CONI – Camera di Conciliazione ed Arbitrato per lo Sport – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it LODO ARBITRALE DEL11/7/2002 TRA Maurizio Ragazzi e Federazione Italiana Pallacanestro GHIACCIO

CONI – Camera di Conciliazione ed Arbitrato per lo Sport – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it LODO ARBITRALE DEL11/7/2002 TRA Maurizio Ragazzi e Federazione Italiana Pallacanestro GHIACCIO IL COLLEGIO ARBITRALE Composto dai Signori: Prof. Avv.Massimo Zaccheo Presidente Avv. Gianfranco Tobia Arbitro Avv. Franco Cosenza Arbitro Riuniti in conferenza personale ha deliberato il seguente LODO Nella controversia promossa da il Sig. Maurizio Ragazzi, nato a San Giovanni Persiceto (Bologna) il 21.02.1964, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Enrico e Giuseppe Cassì ed elettivamente domiciliato nel loro studio in Rausa, Via archimede, n.18, in virtù di procura conferita in calce alla domanda depositata in data 17 novembre 2001. nei confronti di Federazione Italiana Pallacanestro, in persona del legale rappresentante pro tempore, il Preseidente Prof. Fausto Maifredi, con sede in Roma, Via Vitorchiano, n. 113, presso la quale è domiciliata, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Guido valori e Paola M.A. Vaccaro, in virtù di procura conferita in calce alla memoria di costituzione depositata il 30 novembre 2001 Fatto e svolgimento del procedimento Il Sig. Ragazzi, tesserato della Federazione Italiana Pallacanestro, è stato candidato alla carica di Consigliere Federale della richiamata Federazione, quale rappresentante degli atleti non professionisti, alle elezioni svoltesi in Cattolica nel corso dell’Assemblea Generale Ordinaria del 03 febbraio 2001. Nel corso della predetta Assemblea, a ciascun delegato al voto, è stata consegnata una scheda elettorale divisa in tre diverse sezioni relative a tre categorie di elettori passivi e, precisamente, atleti professionisti, atleti non professionisti uomini ed atleti non professionisti donne. Ciascun elettore attivo, quindi, è stato chiamato ad esprimere una preferenza per gli atleti professionisti, due per i non professionisti uomini ed una per i non professionisti donne. Ad esito delle votazioni, il Sig. Ragazzi è risultato primo dei non eletti tra i non professionisti uomini candidati, avendo conseguito n. 340 voti. Il Sig. Ragazzi ha contestato la predisposizione della scheda elettorale fornita ai partecipanti all’Assemblea elettiva, nonché l’intera tornata elettorale e, con atto depositato in data 11 febbraio 2002, ha richiesto alla Corte Federale della Federazione Italiana Pallacanestro di fornire la corretta interpretazione dello Statuto e dei regolamenti federali, nella parte in cui è disciplinata l’elezione dei rappresentanti degli atleti nel consiglio Federale. In data 20 marzo 2001, la Corte Federale, con comunicato ufficiale n.626, ha giudicato inammissibile la richiesta di interpretazione, ma con un vero e proprio parere preventivo sul quale fondare, eventualmente, l’impugnazione della delibera assembleare di nomina del Consiglio Federale. A seguito di istanza presentata dal Sig. Ragazzi alla Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport, in data 19 ottobre 2001, si è esperito inutilmente il tentativo di conciliazione, condotto dal Prof. Avv. Daniele Mantucci, tra lo stesso Sig. Ragazzi e la Federazione Italiana Pallacanestro. Con atto depositato il 17 novembre 2001, il Ragazzi ha richiesto alla Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport, in funzione arbitrale, di disporre l’annullamento del risultato elettorale dell’Assemblea Federale del 03 febbraio 2001 per violazione delle norme statutarie e regolamentari e di ordinare la ripetizione dell’elezione, limitatamente alla votazione dei rappresentanti in Consiglio Federale dei giocatori non professionisti, nonché di disporre ogni altro provvedimento ritenuto necessario od opportuno. Con comparsa del 