA Varese F.C. S.r.l. e FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO (“FIGC”) C O L L E G I O A R B I T R A L E Avv. Aurelio Vessichelli in qualità di Presidente del Collegio Arbitrale nominato dal Presidente della Camera ai sensi del Regolamento per le controversie relative all’iscrizione ai campionati di calcio professionistico (Regolamento) Avv. Guido Cecinelli in qualità di Arbitro nominato dal Presidente della Camera ai sensi del Regolamento Avv. Enrico Ingrillì in qualità di Arbitro nominato dal Presidente della Camera ai sensi del Regolamento nel procedimento di Arbitrato promosso da: Varese F.C. S.r.l. con sede in Varese , Via Cadore n. 18 , in persona del legale rappresentante pro tempore Dott. Claudio Turri, rappresentata e difesa dall’ Avv. Angelo Di Pasquale presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Via S. Maria Valle 2/A – 20100 - Milano - attrice - contro Federazione Italiana Giuoco Calcio, in persona del Presidente p.t., rappresentata e difesa dagli Avv.ti Mario Gallavotti e Luigi Medugno, giusta delega, ed elettivamente domiciliata presso lo studio del primo in via Po n.9 - convenuta - **** Letti i quesiti conclusivamente formulati dalle parti, esaminate le conclusioni delle stesse, esaminati gli atti e documenti del giudizio compresi quelli depositati all’udienza di discussione, valutate le istanze istruttorie, ha emesso il seguente LODO ARBITRALE **** SVOLGIMENTO DEI FATTI La società calcistica Varese F.C. S.r.l. (d’ora in poi, per brevità, Varese) provvedeva ad inoltrare alla Lega Professionisti di Serie C la documentazione ritenuta idonea a richiedere l’iscrizione al campionato di serie C2, per la stagione calcistica 2004 – 2005. Sulla domanda di iscrizione del Varese, la Covisoc, con comunicazione del 19 luglio 2004, rendeva parere sfavorevole all’ammissione dell’ odierna attrice , per i seguenti motivi: - la presenza di debiti scaduti al 30 aprile 2004, nei confronti di tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo; - la presenza di debiti, scaduti al 30 aprile 2004, nei confronti di Enti Previdenziali e del Fondo di fine carriera , relativi a tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo; - la presenza di debiti scaduti al 30 giugno 2003, nei confronti dell’Erario , relativi a tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo; - mancato deposito di idonea garanzia bancaria per € 207.000 ,00 ( duecentosettemila) Il Varese proponeva tempestivo appello alla Co.a.vi.soc., in realtà non contestando il merito del parere reso in primo grado ma rilevando che l’assemblea dei soci convocata per il 23 luglio 2004 avrebbe deliberato la ricapitalizzazione della società in modo tale da poter far fronte alle esposizioni debitorie. La Co.a.vi.soc, riportandosi a quanto rilevato dalla Co.vi.soc. riteneva non superato il mancato possesso dei requisiti in capo al Varese per l’ammissione al campionato di serie C2. Il Consiglio Federale della Federazione Italiana Gioco Calcio (FIGC), quindi, sulla base delle risultanze del giudizio d’appello, avanti alla Co.a.vi.soc, disponeva la non ammissione del Varese al campionato di serie C2, per la stagione calcistica 2004 – 2005. **** IL GIUDIZIO ARBITRALE E LE CONCLUSIONI DELLE PARTI Il Varese , pertanto, in data 29 luglio 2004, proponeva istanza di arbitrato avanti alla Camera di Concilazione e Arbitrato per lo Sport, chiedendo : all’ Ecc.mo Organo adito che, per i motivi di cui sopra, siano ritenute non più sussistenti le ragioni poste a fondamento della delibera Co.vi.soc. 19 luglio e dalla Co.a.vi.soc. per l’effetto dichiarandosi - l’annullamento della delibera con la quale veniva rigettata l’istanza volta ad ottenere l’iscrizione ai campionati professionistici dal Varese F.C. S.r.l. - la revisione del giudizio espresso dalla Co.vi.soc. circa l’esistenza dei requisiti richiesti dai comunicati ufficiali 162/A e 167/A 30 aprile 2004 e per l’effetto l’accoglimento della summenzionata domanda d’iscrizione al campionato di serie C2 per la stagione sportiva 2004/2005 **** La FIGC si costituiva in giudizio, chiedendo il rigetto del ricorso. In particolare, la FIGC proponeva le seguenti conclusioni: **** “Piaccia all’adito collegio arbitrale, disattesa ogni contraria eccezione, respingere le domande proposte dalla società Varese F.C. S.r.l. perché infondate in fatto ed in diritto. Con vittoria di spese.”