CONI – Camera di Conciliazione ed Arbitrato per lo Sport –Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it LODO ARBITRALE DEL 9/8/2004 TRA Empoli Football Club SpA e FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO (“FIGC”)
CONI – Camera di Conciliazione ed Arbitrato per lo Sport –Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it
LODO ARBITRALE DEL 9/8/2004 TRA Empoli Football Club SpA e FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO (“FIGC”)
C O L L E G I O A R B I T R A L E
Dott. Salvatore Cirignotta in qualità di Presidente del Collegio Arbitrale nominato dal Presidente della Camera ai sensi del Regolamento per le controversie relative all’iscrizione ai campionati di calcio professionistico (Regolamento)
Avv. Guido Cecinelli in qualità di Arbitro nominato dal Presidente della Camera ai sensi del Regolamento
Avv. Mario Antonio Scino in qualità di Arbitro nominato dal Presidente della Camera ai sensi del Regolamento
L O D O A R B I T R A L E
nel procedimento di Arbitrato promosso da:
Empoli Football Club SpA con sede legale in Empoli (FI), Piazza Matteotti n. 29 in persona del suo Presidente e legale rappresentante Fabrizio Corsi, rappresentata e difesa dall’Avv. Alberto M. Bruni e domiciliata presso lo studio di questi in Firenze, Via A. La Marmora n. 14 (fax 055572614)
- attrice -
contro
Federazione Italiana Giuoco Calcio, in persona del Presidente p.t., rappresentata e difesa dagli Avv.ti Mario Gallavotti e Luigi Medugno, giusta delega, ed elettivamente domiciliata presso lo studio del primo in via Po n.9 (tel.
06858231 – fax 0685823200 – email ghplex@ghplex.it)
- convenuta -
e contro
Lega Nazionale Professionisti (contumace)
Brescia Calcio SpA (contumace)
- altre parti -
***
Fatto e svolgimento del procedimento arbitrale
L’Empoli Football Club S.p.a. presentava istanza arbitrale per sentir accogliere le seguenti richieste:
1) in via istruttoria, disporre mediante apposita ordinanza, la immediata acquisizione dei documenti presentati alla L.N.P. -F.I.G.C. dalle società F.C. Parma, A.C. Siena, Reggina Calcio, S.S. Lazio, A.C. ChievoVerona e Brescia Calcio ai fini dell’iscrizione al prossimo campionato di calcio di serie A
2004/2005 nonché di tutti i relativi pareri e certificazioni espressi dalla L.N.P., dalla CO.VI.SO.C. e dalla CO.A.VI.SO.C. quanto alle domande dell’A.C. Siena e della Reggina Calcio;
2) sempre in via istruttoria, ammettere i seguenti capitoli di prova (testi: Dott. Adriano Lancioni residente in Pisa, Via di Piaggia n. 7 e Rag. Francesco Ghelfi residente in Empoli (FI), Via Brunelleschi n. 29):
- D.C.V. che in data 28/7/2004 alle ore 14.00, presso la sede della F.I.G.C. in Roma, vi è stata consentita la sola visione di parte della documentazione afferente le domande di iscrizione al campionato di calcio di serie A 2004/2005 delle società F.C. Parma, A.C. Siena, Reggina Calcio, S.S. Lazio, A.C. ChievoVerona e Brescia Calcio di cui è stato negato il rilascio di copie;
- D.C.V. che da detta visione è emersa la mancanza, in capo alle predette società, dei documenti comprovanti la tempestiva ottemperanza alle condizioni di iscrizione al prossimo campionato di calcio di serie A come stabilite dall’allegato B del C.U. 30/4/2004 n. 162/A ed in particolare:
• il Parma F.C. di tutti i requisiti facenti carico all’A.C. Parma in amministrazione straordinaria cui è subentrato per immedesimazione soggettiva;
• l’A.C. Siena e la Reggina Calcio dei requisiti di cui al punto 1 lett. e) nonché del requisito di cui al punto 1 lett. b) del ridetto allegato B al C.U. 30/4/2004 n.