22 novembre 2001, la federazione Italiana Pallacanestro ha eccepito, in via preliminare, l’inammissibilità e l’improcedibilità del ricorso proposto, nonché, nel merito, la sua infondatezza. In data 11 febbraio 2002, si è costituito formalmente il Collegio Arbitrale composto dagli avvocati Massimo Zaccheo, Gianfranco Tobia e Franco Cosenza. La parti hanno depositato memorie ex art. 17 del Regolamento della Camera ed hanno congiuntamente richiesto termine per controdeduzioni e produzione di nuovi documenti.. Il Collegio Arbitrale, riservato ogni provvedimento in merito alle questioni preliminari e pregiudiziali sollevate dalla Federazione, ha concesso alle parti termine per il deposito dei predetti atti e documenti fino al 21 febbraio 2202. Le Parti, in adempimento al provvedimento da ultimo citato, hanno provveduto a depositare tempestivamente le richiamate memorie insistendo, ciascuna, nell’accoglimento delle proprie domande; in particolare, il Sig. Ragazzi ha formulato esplicita domanda subordinata di accertamento della regolarità e liceità della scheda elettorale consegnata agli elettori nel corso dell’assemblea del 03 febbraio 2001, la cui predisposizione sarebbe imputabile all’organo amministrativo della Federazione. Quest’ultima, di contro, ha meglio specificato la propria eccezione preliminare, distinguendola in due diverse eccezioni di cui una di improcedibità e l’altra di incompetenza. Il Collegio, con ordinanza del 26 marzo 2002, ha accolto la prima eccezione formulata dalla federazione e ha dichiarato l’inammissibilità della domanda principale svolta dal Sig. Ragazzi, relativa all’annullamento del risultato elettorale, determinatosi ad esito delle votazioni svoltesi nell’Assemblea Generale Ordinaria del febbraio 2001. Con medesimo provvedimento il Collegio ha rigettato tutte le altre eccezioni preliminari proposte dalla Federazione e, con riguardo alla domanda subordinata proposta dal Sig. Ragazzi, ha concesso alle parti termine fino al 09 aprile 2002, per il deposito di memorie illustrative, richieste istruttorie e produzione di documenti e fino al 29 aprile 2002 per deposito di eventuali repliche, riservandosi di fissare udienza di discussione, a norma dell’art. 17 n.5 del regolamento della camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport. Le parti, in ottemperanza al provvedimento richiamato, hanno depositato nel rispetto dei termini, memorie autorizzate e relative repliche, insistendo, ciascuna, nell’accoglimento dei propri rilievi ed istanze. Il Collegio Arbitrale, a scioglimento della riserva assunta con ordinanza del 26 marzo 2002, ha fissato l’udienza di discussione orale per il 16 maggio 2002; successivamente, a causa di impedimenti, la predetta udienza è stata fissata per il 30 maggio 2002. A detta udienza, presenti gli avvocati di entrambe le Parti, gli stessi hanno esposto oralmente le proprie tesi difensive, rassegnando le loro rispettive conclusioni ed il Collegio si è riservato di decidere la controversia. MOTIVI 1. Devono essere preliminarmente valutate le eccezioni sollevate dalla Federazione Italiana Pallacanestro, in ordine alla improcedibilità della domanda proposta dal Sig. Ragazzi ed all’incompetenza della Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport a conoscere della controversia in esame. Con riguardo alla prima eccezione, la Federazione ha rilevato che, a norma degli articoli 23 cod. civ., 70 e 86 cod. proc. civ., nei procedimenti nei quali il P.M. ha l’onere di intervenire, è ravvisabile un divieto di compromettibilità in arbitri della controversia, trattandosi di vicenda sottratta alla disponibilità delle parti. Sul difetto di competenza, la Federazione ha evidenziato che la controversia non rientra nell’ambito delle questoni di “carattere sportivo”. 