CONI – Camera di Conciliazione ed Arbitrato per lo Sport –Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it Procedimento di conciliazione DEL 11/6/2003 TRA Stefano Currò e FIGC

Verbale dell’incontro di mercoledì 21 maggio 2003 Luogo: CONI-Stadio Olimpico Curva Sud, ROMA CONCILIATORE: Prof. Avv. Maurizio Benincasa SEGRETARIO: Dott. Marco Arpino PARTE ISTANTE: Stefano Currò Prot.n.345 del 10.04.03 CONTROPARTE: FIGC CONVOCATI: Stefano Currò FIGC PRESENTI: Stefano CurròVincenzo CurròMaria Di Curzio Avv. A. Sesti FIGC Avv. M. Gallavotti Il Conciliatore esperisce il tentativo di conciliazione ricordando in proposito alle parti che ai sensi dello Statuto del CONI, del Regolamento della Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport, nonché dello Statuto della FIGC la conciliazione è una procedura stragiudiziale pacifica, volontaria e cooperativa di risoluzione dei conflitti all’interno dell’ordinamento sportivo, per cui una terza persona imparziale, il Conciliatore, assiste le parti in conflitto facilitandone la comunicazione, guidando la loro negoziazione, facendone affiorare gli interessi e orientandole verso la ricerca di accordi reciprocamente soddisfacenti, applicando le norme di diritto e le norme e gli usi dell’ordinamento sportivo nazionale ed internazionale. Il Conciliatore ricorda che la partecipazione al procedimento conciliativo in nessun caso comporta rinuncia alle rispettive posizioni ovvero abdicazione alle proprie argomentazioni. Il Conciliatore invita pertanto le parti, nello spirito autocompositivo della procedura, a ricercare una definizione della controversia, assicurando loro che in questa sede hanno un’equa opportunità di esprimere la loro visione del disaccordo e di ascoltarsi reciprocamente. Il Conciliatore suggerisce in merito di valutare la possibilità di ricorrere ad istituti giuridici contemplati dall’ordinamento sportivo, quali la commutazione della sanzione della squalifica, tenendo eventualmente conto degli argomenti rispettivamente svolti dalle parti nel corso dei procedimenti disciplinari che hanno condotto all’irrogazione della sanzione a carico dell’atleta ed eventualmente tenendo altresì conto di eventuali ragioni di specificità della fattispecie. Il Conciliatore invita quindi le parti ad esprimere le proprie posizioni, ricordando che in precedenti occasioni la FIGC ha ritenuto di poter ridurre in sede di conciliazione la sanzione della squalifica inflitta dagli organi disciplinari federali ad un calciatore minore di età resosi responsabile di violazioni regolamentari in materia disciplinare. Il Conciliatore evidenzia, altresì, come il caso odierno, pur con le sue peculiarità, possa presentare alcuni aspetti assimilabili – in via analogica – al precedente sopra ricordato. Il giovane Stefano Currò, pur evidenziando la sproporzione della sanzione inflittagli, dichiara di essere consapevole della gravità delle violazioni regolamentari commesse, di esserne sinceramente pentito e ritiene di averne ampiamente illustrato le ragioni negli atti pregressi. Si dichiara peraltro a disposizione della FIGC per partecipare a quelle iniziative che la stessa Federazione volesse individuare e che possano essere d’ausilio per la diffusione dei valori della solidarietà e della pacifica convivenza nello sport. Si dichiara altresì disponibile a commutare la sanzione della squalifica con una sanzione pecuniaria, destinata al finanziamento di opere di solidarietà. Il rappresentante della FIGC ribadisce preliminarmente la legittimità ed intangibilità delle decisioni adottate dagli organi di giustizia sportiva. Esprime quindi apprezzamento per il tentativo di conciliazione proposto dal Conciliatore, ma sottolinea la gravità – riconosciuta dallo stesso ricorrente – delle violazioni contestategli e la necessità ribadita in più occasioni dal Consiglio Federale del rispetto delle regole come valore etico fondamentale di ogni attività sportiva. Sotto questo profilo, il rappresentante della FIGC prende atto del richiamo fatto dal Conciliatore a fattispecie pregresse, che rappresentano peraltro precedenti di natura diversa. Ritiene inoltre il rappresentante della FIGC che in nessun caso atti di conciliazione possono essere considerati come precedenti e dunque neppure all’eventuale conciliazione odierna potrà mai essere attribuita tale valenza. Il Conciliatore interviene per sottolineare che ogni accordo conciliativo deve tenere conto della specificità del caso concreto e rispettare le norme di diritto e le norme e gli usi dell’ordinamento sportivo, nonché i principi di etica sportiva e di equità. Il rappresentante della FIGC prende atto delle indubbie peculiarità della fattispecie, della minore età del tesserato e della dichiarata disponibilità del giovane Stefano Currò – che appare sinceramente pentito della sua condotta – a commutare la sanzione della residua squalifica con una sanzione pecuniaria, il cui ammontare potrebbe essere destinato agli scopi sociali ricordati dal calciatore. Esposte e preso atto delle rispettive considerazioni, le parti dichiarano di addivenire ad una conciliazione alle seguenti inscindibili condizioni: 1. La squalifica del calciatore Stefano Currò verrà a cessare il 1° gennaio 2004. 2. Il residuo periodo di squalifica inflitto al calciatore è permutato nella sanzione pecuniaria dell’ammenda di Euro 1.850,00 (Milleottocentocinquanta/00), somma che dovrà essere corrisposta alla FIGC mediante bonifico bancario entro e non oltre il 30 giugno 2003 e che la FIGC destinerà, per comune volontà delle parti, a favore di iniziative per la diffusione dei valori della solidarietà. 3. Il tesserato Stefano Currò si impegna: a) a partecipare ad almeno dodici riunioni presso la sezione AIA territorialmente più vicina – coordinandosi con i dirigenti del C.R.A. - al fine di favorire sia la corretta conoscenza dell’attività arbitrale sia la prevenzione di episodi di violenza in occasione di manifestazioni sportive, nonché la pacifica convivenza nello sport; b) ad inviare all’Arbitro Alovisi una lettera volta a testimoniare il proprio sincero ravvedimento, con copia al Presidente dell’A.I.A.. 4. Il ricorrente si obbliga altresì a versare alla FIGC entro lo stesso termine la somma di Euro 150,00 (Centocinquanta/00) per il rimborso dei diritti amministrativi relativi al presente procedimento di conciliazione. 5. Il ricorrente rinuncia ad ogni pretesa e a qualsiasi ragione rivendicabile nei confronti della FIGC, suoi organi o componenti. Con la sottoscrizione del presente verbale le parti tutte si impegnano a dare esecuzione a quanto convenuto. ____________________________________________________ Il verbale è stato riletto, confermato e sottoscritto. PARTE ISTANTE p. Stefano Currò CONTROPARTE FIGC IL CONCILIATORE Prof. Avv. Maurizio Benincasa Il presente verbale è stato protocollato nel Registro dell’Ufficio di Segreteria della Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport in data 21 maggio 2003, al numero 3.Conc.427. Roma, 21 maggio 2003
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it