162/A;
• la S.S. Lazio, l’A.C. ChievoVerona ed il Brescia Calcio dei requisiti di cui al punto 1 lett. b) del richiamato allegato B al C.U. 30/4/2004 n. 162/A;
3) nel merito, accertare e dichiarare l’illegittimità del terzo comma del punto IV della C.U. del Consiglio Federale della F.I.G.C. 30/4/2004 n. 167/A, annullandolo e/o disapplicandolo se interpretato nel senso di consentire di completare a sanatoria, oltre il perentorio termine del 12/7/2004, la domanda di iscrizione al prossimo campionato di calcio di serie A effettuando tardivamente gli adempimenti previsti al paragrafo 1 lett. A1) sub a) e sub b) in uno alla presentazione del ricorso alla CO.A.VI.SO.C. entro il 22/7/2004;
4) sempre nel merito, accertare e dichiarare l’illegittimità ed in conseguenza annullare le iscrizioni al prossimo campionato di calcio di serie A delle società F.C. Parma, A.C. Siena, Reggina Calcio, S.S. Lazio, A.C. ChievoVerona e Brescia Calcio con conseguente declaratoria di illegittimità ed annullamento di ogni determinazione presupposta, connessa e/o conseguenziale del procedimento di ammissione a detto campionato di calcio assunta dalla L.N.P. e dalla F.I.G.C.;
5) ancora nel merito, accertare e dichiarare il diritto della istante Empoli F.C. ad essere “ripescata” ed ad essere iscritta al prossimo campionato di calcio di serie A in sostituzione delle società illegittimamente ammesse di cui alla domanda n.
4 che precede;
6) ulteriormente nel merito, dichiarare ed accertare l’obbligo della F.I.G.C. e della L.N.P. di sospendere la predisposizione e la pubblicazione dei calendari dei campionati di calcio di serie A di serie B 2004/2005, posticipandole alla definizione del presente giudizio ed alla definizione dei procedimenti della Giustizia sportiva conseguenti e correlati all’inchiesta della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli-Direzione Distrettuale Antimafia R.G. n. 43915/02/R.
Sosteneva l’Empoli F.C. che alcune delle società richiedenti l’iscrizione al campionato di calcio di serie A 2004/2005 non fossero state in grado di soddisfare le condizioni di cui all’allegato B del C.U. del Consiglio Federale
30/4/2004 n. 162/A alle scadenze ivi stabilite; per questi motivi la società istante con propria formale istanza in data 25/6/2004 richiedeva l’accesso ai documenti e la partecipazione al procedimento di verifica delle condizioni di ammissibilità delle società richiedenti l’iscrizione al campionato di calcio di serie A 2004/2005. A fronte del diniego immediatamente opposto dalla F.I.G.C. per le vie brevi (di poi formalizzato con nota scritta del 14/7/2004), l’Empoli F.C. proponeva ricorso alla Corte Federale ex art. 32, comma 5, dello Statuto della stessa Federazione per l’annullamento della disposizione regolamentare di cui al punto IV, ultimo capoverso, “ricorsi”, del C.U. 30/4/2004 n. 167/A nella parte in cui, come riportata nella clausola compromissoria sottoscritta in calce alla domanda di iscrizione al campionato di calcio, dovesse essere interpretata come impeditiva del diritto dello stesso Empoli F.C. ad impugnare l’illegittima iscrizione di società prive dei necessari requisiti e condizioni al campionato di calcio di serie A
2004/2005.
Sulla scorta della decisione della Corte Federale del 21/7/2004 n. 4/CF, l’Empoli
F.C. ha reiterato la propria istanza di accesso e partecipazione al procedimento
con formale istanza del 23/7/2004 che, accolta in un primo momento per le vie brevi, è stata peraltro poi negata dal Presidente della CO.A.VI.SO.C. con note del
26/7/2004.
Lamentava la società istante che, malgrado il chiaro giudicato della Corte Federale, le sarebbe stato negato il diritto di partecipazione al procedimento, garantito dagli artt. 9 e 24 L. 241/1990, con conseguenziale impedimento del pieno esercizio del diritto di difesa costituzionalmente garantito dagli artt. 24 e
113 Cost..
L’Empoli F.C. proponeva la presente istanza di arbitrato a fronte dell’illegittimità e della lesività delle determinazioni del Consiglio Federale e della Lega Nazionale Professionisti, per quanto di rispettiva competenza, nella parte in cui avrebbero illegittimamente iscritto al campionato di calcio di serie A 2004/2005 le società in epigrafe indicate, al cui posto l’istante avrebbe diritto di sostituirsi secondo la regola del c.d. “ripescaggio”.