1.a. Come già osservato dal Collegio Arbitrale con l’ordinanza del 26 marzo 2002, la validità di una delibera assembleare non può essere oggetto di accertamento innanzi ad un Collegio Arbitrale, trattandosi di controversia disciplinata dall’art..23 cod.civ. per la quale, ai sensi dell’art. 70 cod. proc. civ., è richiesta la presenza del P.M. Né può avere rilevanza la richiesta di annullamento del procedimento elettorale in luogo della delibera assembleare, poiché il procedimento elettorale resta assorbito dalla delibera, che è l’unico atto nei confronti del quale è possibile proporre impugnazione ex art. 23 cod. civ. Per questi motivi, l’eccezione sollevata dalla Federazione è meritevole di accoglimento e la domanda proposta dal Sig. Ragazzi è da ritenersi improcedibile. 1.b Circa l’eccezione di incompetenza sollevata dalla Federazione, il Collegio ha ritenuto che l’espressione “materia sportiva “,contenuta nell’ art. 7 del Regolamento della Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport, non può essere interpretata in senso restrittivo come vorrebbe la Federazione. In realtà, detta espressione, che determina i limiti di competenza della Camera, deve essere interpretata riferendola ad ogni controversia che sorga tra tesserati e Federazione e che abbia ad oggetto l’applicazione di una norma contenuta nello Statuto e/o nel Regolamento della Federazione. Alla luce di ciò, pertanto, la Camera di Conciliazione è affatto competente a conoscere della controversia in oggetto, atteso che la stessa riguarda la regolare applicazione ed interpretazione, da parte della Federazione, di norme regolamentari e statutarie. 2. Il Sig. Ragazzi, come esposto in premessa, con memoria autorizzata del 21 febbraio 2002, ha formulato richiesta subordinata in ordine all’accertamento della irregolarità ed illiceità della scheda elettorale consegnata ai delegati al voto nel corso dell’Assemblea ordinaria generale del febbraio 2002. Sul punto, la Federazione Italiana Pallacanestro ha eccepito che la domanda subordinata, avanzata dal Sig. Ragazzi, è da qualificare come domanda nuova e pertanto, inammissibile. Il collegio osserva che, come già esposto nella richiamata ordinanza del 26 marzo 2002, la domanda subordinata relativa all’accertamento di regolarità della scheda elettorale è del tutto ammissibile, non avendo ad oggetto l’annullamento della delibera assembleare, ma la regolarità di un atto autonomo rispetto alla prima, che deve essere predisposto dalla Federazione nel rispetto della relativa normativa. In particolare, la menzionata domanda di accertamento, proposta dal Sig. Ragazzi, ha ad oggetto il diritto di un tesserato di vedere correttamente applicate le norme interne contenute nello Statuto e nel Regolamento federale. In ragione di quanto esposto, il collegio dichiara la propria competenza a giudicare circa la validità e la regolarità della scheda elettorale predisposta dalla Federazione in occasione dell’Assemblea generale elettiva del febbraio 2001. L’eccezione formulata dalla Federazione non è, pertanto, meritevole di accoglimento atteso che, per costante orientamento giurisprudenziale, è da considerarsi legittima la proposizione di domanda nuova nell’ambito di un procedimento arbitrale, purché venga rispettato il principio del contraddittorio (A.Napoli 09 gennaio 1197; Coll. Arb. Roma 06 novembre 1995; Coll. Arb: Roma 28 settembre 1995; Coll. Arb. 11 maggio 1993;). In coerenza con quanto osservato, il Collegio Arbitrale, con l’ordinanza nella quale ha ritenuto ammissibile la domanda avanzata dal Sig. Ragazzi sulla validità della scheda elettorale, ha concesso alle Parti il termine per presentare memorie e repliche, proprio in riferimento alla domanda per cui è causa. Da quanto esposto, discende che le doglianze della Federazione, sul punto, non possono essere accolte. 3.Nel merito, osserva il Collegio che l’eccezione del sig. Ragazzi, circa l’irregolarità ed illiceità della scheda elettorale predisposta dalla federazione per le elezioni della componente atleti al consiglio federale, è fondata e la conseguente domanda deve essere accolta. 