. **** All’udienza di discussione del ricorso, avanti al Collegio Arbitrale, in data 7 agosto 2004, le parti insistevano per l’accoglimento delle rispettive conclusioni. Il tentativo di conciliazione, esperito dal Collegio Arbitrale, infatti, dava esito negativo. **** MOTIVI DELLA DECISIONE Preliminarmente il Collegio ritiene utile, per la soluzione della controversia sottoposta in questa sede, richiamare quanto previsto dalla normativa vigente in materia di controversie sportive compromettibili in arbitrato. Ai sensi dell’art. 12 dello Statuto del CONI del 2000, che istituisce, presso il medesimo ente pubblico rappresentativo di tutti i soggetti dell’ordinamento sportivo, la Camera di conciliazione e arbitrato per lo Sport, è stato approvato lo Statuto della FIGC, che all’art. 27 consente la devoluzione in arbitrato di pressoché tutte le controversie tra la federazione e altro soggetto dell’ordinamento federale. Le regole della presente procedura arbitrale speciale – amministrata dalla stessa Camera di conciliazione e arbitrato per lo Sport – in materia di licenze UEFA e di iscrizione ai campionati professionistici del calcio, sono state approvate dal Consiglio nazionale del CONI nella riunione del 30 aprile 2004, quale annesso al regolamento della camera. Tale regolamento – approvato successivamente dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali, anche ai sensi della L. n. 138 del 1992 – prevede che il lodo è imputabile esclusivamente all’organo arbitrale e che in nessun caso il lodo può essere considerato atto della Camera o del CONI. Sempre nell’ambito delle controversie compromettibili in arbitrato, la legge 17 ottobre 2003 n. 280, nel devolvere la maggior parte delle controversie aventi ad oggetto atti del Comitato Olimpico Nazionale Italiano o delle Federazioni Sportive rilevanti per l’ordinamento statale, alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, allo stesso tempo, ha affermato espressamente che <>. Per tutte queste ragioni, il Collegio riafferma che la presente procedura attivata dalla società ricorrente ha natura arbitrale e che in nessun caso il lodo può essere considerato atto della camera o del CONI, significando che le parti hanno peraltro già dato atto che la decisione arbitrale richiesta è irrevocabilmente riconosciuta come manifestazione della propria volontà e di conseguenza si sono impegnate a rispettarla. **** I REQUISITI PER L’AMMISSIONE AI CAMPIONATI PROFESSIONISTICI PER LA STAGIONE 2004 – 2005 Le disposizioni relative all’iscrizione ai campionati di calcio professionistico per la stagione calcistica 2004 – 05 possono essere così rinvenute: - nel CU n. 162/A, il quale ha, tra l’altro, così stabilito: “1. Costituiscono condizioni per l’iscrizione ai campionati professionistici della stagione sportiva 2004 – 05: a) il rispetto dei criteri economici finanziari richiesti per il rilascio delle licenze UEFA, le società sono tenute al deposito presso la Covisoc del bilancio relativo all’ultimo esercizio e della relazione semestrale. Le società neo promosse in serie A, le società di serie B e di serie C non hanno l’obbligo di certificazione dei bilanci; b) l’assenza di debiti nei confronti dell’Erario per i rapporti di cui alla successiva lettera c.a) scaduti al 30 giugno 2003; c) l’assenza di debiti scaduti al 30 aprile 2004: c.a) nei confronti di tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo; c.b) nei confronti di enti previdenziali e del fondo di fine carriera, per quanto attiene al precedente punto c.a.); d) l’assenza di debiti scaduti al 30 giugno 