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Quanto all’illegittima iscrizione della Brescia Calcio S.p.A. al campionato di calcio di serie A 2004/2005, l’Empoli F.C. inoltre lamentava quanto segue:
“A quanto è dato sapere, in relazione al requisito dell’assenza di debiti nei confronti dell’Erario per i rapporti scaduti al 30/6/2003 relativi a tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo, il punto 1.5 dell’allegato B del C.U. 30/4/2004 n. 162/A come recepito dalla L.N.P. con circolare n. 19/2004 stabilisce che gli stessi debiti non rilevano allorquando siano stati fatti oggetto di accordi di dilazione o rateizzazione ovvero di contenzioso non temerario.
Al riguardo è da osservare che l’A.C. Siena, la Reggina Calcio, la S.S. Lazio, l’A.C. ChievoVerona e il Brescia Calcio hanno ritenuto di comprovare l’assenza dei sopraddetti debiti mediante il deposito delle rispettive istanze di condono fiscale con la ricevuta di pagamento della prima rata dei relativi oneri (ad eccezione della S.S. Lazio).
Ciò peraltro non può considerarsi sufficiente giacché tali istanze di condono fiscale, se da una parte addirittura conclamano la sussistenza di debiti nei confronti dell’Erario scaduti al 30/6/2003, dall’altra parte non sono idonee a sostituire e/o integrare quegli accordi di dilazione o di rateizzazione ammessi dal richiamato punto 1.5 dell’allegato B al C.U. 30/4/2004 n. 162/A.
Infatti è agevole rilevare che mentre la mera istanza di condono fiscale lascia impregiudicata all’Erario la facoltà di verificarne ed eventualmente negarne i presupposti, ovvero di pronunciarne la decadenza d’ufficio con effetti automatici e
retroattivi, in caso di inadempienza, con consequenziale immediata perdita del beneficio della rateizzazione, al contrario, gli accordi di dilazione o di rateizzazione intervenuti con lo stesso Erario presuppongono invece la già intervenuta positiva verifica dei requisiti di affidabilità economico-finanziaria delle società a tener fede nel tempo alle obbligazioni assunte con gli stessi accordi.
Aggiungasi che, sempre ai fini dell’iscrizione al prossimo campionato di serie A, gli accordi di dilazione o di rateizzazione dovevano essere indefettibilmente accompagnati:
ƒ dalla prova documentale dell’avvenuto integrale pagamento degli emolumenti dei tesserati maturati al 31/1/2004;
ƒ da fideiussione bancaria o assicurativa a garanzia del puntuale pagamento, entro il 31/12/2004, delle mensilità successive al 31/1/2004.
Documenti questi che non risultano rinvenibili, a quanto è risultato dalla odierna verifica presso gli uffici della F.I.G.C. da parte degli incaricati dell’Empoli F.C., nei fascicoli contenenti la documentazione per l’iscrizione al prossimo campionato di calcio di serie A delle società A.C. Siena, Reggina Calcio, S.S. Lazio, A.C. ChievoVerona e Brescia Calcio; con conseguente loro illegittima iscrizione”.
Con atto del 5 agosto 2004 l’Empoli F.C. SpA rinunciava alla domanda proposta nei confronti del Brescia Calcio SpA (prot. n. 0941). Dal canto suo la società Brescia Calcio SpA comunicava l’avvenuta accettazione della domanda con atto del 9 agosto 2004 prot. n. 0999
*** * ***
Si costituiva la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC) con memoria di costituzione e risposta depositata il 31.07.04 prot.n. 0907, eccependo in via preliminare l’incompetenza della Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport
(Camera) a conoscere la controversia secondo la procedura del Regolamento ad hoc.
Secondo la difesa federale, invero, l’oggetto della controversia, secondo la prospettazione dell’istante Empoli, riguarderebbe solo in parte provvedimenti del Consiglio Federale di ammissione ai campionati di competenza delle società convenute. Infatti il Consiglio Federale si sarebbe espresso solo sui ricorsi delle società Reggina e Siena, mentre le altre società evocate dall’Empoli nel presente procedimento sarebbero state ammesse ai campionati direttamente dalle Leghe di appartenenza e dalla COVISOC.
Inoltre, la società Empoli non possiederebbe i requisiti soggettivi per avvalersi della clausola compromissoria da essa sottoscritta in sede di iscrizione al campionato.
Tale clausola, riguarderebbe, secondo la FIGC, la devoluzione alla Camera – secondo lo speciale rito previsto dal regolamento ad hoc” – di un’eventuale controversia che dovesse insorgere tra l’Empoli e la FIGC in ordine alla propria domanda di ammissione al campionato, non ad una controversia cha abbia ad oggetto l’ammissione o la non ammissione di altre società.
