FIGC – Commissione Tesseramenti – 2002/2003 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it RICORSO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.C. PONTE CALCIO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO EMESSO DAL C.R. TOSCANA RELATIVAMENTE ALLO SVINCOLO PER INATTIVITA’ EX ART. 109 DELLE N.O.I.F. RIGUARDANTE IL CALCIATORE DI BENE MARCO.

FIGC – Commissione Tesseramenti – 2002/2003 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it RICORSO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.C. PONTE CALCIO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO EMESSO DAL C.R. TOSCANA RELATIVAMENTE ALLO SVINCOLO PER INATTIVITA’ EX ART. 109 DELLE N.O.I.F. RIGUARDANTE IL CALCIATORE DI BENE MARCO. Con ricorso del 26 Luglio 2002, erroneamente inviato al Comitato Regionale della Toscana che lo ha rimesso a questa Commissione, la Società A.C. Ponte Calcio con sede a Ponte Buggianese (PT) ha richiesto la nullità del provvedimento di svincolo d’autorità per inattività, emesso ai sensi del comma 5° dell’art. 109 delle N.O.I.F. dal C.R. Toscana nei confronti del calciatore Di Bene Marco. Il ricorso, adduce motivi di ordine formale ed eccepisce la nullità dell’atto impugnato, in quanto la Società non avrebbe mai ricevuto la richiesta di svincolo da parte del calciatore, come previsto dalle norme della F.I.G.C. vigenti in materia. La Commissione Preso atto che: - la richiesta di svincolo per inattività del calciatore risulta regolarmente inviata a mezzo raccomandata alla Società e rimessa in copia al C.R. Toscana, come stabilito dal comma 2° dell’art. 109 delle N.O.I.F.; - il calciatore ha inviato la suddetta richiesta all’indirizzo della Sede Sociale , e non all’indirizzo di recapito della corrispondenza riportato sulla carta intestata della Società; - la Società non ha proposto opposizione allo svincolo, nei termini previsti dal comma 3° dello stesso art. 109. Ritiene che: - la corrispondenza spedita alla Sede Sociale, specie se Raccomandata, deve considerarsi valida comunicazione alla Società; - di conseguenza l’invio della Raccomandata all’indirizzo della Sede Sociale non può essere addotto quale motivo di non conoscenza da parte della Società del ricorso presentato dal calciatore. P.Q.M. La Commissione decide - di rigettare il ricorso della Società A.C. Ponte Calcio avverso il provvedimento del C.R. Toscana, confermando lo svincolo del calciatore Di Bene Marco per inattività, ai sensi dell'art. 109 delle N.O.I.F.; - di incamerare la tassa di reclamo.
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