2004: d.a) nei confronti della F.I.G.C., delle Leghe, di società affiliate alla F.I.G.C.; d.b) derivanti dal trasferimento di calciatori, nei confronti di altre società di calcio, giocatori o altri soggetti riconosciuti dalle competenti istituzioni calcistiche nazionali o internazionali (FIFA, UEFA, Federazioni Nazionali); e) il rispetto del rapporto PA di cui all’art. 85 del paragrafo IV delle NOIF, determinato sulla base di una situazione patrimoniale al 31 marzo 2004, nella misura minima di 0,10 unità di patrimonio netto contabile per ogni unità di attivo patrimoniale ovvero nella misura minima di 0,08 unità di patrimonio netto contabile per ogni unità di attivo patrimoniale per le società che non si sono avvalse della facoltà di cui all’art. 18 bis della legge 91/81 introdotto dalla l. n. 27/2003, nonché il rispetto del rapporto PD di cui all’art. 85, paragrafo V delle NOIF, determinato sulla base di una situazione patrimoniale al 31 marzo 2004, nella misura minima di 0,25 di unità di patrimonio netto contabile per ogni unità di diritti pluriennali alle prestazioni dei calciatori. Per le società che si sono avvalse della facoltà prevista dall’art. 18 della legge 91/81, ai fini della determinazione del rapporto PA, il valore delle immobilizzazioni immateriali deve intendersi assunto con esclusione del valore della voce “oneri pluriennali da ammortizzare” di cui al citato articolo. Il termine per l’invio di tali rapporti verrà stabilito dal Consiglio federale; f) l’assenza della situazione prevista dall’art. 2447 del c.c. e, nell’ipotesi di cui all’art. 2446 del c.c. l’aver ottemperato agli adempimenti prescritti dalla medesima normativa”; (….). - nell’art. 85 par. IV delle NOIF, richiamato al punto e) della norma surriportata, il quale così dispone: “A. le società, entro quarantacinque giorni dalla fine di ciascun semestre dell’esercizio (31 dicembre, 30 giugno), devono far pervenire alla Covisoc il prospetto PA con l’indicazione del rapporto patrimonio netto contabile / attivo patrimoniale, calcolato ai sensi di quanto previsto alla successiva lettera D. B. Le società, nei termini previsti nei precedenti paragrafi I e II lettera A, devono far pervenire alla Covisoc, unitamente al bilancio di esercizio e alla semestrale, il prospetto PA con l’indicazione del patrimonio netto contabile / attivo patrimoniale riferito alla data di chiusura dell’esercizio o del semestre, calcolato sulla base delle risultanze del bilancio e della relazione semestrale approvati; C. Nel solo caso in cui, per motivi eccezionali, il bilancio non sia stato ancora approvato nel termine di sei mesi dalla chiusura dell’esercizio, il prospetto riferito a tale data dovrà essere redatto sulla base delle risultanze del progetto di bilancio, ovvero sulla base di una situazione economica e patrimoniale alla data della chiusura dell’esercizio redatta dagli amministratori con i medesimi criteri previsti per la redazione del bilancio. In tal caso, le società devono far pervenire alla Covisoc (a) il prospetto PA con l’indicazione del rapporto patrimonio netto contabile / attivo patrimoniale redatto sulla base delle risultanze del progetto di bilancio o della situazione economica e patrimoniale, entro il termine di sei mesi dalla chiusura dell’esercizio, (b) il prospetto PA con l’indicazione del rapporto patrimonio netto contabile / attivo patrimoniale redatto sulla base delle risultanze del bilancio approvato, entro 15 giorni dalla data di approvazione da parte dell’organo competente. D. Per la determinazione del rapporto “patrimonio netto contabile / attivo patrimoniale”, il patrimonio netto contabile è quello che risulta dalle scritture contabili alla voce patrimonio netto, compresi i finanziamenti dei soci postergati e detratti i crediti verso soci. L’attivo patrimoniale è dato dalla somma delle voci immobilizzazioni, attivo circolante e ratei e risconti, risultanti dalla contabilità. La misura minima del parametro di riferimento