La FIGC ritiene, in altre parole che la società Empoli avrebbe dovuto accedere al rito ordinario previsto dal Regolamento della Camera.
La FIGC ha eccepito, altresì, l’inammissibilità della domanda di arbitrato, perché con essa sarebbe stata introdotta un’azione di annullamento di tipo cumulativo, avente ad oggetto una pluralità di provvedimenti (gli atti di iscrizione al campionato di serie A delle società controinteressate) privi di qualsiasi reciproco collegamento procedimentale e -come se ciò non bastasse- facenti capo a soggetti giuridici distinti versanti in situazioni individuali totalmente eterogenee, come tali insuscettibili di reductio ad unitatem.
Secondo la FIGC, in altre parole, tra gli atti impugnati non sarebbe ravvisabile alcuna connessione né oggettiva né -tanto meno- soggettiva. Il che impedirebbe che essi potrebbero essere sindacati attraverso la proposizione di un unico gravame, che - obliterando la specificità delle singole posizioni vagliate dagli organi preposti alla verifica del possesso dei requisiti di ammissione e la conseguente autonomia del processo istruttorio e delibativo riferibile a ciascuna domanda- pretenderebbe di far confluire all’interno del medesimo procedimento
(avente, oltre tutto, carattere arbitrale) una pluralità di vertenze intercorrenti tra parti e su oggetti diversi. E ciò per la preminente ragione che, nel contesto appena descritto, diventerebbe impossibile articolare un petitum fondato sulla prospettazione di identiche questioni giuridiche, considerata l’evidente peculiarità della situazione economico-finanziaria propria di ogni società aspirante all’iscrizione e, quale logico corollario di questa premessa, l’indiscutibile autonomia delle valutazioni contabili e giuridiche di volta in volta effettuate.
Tale eccezione si fonderebbe, inoltre, sul fatto che i provvedimenti gravati dalla società Empoli non proverrebbero neanche dallo stesso soggetto, essendo alcuni imputabili al Consiglio Federale (quelli relativi al Siena, ed alla Reggina) altri alla COVISOC (Chievo, Brescia, Lazio, e Parma).
Dal che deriverebbero due ulteriori profili di parziale inammissibilità della domanda avversaria.
Il primo, consistente, nell’avere l’Empoli F.C, preteso di impugnare fra gli altri anche atti in nessun modo riferibili al Consiglio Federale (quelli relativi alle posizioni di S.S. Lazio, Parma F.C. e Brescia Calcio) e, il secondo, per avere fatto
pervenire la domanda relativa a tali posizioni ben oltre il termine di due giorni fissato nel regolamento, decorrente, nel caso di specie, dal 19 luglio 2004, data in cui la COVISOC si è espressa sull’ammissione delle suddette società al campionato.
La difesa della FIGC eccepisce , altresì, il difetto di interesse ad agire in capo all’Empoli F.C. SpA che non supererebbe la prova di resistenza per i motivi esposti sub punto 5 pag. 5 della memoria di costituzione.
Con atto del 5 agosto 2004, protocollato nel registro di segreteria della Camera al n. 0941, l’Empoli F.C. rinunciava alla domanda limitatamente all’iscrizione del Brescia Calcio SpA che, con atto protocollato nel registro di segreteria della Camera al n. 0999 del 09.08.04, accettava la rinuncia.
P.Q.M.
Il Collegio Arbitrale
all’unanimità, vista la rinuncia alla domanda da parte della ricorrente Empoli F.C. SpA inviata in data 5 agosto u.s., e protocollata nel registro di segreteria della Camera al n. 0941 del 05.08.04 e l’accettazione del Brescia Calcio SpA protocollata nel registro di segreteria della Camera al n. 0999 del 09.08.04:
a) dichiara estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere;
b) dispone che tutti i diritti amministrativi versati dalle parti siano incamerati dalla Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport;
c) dispone rimettersi gli atti al Presidente della Camera per l’adozione dei provvedimenti previsti dall’art. 15.3 del Regolamento ad hoc.
Così deciso in conferenza personale degli arbitri.
Roma, 9 agosto 2004
F.to Dott. Salvatore Cirignotta
F.to Avv. Guido Cecinelli
F.to Avv. Mario Antonio Scino