CONI – Camera di Conciliazione ed Arbitrato per lo Sport –Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it Procedimento di conciliazione DEL 11 /6/2003 TRA Nannotti Giorgio e FIGH
CONI – Camera di Conciliazione ed Arbitrato per lo Sport –Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it
Procedimento di conciliazione DEL 11 /6/2003 TRA Nannotti Giorgio e FIGH
Verbale dell’incontro di mercoledì 11 giugno 2003
Luogo: CONI-Stadio Olimpico Curva Sud, ROMA
CONCILIATORE: Avv. Ciro Pellegrino
SEGRETARIO: Dott. Marco Arpino
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PARTE ISTANTE: Nannotti Giorgio Prot.n.449 del 23.05.03
CONTROPARTE: FIGH
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CONVOCATI: Nannotti Giorgio FIGH
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PRESENTI: per Nannotti GiorgioFIGH Avv. A. SquilloniProf. Avv. G. Valori
INTERVENUTI: per Alpi Prato Avv. A. Squilloni
Il Conciliatore, facendo seguito all’incontro del 6 giugno 2003, esperisce il tentativo di conciliazione ricordando in proposito alle parti che ai sensi dello Statuto del CONI, del Regolamento della Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport, nonché dello Statuto della FIGH la conciliazione è una procedura stragiudiziale pacifica, volontaria e cooperativa di risoluzione dei conflitti all’interno dell’ordinamento sportivo, per cui una terza persona imparziale, il Conciliatore, assiste le parti in conflitto facilitandone la comunicazione, guidando la loro negoziazione, facendone affiorare gli interessi e orientandole verso la ricerca di accordi reciprocamente soddisfacenti, applicando le norme di diritto e le norme e gli usi dell’ordinamento sportivo nazionale ed internazionale.
Il Conciliatore invita pertanto le parti a ricercare una definizione della controversia, esprimendo le proprie posizioni.
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Le parti così procedono nella formalizzazione del verbale:
PREMESSO
che con ricorso promosso dinanzi alla Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport del Coni il Signor NANNOTTI GIORGIO impugnava i provvedimenti emessi dagli Organi di Giustizia Federali il tutto come descritto dal ricorso da intendersi riportato e trascritto;
che il ricorso veniva promosso unitamente ad altri tesserati della Società Alpi Prato;
che la FIGH depositava propria memoria di contestazione corredata da documenti, anch’essa da ritenersi integralmente riportata e trascritta;
che analogo ricorso veniva proposto per le sanzioni ad essa irrogate dalla Società Alpi Prato;
che anche nelle procedure così incardinate la FIGH depositava memoria di contestazione e documentazione;
RITENUTO
che la Società Alpi Prato, giusta dichiarazione da ultimo prodotta dal procuratore Avv. Squilloni, ha riconosciuto che le sanzioni adottate a carico della società medesima dagli Organi di Giustizia federale sono rispettose del dettato dei Regolamenti della FIGH applicato alla fattispecie di una gara che ha determinato l’anticipata conclusione della finale dei play-off con l’aggiudicazione a tavolino del titolo di Campione d’Italia;
che la Società Alpi Prato - giuste dichiarazioni da ultimo prodotte dal procuratore Avv.Squilloni - riconosce che la responsabilità per il mancato rientro in campo della squadra, dopo la pausa regolamentare, è da ascriversi alla decisione della stessa società e dei suoi dirigenti, con particolare riguardo all’operato del Sig Nannotti Giorgio, che ha impedito agli atleti e all’allenatore il rientro in campo dopo la pausa regolamentare;
che il Nannotti Giorgio – giusta dichiarazione da ultimo prodotta dal procuratore Avv.Squilloni – riconosce che le sanzioni adottate dagli Organi di Giustizia federale sono rispettose del dettato dei Regolamenti della FIGH applicato alla fattispecie di una gara che ha determinato l’anticipata conclusione della finale dei play-off con l’aggiudicazione a tavolino del titolo di Campione d’Italia;
che il Nannotti Giorgio – giusta dichiarazione da ultimo prodotta dal procuratore Avv.Squilloni – riconosce paternità della decisione di non rientrare in campo;
che la FIGH, preso atto di quanto riconosciuto nel presente atto, valutate attentamente tale assunzione di responsabilità, considerata la storia sportiva della società, ritenuto di potere addivenire ad una conciliazione della controversia sportiva limitatamente alla possibilità di riconsiderare la durata della squalifica sportiva inflitta ai giocatori e all’allenatore, senza che la conciliazione possa in alcun modo costituire precedente né revoca e/o disconoscimento dei provvedimenti emessi dagli Organi di Giustizia Federale;
Tanto premesso e ritenuto le parti come in epigrafe indicate e rappresentate, convengono che:
1. la FIGH si impegna con separati atti, che formeranno parte integrante e sostanziale della presente conciliazione, a definire conciliativamente dinanzi al Conciliatore nominato dalla Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport del CONI, la controversia insorta tra la FIGH e i signori Ognjenovic Miran, Doborac Damir, Broz Tomislav, Nikocevic Stevo, Stankovic Milan, Miglietta Corrado, Magni Marco, Di Vincenzo Fabrizio, Locci Masismiliano, Moro Luca, Kobilica Zaim, Cavicchiolo Sergio, Bossi Marco alle condizioni descritte negli appositi verbali di conciliazione;
2. restano confermate in tutto le sanzioni irrogate al Signor Nannotti Giorgio;
3. il Signor Nannotti Giorgio, per conto del procuratore Avv.Squilloni, giusto quanto esposto in premessa e visto l’impegno assunto dalla FIGH al punto 1) del presente verbale, si dichiara interamente soddisfatto e rinuncia ad ogni richiesta e/o pretesa in relazione ai fatti di cui al ricorso, rinunciando alla proposizione del giudizio arbitrale e/o ordinario in sede civile e/o penale e/o amministrativa per i fatti e le sanzioni di cui al ricorso;
4. la FIGH, conseguentemente, rinuncia a ogni ulteriore pretesa, azione e ragione in relazione ai fatti di cui alla presente procedura;
5. le parti richiamando e ricordando i principi che governano la attività sportiva, che hanno ispirato la presente conciliazione, si dichiarano integralmente soddisfatte per effetto della sottoscrizione della stessa.
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Il verbale è stato riletto, confermato e sottoscritto.
Roma, lì 11.6.2003
PARTE ISTANTE
per Nannotti Giorgio per Alpi Prato
CONTROPARTE per FIGH
IL CONCILIATORE
Avv. Ciro Pellegrino