è stabilita dal Consiglio Federale su proposta della Covisoc. - nell’art. 85 par. V delle NOIF, pure richiamato al punto (e) del CU n. 162/A, il quale prevede che: “A. Nel prospetto PA le società devono evidenziare un distinto “prospetto PD” riferito al solo attivo patrimoniale costituito dai beni immateriali relativi ai diritti alle prestazioni dei calciatori, con l’indicazione del rapporto patrimonio netto contabile / diritti patrimoniali alle prestazioni dei calciatori, calcolato ai sensi di quanto previsto alla successiva lettera B. B. Per la determinazione del rapporto patrimonio netto contabile / diritti patrimoniali alle prestazioni dei calciatori, fermo restando che il patrimonio netto contabile è quello che risulta dalle scritture contabili alla voce patrimonio netto, compresi i finanziamenti dei soci postergati e detratti i crediti verso soci, per diritti patrimoniali alle prestazioni dei calciatori si intendono quelli iscritti sotto tale voce nella contabilità sociale. C. La misura minima del parametro di riferimento è stabilita dal Consiglio Federale su proposta della Covisoc”. - nel CU n. 167/A, con il quale la FIGC ha fissato i termini per la messa in opera e la verifica degli adempimenti a carico delle società in ordine all’ammissione ai campionati, prevedendo, nella parte I, che: “A. Per essere iscritte ai Campionati di competenza le società devono: a) aver presentato la domanda alla Lega di competenza entro il termine del 30 giugno 2004; b) rispettare le norme e le prescrizioni per l’ammissione ai campionati professionistici stagione sportiva 2004-05 contenute nell’allegato B) al C.U. n. 162/A del 30 aprile 2004, con le seguenti ulteriori precisazioni: b.1) con riferimento al comma 1 lett. Ca) del suddetto allegato B), per lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo devono intendersi coloro che abbiano contratti depositati e ratificati dalle competenti Leghe; A.1. L’eventuale carenza dei parametri di cui al comma 1) lett. E) dell’allegato B) al citato C.U. n. 162/a del 30 aprile 2004, riferita al 31 marzo 2004, verrà contestata dalla Covisoc entro il 4 giugno 2004 e potrà essere ripianata ai fini del raggiungimento delle misure minime dei parametri indicati nel medesimo allegato, esclusivamente mediante: a) finanziamenti postergati ed infruttiferi dei soci da effettuarsi entro il 12 luglio 2004; b) incremento dei propri mezzi da effettuarsi: b1) con versamento in conto futuro aumento capitale irreversibile entro il 12 luglio 2004; b2) nella forma dell’aumento di capitale sociale da deliberarsi entro il 9 luglio 2004. L’eventuale differimento non potrà eccedere il 31 dicembre 2004 ed il relativo adempimento dovrà essere garantito da fideiussione bancaria o assicurativa da depositarsi entro il 12 luglio 2004……………..(….)”. Ed ancora, i requisiti per l’ammissione delle squadre professionistiche ai campionati per la stagione sportiva 2004-2005, ai sensi del Comunicato Ufficiale 167/A del 30 aprile 2004, sono i seguenti (cfr. pag. 8 e ss. del presente lodo): a) la presentazione della relativa domanda alla Lega di competenza entro il termine del 30 giugno 2004; b) il rispetto dei criteri economico finanziari richiesti per il rilascio delle Licenze UEFA. c) l’assenza di debiti nei confronti dell’Erario scaduti al 30 giugno 2003 per i rapporti di cui alla successiva lettera d punto a); d) l’assenza di debiti scaduti al 30 aprile 2004: a. nei confronti di tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo; b. nei confronti di enti previdenziali e del fondo di fine carriera, per quanto attiene al precedente punto a); e) l’assenza di debiti scaduti al 30 giugno 2004: a. nei confronti della F.I.G.C., delle Leghe, di società affiliate alla F.I.G.C.; b. derivanti dal trasferimento di calciatori, nei confronti di altre società di calcio, giocatori o altri soggetti riconosciuti dalle competenti istituzioni calcistiche nazionali o internazionali (FIFA, UEFA, Federazioni