CONI – Camera di Conciliazione ed Arbitrato per lo Sport – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it Procedimento di conciliazione DEL 11/6/2003 TRA Alpi Prato e F.I.G.H.

Verbale dell’incontro di mercoledì 11 giugno 2003 Luogo: CONI-Stadio Olimpico Curva Sud, ROMA CONCILIATORE: Avv. Ciro Pellegrino SEGRETARIO: Dott. Marco Arpino ____________________________________________________________ PARTE ISTANTE: Alpi Prato Prot.n.434 del 22.05.03 CONTROPARTE: FIGH ____________________________________________________________ --------------------------------------------------------------------------- CONVOCATI: Alpi Prato FIGH --------------------------------------------------------------------------- PRESENTI: per Alpi Prato Avv. A. Squilloni per FIGH Prof. Avv. G. Valori Il Conciliatore, facendo seguito all’incontro, esperisce il tentativo di conciliazione ricordando in proposito alle parti che ai sensi dello Statuto del CONI, del Regolamento della Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport, nonché dello Statuto della FIGH la conciliazione è una procedura stragiudiziale pacifica, volontaria e cooperativa di risoluzione dei conflitti all’interno dell’ordinamento sportivo, per cui una terza persona imparziale, il Conciliatore, assiste le parti in conflitto facilitandone la comunicazione, guidando la loro negoziazione, facendone affiorare gli interessi e orientandole verso la ricerca di accordi reciprocamente soddisfacenti, applicando le norme di diritto e le norme e gli usi dell’ordinamento sportivo nazionale ed internazionale. Il Conciliatore invita pertanto le parti a ricercare una definizione della controversia, esprimendo le proprie posizioni. *** Le parti così procedono nella formalizzazione del verbale: PREMESSO che con ricorso promosso dinanzi alla Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport del Coni la Alpi Prato impugnava i provvedimenti emessi dagli Organi di Giustizia Federali il tutto come descritto dal ricorso da intendersi riportato e trascritto; che la FIGH depositava propria memoria di contestazione corredata da documenti, anch’essa da ritenersi integralmente riportata e trascritta; che analogo ricorso veniva proposto, per le sanzioni ad essi irrogate, da 15 tesserati della società, e precisamente dai signori OGNJENOVIC MIRAN, DOBORAC DAMIR, BROZ TOMISLAV, BOSSI MARCO, NIKOCEVIC STEVO, STANKOVIC MILAN, MIGLIETTA CORRADO, MAGNI MARCO, DI VINCENZO FABRIZIO, LOCCI MASISMILIANO, MORO LUCA, KOBILICA ZAIM, CAVICCHIOLO SERGIO, NANNOTTI GIORGIO, TAITI MASSIMO; che anche nelle procedure così incardinate la FIGH depositava memoria di contestazione e documentazione; RITENUTO che la Società Alpi Prato, giusta dichiarazione da ultimo prodotta dal procuratore Avv. Squilloni, ha riconosciuto che le sanzioni adottate a carico della società medesima dagli Organi di Giustizia federale sono rispettose del dettato dei Regolamenti della FIGH applicato alla fattispecie di una gara che ha determinato l’anticipata conclusione della finale dei play-off con l’aggiudicazione a tavolino del titolo di Campione d’Italia; che la Società Alpi Prato - giuste dichiarazioni da ultimo prodotte dal procuratore Avv.Squilloni - riconosce che la responsabilità per il mancato rientro in campo della squadra, dopo la pausa regolamentare, è da ascriversi alla decisione della stessa società e dei suoi dirigenti, con particolare riguardo all’operato del Sig Nannotti Giorgio, che ha impedito agli atleti e all’allenatore il rientro in campo dopo la pausa regolamentare; che la FIGH, preso atto di quanto riconosciuto nel presente atto, valutata attentamente tale assunzione di responsabilità, considerata la storia sportiva della società, ritenuto di potere addivenire ad una conciliazione della controversia sportiva limitatamente alla possibilità di riconsiderare la durata della squalifica sportiva inflitta ai giocatori e all’allenatore, senza che la conciliazione possa in alcun modo costituire precedente né revoca e/o disconoscimento dei provvedimenti emessi dagli Organi di Giustizia Federale; Tanto premesso e ritenuto le parti come in epigrafe indicate e rappresentate, convengono che: 1. la FIGH si impegna con separati atti, che formeranno parte integrante e sostanziale della presente conciliazione, a definire conciliativamente dinanzi al Conciliatore nominato dalla Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport del CONI, la controversia insorta tra la FIGH e i signori Ognjenovic Miran, Doborac Damir, Broz Tomislav, Nikocevic Stevo, Stankovic Milan, Miglietta Corrado, Magni Marco, Di Vincenzo Fabrizio, Locci Masismiliano, Moro Luca, Kobilica Zaim, Cavicchiolo Sergio, Bossi Marco alle condizioni descritte negli appositi verbali di conciliazione; 2. restano confermate in tutto le sanzioni irrogate alla Alpi Prato; 3. la Alpi Prato, per conto del procuratore Avv.Squilloni, giusto quanto esposto in premessa e visto l’impegno assunto dalla FIGH al punto 1) del presente verbale, si dichiara interamente soddisfatta e rinuncia ad ogni richiesta e/o pretesa in relazione ai fatti di cui al ricorso, rinunciando alla proposizione del giudizio arbitrale e/o ordinario in sede civile e/o penale e/o amministrativa per i fatti e le sanzioni di cui al ricorso; 4. la FIGH, conseguentemente, rinuncia a ogni ulteriore pretesa, azione e ragione in relazione ai fatti di cui alla presente procedura; 5. le parti richiamando e ricordando i principi che governano la attività sportiva, che hanno ispirato la presente conciliazione, si dichiarano integralmente soddisfatte per effetto della sottoscrizione della stessa. ____________________________________________________ Il verbale è stato riletto, confermato e sottoscritto. Roma, lì 11.6.2003 PARTE ISTANTE per Alpi Prato CONTROPARTE per FIGH IL CONCILIATORE Avv. Ciro Pellegrino
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