CONI – Camera di Conciliazione ed Arbitrato per lo Sport –Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it Procedimento di conciliazione DEL 11/6/2003 TRA Kobilica Zaim e FIGH

Verbale dell’incontro di mercoledì 11 giugno 2003 Luogo: CONI-Stadio Olimpico Curva Sud, ROMA CONCILIATORE: Avv. Ciro Pellegrino SEGRETARIO: Dott. Marco Arpino ____________________________________________________________ PARTE ISTANTE: Kobilica Zaim Prot.n.447 del 23.05.03 CONTROPARTE: FIGH ____________________________________________________________ --------------------------------------------------------------------------- CONVOCATI: Kobilica Zaim FIGH --------------------------------------------------------------------------- PRESENTI: per Kobilica ZaimFIGH Avv. A. SquilloniProf. Avv. G. Valori INTERVENUTI: per Alpi Prato Avv. A. Squilloni Il Conciliatore, facendo seguito all’incontro del 6 giugno 2003, esperisce il tentativo di conciliazione ricordando in proposito alle parti che ai sensi dello Statuto del CONI, del Regolamento della Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport, nonché dello Statuto della FIGH la conciliazione è una procedura stragiudiziale pacifica, volontaria e cooperativa di risoluzione dei conflitti all’interno dell’ordinamento sportivo, per cui una terza persona imparziale, il Conciliatore, assiste le parti in conflitto facilitandone la comunicazione, guidando la loro negoziazione, facendone affiorare gli interessi e orientandole verso la ricerca di accordi reciprocamente soddisfacenti, applicando le norme di diritto e le norme e gli usi dell’ordinamento sportivo nazionale ed internazionale. Il Conciliatore invita pertanto le parti a ricercare una definizione della controversia, esprimendo le proprie posizioni. *** Le parti così procedono nella formalizzazione del verbale: PREMESSO che con ricorso promosso dinanzi alla Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport del Coni il Signor KOBILICA ZAIM impugnava i provvedimenti emessi dagli Organi di Giustizia Federali il tutto come descritto dal ricorso da intendersi riportato e trascritto; che il ricorso veniva promosso unitamente ad altri tesserati della Società Alpi Prato; che la FIGH depositava propria memoria di contestazione corredata da documenti, anch’essa da ritenersi integralmente riportata e trascritta; che analogo ricorso veniva proposto per le sanzioni ad essa irrogate dalla Società Alpi Prato; che anche nelle procedure così incardinate la FIGH depositava memoria di contestazione e documentazione; RITENUTO che la Società Alpi Prato - giusta dichiarazione da ultimo prodotta dal procuratore Avv. Squilloni - ha riconosciuto che le sanzioni adottate a carico della società medesima dagli Organi di Giustizia federale sono rispettose del dettato dei Regolamenti della FIGH applicato alla fattispecie di una gara che ha determinato l’anticipata conclusione della finale dei play-off con l’aggiudicazione a tavolino del titolo di Campione d’Italia; che la Società Alpi Prato - giuste dichiarazioni da ultimo prodotte dal procuratore Avv.Squilloni - riconosce che la responsabilità per il mancato rientro in campo della squadra, dopo la pausa regolamentare, è da ascriversi alla decisione della stessa società e dei suoi dirigenti, con particolare riguardo all’operato del Sig Nannotti Giorgio, che ha impedito agli atleti e all’allenatore il rientro in campo dopo la pausa regolamentare; che la FIGH, ha preso atto di quanto riconosciuto dalla Società medesima nel presente atto, valutate attentamente tali assunzioni di responsabilità, considerata la storia sportiva della società, ritenuto di potere addivenire ad una conciliazione della controversia sportiva limitatamente alla possibilità di riconsiderare la durata della squalifica sportiva inflitta ai giocatori e all’allenatore, senza che la conciliazione possa in alcun modo costituire precedente né revoca e/o disconoscimento dei provvedimenti emessi dagli Organi di Giustizia Federale; che la FIGH, ha altresì preso atto delle dichiarazioni degli atleti e dell’allenatore – da ultimo prodotte dal procuratore Avv.Squilloni - che riconoscono di non essere rientrati in campo dopo la pausa regolamentare per disposizione del Dirigente della società Sig. Nannotti Giorgio. Tanto premesso e ritenuto le parti come in epigrafe indicate e rappresentate, convengono che: 1. In ossequio anche al principio di salvaguardia dell’attività sportiva, la sanzione irrogata al ricorrente comportante la squalifica sino a tutto il 15.05.2004 è ridotta sino al tutto il 19.09.2003. 2. Il ricorrente si impegna a versare a titolo risarcitorio in favore della FIGH la somma di Euro 500,00. 3. La Società Alpi Prato che a tal fine interviene nella presente conciliazione con la sottoscrizione del presente atto, in caso di mancato versamento di tutta o parte della somma indicata al precedente punto 2, si impegna a versare la somma in tutto o per la parte non versata entro e non oltre il 28.06.2003; 4. L’Avv.Squilloni, quale procuratore del ricorrente, si dichiara interamente soddisfatta per effetto della presente conciliazione e rinuncia in nome e per conto del proprio rappresentato a qualsiasi ragione e/o pretesa in relazione ai fatti di cui al ricorso, rinunciando altresì alla proposizione del giudizio arbitrale e/o ordinario in sede civile e/o penale e/o amministrativa per i fatti e le sanzioni di cui al ricorso; 5. la FIGH, conseguentemente, rinuncia a ogni ulteriore pretesa, azione e ragione in relazione ai fatti di cui alla presente procedura; 6. le parti, come rappresentate in premessa, dichiarano che la presente conciliazione è stata ispirata e si è basata sui principi sportivi e di salvaguardia dell’attività sportiva e non costituisce precedente ne disconoscimento dei provvedimenti degli Organi di giustizia sportiva. ____________________________________________________ Il verbale è stato riletto, confermato e sottoscritto. Roma, lì 11.6.2003 PARTE ISTANTE per Kobilica Zaim per Alpi Prato CONTROPARTE per FIGH IL CONCILIATORE Avv. Ciro Pellegrino
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