Nazionali); f) l’assenza della situazione prevista dall’art. 2447 c.c. e, nell’ipotesi di cui all’art. 2446 c.c., l’aver ottemperato agli adempimenti prescritti dalla medesima norma. Il 6 agosto u.s. veniva depositata alla Segreteria della Camera di Conciliazione e Arbitrato del C.O.N.I. una comunicazione del Varese con la quale si allegavano 25 liberatorie regolarmente sottoscritte. La società dichiarava che le liberatorie erano state rilasciate il 4 agosto dai calciatori e dai tesserati federali relativamente a tutti gli stipendi pagati al 30.04.04. Il Varese depositava altresì una lettera della Banca Popolare di Sondrio nella quale si manifestava la disponibilità della concessione di fideiussione di € 207.000,00 a favore della Lega professionisti di serie C ( la disponibilità era espressamente manifestata in riferimento all’eventuale esito favorevole al Varese del procedimento arbitrale). a) Sulla perentorietà del termine del 6 luglio 2004 , anche se non determinante ai fini della decisione della presente controversia, la convenuta FIGC ribadiva la perentorietà del termine del 6 luglio 2004, per la risoluzione delle posizioni debitorie ancora aperte. A sostegno delle proprie argomentazioni, la FIGC citava il precedente del Consiglio di Stato (Sez. VI, sentenza n. 2546 del 2001, in data 07.05.2001), in forza del quale si concludeva per la perentorietà del termine fissato per la regolarizzazione degli adempimenti economici da parte delle società, affermando che la natura perentoria dei limiti temporali fissati a tal fine, pur se non sancita dal dato testuale delle disposizioni federali vigenti all’epoca, fosse ricavabile dalla natura e dalla finalità del termine in rilievo, in quanto la funzione, assolta da tali termini, di individuare gli aventi titolo alla partecipazione ai campionati, implica la necessità di uno sbarramento temporale netto e sufficientemente anticipato al fine di garantire l’espletamento di tutti gli incombenti organizzativi funzionali all’avvio del campionato. Il Collegio Arbitrale ritiene di dover comunque respingere sul punto le conclusioni della FIGC in ordine alla perentorietà del termine del 6 luglio 2004. Sulla materia della perentorietà o meno dei termini, per l’iscrizione delle società sportive ai campionati calcistici, in data 1 agosto 2002, si era già espressa la Corte Federale, rendendo una sorte di c.d. <> delle espressioni usate nei comunicati ufficiali. Il parere richiesto riguardava: “La Corte Federale in relazione alla nota del Presidente Federale, con la quale si chiede il parere della Corte circa la perentorietà o meno dei termini indicati nel Comunicato Ufficiale n. 29/A, pubblicato il 14 maggio 2002, per la presentazione delle domande di ripescaggio e della relativa documentazione, ai fini dell’ammissione ai campionati di serie C1 e C2, (….). Il problema sottoposto all’esame della Corte, intanto è prospettabile, in quanto le disposizioni contenute nel suindicato comunicato ufficiale non qualificano espressamente come perentorio il termine del 16 luglio 2002 previsto per la presentazione delle domande”. Si legge, nel predetto comunicato ufficiale che “tuttavia la Corte ritiene che, sia per la dizione letterale adoperata nel comunicato (entro e non oltre il termine del 16 luglio 2002) sia, soprattutto, per la ratio che presiede alla previsione di tale termine, quest’ultimo non può che considerarsi perentorio”. I comunicati ufficiali 162/a e 167/a della FIGC non contengono espressione precise ed inequivoche, come richiesto dall’interpretazione della Corte Federale nel comunicato ufficiale del 1 agosto 2002. L’unico termine che, ai sensi dell’interpretazione della Corte Federale di cui sopra, può considerarsi perentorio, riguarda la proposizione del ricorso alla CoAvisoc. Ed infatti, si legge nel comunicato che “Le società che sono risultate non in possesso dei requisiti per l’ammissione ai campionati possono presentare ricorso alla FIGC – CoAvisoc entro il termine perentorio del 22 luglio 2004, alle ore 19,00 (…..)”