3.1 Il Collegio ritiene sussistere l’interesse ad agire del Sig. Ragazzi atteso che, come noto, ai fini dell’esistenza dell’interesse a richiedere una pronuncia di mero accertamento, occorre un interesse a richiedere una pronuncia di mero accertamento, occorre un interesse ad agire attuale; cioè la postulazione di un accertamento di un diritto già sorto e che possa competere all’attore (Così Cass. S.U. 15 gennaio 1996 n.264). Sul punto, peraltro, il più recente orientamento giurisprudenziale adottato dalla Suprema Corte, chiarisce che l’interesse ad agire con un azione di mero accertamento non implica necessariamente l’attuale verificarsi di una lesione di un diritto, ritenendosi sufficiente uno stato di oggettiva incertezza non eliminabile senza l’intervento del Giudice (Cass. n. 892/2001). Anche a prescindere dalla sua ulteriore e diversa qualità di candidato alle elezioni del 03 febbraio 2002, il Sig. Ragazzi, in qualità di tesserato della Federazione Italiana Pallacanestro vanta un diritto al rispetto, da parte della Federazione, delle norme federali che disciplinano il funzionamento e l’attività di quest’ultima. In considerazione di ciò, si ritiene sussistere il requisito dell’interesse ad agire con riguardo alla domanda di accertamento sulla regolarità della scheda elettorale. 3.2 La scheda elettorale è, infatti un documento rappresentativo di un atto della Federazione assunto in conformità con le norme statutarie e regolamentari, autonomo e distinto rispetto alla delibera assembleare adottata ad esito dell’Assemblea Generale Ordinaria della Federazione tenutasi a Cattolica il 03 febbraio 2001. Detta scheda, la cui predisposizione è imputabile all’organo amministrativo della Federazione, deve essere predisposta nel puntuale rispetto delle norme contenute nello Statuto r nel Regolamento Federale. L’art. 15 dello Statuto federale, che ha recepito la norma contenuta nell’art. 16 del d. lgs. n.242 del 23 luglio 1999, prevede espressamente l’attuazione di regole che garantiscano la rappresentanza degli atleti e tecnici professionisti e non professionisti, con l’ulteriore garanzia circa l’equa rappresentanza della componente femminile. L’art. 11 del regolamento Federale, in attuazione dell’ art. 15 dello statuto federale, prevede che i delegati scelti a partecipare all’Assemblea Generale per l’elezione dei Consiglieri federali, procedano ad eleggere “quattro atleti di cui uno del settore professionistico e tre del settore non professionistico (di cui uno donna)”. L’articolo da ultimo citato contiene un principio inequivoco: l’individuazione di due categorie di elettori passivi e, precisamente, atleti professionisti ed atleti non professionisti. La norma, tuttavia, contiene una locuzione equivoca suscettibile di diverse interpretazioni (quattro atleti di cui uno del settore professionistico e tre del settore non professionistico, di cui uno donna). A tal proposito, osserva il Collegio che l’interpretazione offerta dell’art. 11 del Regolamento Federale non può constatare con le norme contenute nello statuto Federale e, a fortiori, con norme contenute in leggi ordinarie e costituzionali. Esaminata sotto questo profilo, l’interpretazione offerta dalla Federazione del disposto dell’art. 11 del regolamento federale non può essere apprezzata poiché appare in contrasto con i superiori principi contenuti nello Statuto Federale, nel d.lgs. n.242 del 23 luglio 1999, nonché negli artt. 3 e 51 della Costituzione della Repubblica. Garantire un’equa rappresentanza alla componente femminile, come prescritto dagli artt. 16 del d. lgs. N. 242/1999 e 15 dello Statuto Federale, significa consentire alle donne pari opportunità di accedere alle cariche elettive, così come previsto dall’art. 51 della Costituzione. Non può, in questa prospettiva, essere apprezzata l’indicazione contenuta nella scheda elettorale tesa a consentire ad un’unica donna l’elezione nel consiglio Federale. Ciò in quanto tale previsione rappresenta una palese violazione, innanzitutto, di diritti costituzionalmente garantiti ed in conformità dei quali sono stati elaborati gli artt. 16 del d. lgs. N.242/1999 e 15 dello statuto Federale. 