CONI – Camera di Conciliazione ed Arbitrato per lo Sport –Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it Procedimento di conciliazione DEL 10/11/2003 TRA A.C. Ostuni Sport – Paolo Marzio e FIGC

Verbale dell’incontro di lunedì 10 novembre 2003 Luogo: CONI-Stadio Olimpico Curva Sud, ROMA CONCILIATORE: Dr. Giovanni Ariolli Ufficio Segreteria : Dott. Luca Saccone PARTE ISTANTE: A.C. Ostuni Sport Prot.n.1130 CONTROPARTE: FIGC CONVOCATI: A.C. Ostuni – Paolo Marzio FIGC PRESENTI: A.C. Ostuni Paolo Marzio Avv. Luca Marzio FIGC Avv.Mario Gallavotti Il Conciliatore esperisce il tentativo di conciliazione ricordando in proposito alle parti che ai sensi dello Statuto del CONI, del Regolamento della Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport, nonché dello Statuto della FIGC la conciliazione è una procedura stragiudiziale pacifica, volontaria e cooperativa di risoluzione dei conflitti all’interno dell’ordinamento sportivo, per cui una terza persona imparziale, il Conciliatore, assiste le parti in conflitto facilitandone la comunicazione, guidando la loro negoziazione, facendone affiorare gli interessi e orientandole verso la ricerca di accordi reciprocamente soddisfacenti, applicando le norme di diritto e le norme e gli usi dell’ordinamento sportivo nazionale ed internazionale. Il Conciliatore ricorda che la partecipazione al procedimento conciliativo in nessun caso comporta rinuncia alle rispettive posizioni ovvero abdicazione alle proprie argomentazioni. Il Conciliatore invita pertanto le parti, nello spirito autocompositivo della procedura, a ricercare una definizione della controversia, assicurando loro che in questa sede hanno un’equa opportunità di esprimere la loro visione del disaccordo e di ascoltarsi reciprocamente. Il Conciliatore invita quindi le parti ad esprimere le proprie posizioni. Il signor Paolo Marzio, riportandosi all’istanza di conciliazione, dichiara di essere consapevole che il proprio comportamento adottato in occasione dei fatti di cui trattasi è stato censurabile e se ne dichiara pentito, come già ha avuto modo di ribadire in precedenti occasioni, ma ribadisce di non aver mai adottato comportamenti violenti nei confronti del direttore di gara, come del resto comprovato dai referti integrativi degli ufficiali di pubblica sicurezza presenti. Chiede pertanto che alla luce di una più completa visione dei fatti, possa essergli ridotta la sanzione dell’inibizione. L’avv. Luca Marzio, in rappresentanza della società Ostini, dichiara la piena disponibilità della società ad intraprendere iniziative di valenza sociale alternative alla sanzione inflitta al proprio dirigente. Il rappresentante della FIGC ribadisce preliminarmente la legittimità ed intangibilità delle decisioni adottate dagli organi di giustizia sportiva. Esprime quindi apprezzamento per il tentativo di conciliazione proposto dal Conciliatore, ed anche per l’odierno atteggiamento dell’istante società e del signor Paolo Marzio; manifesta quindi la disponibilità della Federazione a rivedere la sanzione comminata in considerazione dei particolari aspetti prospettati dalla parte istante e della documentazione prodotta. Il Conciliatore interviene per sottolineare come la riduzione della sanzione inflitta al sig. Paolo Marzio possa essere eventualmente commutata in parte con la corresponsione da parte della Società Ostuni di una donazione a favore di enti locali di assistenza e con analoghe iniziative . Esposte e preso atto delle rispettive considerazioni, le parti dichiarano di addivenire ad una conciliazione alle seguenti inscindibili condizioni: 1. La sanzione dell’inibizione inflitta al signor Paolo Marzio viene a cessare il 30 giugno 2004, subordinatamente al puntuale adempimento da parte della società Ostuni a quanto appresso convenuto. 2. La società Ostuni si impegna a versare entro e non oltre il 31 dicembre 2003, mediante versamento di conto corrente postale rimettendo copia della relativa attestazione alla FIGC, al Villaggio SOS – Ostuni ONLUS, la somma di € 2.500,00 (duemilacinquecento) 3. La società Ostuni si obbliga a versare alla FIGC, entro il predetto termine, mediante bonifico bancario sul c/c n. 10.000 presso la Banca Nazionale del Lavoro, la somma di € 500,00 quale rimborso delle spese e dei diritti anticipati per il presente procedimento, e si obbliga a farsi carico in via esclusiva degli oneri della camera d conciliazione e degli onorari del conciliatore, da versarsi con le modalità previste dal regolamento; 4. La società Ostuni, nel corso della stagione sportiva 2003 – 2004 si impegna inoltre ad effettuare a scopo esclusivamente benefico una gara amichevole di richiamo locale, dandone comunicazione al C.R. di appartenenza, indicando la destinazione del ricavato. 5. La società Ostuni e il signor Paolo Marzio, rinunciano ad ogni pretesa e a qualsiasi ragione rivendicabile nei confronti della FIGC, suoi organi o componenti. Con la sottoscrizione del presente verbale le parti tutte si impegnano a dare esecuzione a quanto convenuto. Il verbale è stato riletto, confermato e sottoscritto. PARTE ISTANTE A. C. OSTUNI Paolo Marzio CONTROPARTE FIGC IL CONCILIATORE Il presente verbale è stato protocollato nel Registro dell’Ufficio di Segreteria della Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport in data al numero 1378 Conc. Roma, 10 novembre 2003
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