. Ma non solo, anche la normativa civilistica, sintetizzata dall’art. 152 del c.p.c. è molto precisa al riguardo, precisando che “i termini stabiliti dalla legge sono ordinatori, salvo che la legge stessa li definisca espressamente perentori” (principio generale applicabile anche ai giudizi amministrativi, come stabilito dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 175 del 1999. Principio che, pertanto, andrà applicato anche nella valutazione dell’operato della Covisoc e della CoAvisoc, nei rispettivi giudizi amministrativi di primo grado e di fase di reclamo). Infatti, la disposizione di cui all’art. 152 del c.p.c., introduce nell’ordinamento un principio generale di presunzione del carattere ordinatorio dei termini. Dunque, affinché possa qualificarsi un termine come perentorio, è necessario che la formulazione letterale sia chiara ed univoca, senza lasciare margini di discrezionalità interpretativa. Nei comunicati ufficiali su cui si non si parla espressamente di termini perentori, eccezion fatta per il termine del 22 luglio 2004, ossia per la presentazione dell’eventuale reclamo alla CoAvisoc. Inoltre, da una lettura della circolare del 3 maggio 2004, si potrà evincere che il termine del 6 luglio 2004 non recava alcuna indicazione di perentorietà, con la semplice indicazione “entro”. Come già detto sopra, il comunicato della Corte Federale del 1 agosto 2002, è molto preciso, e stabilisce che i termini perentori debbano essere esplicitati con espressioni in equivoche, come del tipo “entro e non oltre (…)”. Pur potendo ritenere superabile la censura di parte convenuta relativa alla ritenuta perentorietà del termine sopra esaminata, resta determinante ai fini della decisione sull’istanza del Varese la posizione societaria in riferimento alle diverse consistenti esposizioni debitorie, quali evidenziate dai pareri della Co.vi.soc. e della Co.a.vi.soc e ribadite dalla difesa della F.I.G.C.. Ne’ le risultanze processuali e le produzioni documentali hanno consentito di ritenere superabile il giudizio impugnato dal Varese. Da una parte si conferma in capo al Varese il mancato deposito della richiesta idonea garanzia fideiussoria per l’importo di € 207.000,00: la lettera depositata in giudizio dal Varese è da considerare alla stregua di una manifestazione di disponibilità, senza alcun vincolo giuridicamente apprezzabile, di un Istituto di credito alla concessione di una garanzia fideiussoria. Dall’altra, per quel che riguarda la consistente esposizione debitoria del Varese nei confronti dell’Amministrazione finanziaria, le risultanze istruttorie hanno consentito di rilevare che a fronte di un debito che si aggira intorno al 1.300.000,00 euro, la società avrebbe provveduto a versare ( ma di tale circostanza non è stata fornita la prova documentale ) una prima rata di circa 50.000 euro. La domanda del Varese è pertanto da considerare infondata. In forza di tutti i motivi sopra esposti, dunque, il Collegio ritiene doversi respingere il ricorso del Varese , avverso il diniego all’iscrizione al campionato di serie C1, per la stagione calcistica 2004 – 2005. **** P.Q.M. Il Collegio Arbitrale all’unanimità, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, disattesa ogni ulteriore istanza, eccezione e deduzione: a) rigetta il ricorso formulato dal Varese F.C. S.r.l. con istanza di arbitrato n. 0848 del 29 luglio 2004 b) compensa tra le parti le spese di lite; c) dispone che tutti i diritti amministrativi versati dalle parti siano incamerati dalla Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport; d) pone a carico solidale delle parti il pagamento degli onorari e delle spese di arbitrato nonché di CTU liquidate come da separata ordinanza. Così deciso in conferenza personale degli arbitri. Roma, 7 agosto 2004 F.to Avv.Aurelio Vessichelli F.to Avv. Guido Cecinelli F.to Avv. Enrico Ingrillì
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it