3.3La scheda in oggetto, peraltro, è da ritenere irregolare poiché ha previsto la suddivisione degli atleti candidati alla carica di consigliere federale, non già in due categorie (professionisti e non professionisti), ma in tre distinte categorie e, precisamente, atleti professionisti, non professionisti uomini e non professionisti donne. Tale sistema di ripartizione, oltre che contrastare con il richiamato articolo 15 dello Statuto Federale, è da censurare anche in ragione dell’art.22 n 6 dello Statuto medesimo. Detto articolo prevede che ciascun candidato non possa esprimere un numero di voti superiore a 2/3 delle cariche da eleggere, allorquando quest’ ultime siano più di due in ciascuna elezione. La scheda predisposta dalla Federazione, prevedendo una tripartizione delle categorie di elettori passivi, ha consentito di esprimere la preferenza per quattro candidati, essendo stato possibile votare per un atleta professionista, due atleti non professionisti uomini ed un atleta non professionista donna. Non è condivisibile, al riguardo, il ragionamento seguito dalla difesa della federazione per cui il requisito dei 2/3, imposto dall’art.22 comma 6 dello Statuto, deve essere riferito al numero delle cariche da eleggere e non già al numero di voti da esprimere, come al contrario, ritenuto dal Sig. Ragazzi. Né può attribuirsi valore alle ulteriori deduzioni svolte dalla Federazione Italiana Pallacanestro, la quale ha ritenuto che il sistema adottato fosse, in concreto, l’unico idoneo a garantire l’elezione certa di un candidato donna. L’indagine compiuta da questo Collegio Arbitrale, infatti, non può incentrarsi sul merito di un criterio elettivo confrontandolo con altri possibili, ma deve limitarsi, esclusivamente, alla valutazione circa la regolarità e legittimità dell’atto in oggetto (scheda elettorale) alla stregua della normativa federale. 4 Il Collegio, per quanto precede: - dichiara inammissibile la domanda principale proposta dal sig. Maurizio Ragazzi relativa all’annullamento del risultato elettorale dell’assemblea Federale del 03 febbraio 2001 per violazione delle norme statutarie e regolamentari e di ordinare la ripetizione dell’elezione, limitatamente alla votazione dei rappresentanti in Consiglio Federale dei giocatori non professionisti; - accoglie la domanda subordinata di accertamento proposta dal sig. Maurizio Ragazzi circa l’illiceità della scheda elettorale predisposta dalla Federazione Italiana di Pallacanestro e consegnata ai delegati all’Assemblea Generale ordinaria del 03 febbraio 2001, lasciando alla Federazione ogni consequenziale iniziativa. In ragione della decisione assunta, il Collegio Arbitrale fissa le spese del presente procedimento come da separata ordinanza. Così deciso a maggioranza, con il parere contrario dell’Arbitro Avv. Franco Cosenza, in conferenza personale il giorno 11 luglio 2002. Roma, 11 luglio 2002 Prof. Avv. Massimo Zaccheo Presidente Avv. Gianfranco Tobia Arbitro Avv. Franco Cosenza Arbitro ORDINANZA N.5 IL COLLEGIO ARBITRALE A seguito del lodo pronunciato in data 11 luglio 2002 nella controversia tra il Sig. Maurizio ragazzi, da una parte e la Federazione Italiana Pallacanestro, dall’altra. DETERMINA le spese del presente procedimento in complessivi Euro24.750,00 oltre C.P.A. al 2%, I.V.A. al 20% e R.A. al 20%, da versarsi in parti uguali (Euro 8.250,00) in favore di ciascun membro del Collegio Arbitrale, ponendole integralmente a carico della Federazione Italiana Pallacanestro, in adempimento del principio della soccombenza. Roma, 11 luglio 2002 Prof. Avv. Massimo Zaccheo Presidente Avv. Franco Cosenza Arbitro Avv. Gianfranco Tobia Arbitro
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